RIASSUNTO PARTE SPECIALE
1. L’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
1.1. Il Reddito
Presupposto dell’Irpef è il possesso di redditi in denaro o in natura (Art.1 del Testo unico delle imposte
dei redditi di dicembre 1986, che regola le imposte sui redditi). Nel Testo unico non vi è una definizione
generale di reddito, ma la definizione dei singoli redditi, cioè delle varie categorie reddituali:
Redditi fondiari
Redditi di capitale
Redditi di lavoro dipendente
Redditi di lavoro autonomo
Redditi di impresa
Redditi diversi
Ogni categoria presenta redditi omogenei (eccetto quella dei redditi diversi). Nelle categorie si comprende
tutta la materia imponibile, perciò spesso sono più ampie della nozione extratributaria utilizzata (ad es. la
nozione civilistica di impresa qui si allarga a altre fattispecie).
A ciascuna categoria corrispondono determinati metodi di determinazione (catastale, al lordo, al netto,
detrazioni, ecc.): le diverse categorie reddituali sono quindi oggetto di regimi giuridici diversi, fin dalla
determinazione dell’imponibile.
Il possesso di un reddito ne determina la tassabilità: per i redditi di capitale, di lavoro e diversi il possesso
possesso dell’immobile,
significa percezione (principio di cassa); per i redditi fondiari ci si basa sul
calcolando poi il reddito tassabile.
Vi sono tre nozioni di reddito tassabile:
Reddito come prodotto: secondo questa nozione un entrata ha natura di reddito solo se deriva da
una fonte produttiva.
Reddito come entrata: è reddito qualsiasi entrata, da qualunque fonte (comprende i frutti del
patrimonio, le entrate di qualsiasi tipo e l’autoconsumo, ad es. il reddito fondiario dell’abitazione).
Reddito come consumo: secondo questa concezione dovrebbe essere tassata solo la ricchezza
consumata. Il nostro sistema accoglie in parte questo sistema, tassando poco i redditi di capitale e di
più i consumi. dall’insieme delle
Nella nostra legislazione non vi è una definizione generale di reddito, ma è desumibile
fattispecie tassabili: il reddito può essere definito come “incremento di patrimonio derivante da una fonte
E’ quindi adottato il
produttiva”. principio di reddito come prodotto con significative aperture al
sistema di reddito come entrata: esistono infatti tassazioni di redditi non derivanti da fonti produttive
(plusvalenze, vincite).
L’attuale sistema impositivo, derivante dalla riforma del 1971-1973, è formato da due imposte che
colpiscono tutti i redditi di persone fisiche ed enti collettivi: Irpef e Ires (ex Irpeg). Non tutti i redditi
sono comunque tassati in modo progressivo ed effettivo: esistono agevolazioni, esenzioni, regimi sostitutivi
(che sottraggono il reddito alla progressività, tassandolo con un’aliquota a parte). Prima della riforma del
2003 vi era doppia imposizione dei redditi di società, presso la società e presso i soci, che si eliminava
attraverso il credito di imposta: l’imposta prelevata alla società veniva restituita ai soci come credito di
“partecipation exemption”,
imposta. Dal 2004 si adotta il criterio della che tassa solo la società,
detassando i dividendi e le plusvalenze delle partecipazioni immobilizzate di società in altre società.
E’ reddito ciò che costituisce incremento del patrimonio; non lo è la mera reintegrazione del
patrimonio già posseduto. Sono tassabili proventi conseguiti in sostituzione dei redditi e a titolo di
risarcimento per perdita di redditi, non sono tassabili proventi conseguiti in sostituzione di entrate
patrimoniali o per reintegrare perdite patrimoniali.
Sono tassati come reddito i proventi ricevuti a titolo oneroso (ad es. i corrispettivi contrattuali) e non
sono tassati quelli ricevuti a titolo gratuito (donazioni, eredità).
I redditi in natura (non monetari, costituiti da beni o servizi), sono tassati secondo il loro valore normale
(prezzo medio di mercato).
Il reddito è tassato al netto: sono deducibili i costi inerenti alla produzione del reddito, a volte i costi
sono forfettizzati (redditi da lavoro, diritti d’autore), per i redditi di capitale non vi sono costi deducibili;
per i redditi fondiari nemmeno perché la rendita catastale è già un reddito netto.
Il nostro sistema di imposizione si basa sul valore nominale e non tiene conto di eventuali deprezzamenti
della moneta; taluni parametri (importo detrazioni, limiti fasce di reddito) possono comunque essere cambiati
annualmente dal governo se certi indici Istat variano di più del 2%. corrispondente all’anno
Il reddito assume rilievo come reddito di un determinato periodo di imposta,
(persone fisiche) o all’esercizio sociale (persone giuridiche). Il periodo d’imposta cessa in caso di
solare
morte (persone fisiche) o di trasformazione, fusione, liquidazione, scissione (società). Le detrazioni si
riferiscono sempre a fatti di quel periodo. Per la maggior parte dei redditi rileva il principio di cassa (quando
sono stati percepiti), per i redditi di impresa il principio di competenza (periodo di maturazione).
Gli eredi sono soggetti passivi per i redditi dovuti per presupposti realizzati dal de cuius e per i redditi
che si tassano per cassa, realizzati dal de cuius ma incassati dagli eredi.
presupposto d’imposta: il carattere di illecito di un’attività
Un fatto può essere al tempo stesso illecito e
non esclude l’applicazione dei tributi. I redditi illeciti sono considerati come diversi, se non classificabili in
altre categorie. I redditi illeciti non sono tassabili se sottoposti a sequestro o confisca, ma solo se
rimangono nella disponibilità del contribuente. Non sono mai deducibili costi e spese per attività
illecite (non colpose).
1.2. I soggetti passivi
Tutti i soggetti che possono essere titolari di rapporti giuridici a contenuto patrimoniale possono essere
soggetti passivi di imposta, anche se incapaci di agire (agisce il tutore); le società di persone e quelle di
capitali che operano in regime di trasparenza (con redditi imputati ai soci) non sono soggetti passivi.
Vi sono poi obblighi formali che possono far capo a soggetti diversi dal debitore di imposta (ad esempio
le società di persone devono presentare la dichiarazione anche se non sono soggetti passivi).
E’ importante la distinzione tra residenti e non residenti: i residenti sono tassati sul complesso dei loro
redditi, i non residenti solo su quelli prodotti in Italia. Sono residenti le persone che per la maggior parte
del periodo d’imposta sono iscritte all’anagrafe della popolazione residente, oppure che hanno il domicilio o
la residenza in Italia. Nel caso di trasferimento in un paradiso fiscale, il contribuente rimane iscritto
all’anagrafe finché non dimostra che ha veramente trasferito la dimora abituale e il centro dei propri affari.
i redditi dei figli minori soggetti all’usufrutto legale
I redditi dei coniugi sono ora tassati separatamente;
dei genitori sono imputati per metà a ciascun genitore, quelli di lavoro dipendente direttamente al minore.
I redditi delle società di persone (come quelli di società di fatto, associazioni professionali, società di
armamento e società semplici) sono imputati ai soci (operano infatti in regime di trasparenza, cioè come
se la società fosse uno schermo trasparente, un soggetto non autonomo). Questo perché sono semplicemente
unioni di persone che operano insieme (più che investire) e sono caratterizzate da un formalismo minimo.
non producono reddito d’impresa ma singoli
Le società semplici, che non sono società commerciali,
redditi (fondiari, di lavoro autonomo, di capitale, diversi) e i soci sono tassati con le regole proprie di ogni
categoria; le perdite possono essere dedotte dalla dichiarazione dei soci, come alcune spese della società
semplice.
Le associazioni professionali sono equiparate alle società semplici. Vige il principio di cassa.
reddito di un’impresa familiare
Il è attribuito separatamente al titolare (almeno il 51%) e ai
collaboratori. Per il titolare è reddito di impresa, per i collaboratori reddito di lavoro dipendente. Le
perdite sono tutte in capo al titolare.
1.3. Imponibile ed imposta
La base imponibile è costituita dal complesso dei redditi (somma di tutte le categorie) prodotti nel
periodo d’imposta ovunque (solo quelli prodotti in Italia per i non residenti). Dal reddito complessivo si
deducono gli oneri, ottenendo la base imponibile netta, cui si applicano le aliquote (progressive per
per calcolare l’imposta lorda.
scaglioni)
Facendo la somma algebrica dei redditi, la perdita in una categoria si sottrae ai redditi positivi delle
altre. I soci delle società di persone commerciali possono portare a nuovo la perdita.
L’Irpef è di carattere personale: tiene conto del reddito personale complessivo di un soggetto e di altri
elementi strettamente personali che producono deduzioni dal reddito complessivo (favoriscono chi ha
redditi più elevati, perché si evita la parte con l’aliquota maggiore) e detrazioni di imposta (sono
agevolazioni indipendenti dall’aliquota e spesso sono maggiori per chi ha redditi minori). Dal 1993 molti
oneri deducibili si sono trasformati in detrazioni. Gli oneri deducibili (deduzioni) sono costituiti da spese
personali che incidono sulla capacità contributiva (spese mediche, assegni corrisposti al coniuge se
separati, contributi previdenziali, talune donazioni, la rendita catastale dell’abitazione principale), spese per
la produzione del reddito (oneri fondiari come contributi a consorzi obbligatori, somme corrisposte a
dipendenti che ricoprono incarichi elettorali, indennità corrisposte dal proprietario di un immobile al
conduttore) e somme che il contribuente deve restituire dopo che sono state dichiarate base imponibile in un
periodo precedente.
Le aliquote Irpef sono crescenti per scaglioni di reddito: dal 2007 sono:
Fino a 15.000€ del 23%
Da 15.000 a 28.000€ del 27%
Da 29.000 a 55.000€ del 38%
Da 56.000 a 75.000€ del 41%
Oltre 75.000€ del 43%
Ottenuta l’imposta lorda si possono sottrarre le detrazioni, che sono di tre specie:
per famigliari a carico (coniuge, figli e altri famigliari di cui si ha l’obbligo
Per carichi di famiglia:
di mantenimento); il loro importo decresce al crescere del reddito complessivo.
Per lavoratori dipendenti e pensionati, o chi ha redditi minimi di lavoro autonomo o di impresa:
sono concesse deduzioni se l’ammontare totale dei redditi non supera i 55.000€: sono esclusi
dall’imposizione i redditi di lavoro dipendente che non superano un certo ammontare, incidendo
sull’aliquota.
Per oneri: per varie spese, tra cui: interessi passivi per mutui agrari o mutui ipotecari sulla prima
casa, spese sanitarie, funebri, di istruzione, veterinarie, per badanti, per la manutenzione o restauro di
immobili storici, premi per assicurazioni sulla vita, erogazioni liberali destinate a finalità meritevoli.
l’imposta netta, crediti d’imposta,
Ottenuta da essa si possono scomputare: i i versamenti di acconto e le
ritenute subite a titolo di acconto. Se il saldo è a debito, deve essere versato prima di presentare la
dichiarazione, se a credito costituisce un credito d’imposta.
Sono soggetti a tassazione separata i redditi che, percepiti una tantum, derivano da un processo
produttivo pluriennale: sono tassati a parte, con aliquota distinta e non concorrono a formare il
reddito complessivo. Sono: indennità di fine rapporto per lavoratori dipendenti e altre categorie,
plusvalenze derivanti da cessione di aziende possedute per più di cinque anni, indennità per perdita di
avviamento spettante al conduttore di esercizi commerciali da parte del proprietario in caso di cessazione del
contratto, risarcimento attribuito per perdita di redditi pluriennali, redditi di formazione pluriennali attribuiti
dalla società. Per il Tfr l’aliquota è data dividendo l’imponibile per gli anni di
ai soci in caso di recesso
durata e moltiplicando per 12. Per gli altri è l’aliquota corrispondente alla metà del reddito del biennio
precedente.
2. LE CATEGORIE REDDITUALI
2.1. I redditi fondiari
Sono i redditi inerenti a terreni e fabbricati che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita,
nel catasto edilizio urbano. I redditi degli immobili non determinabili catastalmente e degli immobili situati
all’estero (e quindi non iscritti a catasto) appartengono alla categoria “redditi diversi”.
Producono reddito fondiario solo i terreni atti alla produzione agricola (no terreni pertinenza di
fabbricati, no terreni dati in affitto per usi non agricoli, no terreni che appartengono a società commerciali). I
terreni e le costruzioni usati da un’impresa commerciale (o da un libero professionista) non danno reddito
fondiario perché concorrono alla formazione del reddito d’impresa (o di lavoro autonomo). Non sono tassati
a Imu (sostituisce l’Irpef).
gli immobili non locati soggetti Il reddito fondiario, in caso di usufrutto, è
attribuito all’usufruttuario.
La tassazione prescinde dall’effettiva percezione di un reddito (in denaro o natura: immobile affittato,
usato per abitarci; terreno coltivato o affittato).
Il catasto dei terreni descrive la proprietà terriera, dividendo i terreni di un comune in particelle. Ogni
particella è omogenea per qualità (tipi di coltivazione) e classe (grado di produttività) e ha lo stesso
per ogni particella, l’appartenenza, la qualità, la classe e il relativo
possessore. Il catasto indica reddito
tariffe d’estimo
medio ordinario. Le indicano il reddito attribuibile in base a qualità e classe. I catasti
forniscono la misura del reddito imponibile, da inserire nella dichiarazione; la rendita catastale serve
anche per l’applicazione delle imposte sui trasferimenti di proprietà (Iva e di registro).
Il reddito dei terreni si distingue in dominicale e agrario. Il reddito del terreno è suddivisibile in quattro
parti, che remunerano: la terra nel suo stato naturale, il capitale di miglioramento investito nel terreno, il
capitale di esercizio, il lavoro.
Il reddito dominicale comprende le prime due parti (cioè proprietà del fondo e capitali stabilmente
investiti per migliorare il terreno), mentre il reddito agrario è la parte di reddito imputabile a capitale di
per l’esercizio di attività agricole.
esercizio e lavoro impiegati I redditi dominicali e agrari sono tassati
nella misura “media ordinaria”, tariffe d’estimo catastale. Il reddito catastale è ordinario
risultante dalle
(ottenuto da un coltivatore di capacità normale, con le tecniche normali della zona) e medio (calcolato
facendo la media su più anni, in modo da tenere conto le vicende favorevoli e sfavorevoli di ciascuna
In caso di mancata coltivazione l’imponibile si riduce;
annata). in caso di perdita del raccolto per eventi
Il reddito agrario corrisponde al reddito dell’impresa agraria: le
naturali non vi è reddito imponibile.
attività sono coltivazione, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (manipolazione,
conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti).
La tassazione su base catastale si applica a persone fisiche, società semplici e enti non commerciali;
optare però per l’imposizione
nelle società commerciali il reddito agrario è reddito di impresa; possono
su base catastale le società commerciali che rivestono la qualifica di società agricola (quando sono
costituite da imprenditori agricoli o svolgono solo attività di manipolazione dei prodotti agricoli ceduti dai
soci). In questo caso il reddito è però determinato applicando ai ricavi il coefficiente di redditività del
25%.
Per quanto riguarda il catasto urbano, esso comprende tutti i fabbricati, anche quelli rurali. I singoli
immobili sono contraddistinti per zona censuaria, categoria (A, abitazioni; B, edifici a uso collettivo come
scuole; C, commerciali, come negozi; D, industriali; E, speciali) e classe. Da questi tre dati scaturisce la
che moltiplicata per la grandezza dell’immobile dà la rendita catastale.
tariffa (o estimo catastale) Per
(alberghi, teatri, …) la rendita è attribuita caso per caso con stima
i fabbricati a destinazione speciale
diretta.
Nella riforma del 2005 si è abbandonata questa classificazione: vi è la delimitazione di microzone
omogenee per tipologia di edifici, epoca di costruzione, servizi pubblici, da cui si stabiliscono i valori
medi unitari al metro quadrato, per ogni tipologia di immobile nelle singole microzone, da cui si
stabiliscono le rendite, applicando i tassi di redditività per ogni singola microzona, al netto delle spese
(ammortamento, assicurazione, manutenzione straordinaria, ecc.).
L’accatastamento ma può essere modificato dall’agenzia del
avviene su iniziativa del possessore territorio.
determinato dalle tariffe d’estimo urbano
Anche il reddito dei fabbricati è medio e ordinario; è che
distinguono gli immobili in categorie e classi. Il reddito degli immobili locati è determinato in base al
canone (o meglio al 95% del canone perché è ridotto del 5% per le spese) se questo è superiore al
reddito catastale. I redditi derivanti dalla locazione di immobili a uso abitativo possono essere invece
assoggettati, opzionalmente, a imposta sostitutiva (cedolare secca sugli affitti) con aliquota del 21%.
Non producono invece reddito fondiario gli immobili che non producono reddito in modo autonomo
(per destinazione, cioè usati esclusivamente per l’esercizio
(ad es. i fabbricati rurali) o che sono strumentali
dell’attività oggetto dell’impresa, o per natura, cioè che sono costruiti in modo che non possono esser
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