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LA DETERMINAZIONE DEI REDDITI DIVERSI
Per quanto riguarda i redditi diversi sono presenti diversi criteri di determinazione, le plusvalenze
immobiliari sono date dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo di acquisto o costo di
costruzione del bene immobile ceduto, più i vari costi inerenti, per le plusvalenze derivanti dalle
partecipazioni, si applica la differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o valore di acquisto del titolo,
aumentato di tutti gli oneri inerenti, mentre i premi e le vincite sono tassati al lordo, cioè senza alcuna
deduzione, mediante l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta, per tutte le altre tipologie di redditi
diversi sono comunque previsti altrettanti metodi di valutazione.
IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA
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Il principio di trasparenza è dettato dall’art. secondo cui i redditi delle società semplici, in nome
5 TUIR
collettivo, e in accomandita semplice, residenti nello Stato, sono imputati a ciascun socio, in maniera
proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. E’ quindi compito della società di persone
presentare la dichiarazione dei redditi, sulla quale determinare il reddito di ciascun socio, il quale dovrà
dichiarare la sua quota di reddito, sommarla agli altri eventuali redditi e corrispondere le relative imposte.
La misura in cui il reddito della società viene diviso a ciascun socio è proporzionale alla sua quota di
partecipazione agli utili. E’ importante sottolineare tra le società semplici e le società in
alcune differenze
nome collettivo e in accomandita semplice, ad esempio le società semplici producono reddito di impresa
solo se svolgono attività commerciale, le loro perdite sono attribuite ai soci e non sono riportabili agli anni
successivi, mentre alcuni costi sono imputabili ai soci come oneri deducibili dal reddito o come oneri
detraibili dall’imposta. Il principio di trasparenza si applica anche alle società di armamento, alle società di
fatto e alle associazioni professionali senza personalità giuridica, inoltre il ha introdotto un
dgls 344 del 2003
regime di tassazione per trasparenza opzionale anche per le società ed enti commerciali con determinati
requisiti, mentre prevede questo regime anche per le società srl a ristretta base proprietaria.
l’art.116
L’IMPRESA FAMILIARE IL REDDITO DELLA FAMIGLIA
L’impresa familiare assume rilievo fiscale soltanto se sono presenti, mediante atto pubblico, i nominativi dei
familiari che collaborano all’impresa mediante l’esercizio di attività di lavoro a carattere continuativo e
permanente. In questo caso la tassazione del reddito di impresa familiare viene ripartito, secondo il
principio di trasparenza fra il titolare e i suoi collaboratori nel periodo di imposta in cui è stato conseguito.
In seguito all’abrogazione del cumulo dei redditi previsto dal dpr 397 1973, l’irpef viene adesso applicata
separatamente nei confronti di ciascun familiare ed in proporzione alla reale capacità contributiva del
soggetto. inoltre stabilisce che i redditi oggetto della comunione legale sono imputati a ciascun
L’art. 4 TUIR
coniuge per metà del loro ammontare o per la diversa quota stabilita nelle eventuali convenzioni
modificative, mentre i redditi dei beni appartenenti al fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro
ammontare netto a ciascun coniuge, in fine i redditi dei figli minori sono imputati per metà del loro
ammontare al netto a ciascun genitore.
IL PERIODO DI IMPOSTA E LA DETERMINAZIONE DELL’IRPEF
Al fine di poter individuare il reddito è necessario fare riferimento a un preciso contesto temporale, per le
persone fisiche coincide con l’anno solare, mentre per le società è l’anno sociale.
ci mostra il procedimento utile a determinare il tributo che si suddivide in quattro fasi.
L’art. 7 del TUIR
Nella prima fase abbiamo la determinazione del reddito complessivo, costituito dalla somma dei vari redditi,
successivamente si calcola il reddito imponibile, ottenuto deducendo dal reddito gli oneri deducibili e le
eventuali perdite, successivamente abbiamo la liquidazione dell’imposta lorda, mediante l’uso delle
aliquote di reddito imponibile e in fine abbiamo l’individuazione dell’imposta netta tramite lo scomputo
delle detrazioni, delle ritenute, dei crediti di imposta e di eventuali acconti già versati.
Sono invece ex art.3 TUIR i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo di
esclusi dalla base imponibile
imposta o ad imposta sostitutiva, gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli in seguito alla
cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli assegni familiari e gli emolumenti per carichi di famiglia.
IL SISTEMA DI TASSAZIONE ORDINARIO DELL’IRPEF
L’irpef essendo un tributo personale, deve necessariamente tener conto della situazione personale e
famigliare del contribuente, questo avviene attraverso gli oneri deducibili dal reddito e le detrazioni di
imposta. In una prima fase dal reddito complessivo bisogna individuare il reddito effettivamente imponibile,
sottraendo gli che possono essere spese necessarie alla vita, spese giuridicamente
oneri deducibili,
necessitate e spese socialmente utili. Una volta ottenuta la base imponibile dell’imposta, si applica l’aliquota
in base allo scaglione di appartenenza ottenendo così l’imposta lorda dalla quale è necessario scomputare
le al fine di ottenere l’imposta netta. Le detrazioni sono disciplinate dall’art.12-16 del
detrazioni di imposta ...
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tuir e le più importanti sono le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per oneri ammesse nella
misura del 19%, le detrazioni per canoni di locazione e altre detrazioni.
Per ottenere l’imposta netta è necessario sottrarre se esistenti, come i crediti per le
ulteriori importi,
imposte pagate all’estero, le ritenute subite o gli acconti di imposta.
Se l’imposta netta supera i crediti di imposta e gli acconti, il contribuente dovrà pagare la differenza, nel
caso contrario il contribuente avrà un credito di imposta che potrà richiedere a titolo di rimborso oppure far
valere per i periodi di imposta successivi.
si utilizza nel caso di proventi che maturano nel corso di più anni ma che
La tassazione separata dell’irpef
sono conseguiti in un solo periodo, al fine di evitare aggravi impositivi, il legislatore ha previsto che i
proventi in questione sono estrapolati dal coacervo di redditi di periodo e sono sottoposti al prelievo in base
ad aliquota proporzionale, determinata in base a metodi complessi. elenca le fattispecie che
L’art. 17 TUIR
rientrano in questa tassazione, che sono suddivise in due categorie, i redditi conseguiti a fronte di
cessazione di attività lucrativa, come il TFR e gli altri redditi percepiti in unica soluzione al verificarsi di
eventi eccezionali, per entrambe le categorie sono previste differenti modalità di determinazione
dell’aliquota.
L’IRES
Prima della riforma degli anni 70, la tassazione delle società era realizzata dall’imposta delle società, che in
seguito al dpr 598 del 73 venne sostituita dall’IRPEG che a differenza della precedente, era una imposta a
carattere personale che gravava soltanto sul reddito e non sul patrimonio. Successivamente la legge n.80 del
2003 ha sostituito l’IRPEG con l’IRES la quale adotta come criterio impositivo il cosiddetto sistema della
imputazione-organizzazione in base al quale l’obbligo impositivo si riferisce all’ente e non ai soggetti che li
compongono. Relativamente al problema della doppia tassazione, l’IRES prevede il meccanismo
dell’esenzione dei dividendi in capo ai soggetti passivi IRES per le società ed enti collettivi, mentre per le
persone fisiche è prevista una imposizione di carattere attenuato.
dell’ires è rappresentato dal possesso di redditi in denaro o natura rientranti
Il presupposto impositivo
nelle categorie di cui l’art.6 TUIR. L’ires è un’imposta personale, in quanto la determinazione del reddito
avviene considerando alcuni elementi facenti capi al soggetto, è periodica, in quanto si riferisce al risultato
economico relativo a un certo periodo e proporzionale, in quanto l’ammontare dell’imposta si ottiene
applicando alla base imponibile una aliquota proporzionale, attualmente del 27,5%.
dell’ires sono elencati dal comma 1 dell’art. 73 e sono le società di capitali, cooperative e
I soggetti passivi
di mutua assicurazione residenti nel territorio dello stato, gli enti pubblici e privati diversi dalle società
residenti nel territorio, che svolgono attività sia commerciali che non e le società ed enti di ogni tipo, con o
senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello Stato. La legge fissa come parametri
fondamentali, la commercialità relativa al tipo di attività svolta, che si evince dall’atto costitutivo e in base
all’attività effettivamente esercitata nel territorio, e al criterio della residenza secondo cui una società di
definisce residente quando svolge la sua attività nel territorio italiano per la maggior parte del periodo di
imposta. Altri elementi che delineano la residenza sono la sede legale, la sede amministrativa e l’oggetto
principale dell’attività, stabilisce come, salvo prova contraria la sede delle
inoltre il comma 5 dell’art.73
società si considera esistente in Italia se sono controllate, anche indirettamente, ai sensi dell’art. 2359 CC,
da soggetti residenti in Italia, oppure sono amministrate da un organo composto prevalentemente da
persone residenti in Italia. Sono soggetti passivi dell’ires anche le per cui è prevista una specifica
Onlus,
normativa, l’art. 150 del TUIR, mentre l’art. 73 include tra i soggetti passivi anche le altre organizzazioni non
appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo
unitario e autonomo, non rientrano invece in questa categoria gli organi e le amministrazioni dello Stato,
come i comuni, le provincie e le regioni.
viene determinata utilizzando principalmente due modelli di fondo, il modello
La base imponibile
onnicomprensivo e il modello atomistico. Il primo modello è tipico delle società ed enti commerciali dove si
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attua una classificazione unitaria di tutti i redditi comunque riconducibili al soggetto passivo, mentre nel
secondo modello, tipico degli enti non commerciali, il reddito viene frazionato nelle diverse categorie in
base alla fonte di produzione.
degli enti commerciali si ottiene portando all’utile o alla perdita rilevate dal con