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Capitolo 1: Attività giudiziaria e imposizione sul reddito

1.1 L'organizzazione giudiziaria

L'organizzazione giudiziaria quale ambiente giuridico all'interno del quale si formano redditi di diversa natura, prevalentemente riconducibili a rapporti di lavoro dipendente autonomo. L'attività giudiziaria presuppone l'esistenza di strutture organizzative normativamente disciplinate aventi natura pubblica in considerazione dell'interesse che sottende l'esercizio della funzione giurisdizionale. I soggetti che vi collaborano mediante l'impiego di energie fisiche o intellettuali sono remunerati secondo criteri e regole definite con disposizioni giuridiche.

Alcuni soggetti rivestono lo status di magistrati, altri, pur non assumendolo, possono essere investiti di funzioni giudicanti in quanto chiamati a far parte di organi aventi compiti di carattere decisorio, altri ancora possono svolgere funzioni ausiliarie rispetto alla giurisdizione inserendosi, quali dipendenti, nell'organizzazione giudiziaria pubblica (i cancellieri).

All'interno dell'organizzazione giudiziaria si delineano rapporti di lavoro o di altra natura i quali necessitano di essere inquadrati nell'ambito di apposite categorie giuridiche e dei quali scaturiscono redditi che devono essere collocati all'interno delle categorie del T.U.I.R. Dal punto di vista tributario la condotta umana che costituisce l'oggetto dell'attività lavorativa dà luogo alla produzione di nuova ricchezza, sottoponibile a imposizione. Per qualificare il reddito occorre aver riguardo alle modalità di esecuzione del rapporto. Il T.U.I.R. distingue i redditi da lavoro dipendente da quelli di lavoro autonomo. È importante tracciare una linea di demarcazione netta in quanto la collocazione del reddito rileva non solo sulla determinazione del reddito imponibile ma anche sull'applicazione di altre imposte.

1.2 Distinzione fra reddito di lavoro dipendente e lavoro autonomo

Con riferimento alle diverse tipologie di prestazioni lavorative poste in essere nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria, dagli articoli 49 e 53 del T.U.I.R. emerge che è fondamentale, ai fini dell'individuazione delle due categorie reddituali, il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro in modo da accertare la prevalenza della etero direzione piuttosto che della auto direzione. L'articolo 49, nel definire il reddito da lavoro dipendente, usa la stessa terminologia dell'articolo 2094 del Codice Civile per richiamare la subordinazione.

Al contrario, l'articolo 53 presenta una valenza residuale in quanto dopo aver definito i requisiti del lavoro autonomo (professionalità e abitualità dell’attività artistica o professionale) dice che debba trattarsi di redditi che non rientrano tra quelli di impresa oltre che tra quelli di lavoro dipendente. Nel T.U.I.R. è irrilevante la natura e la qualità del soggetto in favore del quale si compie la prestazione. L'articolo 49 attrae, tra i redditi di lavoro dipendente, anche quelli derivanti da rapporti di pubblico impiego.

Il nesso tra prestazione lavorativa ed esercizio di potestà pubbliche è irrilevante. Nemmeno lo svolgimento di una funzione costituzionalmente rilevante come quella giurisdizionale può far venir meno il requisito della subordinazione e quindi indurre a traslare il reddito in altre categorie. I magistrati di carriera producono sempre redditi che si inquadrano tra quelli di lavoro dipendente così come i cancellieri e i segretari ma anche, a maggior ragione, soggetti che prestano attività che possono considerarsi alle dipendenze sotto la direzione del ministero della giustizia.

1.3 Determinazione del reddito di lavoro per i magistrati e altri dipendenti

La questione dei rimborsi spese corrisposte ai dipendenti.

A) Determinazione del reddito di lavoro

Per quanto riguarda la categoria dei redditi da lavoro dipendente è prevista una tassazione al lordo delle spese sostenute, è possibile tuttavia una detrazione forfettaria che si riduce proporzionalmente all'aumentare del reddito. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro. Si ha una nozione di reddito onnicomprensiva che recepisce la normativa previdenziale. D'altro canto, le conseguenze sono ovvie perché se dal lato previdenziale, l'allargamento della base imponibile porta a migliori trattamenti, da un punto di vista fiscale c'è un aggravio della tassazione sul lavoro.

B) Rimborsi spese

Il rimborso consiste nel rifondere il dipendente delle somme pagate in occasione o in dipendenza dell'esecuzione della prestazione lavorativa. È necessario vedere se la spesa è finalizzata alla produzione del reddito; se sì, deve essere sottoposta a tassazione. A tal proposito è necessaria una ricostruzione degli interessi dei soggetti del rapporto; se prevale l'interesse del dipendente, la somma costituisce una voce retributiva. Sono soggette a imposizione le somme versate al dipendente per le spese sostenute per recarsi dal luogo di residenza a quello di lavoro. Al contrario, non sono soggette a tassazione le somme rimborsate per spostarsi dal luogo di lavoro in un luogo diverso per motivi di ufficio.

Abbiamo tre ipotesi. Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici le spese vanno documentate attraverso l'esibizione e la conservazione dei documenti. Analoghe conclusioni vanno fatte anche nel caso di utilizzo dell'auto aziendale. Problematica al contrario appare l'ipotesi di utilizzo del mezzo proprio; ai fini dell'esclusione della tassazione della spesa, è necessario che lo spostamento sia autorizzato e documentato.

Abbiamo due tipi di rimborso spese:

  • Rimborso a piè di lista: Il lavoratore dipendente elenca analiticamente le voci di spesa, indicandone i tempi e i luoghi per verificarne la loro inerenza all’attività. Non concorrono a formare reddito i rimborsi spese di vitto, alloggio, viaggio, trasporto, nonché i rimborsi di spese anche non documentabili fino a 15,49 € elevate a 25,82€ in caso di trasferta all’estero.
  • Forfettario: Il lavoratore non è tenuto a documentare le spese e riceve una somma determinata in modo assorbente e forfetariamente. Non concorrono a formare reddito le somme fino a 46,48 € elevate a 77,47 € per le trasferte all’estero.

Circolare ministero della Giustizia del 15-03-06, per contenere le spese di giustizia, suggerisce che il compimento degli atti processuali, fuori dalla sede del processo, sia delegato prevalentemente al personale di polizia giudiziaria o ai corpi di polizia del luogo.

1.4 Redditi erogati per pubbliche funzioni

I redditi erogati ai giudici di pace, agli esperti dei tribunali di sorveglianza, ai membri delle commissioni tributarie e le altre indennità per pubbliche funzioni.

Il legislatore tributario, per sottrarre dallo stato di inqualificazione somme e compensi non riconducibili alle formule definitorie espresse riguardo le categorie di lavoro, adopera lo strumento dell’assimilazione. Ciò dipende dalla scelta di un sistema chiuso secondo cui, mancando una definizione di reddito, se un reddito non ricade in una delle sei categorie, non è un reddito (principio nominalistico).

La norma cui fare riferimento è l’art. 50 lett. f del T.U.I.R. che include tra i redditi assimilati a lavoro dipendente: le indennità e i gettoni di presenza corrisposti per l’esercizio di pubbliche funzioni, a meno che non siano esercitate da soggetti esercenti arti, professioni, attività di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti a membri delle commissioni tributarie, giudici di pace, esperti del tribunale di sorveglianza. C’è un riferimento a una pluralità di situazioni il cui elemento unificante è l’esplicazione di un potere nell’interesse dello Stato. Requisito fondamentale di tali compensi è la natura pubblica della funzione prestata. Analizziamo ora le figure tipizzate dalla norma.

A) Componenti delle commissioni tributarie

È importante la loro qualificazione in quanto vi è un limite posto dalla VI Disposizione Transitoria e Finale della Costituzione che vieta di istituire nuovi giudici speciali. Il carattere non professionale dell'incarico è ribadito poi dal dlgs. 545 art. 11 comma IV che dice che la nomina del componente di commissione tributaria non costituisce in nessun caso rapporto di impiego. È previsto però un compenso, non costituente retribuzione ma con carattere di ristoro per l'impegno profuso e le spese sopportate. È inapplicabile pertanto l'articolo 36 Cost. così come da escludere, secondo la corte costituzionale, è la spettanza dell'indennità giudiziaria riservata ai magistrati ordinari amministrativi e contabili.

L'articolo 13 del dlgs 545 del 92 ha previsto un'erogazione del compenso nella forma del cottimo misto, un compenso fisso mensile che si aggiunge a un compenso variabile per ogni ricorso definito. Vi è poi un principio di intangibilità del compenso fisso, non può essere ridotto fatta eccezione nell'ipotesi di perdita dello status per provvedimento disciplinare, dimissioni, morte. Questo compenso non spetta a coloro che pur essendo stati nominati, non abbiano ancora prestato giuramento. Inoltre, va erogato anche ai giudici che non abbiano potuto partecipare alle udienze, per le assenze ingiustificate viene decurtato nella misura di un quarto, in quanto quattro è il numero minimo di udienze mensili.

Dubbi sono sorti sulla qualificazione del compenso, risolti dall'art. 2 I comma lett. A dlgs. 314/97 che ha inserito tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche le indennità, i gettoni di presenza e altri compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie.

B) Somme erogate a titolo di compenso ai giudici di pace

Il giudice di pace, istituito nel 95, è un giudice onorario a titolo temporaneo, pur non essendo un giudice professionale, è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari e soggetto a responsabilità disciplinare. È reclutato con concorso per titoli tra i laureati in giurisprudenza abilitati all'esercizio della professione forense non inferiori a trent'anni. Il giudice di pace non percepisce uno stipendio ma delle indennità cumulabili con trattamenti pensionistici e di quiescenza. Il sistema riconosce un compenso fisso (indennità forfettaria mensile) e altre erogazioni in base alle udienze o ai processi assegnati. Sebbene vengano definite indennità, non vi è dubbio del fatto che le somme siano assoggettabili a tassazione.

Il legislatore considera le somme come redditi assimilati a redditi da lavoro dipendente, la qualificazione è indipendente dalla qualità del soggetto percettore, anche qualora il giudice di pace percepisca redditi di pensione o eserciti ancora l'attività forense. Con tale scelta assume rilevanza la natura dell'attività più che lo status di magistrato/dipendente pubblico; anzi, l'esclusione del rapporto di pubblico impiego rafforza la scelta, operata dal legislatore, di inserire le somme tra i redditi assimilati.

C) Esperti dei tribunali di sorveglianza

Sono inseriti nell'ambito degli uffici giudiziari e sono chiamati a vigilare sull'esecuzione della pena nel rispetto dei diritti dei detenuti e degli internati. Il tribunale di sorveglianza è composto da magistrati ordinari, da esperti non togati, giudica in un collegio di quattro membri e si occupa della concessione e revoca delle misure alternative. Come abbiamo visto, la componente togata percepisce redditi da lavoro dipendente mentre la non togata percepisce redditi assimilabili a redditi da lavoro dipendente. L'esperto dei tribunali di sorveglianza è un cittadino idoneo, estraneo alla magistratura; le somme da lui percepite costituiscono redditi assimilati al lavoro dipendente in quanto prevale la natura di funzione pubblica dell'incarico rispetto a ogni altra attività.

Altre figure professionali operano con funzioni giurisdizionali senza però essere nominati dall'articolo 50 lett. F del T.U.I.R, sono i giudici onorari, viceprocuratori onorari, esperti di tribunale, giudici popolari. Le loro indennità secondo il dipartimento per gli affari di giustizia, devono essere qualificate come redditi assimilati al lavoro dipendente a meno che le pubbliche funzioni non siano svolte da soggetti che esercitano un'arte o una professione ai sensi dell'articolo 53; se si, allora vanno considerati come redditi di lavoro autonomo e quindi il soggetto titolare della funzione sarà obbligato a emettere una fattura con applicazione dell'Iva.

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Uricchio Antonio Felice.
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