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Il coordinamento di queste informazioni va fatto in concreto, in base alla grandezza e la
credibilità economica dell'attività.
L'impostazione privatistico giurisdizionale ha imposto come modello di pubblico ufficio il
giudice rapporto trilaterale passivo, nel quale e salvaguardata all'indipendenza la terza
à
età rispetto alle parti.
Tuttavia, le funzioni non giurisdizionali attribuite all'ordinaria amministrazione comportano
una gestione delle risorse, per cui è fondamentale effettuare delle scelte ai costi benefici,
delle allocazioni dei tempi e delle risorse per massimizzare la propria funzione.
Dunque, l'attività degli uffici tributari non è solo vincolata alle dimensioni fattuali e
all'inquadramento giuridico del presupposto economico del singolo contribuente, ma
deve tener conto dell'insieme dei contribuenti con cui l'ufficio si confronta la
à
valutazione è quindi discrezionale, indirizzando i poteri dell'ufficio verso il caso specifico
ma tenendo conto del proprio ruolo.
È necessaria quindi un'operazione di bilanciamento tra il numero di contribuenti controllati
e l'approfondimento di controlli + coordinare la distribuzione delle risorse, delle persone,
dei mezzi e dei tempi disponibili in relazione alle ricadute sull'adempimento di massa.
A seconda dei casi, vi possono quindi essere delle disparità di trattamento, che sono però
giustificate dalla diversità delle situazioni.
La discrezionalità va incentivata poiché garantisce la perequazione tributaria.
Legge sugli atti di accertamento tributario risale al 1972 risente delle illusioni di
à
accertamento documentale di redditi e consumi + dimostra i problemi causati dalla
mancanza di una spiegazione giuridica sociale della funzione impositiva.
La legge si dilunga sulle regolarità formali delle scritture contabili, che consentirebbero
solo l'accertamento analitico contabile; quello induttivo, o extra contabile, basato sulle
caratteristiche dell'attività svolta (valutativo), sarebbe subordinato a gravi irregolarità
contabili.
Il diritto vivente ha largamente disapplicato queste disposizioni, che però hanno
contribuito a ridurre l'impatto del controllo valutativo sull'evasione di massa dei piccoli
operatori al dettaglio.
L’ accertamento può essere di vari tipi:
- accertamento presuntivo/induttivo si basa su natura/dimensioni e altre
à
caratteristiche fisico-economiche dell’attività (elementi non contabili). Sono
parametri che circoscrivono l’attività dell’Agenzia delle entrate; qui si inseriscono
gli studi di settore (ISA), delle presunzioni legali che in base ad una serie di variabili
da un reddito presunto per accertato;
- accertamento analitico contabile è basato su singole voci contabili per le
à
grandi imprese (l'evasione interpretativa rientra in questo accertamento);
- accertamento analitico induttivo si basa su un incrocio di dati presuntivi e
à
contabili;
- redditometro/accertamento sintetico accertamento legato alle spese, ossia
à
dove si prendono i soldi che si spendono (si deve spiegare come si acquistato e si
mantiene quel determinato bene). Questo accertamento crea molti problemi e
dunque ha avuto un'applicazione ridottissima.
Ad oggi l'accertamento sintetico si riferisce solamente ai redditi.
Le attività economiche con sede fissa hanno delle caratteristiche esteriori, economiche e
materiali, impossibili da nascondere costringe il titolare a registrarsi, impedendo
à
un'evasione totale ed ammettendo alcuni costi indispensabili all'attività (“quello che può
essere visto dal cliente è visibile anche dall'ufficio tributario”).
Questi costi impongono di registrare almeno i ricavi necessari a coprirli, con il paradosso
che le imposte si pagano sui costi, in quanto costituiscono un indicatore dei ricavi. I
suddetti costi si inquadrano nelle relazioni tra fattori produttivi, ossia tra le materie prime e
sussidiarie (energia, impianti, addetti ecc.).
Alcuni costi, come i salari, gli interessi e le locazioni passive verso i privati, non sono
accompagnati dalla detrazione IVA al pareggio o al piccolo utile ai fini delle imposte
à
sui redditi, corrisponde un'IVA molto maggiore da versare: ciò spinge alla registrazione di
ricavi verso altri operatori economici (b2b), che detraggono l'iva, evadendo invece le
operazioni verso clienti-consumatori, che sarebbero incisi dall'iva.
L'inadeguatezza dei ricavi è evidente quando vi sono merci alla rivendita, con i prezzi
esposti nel negozio: la vendita al nero di merce acquistata in bianco è l'ipotesi classica di
lavoro che usa il metodo delle “percentuali di ricarico” (maggiorazione che l'impresa
applica al prezzo di acquisto per determinare il prezzo di vendita).
Questa logica è applicabile anche alla piccola azienda artigianale il consumo di
à
farina, per esempio, può fare da guida per la stima della produzione di un panettiere.
Tali determinazioni valutative si intrecciano con la determinazione documentale (indizi
contabili), seppur la mancanza di nozione di funzione impositiva ha reso impossibile il
relativo coordinamento.
Si è quindi verificata una ragionierizzazione delle stime, cui sono riconducibili gli studi di
settore. L'idea di introdurre questi indici economici di affidabilità, senza valenza
probatoria, conferma l'idea che la legislazione aumenta solamente la confusione.
Il vizio logico di tali studi di settore era quello di non considerare le molteplici variabili che
influenzano i ricavi, dando peso a tutti i fattori in maniera uguale.
La confusione sulla determinazione dei presupposti economici di imposta deve essere
gestita nella comunicazione politico-sociale che, a sua volta, si riflette sulla legislazione e
sull'azione amministrativa. Si è cercato un diversivo dinanzi a fenomeni socialmente
percepiti, ma non razionalizzati, come l'evasione in senso materiale.
Vista l’impossibilità di utilizzare, come capro espiatorio dell’evasione, i milioni di piccoli
operatori al consumo finale, si è autoprodotto il diversivo dei c.d. “grandi evasori” le
à
aziende pluripersonali vengono presentate in modo antropomorfico + i comportamenti
dei piccoli operatori al consumo finale vengono traslati sulle organizzazioni con
amministrazioni spersonalizzata.
Questi meccanismi sono convenienti anche per gli uffici tributari: evitano di esporsi a
valutazioni per odine di grandezza e al contenzioso amministrativo.
Le contestazioni interpretative verso le grandi organizzazioni danno luogo a un lavoro
pulito, facendo indagini sulle aziende o persone note, che fanno molto scalpore; per
questo vige l'obbligo di controllare annualmente le aziende con più di 50 milioni di euro di
giro d'affari.
La mancanza di spiegazione sociale della funzione impositiva, l'individuazione di un
colpevole e l'evasione materiale sulle grandi organizzazioni fanno nascere un circolo
vizioso che allontana gli uffici dal controllo valutativo sulle attività pluripersonali di piccole
dimensioni, in cui l'evasione materiale è notevole.
Queste contestazioni destabilizzano in vari modi le organizzazioni aziendali e pluripersonali,
a seconda della loro proprietà:
- se è spersonalizzata (multinazionali estere) = la reazione è il fastidio verso il sistema
italiano, dove le contestazioni interpretative lanciano un messaggio ostile alle
aziende pluripersonali (comportamento antisociale, che incide negativamente
sulla collocazione o chiusura di stabilimenti in Italia);
- se l'azienda è nazionale = le contestazioni interpretative ne ostacolano
l'istituzionalizzazione proprietaria, contribuendo al mantenimento del capitalismo
familiare (tendenza a non condividere la proprietà aziendale, poiché questa
colerebbe l'evasione).
Nel dibattito pubblico l'evasione sul circuito economico consumi-redditi è stimata a 120
milioni di euro dati applicando le aliquote iva, Irpef e contributive ai ricavi e redditi di
à
cui si stima l'evasione.
Un errore metodologico del dibattito pubblico è usare, come indizio di evasione, il
numero di dichiarazioni Irpef con redditi irrisori: molti di esse non si riferiscono ad occupati
a tempo pieno, ma solamente a chi ha elementi reddituali immobiliari od occasionali,
vivendo a carico di altri, senza evadere.
Anche le stime effettuate sono timide, poiché si temono le polemiche sia sul lato di
soluzioni a tale problema, sia per l'evasione di operatori non organizzati al dettaglio + il
metodo di stima è astratto, in quanto vengono utilizzati criteri non chiari e che non
differenziano tra le varie tipologie di evasione.
La stima corretta dovrebbe basarsi sul confronto settoriale, associando natura e
dimensioni delle attività economiche con il gettito che se ne ritrae, sui consumi sui redditi
dei dipendenti dei titolari e delle stesse imprese basterebbe quindi vedere da dove
à
proviene il gettito per capire in quali settori economici, per tipologia e dimensione, esso
scarseggia.
La conferma che il gettito giunge dalle organizzazioni spersonalizzate si trova nei dati
dell'anagrafe tributaria, reperibili sul sito del ministero dell'economia: qui risulta che i ricavi
aggregati dei piccoli operatori è poco più di 100 miliardi, insufficiente rispetto
all’importanza di tale attività.
Queste statistiche confermano l’insistenza dei controlli sul regime dei presupposti
economici registrati (l'evasione interpretativa/frodi iva/richieste di imposte dichiarate e
non versate). Il recupero dell'evasione materiale è trascurabile perché le stime sono
inidonee + i pochi operatori controllati si sentono malcapitati e colpiti a caso senza
sistematicità.
Queste disfunzioni sono superabili calando sull’azione amministrativa tributaria le
spiegazioni giuridico sociale della funzione impositiva e la diversa determinabilità dei
presupposti di imposta. La determinazione documentale di redditi è irrinunciabile, per
motivi di gettito, dove esiste la spersonalizzazione amministrativa delle organizzazioni.
Qualora la spersonalizzazione manchi, gli uffici tributari non possono sostituirsi ad uffici
amministrativi inesistenti per effettuare la determinazione documentale: gli uffici e i
commercialisti non possono quindi trasformarsi in ragionieri degli operatori al dettaglio.
L'obiettivo dell'azione amministrativa deve spingere ad un adempimento credibile i
à
controlli servono ad aggiungere consapevolezza agli operatori relativamente alla loro
visibil