Imposta di bollo
L'imposta di bollo è un'imposta mista perché a volte si configura come un'imposta sui trasferimenti tra vivi, altre invece come una tassa, cioè quale corrispettivo pagato per i servizi resi dallo Stato. È regolata dal DPR '72 e successive modifiche. Tale imposta si assolve di regola mediante l'acquisto di valori bollati, per cui è anche detta imposta cartolare, essendo il suo presupposto essenziale l'esistenza di una carta. Un decreto ministeriale del '92 ha rinnovato il sistema tariffario, accorpando atti e documenti di analoga natura. L'imposta di bollo si applica a tutti gli atti civili e commerciali, giudiziari e stragiudiziari, sugli scritti, sugli avvisi, sui manifesti, sui disegni e sui registri indicati nella tariffa allegata al DPR '72.
Categorie di atti
- Atti soggetti fin dall'origine all'imposta (atti civili, atti amministrativi, atti giudiziari).
- Atti soggetti in caso d'uso, che vanno bollati in caso di uso (come nell'imposta di registro), come conti dei curatori, cambiali estere.
- Atti esenti in modo assoluto (atti legislativi dello Stato, di Regioni e Comuni).
Differenza con l'imposta di registro
L'imposta di registro colpisce la potenzialità giuridica dell'atto, l'imposta di bollo invece colpisce la forma scritta del negozio, astraendo dal suo contenuto.
Soggetti passivi
Non lo sono lo Stato e gli enti locali. Sono soggetti passivi tutti coloro ai quali può essere imputato l'omesso o inesatto adempimento della prestazione tributaria.
Imponibile e aliquote
L'imponibile prescinde dal valore dell'atto, per cui è l'atto in sé. L'imposta può essere:
- Proporzionata: se commisurata al valore dell'atto.
- Fissa: se colpisce in misura unica gli atti di una determinata specie.
Modalità di pagamento
- In modo ordinario: usando la apposita carta filigranata o bollata.
- In modo straordinario: con marche da bollo, visto per bollo.
- In modo virtuale: mediante il pagamento all'ufficio del registro o ad altri uffici autorizzati, o con versamento in c/c postale.
Redditi diversi
Detti redditi, diversamente da quelli fin qui visti, non derivano da un'unica fonte produttiva ed hanno il carattere della residualità. Vi rientrano:
- Alcune plusvalenze: non realizzate da un'attività economica continuativa, (altrimenti darebbero luogo a reddito d'impresa). Nel DPR '73, erano tassate solo le plusvalenze realizzate con intento speculativo, mentre il TUIR all'Art 81, tassa:
- Quelle realizzate mediante lottizzazione di terreni o edifici e successiva vendita (anche parziale) degli stessi.
- Ottenuti con cessione a titolo oneroso di beni immobili, acquistati entro i 5 anni precedenti a titolo oneroso e sempre che non siano stati adibiti nei 5 anni ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
- Quelle ottenute mediante cessione di azioni o di partecipazioni sociali o la cessione di obbligazioni e altri strumenti finanziari, che costituiscono il capital gains.
- I redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente.
- I redditi dei beni immobili situati all'estero e quelli sublocati.
- I redditi derivanti da attività di lavoro autonomo, esercitata non abitualmente.
- Vincite alle lotterie e similari; premi per merito (scientifico).
Questi redditi sono tassati al netto, senza ritenute di acconto.
Capital gains (guadagni di capitale)
Sono le plusvalenze che si ottengono vendendo un titolo a un prezzo superiore rispetto a quello di acquisto. Rientrano invece tra i redditi di capitale i cosiddetti frutti dei titoli azionari ed obbligazionari: dividendi ed interessi. Le partecipazioni sociali si distinguono tra:
- Qualificate: sono quelle che danno una percentuale uguale o maggiore al 2% (se società quotate nei mercati regolamentati), al 20% (se società non quotate) dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o comunque al 5% (se società quotate), o al 25% (se società non quotate). Le plusvalenze derivanti da esse sono tassate con un'aliquota del 27% (come le cessioni di aziende), e vanno indicate obbligatoriamente in dichiarazione dei redditi.
- Non qualificate: le plusvalenze derivanti da esse sono soggette a un'imposta del 12,50%, ed il contribuente può scegliere tra tre regimi fiscali diversi (dichiarazione, risparmio amministrato, risparmio gestito).
Molte novità sono state introdotte dal D.lgs. del 97 n° 461, che ha riformulato le due definizioni di redditi di capitale e di redditi diversi, ha introdotto tre diversi regimi fiscali per dare attuazione all'art. 47 Cost. e cioè incoraggiare il risparmio, garantendo l'anonimato ed esonerando in alcuni casi il contribuente da oneri fiscali. La definizione dei redditi di capitale è stata ampliata ad esclusione di quelli che dipendono da un evento incerto, che sono fatti rientrare tra i redditi diversi. Si è passati da una definizione giuridico-formale ad una economico-strutturale. Essi sono tassati al lordo delle spese di produzione e delle minusvalenze. La definizione di redditi diversi è stata anch'essa ampliata. Questi redditi però sono tassati al netto delle spese e delle minusvalenze.
I tre regimi fiscali
- Della dichiarazione: costituisce il regime cosiddetto ordinario in base al quale è lo stesso contribuente ad indicare in dichiarazione i redditi soggetti ad imposta, distinguendo tra quelli soggetti all'aliquota del 27% (es. plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate) e quelli soggetti a quella del 12,50% (plusvalenze a seguito di cessioni di partecipazioni non qualificate, o derivanti da derivati e altri strumenti finanziari). La tassazione avviene al momento del realizzo (principio di cassa). Le minusvalenze e le perdite possono essere compensate con le plusvalenze realizzate nello stesso periodo d'imposta o portate in avanti. Gli interessi su obbligazioni o c/c che costituiscono redditi di capitale sono tassati alla fonte a titolo definitivo.
- Del risparmio amministrato: in tal regime l'imposta sostitutiva non è applicata direttamente dal contribuente, ma è a carico dell'intermediario, che diviene così sostituto d'imposta. Questo regime riguarda le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate o di altri strumenti finanziari. Presupposti:
- Espressa opzione scritta del cliente verso l'intermediario.
- Esistenza di un rapporto di custodia o amministrazione di titoli presso l'intermediario (banche, SIM).
La tassazione avviene al momento del realizzo con applicazione dell'imposta da parte dell'intermediario. Si ha compensazione tra minus e plus realizzate successivamente.