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1.INTRODUZIONE AL DIRITTO TRIBUTARIO

1.TRIBUTI PRELEVATI IN ITALIA

Per finanziare la spesa pubblica serve avere delle entrate  i TRIBUTI, cioè dei “prelievi” che lo

stato fa sulla vendita di beni e servizi ai cittadini.

Il TRIBUTO è un’obbligazione come avente oggetto una prestazione, la quale ha le seguenti

caratteristiche:

È a titolo definitivo, cioè senza l’obbligo di restituzione;

- È nascente dalla legge (a differenza di quanto avviene per la vendita di beni dello Stato),

- quindi di carattere coattivo ( ≠ corrispettivo);

Si presenta al verificarsi di un presupposto di fatto o di diritto;

-

Presupposto: circostanza di fatto cui la legge fiscale ricollega l’obbligo di pagare il tributo.

Soggetto passivo: colui che realizza il presupposto ed quindi obbligato a pagare il tributo.

Soggetto attivo: colui che giuridicamente beneficia del tributo, in forma di incremento patrimoniale.

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Le figure di tributo.

Imposta: il presupposto non ha relazioni con l’attività dell’ente pubblico, bensì appartiene alla sfera

giuridica del soggetto passivo (patrimonio, reddito);

es: proprietà di un immobile.

Tassa: la tassa si collega ad un servizio pubblico;

es: tassa sui rifiuti (intesa come tassa sul servizio dello smaltimento dei rifiuti).

La tassa si differenzia dal corrispettivo di fonte negoziale in quanto obbligazione nascente dalla

legge.

La tassa non si ricollega alla capacità del soggetto di partecipare alle spese pubbliche  2 persone

con reddito completamente diverso possono pagare anche una tassa di importo uguale.

Con la tassa sono obbligato ad avvalermi di quel servizio e quindi sono anche obbligato a pagarla.

Imposta vs tassa è difficile la distinzione tra tassa ed imposta; l’imposta guarda alla “condizione”

del soggetto, mentre la tassa riguarda la fruizione di un servizio non facoltativo, indipendentemente

dalla situazione economica del soggetto.

Es imposta: possesso di redditi o di un patrimonio  imposte sul reddito.

Es tassa: fruizione di un servizio pubblico  tassa per ‘emissione di documenti d’identità e

passaporti

Caso di studio il Canone Rai: imposta o tassa?

Tassa?  Sarebbe assurdo considerare il canone un’imposta, perche allora dovrebbe colpire

diversamente i possessori di apparecchi televisivi di diverso valore;

sarebbe assurdo considerare il canone un’imposta, perche la rapida obsolescenza rende il possesso

di un apparecchio televisivo un indice non idoneo di capacità contributiva (in poche parole anno

dopo anno l’apparecchio perderebbe valore, invecchiando).

Imposta? la legge sul canone sancisce che esso è dovuto anche dai detentori di apparecchi atti o

adattabili alla ricezione di trasmissioni provenienti dall’estero

La legge sul canone è fondata su una presunzione legale di utilizzabilità dell’apparecchio posseduto.

sentenza della corte costit. n 219/1989 e Cass. n 8549/1993 il canone rai deve essere

 assimilato ad un’imposta legata ad un indice di capacità contributiva rappresentato dal

possesso di un apparecchio televisivo

Contributo: vantaggio economico per determinate categorie di soggetti come conseguenza di

un’attività amministrativa destinata ad avvantaggiare la collettività

Es: autostrada appena costruita che permette, solamente ora, a me, di raggiungere una casa che

avevo comprato in 10 minuti e che prima raggiungevo in 50 minuti.. in questo caso pago un

contributo in più di altri per la costruzione dell’autostrada.

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I tributi in Italia sono prelevati attraverso un sistema complesso, con una grande varietà di tributi;

prima del 1994 esistevano più di 100 differenti tributi; dal 1994 c’è una tendenza a diminuire il

numero dei tributi e semplificare l’applicazione e il prelievo dei tributi.

Imposte dirette (colpiscono in maniera diretta gli elementi che caratterizzano la ricchezza di una

persona):

imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

- imposta sul reddito delle Società (IRES);

- imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

- addizionali regionali, provinciale e municipali;

- Imposte patrimoniali;

- Imposte sostitutive;

-

Imposte indirette:

IVA (che si aggiunge al valore di un prodotto chi la riceve, poi la verserà nelle casse dello

- Stato);

Imposta di registro;

- Imposta ipotecaria e catastale;

- Imposta di bollo;

- Accise;

- Imposta sui giochi (lotto, lotterie);

- Altre imposte indirette.

-

Imposta sulle successioni e donazioni: colpisce i soggetti, nel passaggio di proprietà dei beni; chi

riceve (erede o beneficiario) paga la tassa a chi gli dà il bene  si denota un incremento di ricchezza

 perciò devo contribuire in maniera maggiore alle entrate dello Stato, tramite imposta.

2.PRICIPI COSTITUZIONALI

3. L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

- Ministero dell’economia e delle finanze;

- Dipartimento delle finanze  ufficio deputato alla legislazione tributaria e alla supervisione

dell’amministrazione finanziaria; non ha relazione con i contribuenti;

- le Agenzie: - agenzie delle entrate;

- agenzia delle dogane e del demanio;

sono enti pubblici aventi personalità giuridica.

Lo statuto del contribuente rappresenta i diritti dei contribuenti  si basa sull’applicazione del

principio di “buona fede”, tra le due parti, nell’ambito del diritto tributario.

Infatti è previsto che contribuenti ed amministrazione debbano cooperare .

Quando si ha l’inapplicabilità delle sanzioni verso i contribuenti?

Se si sono conformati alle indicazioni dell’amministrazione finanziaria;

- Se vi è incertezza circa l’applicazione e l’interpretazione di una norma;

- Se la violazione è meramente formale.

-

4.LE TIPOLOGIE DI NORME TRIBUTARIE

Si individuano quattro gruppi:

Norme sostanziali;

- Norme agevolative;

- Norme sanzionatorie;

- Norme procedurali;

-

Norme sostanziali: contengono i recetti attraverso i quali vengono fissate le fattispecie costituenti

il presupposto da cui nasce l’obbligazione tributaria;

vengono individuati:

Soggetti attivi e passivi del tributo;

- Il presupposto;

- La determinazione della base imponibile;

- Il meccanismo di determinazione dell’imposta;

-

Norme agevolative: sono strettamente connesse alle fattispecie impositive previste dalle norme

sostanziali.

Intervengono con la disapplicazione, o riduzione, totale o parziale del tributo, attraverso lo

strumento giuridico-tributario dell’esenzione e (talvolta dell’esclusione).

Norme sanzionatorie: fanno riferimento ad un fatto costituente illecito in maniera tributaria;

sono caratterizzate da sanzioni amministrative e sanzioni penali;

non sono soggette al vincolo costituzionale del principio di capacità contributiva.

Norme procedurali: hanno una carattere strumentale rispetto alle norme impositive, agevolative e

sanzionatorie;

attraverso queste norme si concretizza l’imposizione tributaria;

sottostanno al principio di capacità contributiva;

si dividono in norme sull’accertamento e norme sulla riscossione.

2.IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)

1. PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

"Presupposto dell'imposta è il possesso di redditi i denaro o in natura".

Reddito: incremento della capacità patrimoniale ricollegabile ad una delle fonti individuate dalla

normativa:

- attività (lavoro dipendente e autonomo);

- beni (immobili e capitali);

- combinazioni di beni e attività (impresa, intesa come combinazione di fattori di attività).

queste 3 sono le categorie da cui, secondo la legge, deriva il reddito. Qualsiasi altro incremento

patrimoniale che non deriva da queste fonti, non può essere soggetto ad imposta.

L'incremento patrimoniale (in denaro o in natura) effettivo è valutato al netto dei costi sostenuti per

il suo ottenimento.

Altra possibile fonte di reddito risarcimento del danno (danno emergente o lucro cessante); ma

cosa succede quando un soggetto passivo riceve un risarcimento? bisogna effettivamente ed

attentamente capire se questa somma deve o meno essere impunibile di imposta.

Attività illecite.. devono essere tassati i proventi derivanti da esse?

argomenti a favore:

- un provento deve essere apprezzato nella sua esistenza oggettiva, senza che sia rilevante

la sua provenienza;

- l'esonero porrebbe questioni di illegittimità costituzionale;

- la tassazione in questo casa sarebbe usata come strumento repressivo ulteriore rispetto

alle sanzioni penali.

argomenti contro:

- un provento derivante da causa illecita non può rientrare nella nozione di reddito;

- l'esonero è giustificato dall'art 1 della costituzione, che pone il lavoro lecito a fondamento

della Repubblica;

- la pretesa tributaria sul reddito derivante da fonte illecita, renderebbe legittimo il possesso

del reddito conseguito irregolarmente.

Conclusione sulla questione di reddito; l'art 14, comma 4 della legge 24 dicembre 1993, n 537 ha

sancito normativamente la tassabilità dei proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come

illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca.

... norma interpretativa o innovativa? si tratta di norma interpretativa (cioè è stata fatta per "chiarire"

la legge).

2. SOGGETTI PASSIVI, ALIQUOTE, RESIDENZA AI FINI FISCALI

Soggetti passivi: persone fisiche fiscalmente residenti e fiscalmente non

residenti. se ho un reddito > 75.000 € le

Aliquote progressive: - aliquota minima 23 % fino a 15.000 €; aliquote si dividono cosi:

- aliquota massima: 43 % oltre 75.000 €; - fino a 15.000 aliq del 23 %;

- addizionali regionali, provinciali e comunali (sono - tra 15 e 75 aliq intermedia;

% applicate al reddito degli enti locali, i quali ne - >75.000 aliq del 43 %.

traggono il pieno vantaggio. Non sono > 2 %). Per questo motivo è detto "a

scaglioni".

L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quli corrisponde un'obbligazione tributaria

autonoma.  fa riferimento all'anno solare (nel periodo in cui produco e vendo); alla fine, sulla

differenza ( che poi è il reddito), calcolo l'imposta.

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Soggetti passivi e residenza a i fini fiscali: persone fisiche residenti e persone fisiche non residenti

(per questi ultimi, l’imposizione riguarda solo i redditi conseguiti all’interno dello stato).

Cosa significa residenza “ai fini fiscali”?

Prima condizione: iscrizione all’anagrafe della popolazione residente ( che avviene quasi sempre

automaticamente alla nascita); à se ciò non avviene:

Seconda condizione: domicilio (inteso come centro degli affari e degli interessi - economici ed

affettivi - delle persone); oppure:

Terza condizione: residenza (intesa come luogo di dimora, cioè vivere in Italia).

La verifica della presenza o meno di almeno una di queste condizioni, deve essere verificata per

ciascun periodo d’imposta à lo status di soggetto residente o non residente può modificarsi di

periodo d’imposta in periodo d’imposta.

Iscrizione anagrafica legge 24 dicembre 1954, n 122;

Domicilio art 43 cc.: sede principale di affari e interessi;

Residenza art 43 cc.: dimora abituale.

Requisiti, criteri ed elementi rilevanti secondo l'amministrazione finanziaria, usati per verificare la

residenza in un certo stato.

- luogo di dimora abituale della persona e dell'eventuale nucleo familiare;

- luogo di iscrizione ed effettiva frequenza dei figli ad istituti scolastici o di formazione;

- luogo di svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, ovvero di una qualunque

attività economica con carattere di stabilità;

- pagamento di fatture e ricevute di erogazione di gas, luce, acqua, telefono ed altri canoni tariffari.

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Caso di studio "Pavarotti".

- iscritto all'A.I.R.E. (anagrafe italiani residenti all'estero);

- luogo di residenza: Principato di Monaco;

- attività lavorativa: attività concertistica in tutto il mondo;

 una persona in continuo movimento, priva di radici, può avere un domicilio?

ITALIA: - Complesso immobiliare in Modena di 15 appartamenti;

- Complesso immobiliare in Modena di 3 edifici più fondo agricolo;

- Terreni in Modena per 4 ettari;

- Ippodromo nei pressi di Modena;

- Villa con 22 vani in zona Pesaro;

- Molte partecipazioni in società italiane.

MONACO: - Appartamento di 90 mq.

"Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi

della popolazione residente (come Pavarotti) e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli

individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta

Uff." i territori in questione sono detti "black list" e non garantiscono il giusto passaggio delle info

(per esempio il p

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher simonab1994 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Maisto Guglielmo.
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