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Le fonti del diritto tributario

La costituzione e i principi

Il potere di imporre i tributi trova il proprio fondamento nel patto di convivenza in cui si riconosce di essere membri di una stessa comunità e quindi nella stessa esistenza dello Stato. In tutti gli ordinamenti, però, tale potere risulta disciplinato e limitato. I limiti imposti dalla costituzione al legislatore ordinario sono contenuti in particolare negli art. 23 e 53 della costituzione.

Art. 23: La riserva di legge

L’articolo 23 Cost. prevede che “nessuna prestazione personale e patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” (principio di legalità); per una migliore comprensione di questa disposizione vanno chiariti meglio alcuni concetti:

  • Concetto di prestazione imposta: si intende
    1. La prestazione imposta dalla P.A. autoritativamente (imposizione in senso formale). In questo caso la legge attribuisce alla P.A. il potere di imporre unilateralmente al cittadino una compressione della sua sfera giuridica e, nel caso di prestazione patrimoniale, una diminuzione del suo patrimonio.
    2. La prestazione imposta in virtù di una situazione di fatto (imposizione in senso sostanziale). Se un servizio è reso in regime di monopolio, il corrispettivo pagato dall’utente diventa una prestazione imposta. Il concetto di prestazione imposta è più ampio di quello di tributo. Infatti, vi rientrano non solo imposte e tasse, ma anche i contributi pensionistici che sono prestazioni imposte in base alla legge ma prive di carattere tributario.
  • Concetto di legge: per legge si intende “ogni atto avente efficacia di legge proveniente dallo Stato, dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento o Bolzano”. Sono tali la legge in senso formale, il decreto legge e il decreto legislativo; dato che nel nostro ordinamento il Parlamento partecipa con differenti procedimenti di tutti gli atti aventi forza di legge, e rappresenta i cittadini nel loro complesso e quindi la riserva di legge di cui all’articolo 23 è garanzia che le scelte di politica tributaria siano rimesse all’organo democratico per eccellenza.

In base alla legge: vuol dire che l’imposizione della prestazione non deve essere integralmente regolata dalla legge, ma solo nei suoi elementi essenziali. La riserva di legge di cui all’art. 23 è una riserva di legge relativa. Si ha riserva relativa quando la Costituzione consente che gli aspetti di dettaglio vengano disciplinati dagli atti normativi diversi dalla legge; in tal caso, la legge può limitare a fissare gli elementi essenziali, mentre si ha riserva assoluta, quando una materia deve essere interamente disciplinata dal legislatore ordinario.

Sono elementi essenziali che identificano la prestazione (e pertanto riservati al legislatore):

  • Il presupposto impositivo (manifestazione di capacità contributiva);
  • I soggetti passivi;
  • La base imponibile e i principali problemi per determinarla;
  • Gli elementi che portano alla quantificazione dell’imposta: l’aliquota o fasce d’aliquota;
  • Le sanzioni.

Ripetizione dei concetti

Il potere di imporre i tributi trova il proprio fondamento nel patto di convivenza in cui si riconosce di essere membri di una stessa comunità e quindi nella stessa esistenza dello Stato. In tutti gli ordinamenti, però, tale potere risulta disciplinato e limitato. I limiti imposti dalla costituzione al legislatore ordinario sono contenuti in particolare negli art. 23 e 53 della costituzione.

Art. 23: La riserva di legge (ripetizione)

L’articolo 23 Cost. prevede che “nessuna prestazione personale e patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” (principio di legalità); per una migliore comprensione di questa disposizione vanno chiariti meglio alcuni concetti:

  • Concetto di prestazione imposta: si intende
    1. La prestazione imposta dalla P.A. autoritativamente (imposizione in senso formale). In questo caso la legge attribuisce alla P.A. il potere di imporre unilateralmente al cittadino una compressione della sua sfera giuridica e, nel caso di prestazione patrimoniale, una diminuzione del suo patrimonio.
    2. La prestazione imposta in virtù di una situazione di fatto (imposizione in senso sostanziale). Se un servizio è reso in regime di monopolio, il corrispettivo pagato dall’utente diventa una prestazione imposta. Il concetto di prestazione imposta è più ampio di quello di tributo. Infatti, vi rientrano non solo imposte e tasse, ma anche i contributi pensionistici che sono prestazioni imposte in base alla legge ma prive di carattere tributario.

Concetto di legge: per legge si intende “ogni atto avente efficacia di legge proveniente dallo Stato, dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento o Bolzano”. Sono tali la legge in senso formale, il decreto legge e il decreto legislativo;

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

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