Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 120
Riassunto esame Diritto tributario , Prof. Martella Melo, libro consigliato Teoria e tecnica dell'imposizione tributaria , Giuseppe Ingrao  Pag. 1 Riassunto esame Diritto tributario , Prof. Martella Melo, libro consigliato Teoria e tecnica dell'imposizione tributaria , Giuseppe Ingrao  Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario , Prof. Martella Melo, libro consigliato Teoria e tecnica dell'imposizione tributaria , Giuseppe Ingrao  Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario , Prof. Martella Melo, libro consigliato Teoria e tecnica dell'imposizione tributaria , Giuseppe Ingrao  Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario , Prof. Martella Melo, libro consigliato Teoria e tecnica dell'imposizione tributaria , Giuseppe Ingrao  Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario , Prof. Martella Melo, libro consigliato Teoria e tecnica dell'imposizione tributaria , Giuseppe Ingrao  Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario , Prof. Martella Melo, libro consigliato Teoria e tecnica dell'imposizione tributaria , Giuseppe Ingrao  Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario , Prof. Martella Melo, libro consigliato Teoria e tecnica dell'imposizione tributaria , Giuseppe Ingrao  Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario , Prof. Martella Melo, libro consigliato Teoria e tecnica dell'imposizione tributaria , Giuseppe Ingrao  Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario , Prof. Martella Melo, libro consigliato Teoria e tecnica dell'imposizione tributaria , Giuseppe Ingrao  Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario , Prof. Martella Melo, libro consigliato Teoria e tecnica dell'imposizione tributaria , Giuseppe Ingrao  Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario , Prof. Martella Melo, libro consigliato Teoria e tecnica dell'imposizione tributaria , Giuseppe Ingrao  Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario , Prof. Martella Melo, libro consigliato Teoria e tecnica dell'imposizione tributaria , Giuseppe Ingrao  Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario , Prof. Martella Melo, libro consigliato Teoria e tecnica dell'imposizione tributaria , Giuseppe Ingrao  Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario , Prof. Martella Melo, libro consigliato Teoria e tecnica dell'imposizione tributaria , Giuseppe Ingrao  Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario , Prof. Martella Melo, libro consigliato Teoria e tecnica dell'imposizione tributaria , Giuseppe Ingrao  Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario , Prof. Martella Melo, libro consigliato Teoria e tecnica dell'imposizione tributaria , Giuseppe Ingrao  Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario , Prof. Martella Melo, libro consigliato Teoria e tecnica dell'imposizione tributaria , Giuseppe Ingrao  Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario , Prof. Martella Melo, libro consigliato Teoria e tecnica dell'imposizione tributaria , Giuseppe Ingrao  Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario , Prof. Martella Melo, libro consigliato Teoria e tecnica dell'imposizione tributaria , Giuseppe Ingrao  Pag. 91
1 su 120
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

DIFFERENZA TRA DEDUZIONE E DETRAZIONE

Quando ragiono sull'abbattimento di una imposta, devo utilizzare il termine detrazione, che vuol dire una diminuzione dell'IVA a debito sulle operazioni attive ed IVA a credito sulle op. passive e determino l'eventuale debito o credito. È detraibile il credito d'imposta perché l'imposta era già stata determinata.

Quando invece ragiono sull'abbattimento del reddito, devo utilizzare il termine deducibile e quindi la sottrazione è relativa all'imponibile sul quale poi vado ad applicare le aliquote per determinare l'imposta.

IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive): questa imposta è stata introdotta con lo scopo di riorganizzare il sistema fiscale in senso federale. Essa è stata istituita con legge statale e rappresenta un tributo locale derivato perché, pur essendo il soggetto attivo la Regione, l'accertamento e la riscossione viene effettuata

dallo Stato, anche se, appunto, è la Regione destinataria del gettito. Tuttavia, è una delle imposte meno gradite in assoluto dai contribuenti perché rappresenta una tassazione aggiuntiva al reddito prodotto dai soggetti. Essa è stata introdotta per semplificare il sistema tributario poiché ha sostituito una serie di tributi vari. Si tratta di un'imposta reale, nel senso che colpisce il reddito senza tenere conto delle condizioni personali. È un'imposta proporzionale, con una sola ed unica aliquota pari al 3.9%, anche se le regioni possono apportare variazioni in aumento o in riduzione a secondo dell'attività esercitata. Il presupposto dell'imposta è l'esercizio di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. I soggetti passivi si classificano in due gruppi secondo l'art. 3 del decreto legislativo: Imprese individuali,

società di persone, società di capitale, professionisti e associazioni professionali. Enti non commerciali pubblici e privati. Anche l'Università è un soggetto passivo IRAP, ma non IRES. Organi e amministrazioni dello Stato: per questi enti l'imposta si applica sul totale delle retribuzioni per lavoro dipendente. Questa distinzione è molto importante perché al variare del soggetto variano anche i criteri di determinazione della base imponibile. L'IRAP colpisce il valore della produzione netta derivante dall'attività economica e svolta in modo organizzato. Questo valore, a differenza del reddito, non è una ricchezza disponibile per l'imprenditore, perché viene ripartita tra soggetti che partecipano al processo di produzione e quindi tra i lavoratori dipendenti cui spetta la retribuzione e i finanziatori ai quali spettano gli interessi. La restante parte spetta all'imprenditore sotto forma diprofitto.
Determinazione del valore della produzione netta
Prendiamo in considerazioni solo società di capitali. Le risultanze del bilancio sono il punto di partenza. Occorre considerare solo determinati componenti del CE, partendo dai ricavi dell'attività caratteristica (A) e sottraendo le spese correlate alla produzione di ricavi, escluse in quanto non sono deducibili ai fini IRAP (spese del personale ed accantonamenti). Ai fini IRAP sono rilevanti solo le componenti ordinarie del CE, VENGONO TRASCURATI I COMPONENTI STRAORDINARI. Invece, per le piccole imprese che non hanno dipendenti e non ricorrono a finanziamenti, il valore della produzione netta coincide con il reddito. Può accadere che un'impresa abbia però un valore della produzione netta positiva e un reddito negativo e quindi una perdita.
Se si ha una perdita non vi è reddito da sottoporre a tassazione perché ai fini reddituali non vi è capacità contributiva. Invece, per quantoriguarda l'IRAP, quello di cap. contributiva è un concetto dinamico perché è come se essa colpisse una capacità contrib. che si forma prima della distribuzione della ricchezza e che va a remunerare un determinato fattore produttivo (il costo del lavoro). Dal 2008 in poi i componenti del valore della produzione non vengono più assunti secondo il TUIR, ma secondo le regole civilistiche. Per questo scinde completamente dalle imposte sui redditi. L'IRAP viene determinata anche in base al domicilio fiscale del soggetto. Altre eccezioni sono che il lavoro autonomo è soggetto a IRAP, mentre il lavoro dipendente non lo è. IRAP non è deducibile ai fini IRES e IRPEF. Per l'applicazione dell'IRAP sono sorti dei problemi per i professionisti e le piccole imprese in quanto ancora non si è riuscito a stabilire cosa si intenda per attività autonoma organizzata, anche a seguito delle diverse sentenze. Coloro che hanno

Un modesto investimento di beni strumentali hanno ritenuto di non rientrare nella categoria di soggetti passivi. Il fisco, invece, ha ritenuto che per considerarsi autonoma organizzazione basta anche solo una scrivania o un pc ed ha richiesto il pagamento dell'imposta a tutti, indistintamente. Motivo per cui sono sorte numerose liti fiscali e la Cassazione ha stabilito che l'obbligo di corrispondere il tributo esiste solo se l'investimento in beni strumentali è superiore a quello richiesto per l'esercizio di una normale attività e in caso di un elevato volume di affari.

Per quanto riguarda controlli, liquidazione, accertamento e riscossione, esattamente come per le altre imposte, vige il meccanismo di autoliquidazione e determinazione.

IMPOSTA DI REGISTRO

Dpr 131/86. Si applica in relazione alla stipula di atti giuridici, in particolare di quelli solenni ovvero redatti da un pubblico ufficiale aventi per oggetto operazioni economiche. Essa non va colpire un

reddito o un patrimonio, ma colpisce una manifestazione indiretta di capacità contributiva che è il TRASFERIMENTO. Qui assume rilievo un fatto che prima di essere economicamente rilevante lo è giuridicamente.

Il presupposto è quello di contribuire alla spesa pubblica in ragione della capacità economica desumibile dall'atto solenne, ma anche in base all'attività posta in essere dall'AF, consistente nella annotazione e nella conservazione degli atti giuridici.

L'imposta di registro può avere:

  • Un'aliquota proporzionale al valore dei beni e diritti che formano l'oggetto dell'atto.
  • Un'aliquota fissa, rappresentata dal tributo richiesto dal fisco per la conservazione di atti e per l'attività di registrazione.

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Tassa l'arricchimento che si realizza in capo a coloro che ricevono beni e diritti per atti tra vivi o per successione e, quindi, senza

Sopportare nessun sacrificio. Essa era stata soppressa nel 2001, ma nel 2006 il legislatore ha introdotto di nuovo questa tassazione dei trasferimenti a titolo mortis causa atto tra vivi gratuito oppure per. In origine, le aliquote erano progressive inscaglioni. Oggi l'imposta è proporzionale ed è pari al 4% per i trasferimenti al coniuge e parenti in linea retta, 6% per i fratelli e 8% per altri casi.

La base imponibile del tributo è rappresentata da tutti i beni e diritti che formano oggetto di donazione o che fanno parte di eredità. Se il defunto è residente in Italia, l'imposta si applica su tutti i beni e i diritti ovunque localizzati. Se non lo è, l'imposta si applica solo ai beni e ai diritti trasferiti nel territorio dello Stato.

Per le successioni bisogna presentare una apposita dichiarazione entro 12 mesi dalla morte del soggetto, che è unica per tutti i chiamati all'eredità.

Dalla registrazione

dell'atto di donazione scaturisce l'obbligo di corrispondere il tributo.
IMU l'imposta municipale unica è un tributo patrimoniale, il cui soggetto attivo è identificato nei comuni: è stato istituito con il decreto legislativo n. 23/2011 sul federalismo fiscale municipale.
È un tributo derivato in quanto è stato istituito con legge statale, ma il comune può fare delle modifiche.
L'IMU ha sostituito l'imposta comunale sugli immobili (cd. ICI) ed ha semplificato il sistema di tassazione sugli immobili, essendo stata abolita IRPEF e le addizionali dovuti ai redditi fondiari.
Il presupposto del tributo è rappresentato dal possesso di immobili, di fabbricati e di terreni, a prescindere dalla destinazione d'uso. Tuttavia, al fine di salvaguardare il minimo vitale e di stimolare l'acquisto della prima casa, la legge prevede che venga esclusa dalla tassazione l'abitazione principale, che èpraticamente l'immobile in cui il possessore ed il suo nucleo familiare sono residenti o dimorano abitualmente, basta che non facciano parte di abitazioni signorili, ville, castelli e palazzi. Sono esenti i fabbricati con destinazione ad uso culturale o con destinazione particolare. I soggetti passivi sono i proprietari, coloro che hanno un diritto reale di godimento o coloro che usano l'immobile in base a un contratto di leasing. Questa imposta è dovuta per anni solari ed è proporzionale alla quota e ai mesi di possesso degli immobili. L'aliquota base è pari allo 0.86% che il consiglio comunale può azzerare o aumentare fino all'1.14%. L'aliquota per l'abitazione principale è dello 0.4%, ma solo se rientrano in certe categorie e può essere modificata dal comune fino a 0.2 punti percentuali. Queste aliquote vengono fissate con delibere del consiglio comunale entro il 30 giugno di ogni anno. Se mancal'approvazione, si applica l'aliquota prevista dalla legge. La base imponibile è data dal valore che deriva dalla rendita catastale. Si tratta di una imposta il cui accertamento e la cui riscossione spettano ai comuni. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione con un apposito modello, che va presentato entro il 30 giugno dell'anno seguente a quello in cui è sorto il presupposto. Devono auto liquidare l'imposta e versarla al comune di riferimento. Essa è divisa in due rate: il 16/06 ed il 16/12 utilizzando il modello F24. TARI è quel tributo connesso allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e deve essere corrisposto in rapporto all'abitazione principale. Questa ha come presupposto il possesso o la detenzione di aree che producono rifiuti urbani. Il soggetto passivo è il proprietario dell'immobile oppure il titolare di un diritto di godimento. Il QUANTUM è determinato in base alla superficie degli immobili.In base all'utilizzo, l'attuazione del tributo nel nostro ordinamento giuridico tributario poggia sul principio di autonomia.
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
120 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elisa.saija di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Martella Melo.