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Estratto del documento

LE LEGGI REGIONALI

Con la riforma del Titolo V della Costituzione, le Regioni sono state dotate di

autonomia anche

sotto il profilo dell’autonomia impositiva.

In determinate materie le Regioni concorrono con lo Stato alla emanazione della

disciplina

legislativa (le regioni devono emanare la normativa attuativa mentre lo Stato

fissa i principi

fondamentali di ogni singola materia).

Le regioni hanno potestà legislativa “concorrente” (limiti fissati nei principi

fondamentali

dello Stato) in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema

tributario

nonché hanno potestà legislativa in materia di tributi regionali e locali.

Hanno potestà legislativa “residuale” (nelle materie che non sono di

competenza esclusiva

dello Stato).

Nonostante la riforma del 2001, in materia di tributo regionale abbiamo sempre

potestà

legislativa concorrente: cioè lo Stato determinerà la “cornice generale” dei

principi di

riferimento, (che varrà per tutti i legislatori regionali) che armonizzerà il sistema

in tutte le

regioni, e le Regioni avranno il compito di “attuare” quanto stabilito nei principi

generali.

Il coordinamento verticale è stato attuato con i principi della separazione delle

fonti

(divieto di intervento sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non

appartengono al

proprio livello di governo, mediante l’esclusione di interventi della legislazione

statale sui tributi

regionali e locali) e del divieto di doppia imposizione (è esclusa ogni forma di

doppia

imposizione sul medesimo presupposto, fatte salve le addizionali previste dalle

legge statale o

regionale).

Lo Stato si occupa della legislazione di principio e di coordinamento fiscale.

Alle Regioni è affidato il compito di attuazione e di dettaglio della normativa

fiscale

nazionale.

Però, a partire dal 2012, è stata attribuita ai Comuni, Province, Città

metropolitane e

Regioni la facoltà di dotarsi di autonomia finanziaria in entrata ed in uscita.

Ciò ha consentito agli enti territoriali di dotarsi di nuovi tributi e non solo di

regolamentare

determinate materie e/o di gestire e modificare quelli esistenti.

L’unico limite è dato dal rispetto dei principi generali della finanza pubblica e

del sistema

tributario fissati dallo Stato e della Costituzione.

A detta del nuovo comma dell’articolo 119 “I comuni, province, ecc… hanno

risorse

autonome e stabiliscono ed applicano tributi ed entrate proprie in armonia con

la

Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del

sistema

tributario.

Con la legge delega del 2009, il Governo ha fissato la ripartizione in materia di

federalismo

fiscale secondo una direttrice verticale (con riferimento ai rapporti tra gli

ordinamenti

tributari degli enti tra loro sovraordinati) e che orizzontale (enti sub statali).

Il coordinamento orizzontale è garantito dal PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ che

disciplina

l’attribuzione di risorse autonome ai Comuni, Province, Regioni.

Per quanto attiene le Regioni, oltre ai tributati erariali abbiamo:

Tributi propri che sono regolati dalla legge dello Stato ed il cui gettito è

 attribuito alle

regioni, le quali potranno modificare aliquote e disporre esenzioni.

Addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali in relazione alle quali le

 leggi

regionali possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote

Tributi propri istituiti con leggi regionali.

Rispetto ai tributi locali, ci potranno essere tributi (locali) creati e disciplinati da

leggi Statali e

tributi (locali) istituti e disciplinati da leggi regionali mentre non ci potranno mai

essere dei

tributi creati esclusivamente dai Comuni, senza che la legge fissi i contenuti

minimi (riserva

di legge).

In seguito alle modifiche del titolo V e per l’attuazione del federalismo fiscale si

dispone che:

a. La legge dello Stato individua i tributi propri dei Comuni e delle Province

definendone

presupposti, soggetti passivi e basi imponibili;

b. I comuni possono stabilire ed applicare tributi di scopo connessi ad opere a

finalità

pubblica

c. Le regioni possono istituire nuovi tributi a favore di Comuni nel propri

territorio

specificando gli ambiti di autonomia attribuita alle regioni.

d. Gli enti locali possono modificare le aliquote dei tributi a loro attribuiti ed

introdurre

agevolazioni (es. IMU)

2) L’INTERPELLO

Uno strumento concesso al contribuente per chiarire meglio alcune perplessità e

dubbi in

merito al corretto trattamento fiscale di una fattispecie è dato dall’istituto

dell’INTERPELLO.

Si definisce interpello ordinario lo strumento che permette l’attività interpretativa o

di

consulenza giuridica da parte dell’agenzia delle entrate che serve ad individuare il

corretto

trattamento tributario della fattispecie oggetto dell’interpello.

È disciplinato dall’art.11 dello Statuto dei diritti del contribuente che da la

possibilità al

contribuente di rivolgersi alla Agenzia delle Entrate per l’interpretazione di una

generalità di

norme tributarie.

Requisiti: presentata in via preventiva rispetto alla realizzazione del

 comportamento del quale si

chiede l’interpretazione ed inviata alla sede regionale in virtù del domicilio fiscale

del

richiedente

vi deve essere incertezza (l’amministrazione finanziaria non deve aver

 già emanato

circolari e disposizioni di chiarimento) e deve riguardare un caso personale e

concreto rispetto dei requisiti di forma con l’indicazione del contribuente, domicilio,

 firma

contenere la descrizione del caso concreto e la copia della

 documentazione

L’amministrazione centrale avrà 120 giorni di tempo, che decorrono dal momento

di notifica

dell’interpello, per rispondere altrimenti il silenzio equivarrà a silenzio-assenso.

Interpello speciale antielusivo: riguarda ipotesi che riguardano comportamenti

elusivi

(interposizione di persona, elusione del tributo,ecc…) e va proposta in via

preventiva alla

Direzione Regionale competente (in base al domicilio del richiedetente) che se non

risponde

entro i 120 giorni, potrà a seguito di diffida da parte dell’interessato, adempiere

entro i

successivi 60 giorni decorsi i quali diventa silenzio-assenso.

Interpello disapplicativo: consente la disapplicazione di norme antielusive a

condizione che

il contribuente dimostri l’impossibilità degli effetti elusivi temuti dal fisco.

La Direzione Regionale dovrà rispondere entro 90 giorni con provvedimento

definitivo.

3) L’ACCERTAMENTO COME ADESIONE

accertamento tributario

Consiste nell’attività effettuata dall’Amministrazione Finanziaria con la quale si

accerta la

correttezza e la fedeltà delle dichiarazioni effettuate dal contribuente.

In caso di riscontro di situazioni non conformi a leggi o ad altri atti fiscalmente

rilevanti si

procederà alla conseguente “rettifica” ed alla applicazione di sanzioni nonché

alla

liquidazione di interessi.

A differenza di quello che succede nel procedimento amministrativo, qui nel

diritto tributario

non c’è un vero e proprio atto che segna l’avvio del procedimento bensì vi è una

sequenza di

atti che si apre sicuramente con la presentazione da parte del contribuente

della

dichiarazione fiscale, prosegue con l’esercizio dei poteri istruttori amministrativi

e si

conclude con il classico atto di accertamento in rettifica.

2 teorie:

Teoria dichiarativa: l’accertamento era considerato in un’ottica privatistica come

un

rapporto obbligatario tra contribuente ed amministrazione che si sostanzia in

una

prestazione a favore dell’amministrazione finanziaria.

L’accertamento viene considerato come atto di regola necessario, la cui

funzione consiste nel

far concorrere il contribuente e gli uffici dell’Amministrazione nella

determinazione e

liquidazione di un’obbligazione che nasceva ex lege al verificarsi del

presupposto di fatto.

Teoria costitutiva: riconosce che al verificarsi del presupposto di fatto deriva un

potere per il

fisco e quindi una soggezione del contribuente. In base a questa teoria si

considera l’atto di

accertamento in rettifica quale elemento costitutivo dell’obbligazione tributaria.

FASE ISTRUTTORIA – CONTROLLI FORMALI E SOSTANZIALI

La disciplina delle imposte dirette e dell’IVA dispone l’autoliquidazione dell’imposta,

cioè

spetta al contribuente definire l’an ed il quantum dell’obbligazione tributaria.

L’amministrazione ha il compito di espletare i controlli formali (cioè verificare se la

dichiarazione del contribuente è conforme alla legge e se l’imposta sia stata

correttamente

versata in relazione a quanto dichiarato).

Solo in una fase successiva si passa ai controlli sostanziali, eventuali ma piuttosto

ricorrenti

con i quali gli ufficii hanno il potere-dovere di accertare che l’importo stabilito e

corrisposto

dal contribuente, sia effettivamente giusto.

Però l’attività di accertamento da parte dell’amministrazione non può solo

consistere nel

controllare se quello dichiarato e pagato è in linea con la capacità contributiva di

un soggetto.

Infatti gli uffici hanno il compito di accertare una serie di attività, che vanno oltre la

capacità

contributiva del contribuente.

Ci si rende conto che risulta impossibile controllare tutti i contribuenti pertanto

prende piede

il principio dell’eventualità dell’accertamento. Furono affidate alla Guarda di

Finanza

l’attività di controllo attraverso le verifiche globali di categoria, consistenti nel

controllo

della posizione economico-fiscale di tutti i soggetti appartenenti ad intere categorie

economiche (si concentrano le verifiche su un’intera categoria ed all’interno della

di essa si

sottopongono a controllo tutti i soggetti che vi appartengono).

Controllo formale: 2 nuove procedure regolate dagli articoli 36bis e 36ter del DPR

600/1973.

Art.36 bis: procedura automatizzata da parte degli uffici che eseguono 6 test che

possono

portare a correzioni e rettifiche della dichiarazione annuale.

1) Correzione errori materiali e di calcolo nella determinazione imponibile, delle

imposte,

dei contributi e dei premi;

2) Errori materiali e di calcolo nel riporto delle ecced

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A.A. 2022-2023
27 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher KAWANINJA di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria o del prof Pollari Nicolò.