Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 15
Diritto tributario - schemi e sunti, prof. Messina Pag. 1 Diritto tributario - schemi e sunti, prof. Messina Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 15.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - schemi e sunti, prof. Messina Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 15.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - schemi e sunti, prof. Messina Pag. 11
1 su 15
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

I TRE REGIMI FISCALI

Il regime della dichiarazione costituisce il regime c.d. ordinario in base al quale è lo stesso contribuente ad indicare in dichiarazione i redditi soggetti ad imposta, distinguendo tra quelli soggetti all'aliquota del 27% (es. plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate) e quelli soggetti a quella del 12,50% (plusvalenze a seguito di cessioni di partecipazioni non qualificate, o derivanti da derivati e altri strumenti finanziari). La tassazione avviene al momento del realizzo (principio di cassa). Le minusvalenze e le perdite possono essere compensate con le plusvalenze realizzate nello stesso periodo d'imposta o portate in avanti. (Gli interessi su obbligazioni, o c/c...che costituiscono redditi di capitale sono tassati alla fonte a titolo definitivo.)

Il regime del risparmio amministrato: in tal regime l'imposta sostitutiva non è applicata direttamente dal contribuente, ma è a carico dell'intermediario, che...

diviene così sostitutod’imposta. Questo regime riguarda le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate o di altri strumenti finanziari

Presupposti:

  • espressa opzione scritta del cliente verso l’intermediario;
  • esistenza di un rapporto di custodia o amministrazione di titoli presso l’intermediario (banche, SIM.).

La tassazione avviene al momento del realizzo con applicazione dell’imposta da parte dell’intermediario.

Si ha compensazione tra minus e plus realizzate successivamente fino ad un massimo di 5 anni.

Si applica la ritenuta di imposta sugli interessi dei c/c…

• del risparmio gestito: riguarda le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni non qualificate e da altri strumenti finanziari e in genere i redditi di capitale.

Presupposti:

  • espressa opzione del cliente verso l’intermediario;
  • esistenza di un rapporto di gestione di portafoglio presso l’intermediario.

Caratteristiche:

  • la tassazione

avviene alla maturazione ( principio di competenza);

  • l'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario al risultato netto della gestione;
  • anche in tale regime è ammessa la compensazione nei successivi 4 anni, se il risultato della gestione è negativo, (riportando in avanti la perdita e compensandola con gli incrementi di valore).

Base imponibile: è data dal risultato della gestione, senza tenere conto dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Fondi comuni: sul risultato maturato da detti organismi si applica un'imposta sostitutiva del 12.50% esclusi i redditi esenti, o soggetti a ritenuta o ad imposta sostitutiva. Detta imposta è applicata dalla società che gestisce i fondi. Quotidianamente detta società calcola il valore unitario di ciascuna quota di partecipazione al netto dell'imposta.

Imposta di registro: (dom) è un'imposta reale ed indiretta,

cioè colpisce la ricchezza indirettamente ed è: • Proporzionale (imposta) o • In misura fissa (tassa) a seconda delle ipotesi. La sua applicazione è legata alla registrazione di un atto da parte dell'Ufficio del Registro. Detta imposta colpisce con aliquote, (prevalentemente proporzionali), la capacità contributiva, che si deduce da atti di scambio della ricchezza o atti giuridici negoziali di vario genere, in occasione appunto della loro registrazione. Presupposto oggettivo: (dom) la registrazione, che può essere: • Volontaria: per gli atti per i quali non si è obbligati alla registrazione, ma per ogni atto scritto può essere chiesta la registrazione da chiunque vi abbia interesse; • Obbligatoria: sussiste per gli atti soggetti a registrazione in termine d'uso, per i quali la richiesta di registrazione costituisce un obbligo, e per gli atti da registrare in caso d'uso, per i quali la medesima è invece.

Considerata un onere.

  • D'ufficio nelle ipotesi tassativamente previste, per quegli atti per i quali non è stato rispettato l'obbligo di richiederne la registrazione. Viene svolta da:
    • Amministrazione Finanziaria
    • Guardia di Finanza, tenendo conto:
      • degli interessi fiscali
      • e del diritto alla riservatezza (dei cittadini)
  • Per i seguenti atti:
    • atti pubblici e scritture private autenticate, se nei registri o repertori si rinvengano estremi di atti non registrati
    • scritture private non autenticate, se si viola l'obbligo di registrazione in termine fisso, se:
      • sono depositate c/o pubblici ufficiali
      • l'amm. Finanziaria li ha sequestrati in base ad una legge autorizzativa
      • l'amm. ne ha avuto conoscenza a seguito di accessi, ispezioni o verifiche in relazione ad altri tributi
    • contratti verbali o operazioni societarie, sulla base di prove anche solo presunte

Atti da registrare in termine d'uso:

  1. atti scritti indicati nella

tariffa (compiuti nel territorio dello Stato);

2. contratti verbali (cessioni, locazioni di beni immobili o di azienda);

3. operazioni societarie (volte ad istituire o trasferire la sede legale o amm. o secondaria, o l'oggetto principale della società o di Enti esteri);

4. atti formati all'estero (locazioni o altri diritti reali su beni immobili o aziende esistenti nello Stato).

Sono tutti gli atti con contenuto patrimoniale indicati nella prima parte del T.U. sull'imposta. Per detti atti vi è l'obbligo di richiedere la registrazione entro 20 gg. dalla redazione, 60 gg. se redatti all'estero, o 30 gg. per la registrazione on-line (tranne obbligatoria per gli atti notarili).

Atti da registrare in caso d'uso: cioè la registrazione va fatta quando si usa l'atto.

Si ha uso di un atto quando si deposita:

  • presso la Pubblica Amm.
  • presso la Cancelleria giudiziaria (es. la volontaria giurisdizione) solo a fini

amministrativi. Detti atti sono indicati nella seconda parte del T.U., es. i contratti formati mediante corrispondenza….

Modalità ed effetti della registrazione: per gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti giurisdizionali la richiesta di registrazione va presentata all’ufficio del registro della circoscrizione ove ha sede il pubblico ufficiale; per gli altri atti essa va presentata a qualsiasi ufficio del registro.

Registrazione: annotazione nel registro dell’atto o della denuncia o della richiesta di registrazione.

Effetti probatori della registrazione:

  1. attesta l’esistenza dell’atto;
  2. certifica la data.

In pratica per le scritture private non autenticate

Presupposto soggettivo: (dom) occorre distinguere tra soggetti obbligati alla registrazione e soggetti obbligati al pagamento del tributo:

  • per gli atti pubblici e le scritture private autenticate - soggetto obbligato alla registrazione = il pubblico ufficiale es. il notaio;
  • soggetto obbligato al pagamento del tributo = le parti ed il pubblico ufficiale in solido per il pagamento dell'imposta principale.

    • Per le scritture private non autenticate, contratti verbali e atti formati all'estero - sogg. obbligati sia per l'una che per l'altro sono le parti dell'atto.
    • Per gli atti giudiziari - sogg. obbl. a chiedere la registrazione = cancellieri e segretari di organi giurisd.; sogg. obbl. al pagamento = le parti del giudizio.
    • Per gli atti soggetti alla registrazione d'ufficio - sogg. obbl. alla registrazione = impiegati dell'Amm. Finanziaria e gli appartenenti alla Guardia di Fin.; sogg. obbl. al pagamento = parti dell'atto.

    Il pubblico ufficiale (o il notaio) è il c.d. responsabile d'imposta, perché versa allo Stato le somme dategli dalle parti in relazione però solo dell'imposta principale.

    Si distingue tra: (dom)1. imposta principale viene pagata

    1. La imposta di registro è un tributo che deve essere pagato al momento della registrazione di un atto e di cui è responsabile il pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto.
    2. La imposta suppletiva è quella liquidata dopo la registrazione, a seguito di correzioni di errori di calcolo dell'imposta dovuta o di omissioni compiute all'atto della registrazione, o in sede di liquidazione dell'imposta complementare.
    3. L'imposta complementare va applicata successivamente alla registrazione, in ogni altro caso. È residuale, ad esempio quella dovuta a seguito di accertamento e rettifiche.

    Principi fondamentali di attuazione dell'imposta di registro:

    • L'imposta va applicata in base agli effetti giuridici dell'atto, non in base alla forma apparente (al titolo). Si parla al riguardo di imposta d'atto nel Tesauro. Ad esempio, le parti simulano un atto di locazione in luogo di una compravendita al fine di liquidare un'imposta di registro inferiore. All'atto

    però dellaregistrazione ove l'ufficio si accorga della effettiva natura giuridica dell'atto applicherà l'aliquota corretta. (per la compravendita). l'imposta si applica sugli effetti giuridici e non economici

    vi è alternatività tra I.V.A. ed imposta di registro, per cui se un atto rientra tra i presupposti sia per essere assoggettato all'Iva, che all'imposta di registro, si applicherà: 1° l'imposta di registro in misura fissa e poi l'Iva.

    Caso particolare: mentre la cessione di azienda è soggetta ad imposta di registro, la cessione di singoli beni è soggetta ad Iva, per cui i contribuenti preferendo la tassazione dell'Iva che è neutrale, simulino una cessione di singoli beni in luogo della cessione d'azienda. Devono in tali casi esaminarsi i diversi atti di cessione al fine di svelare la loro vera natura giuridica.

    Se l'atto è nullo o annullabile per il cod.

    civ., ma rientra tra gli atti che devono essere registrati, va comunque registrato! Ma se successivamente sarà dichiarato nullo dall'Autorità Giudiziaria con sentenza passata in giudicato e per causa non imputabile alle parti si ha diritto al rimborso per la parte eccedente la misura fissa.

    Se un atto contiene più disposizioni che sono intrinsecamente connesse (collegamento necessario), tra loro si applica l'imposta di registro che consente l'applicazione + onerosa, (il carico fiscale + elevato). Se invece un atto contiene più disposizioni non connesse necessariamente le une dalle altre, si applicheranno tante imposte quante sono le disposizioni, pur essendo unica la registrazione.

    Se vi sono una pluralità di atti relativi ad un'unica causa negoziale (vicenda giuridica), la tassazione è

Dettagli
Publisher
A.A. 2010-2011
15 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Messina Sebastiano.