Incontri scuola dottorato scienze giuridiche
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Scuola di dottorato in scienze giuridiche
Redditi di lavoro autonomo e di lavoro dipendente
Innanzitutto il reddito lo possiamo definire come l’entrata netta che un determinato soggetto realizza in un determinato periodo di tempo (espressa in misura monetaria). Esso deve essere considerato come una misura variabile, questo perché occorre differenziarlo dal patrimonio che invece esprime sempre in termini monetari una determinata ricchezza ma in un periodo di tempo fisso e dalla rendita, che è sempre un’entrata variabile nel tempo ma ad intervalli regolari.
Il Testo Unico non dà una definizione generale di reddito; vi è invece la definizione dei singoli redditi, ossia delle singole categorie reddituali (è da esse che poi si desume la nozione generale di reddito). Considerato che tutte le categorie reddituali sono formate da proventi derivanti da fonti produttive, si desume che un reddito, in generale, è un incremento di patrimonio che deriva da una fonte produttiva.
Il catalogo legislativo delle categorie reddituali è:
- Redditi fondiari
- Redditi di capitale
- Redditi di lavoro dipendente
- Redditi di lavoro autonomo
- Redditi di impresa
- Redditi diversi
Come sappiamo hanno estrema rilevanza i redditi derivanti dal lavoro, innanzitutto perché sono quelle somme di denaro che danno potere di acquisto alle persone fisiche che acquisteranno beni di qualsiasi necessità.
Mentre il Testo Unico delle imposte e sui redditi odierno, come abbiamo visto, si limita a distinguere a seconda che la prestazione sia effettuata da un lavoratore dipendente o da un lavoratore autonomo, senza introdurre una definizione generale di reddito, il Testo Unico del 1958 (6458/58) all’articolo 1 dava almeno una nozione di reddito (d’impresa), definendolo come la “differenza tra l'ammontare dei ricavi lordi che compongono il reddito soggetto all'imposta e l'ammontare delle spese e passività inerenti alla produzione di tale reddito”.
Successivamente, all’articolo 85, distingueva, ai fini degli effetti dell’applicazione dell’imposta tra:
- Redditi di capitale, premi sui prestiti e vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giuochi e delle scommesse;
- Redditi alla produzione dei quali concorrono insieme il capitale ed il lavoro, come quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali ovvero da attività commerciali, ai sensi dall'art. 2195 del codice civile, o da operazioni speculative anche isolate;
- Redditi di lavoro autonomo delle persone fisiche, come quelli prodotti nell'esercizio di arti, di professioni e di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e dei componenti della famiglia;
- Redditi di lavoro subordinato, come stipendi, salari, indennità, assegni ed ogni altro emolumento, nonché redditi alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, come pensioni, vitalizi, sussidi e simili.
Poi, all’articolo 87, potevamo trovare la definizione vera e propria del reddito del lavoro subordinato (comma 1): “il reddito del lavoro subordinato è costituito da tutti i compensi, comunque denominati, effettivamente percepiti in ciascun periodo di paga in dipendenza del lavoro prestato”. E già da tale definizione si nota che si parlava di compensi percepiti sotto la dipendenza di qualcuno (con riferimento al sinallagma).
La formulazione di reddito così come era stata fatta nel 1958 era adeguata ovviamente ad un’economia basata sui pochi metodi produttivi e sulle ristrette ricchezze.
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