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DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E DI LAVORO DIPENDENTE
Innanzitutto il reddito lo possiamo definire come l’entrata netta che un determinato soggetto
realizza in un determinato periodo di tempo (espressa in misura monetaria). Esso deve essere
considerato come una misura variabile, questo perché occorre differenziarlo dal patrimonio che
invece esprime sempre in termini monetari una determinata ricchezza ma in un periodo di tempo
fisso e dalla rendita, che è sempre un’entrata variabile nel tempo ma ad intervalli regolari.
Il Testo Unico non da una definizione generale di reddito; vi è invece la definizione dei singoli
redditi, ossia delle singole categorie reddituali (è da esse che poi si desume la nozione generale di
reddito). Considerato che tutte le categorie reddituali sono formate da proventi derivanti da fonti
produttive, sei desume che un reddito, in generale, è un incremento di patrimonio che deriva da una
fonte produttiva.
Il catalogo legislativo delle categorie reddituali è:
a) redditi fondiari
b) redditi di capitale
c) redditi di lavoro dipendente
d) redditi di lavoro autonomo
e) redditi di impresa
f) redditi diversi
Come sappiamo hanno estrema rilevanza i redditi derivanti dal lavoro, innanzitutto perché sono
quelle somme di denaro che danno potere di acquisto alle persone fisiche che acquisteranno beni di
qualsiasi necessità.
Mentre il Testo Unico delle imposte e sui redditi odierno, come abbiamo visto, si limita a
distinguere a seconda che la prestazione sia effettuata da un lavoratore dipendente o da un
lavoratore autonomo, senza introdurre una definizione generale di reddito, il Testo Unico del 1958
(6458/58) all’articolo 1 dava almeno una nozione di reddito (d’impresa), definendolo come la
“differenza tra l'ammontare dei ricavi lordi che compongono il reddito soggetto all'imposta e
l'ammontare delle spese e passività inerenti alla produzione di tale reddito”.
Successivamente ,all’articolo 85, distingueva, ai fini degli effetti dell’applicazione dell’imposta tra:
redditi di capitale, premi sui prestiti e vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giuochi e
delle scommesse;redditi alla produzione dei quali concorrono insieme il capitale ed il lavoro, come
quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali ovvero da attività commerciali, ai sensi
dall'art. 2195 del codice civile, o da operazioni speculative anche isolate;redditi di lavoro autonomo
delle persone fisiche, come quelli prodotti nell'esercizio di arti, di professioni e di imprese
organizzate prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e dei componenti della
famiglia;redditi di lavoro subordinato, come stipendi, salari, indennità, assegni ed ogni altro
emolumento, nonchè redditi alla cui produzione non concorrono attualmente nè capitale nè lavoro,
come pensioni, vitalizi, sussidi e simili.
Poi ,all’articolo 87, potevamo trovare la definizione vera e propria del reddito del lavoro
subordinato(comma 1):“il reddito del lavoro subordinato è costituito da tutti i compensi, comunque
denominati, effettivamente percepiti in ciascun periodo di paga in dipendenza del lavoro prestato”.
E già da tale definizione si nota che si parlava di compensi percepiti sotto la dipendenza di qualcuno
(con riferimento al sinallagma).
La formulazione di reddito così come era stata fatta nel 1958 era adeguata ovviamente ad
un’economia basata sui pochi metodi produttivi e sulle ristrette ricchezze di quel periodo.
Secondo l’articolo 49 del Testo Unico i redditi di lavoro dipendente “ sono quelli che derivano da
rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto
la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo
le norme sulla legislazione sul lavoro”. La definizione tributaria dei redditi di lavoro dipendente
ricalca quella dell’articolo 2094 Cod.Civ. che definisce lavoratore dipendente chi svolge la propria
opera “ alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. La nozione tributaria però è più
ampia perché comprende anche il reddito dei pubblici impiegati e le pensioni. Riassumendo, tra i
redditi di lavoro dipendente, rientrano: I redditi di lavoro dipendente pubblico e privato; i redditi del
lavoro a domicilio; le pensioni di ogni tipo e gli assegni ad esse equiparati; le somme che il datore
di lavoro deve corrispondere al lavoratore, a seguito delle sentenze di condanna del giudice del
lavoro. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente anche i redditi di collaborazione coordinata e
continuativa, ossia i redditi derivanti da “rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione
di attività svolte senza vincolo di subordinazione, a favore di un determinato soggetto, nel quadro di
un rapporto unitario e continuativo, senza l’impiego di mezzi organizzati e con retribuzione
periodica prestabilita”(ad esempio le cariche di amministratore,sindaco e revisore di
società,associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica).
Il reddito di lavoro dipendente è un concetto più ampio e distaccato da quello di retribuzione, infatti
si parla di omnicomprensività del reddito di lavoro dipendente: la retribuzione imponibile è
costituita da tutti i compensi che sono tassabili, non solo i redditi monetari, ma anche quelli in
natura(i cosiddetti “valori in genere”) e la tassazione è collegata alla percezione. Tutto ciò lo si
desume dall’articolo 51 del T.u.i.r.:”Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i
valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni
liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Quindi per definire il reddito di lavoro dipendente non
rileva la natura del compenso, così come non rileva la natura del soggetto erogante e nemmeno le
contestualità tra esecuzione della prestazione ed erogazione della somma, ma tale reddito è
composto da tutti i composti percepiti “in relazione al rapporto di lavoro”. E da ciò si deduce che il
reddito imponibile non è soltanto quello derivante dal lavoro effettivamente svolto, ma anche quello
che si collega al “rapporto”, e prescinde dalle prestazioni effettivamente svolte(indennità di
malattia, di maternità.ecc…tutte somme non corrisposte dal datore di lavoro ma da terzi).
Nelle determinazione del reddito imponibile di lavoro dipendente , non sono direttamente rilevanti
le spese di produzione: le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di
rimborso delle spese sostenute sono comprese nella base imponibile del reddito del lavoratore, e le
spese effettivamente sostenute dal lavoratore non sono deducibili.
Nella retribuzione imponibile sono compresi i cosiddetti compensi in natura più comunemente
chiamati fringe benefit, cioè quei beni o servizi (più in generale,vantaggi) concessi in aggiunta alla
normale retribuzione in danaro, attribuiti ad alcune categorie di lavoratori (per lo più dirigenti).
Ci sono infine fattispecie reddituali assimilabili al reddito di lavoro dipendente. Ci si è chiesti
perché il legislatore le faccia rientrare nei redditi diversi, dato che in tali casistiche rientrano i
proventi derivanti da attività lavorative, in cui però è estraneo il vincolo di subordinazione (tipico
del lavoro dipendente), o l’obbligo di risultato(tipico del lavoro autonomo), in altri casi addirittura
manca l’attività lavorativa. Tali ipotesi eterogenee sono molteplici e ne elenchiamo qualcuna a
titolo di esempio: i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e di
lavoro, delle cooperative di servizi e delle cooperative agricole; le somme corrisposte a titolo di
borsa di studio o per fini di studio o di addestramento professionale; le indennità dei parlamentari,
dei consiglieri regionali, provinciali e comunali e dei giudici della Corte Costituzionale e gli assegni
vitalizi corrisposti in dipendenza della cessazione di tali cariche,ecc.
E’ necessario concludere la trattazione in merito al reddito di lavoro subordinato dicendo che tutti i
redditi di lavoro che non rientrano nella definizione di reddito di lavoro dipendente e neppure nella
casistica dei redditi assimilati, sono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi.
Mentre l’articolo 49 del Testo Unico parla di relazioni aventi ad oggetti rapporti di lavoro
subordinato, per quanto riguardo il reddito di lavoro autonomo si parla di rapporto unitario avente
ad oggetto un flusso di singole operazioni preordinate al conseguimento del reddito. Non essendo
sotto la direzione di un ipotetico datore di lavoro, il lavoratore autonomo, per percepire un reddito
di lavoro autonomo, dovrà raggiungere un certo mercato sostenendo dei costi (esempi più
comuni:telefono, macchina, affitto locali,ecc.). Tale tipologia di reddito perciò dovrà essere
determinata al netto: dai compensi percepiti verranno detratti i costi sostenuti(una prima
conseguenza della differenza tra lavoro autonomo e dipendente è che nel primo rilevano le perdite).
Per questo motivo è più complicato accertare il reddito di lavoro autonomo rispetto a quello di
lavoro subordinato, ed è proprio per superare tale difficoltà che in sede di accertamento occorre
verificare adeguatamente costi e compensi percepiti imponendo obblighi e controlli, che nel tempo
si sono fatti sempre più rigidi, per non sfuggire all’attenzione del legislatore.
Secondo l’articolo 53 del Testo Unico “sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano
dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per
professioni abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle
considerate nel capo VI, compreso l’esercizio in forma associata di cui lettera c) del comma 3
dell’art.5”. Con riferimento alla definizione, i redditi di lavoro autonomo sono caratterizzati da:
- attività svolta in modo autonomo (per distinguere i redditi di lavoro autonomo da quelli di
lavoro dipendente)
- attività abituale, cioè continuativa (per distinguere i redditi di lavoro autonomo dai redditi
diversi, nel quale sono compresi i redditi di lavoro autonomo occasionale)
- attività di natura non commerciale (per distinguere i redditi di lavoro autonomo dai redditi di
impresa)
- prestazione di natura intellettuale
Le componenti della base imponibile dei redditi di lavoro autonomo sono: i compensi, le
plusvalenze dei beni strumentali e degli immobili. I pri