Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 9
Riassunto esame Diritto Tributario, Prof. Schiavolin Roberto, libro consigliato Corso istituzionale di diritto tributario. VIII edizione, Falsitta Pag. 1 Riassunto esame Diritto Tributario, Prof. Schiavolin Roberto, libro consigliato Corso istituzionale di diritto tributario. VIII edizione, Falsitta Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 9.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Tributario, Prof. Schiavolin Roberto, libro consigliato Corso istituzionale di diritto tributario. VIII edizione, Falsitta Pag. 6
1 su 9
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

IMPOSTE SUL REDDITO

(1) Premessa: le due imposte reddituali.

Le 2 imposte sul reddito, irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) e ires (imposta sul

reddito delle società) rivestono un’importanza fondamentale nel sistema tributario italiano e

dei principali Paesi del mondo occidentale, in quanto riescono ad assicurare alle casse erariali

un elevato gettito e coinvolgono un’estesa platea di contribuenti. La loro gestione fa

nascere complessi problemi normativi, interpretativi, di organizzazione degli uffici, ecc.

Con la riforma degli anni 1971 e 1973 l’irpef sostituisce i molteplici prelievi reddituali

preesistenti (imposte sui redditi provenienti da ricchezza mobile, fonti immobiliari e società).

Sono 4 le ragioni che giustificano l’adozione dell’imposta personale, globale, sul reddito

complessivo:

cancellare la sovrapposizione di molteplici prelievi sul medesimo imponibile;

 evitare trattamenti legali diversificati tra contribuenti con eguale reddito proveniente, però,

 da fonti diverse;

realizzare la progressività voluta dall’art. 53 Cost.;

 realizzare la personalizzazione del prelievo mediante il riconoscimento della rilevanza di

 fatti concernenti la situazione personale e familiare del soggetto colpito.

(2) Alla ricerca del concetto giuridico di reddito; il primo elemento: l’incremento del

patrimonio preesistente.

Il concetto di reddito, che è alla base delle imposte reddituali è strumentale e varia in

relazione agli scopi cui esso deve servire. Agli economisti, ad esempio, esso interessa quale

indice di attitudine alla contribuzione (capacità economica di pagare le imposte) o quale

misuratore della capacità produttiva del Paese e del suo livello di vita. Per soddisfare queste

esigenze sono state elaborate varie definizioni che si possono ridurre a 3 concetti: il reddito

prodotto netto, entrata netta consumo.

come il reddito come e il reddito come

Il concetto di reddito è studiato in economia d'azienda che si occupa dello studio quantitativo

dei fenomeni dell'azienda, tra cui primeggia il reddito. Il reddito è oggetto di rilevazione e

misurazione. Si cerca di stabilire nelle varie fasi della complessa vita delle aziende, quale parte

dell'accrescimento subito dal capitale investito sia reddito di impresa per gli organi deputati

alla guida e al governo le aziende. È investigato anche dai cultori del diritto commerciale e del

diritto penale e dalla dottrina civilistica.

Quanto al diritto tributario, la nozione di reddito fatta propria dal legislatore fin dal Testo

Unico del 1877 è palesemente il frutto di un compromesso. La dottrina è pervenuta alla

formulazione di un certo numero di definizioni, formalmente divergenti, ma tutte

il reddito si sostanzia in un incremento patrimoniale

sostanzialmente equivalenti:

(ricchezza novella).

Il concetto di reddito serve a riempire le formule normative che da sempre codificano il

cosiddetto principio di residualità e i cosiddetti redditi diversi soggetti ad Irpef e per cogliere

eventuali aporie e incoerenze presenti in certe scelte legislative. ricchezza novella

Ricorrendo ad una locuzione giuridica, si dice che il reddito è una ovvero un

incremento patrimoniale che si può concepire solo in termini di valore e pertanto deve essere

Il primo requisito che contraddistingue il reddito è dato dall'acquisizione di

in denaro.

patrimonio del reddituale di una ricchezza novella – Berliri.

Il Testo Unico n. 645/1958 codificò l’orientamento espresso da tale dottrina definendolo:

un’entrata costituita, indifferentemente, da una somma di denaro o da un bene in

natura che aumenta il patrimonio del reddituario . Codesto accrescimento può consistere

in un aumento numerico degli elementi costitutivi attivi che compongono il patrimonio, in una

diminuzione degli elementi passivi o in un maggiore valore di scambio acquisito da taluni

elementi che già compongono il patrimonio (plusvalenze).

Il reddito è un'entrata costituita da una somma di denaro o da un bene di natura che viene da

aumentare il patrimonio del reddituale. Questo accrescimento può consistere in un aumento

numerico degli elementi costitutivi attivi che compongono il patrimonio virgola in una

diminuzione degli elementi passivi ovvero in un maggiore valore di scambio acquisito da taluni

elementi che già compongono il patrimonio.

Da quanto detto, si deduce che:

A. non rientrano nel patrimonio, la posizione sociale e le qualità morali, intellettuali, culturali,

professionali, ecc. della persona;

B. non sono reddito i benefici o servizi che il proprietario trae dall’uso dei propri beni (es.

un’automobile), perché essi non danno luogo ad un accrescimento del patrimonio. Se, però,

il proprietario li cede in uso a terzi verso corrispettivo, si avrà reddito;

C. non partecipano alla formazione del reddito gli introiti che rappresentano la mera refusione

di una perdita patrimoniale sofferta in precedenza, salva la ipotesi in cui la perdita abbia già

concorso, quale elemento passivo, alla determinazione del reddito, perché in tal caso il

ricavo procedente dal risarcimento dà luogo alla sopravvenuta insussistenza di una

“sopravvenienza attiva”.

passività e al conseguente suo recupero alla tassazione quale

Il risarcimento del danno emergente non è mai reddito perché in tale forma di reintegrazione

patrimoniale manca la ricchezza novellata.

Ciò non significa che costituisca sempre reddito il risarcimento del lucro cessante. Perché lo sia

è indispensabile che il lucro risarcito abbia, a sua volta, natura reddituale. E perciò non ogni

risarcimento o ristoro di ricchezza novella perduta è reddito mobiliare. Ciò vale non solo per il

risarcimento dei danni materiali, ma anche per il risarcimento dei “danni morali” e dei “danni

biologici”, che avranno natura reddituale in funzione della natura dei danni risarciti. Se gli

eventi causativi di tali danni consistono in una “invalidità permanente” di natura non fisica ma

esclusione

psichica, la dei relativi risarcimenti dall’ambito reddituale è espressamente

riconosciuta e disposta dall’art. 6, comma 2, del Testo Unico 917/1986.

In sostanza tale norma riconosce:

che le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nelle perdite di

 reddito sono in se stesse redditi;

che le indennità liquidate a titolo di invalidità permanente, quale che sia la natura della

 invalidità e quindi pure se di carattere psichico, professionale, culturale, vengono elargite in

sostituzione e per la perdita di redditi;

che tuttavia tali indennità probabilmente perché derivanti da atti illeciti, civili, penali o

 amministrativi sono escluse dall’inquadrabilità in una delle categorie indicate dall’art. 6.

virtuali figurativi

D. Non costituiscono reddito gli incrementi patrimoniali o (es. fabbricati non

affittati o terreni non coltivati). [Con la l. 147/2013, il legislatore ha sancito che concorre

all’imponibile Irpef e delle relative addizionali, il 50% del reddito degli immobili ad uso

abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad

all’imposta municipale propria

abitazione principale, se assoggettati (=prelievo patrimoniale

sulla ricchezza immobiliare)].

(3) Il reddito come incremento al netto delle spese di produzione; la determinazione

forfettaria delle spese deducibili e il diniego di deducibilità.

Secondo una autorevole dottrina, l’incremento di ricchezza, per diventare parametro

netto

dell’imposta, deve essere .

Ogni legge fiscale: reddito netto

afferma che il è il parametro dell’imposta,

 detta regole giuridiche particolareggiate per disciplinare la determinazione di tale

 elemento.

Il concetto di reddito netto in diritto tributario non coincide con quello proprio di altre scienze

(senza le finanze, economia d’azienda, ecc.). La legge non colpisce l’incremento netto,

ma un incremento che essa, secondo le regole sue proprie, considera netto (vi è

grande discrezionalità del legislatore).

Quando si afferma che il reddito fiscale non coincide con reddito contabile o con il reddito

economico, si dice una cosa sensata e persino ovvia. Il reddito forgiato dal legislatore tributario

è un concetto di comodo, per soddisfare le esigenze del prelievo tributario, le cui divergenze

dai corrispondenti concetti del diritto civile o dell’economia sono considerevoli.

le imposte reddituali si commisurano ad un’entità che rappresenta un

In conclusione,

incremento del patrimonio del soggetto al netto delle spese di produzione, determinate però

alla stregua di disposizioni più o meno razionali particolareggiatamente indicate dal legislatore,

ispirate dalla tutela della cosiddetta “ragion fiscale”, e perciò violatrici, talvolta, del principio di

infettività del reddito tassato.

(16) Il momento della produzione del reddito tassabile (possesso del reddito).

Le varie componenti positive concorrono a formare il reddito netto nel momento in cui sono

modo certo e definitivo,

state acquisite al patrimonio del soggetto in o, come pure si è detto, in

forma stabile. possesso dei redditi

Il Testo Unico delle imposte sui redditi parla in proposito di , termine che

racchiude una molteplicità di significati non solo per l’eterogeneità delle fonti produttive, ma

anche per la diversità delle regole tecniche che disciplinano la formazione (o composizione) dei

redditi in relazione alle molte categorie in cui il tributo si articola.

redditi di capitale

Nei riguardi dei vale il principio generale che individua il momento della

l’effettiva disponibilità

tassabilità nell’istante in cui il soggetto acquista del diritto. Se tale

istante matura in un momento successivo a quello in cui avviene la nascita del diritto alla

percezione, è in questo secondo momento che si perfeziona la “situazione base”. Lo stesso

redditi di lavoro dipendente

principio è adottato in tema di , ma è derogato nei casi in cui il

reddito di lavoro dipendente è soggetto a “tassazione separata”.

redditi d’impresa

Diversa è la situazione dei : in questo caso, il reddito netto è una entità

ricavi

astratta scaturente dalla somma algebrica di una serie di elementi positivi ( ) e negativi.

Ricavi sono:

ogni entrata conseguita in corrispettivo della cessione di beni o servizi;

 i crediti non ancora riscossi.

Spese effettive sono i debiti contratti ma ancora da estinguere.

Per i redditi di tale categoria, è necessario s

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher re4398j- di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Schiavolin Roberto.