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RIASSUNTO PARTE SPECIALE

1. L’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

1.1. Il Reddito

Presupposto dell’Irpef è il possesso di redditi in denaro o in natura (Art.1 del Testo unico delle imposte

dei redditi di dicembre 1986, che regola le imposte sui redditi). Nel Testo unico non vi è una definizione

generale di reddito, ma la definizione dei singoli redditi, cioè delle varie categorie reddituali:

 Redditi fondiari

 Redditi di capitale

 Redditi di lavoro dipendente

 Redditi di lavoro autonomo

 Redditi di impresa

 Redditi diversi

Ogni categoria presenta redditi omogenei (eccetto quella dei redditi diversi). Nelle categorie si comprende

tutta la materia imponibile, perciò spesso sono più ampie della nozione extratributaria utilizzata (ad es. la

nozione civilistica di impresa qui si allarga a altre fattispecie).

A ciascuna categoria corrispondono determinati metodi di determinazione (catastale, al lordo, al netto,

detrazioni, ecc.): le diverse categorie reddituali sono quindi oggetto di regimi giuridici diversi, fin dalla

determinazione dell’imponibile.

Il possesso di un reddito ne determina la tassabilità: per i redditi di capitale, di lavoro e diversi il possesso

possesso dell’immobile,

significa percezione (principio di cassa); per i redditi fondiari ci si basa sul

calcolando poi il reddito tassabile.

Vi sono tre nozioni di reddito tassabile:

 Reddito come prodotto: secondo questa nozione un entrata ha natura di reddito solo se deriva da

una fonte produttiva.

 Reddito come entrata: è reddito qualsiasi entrata, da qualunque fonte (comprende i frutti del

patrimonio, le entrate di qualsiasi tipo e l’autoconsumo, ad es. il reddito fondiario dell’abitazione).

 Reddito come consumo: secondo questa concezione dovrebbe essere tassata solo la ricchezza

consumata. Il nostro sistema accoglie in parte questo sistema, tassando poco i redditi di capitale e di

più i consumi. dall’insieme delle

Nella nostra legislazione non vi è una definizione generale di reddito, ma è desumibile

fattispecie tassabili: il reddito può essere definito come “incremento di patrimonio derivante da una fonte

E’ quindi adottato il

produttiva”. principio di reddito come prodotto con significative aperture al

sistema di reddito come entrata: esistono infatti tassazioni di redditi non derivanti da fonti produttive

(plusvalenze, vincite).

L’attuale sistema impositivo, derivante dalla riforma del 1971-1973, è formato da due imposte che

colpiscono tutti i redditi di persone fisiche ed enti collettivi: Irpef e Ires (ex Irpeg). Non tutti i redditi

sono comunque tassati in modo progressivo ed effettivo: esistono agevolazioni, esenzioni, regimi sostitutivi

(che sottraggono il reddito alla progressività, tassandolo con un’aliquota a parte). Prima della riforma del

2003 vi era doppia imposizione dei redditi di società, presso la società e presso i soci, che si eliminava

attraverso il credito di imposta: l’imposta prelevata alla società veniva restituita ai soci come credito di

“partecipation exemption”,

imposta. Dal 2004 si adotta il criterio della che tassa solo la società,

detassando i dividendi e le plusvalenze delle partecipazioni immobilizzate di società in altre società.

E’ reddito ciò che costituisce incremento del patrimonio; non lo è la mera reintegrazione del

patrimonio già posseduto. Sono tassabili proventi conseguiti in sostituzione dei redditi e a titolo di

risarcimento per perdita di redditi, non sono tassabili proventi conseguiti in sostituzione di entrate

patrimoniali o per reintegrare perdite patrimoniali.

Sono tassati come reddito i proventi ricevuti a titolo oneroso (ad es. i corrispettivi contrattuali) e non

sono tassati quelli ricevuti a titolo gratuito (donazioni, eredità).

I redditi in natura (non monetari, costituiti da beni o servizi), sono tassati secondo il loro valore normale

(prezzo medio di mercato).

Il reddito è tassato al netto: sono deducibili i costi inerenti alla produzione del reddito, a volte i costi

sono forfettizzati (redditi da lavoro, diritti d’autore), per i redditi di capitale non vi sono costi deducibili;

per i redditi fondiari nemmeno perché la rendita catastale è già un reddito netto.

Il nostro sistema di imposizione si basa sul valore nominale e non tiene conto di eventuali deprezzamenti

della moneta; taluni parametri (importo detrazioni, limiti fasce di reddito) possono comunque essere cambiati

annualmente dal governo se certi indici Istat variano di più del 2%. corrispondente all’anno

Il reddito assume rilievo come reddito di un determinato periodo di imposta,

(persone fisiche) o all’esercizio sociale (persone giuridiche). Il periodo d’imposta cessa in caso di

solare

morte (persone fisiche) o di trasformazione, fusione, liquidazione, scissione (società). Le detrazioni si

riferiscono sempre a fatti di quel periodo. Per la maggior parte dei redditi rileva il principio di cassa (quando

sono stati percepiti), per i redditi di impresa il principio di competenza (periodo di maturazione).

Gli eredi sono soggetti passivi per i redditi dovuti per presupposti realizzati dal de cuius e per i redditi

che si tassano per cassa, realizzati dal de cuius ma incassati dagli eredi.

presupposto d’imposta: il carattere di illecito di un’attività

Un fatto può essere al tempo stesso illecito e

non esclude l’applicazione dei tributi. I redditi illeciti sono considerati come diversi, se non classificabili in

altre categorie. I redditi illeciti non sono tassabili se sottoposti a sequestro o confisca, ma solo se

rimangono nella disponibilità del contribuente. Non sono mai deducibili costi e spese per attività

illecite (non colpose).

1.2. I soggetti passivi

Tutti i soggetti che possono essere titolari di rapporti giuridici a contenuto patrimoniale possono essere

soggetti passivi di imposta, anche se incapaci di agire (agisce il tutore); le società di persone e quelle di

capitali che operano in regime di trasparenza (con redditi imputati ai soci) non sono soggetti passivi.

Vi sono poi obblighi formali che possono far capo a soggetti diversi dal debitore di imposta (ad esempio

le società di persone devono presentare la dichiarazione anche se non sono soggetti passivi).

E’ importante la distinzione tra residenti e non residenti: i residenti sono tassati sul complesso dei loro

redditi, i non residenti solo su quelli prodotti in Italia. Sono residenti le persone che per la maggior parte

del periodo d’imposta sono iscritte all’anagrafe della popolazione residente, oppure che hanno il domicilio o

la residenza in Italia. Nel caso di trasferimento in un paradiso fiscale, il contribuente rimane iscritto

all’anagrafe finché non dimostra che ha veramente trasferito la dimora abituale e il centro dei propri affari.

i redditi dei figli minori soggetti all’usufrutto legale

I redditi dei coniugi sono ora tassati separatamente;

dei genitori sono imputati per metà a ciascun genitore, quelli di lavoro dipendente direttamente al minore.

I redditi delle società di persone (come quelli di società di fatto, associazioni professionali, società di

armamento e società semplici) sono imputati ai soci (operano infatti in regime di trasparenza, cioè come

se la società fosse uno schermo trasparente, un soggetto non autonomo). Questo perché sono semplicemente

unioni di persone che operano insieme (più che investire) e sono caratterizzate da un formalismo minimo.

non producono reddito d’impresa ma singoli

Le società semplici, che non sono società commerciali,

redditi (fondiari, di lavoro autonomo, di capitale, diversi) e i soci sono tassati con le regole proprie di ogni

categoria; le perdite possono essere dedotte dalla dichiarazione dei soci, come alcune spese della società

semplice.

Le associazioni professionali sono equiparate alle società semplici. Vige il principio di cassa.

reddito di un’impresa familiare

Il è attribuito separatamente al titolare (almeno il 51%) e ai

collaboratori. Per il titolare è reddito di impresa, per i collaboratori reddito di lavoro dipendente. Le

perdite sono tutte in capo al titolare.

1.3. Imponibile ed imposta

La base imponibile è costituita dal complesso dei redditi (somma di tutte le categorie) prodotti nel

periodo d’imposta ovunque (solo quelli prodotti in Italia per i non residenti). Dal reddito complessivo si

deducono gli oneri, ottenendo la base imponibile netta, cui si applicano le aliquote (progressive per

per calcolare l’imposta lorda.

scaglioni)

Facendo la somma algebrica dei redditi, la perdita in una categoria si sottrae ai redditi positivi delle

altre. I soci delle società di persone commerciali possono portare a nuovo la perdita.

L’Irpef è di carattere personale: tiene conto del reddito personale complessivo di un soggetto e di altri

elementi strettamente personali che producono deduzioni dal reddito complessivo (favoriscono chi ha

redditi più elevati, perché si evita la parte con l’aliquota maggiore) e detrazioni di imposta (sono

agevolazioni indipendenti dall’aliquota e spesso sono maggiori per chi ha redditi minori). Dal 1993 molti

oneri deducibili si sono trasformati in detrazioni. Gli oneri deducibili (deduzioni) sono costituiti da spese

personali che incidono sulla capacità contributiva (spese mediche, assegni corrisposti al coniuge se

separati, contributi previdenziali, talune donazioni, la rendita catastale dell’abitazione principale), spese per

la produzione del reddito (oneri fondiari come contributi a consorzi obbligatori, somme corrisposte a

dipendenti che ricoprono incarichi elettorali, indennità corrisposte dal proprietario di un immobile al

conduttore) e somme che il contribuente deve restituire dopo che sono state dichiarate base imponibile in un

periodo precedente.

Le aliquote Irpef sono crescenti per scaglioni di reddito: dal 2007 sono:

 Fino a 15.000€ del 23%

 Da 15.000 a 28.000€ del 27%

 Da 29.000 a 55.000€ del 38%

 Da 56.000 a 75.000€ del 41%

 Oltre 75.000€ del 43%

Ottenuta l’imposta lorda si possono sottrarre le detrazioni, che sono di tre specie:

 per famigliari a carico (coniuge, figli e altri famigliari di cui si ha l’obbligo

Per carichi di famiglia:

di mantenimento); il loro importo decresce al crescere del reddito complessivo.

 Per lavoratori dipendenti e pensionati, o chi ha redditi minimi di lavoro autonomo o di impresa:

sono concesse deduzioni se l’ammontare totale dei redditi non supera i 55.000€: sono esclusi

dall’imposizione i redditi di lavoro dipendente che non superano un certo ammontare, incidendo

sull’aliquota.

 Per oneri: per varie spese, tra cui: interessi passivi per mutui agrari o mutui ipotecari sulla prima

casa, spese sanitarie, funebri, di istruzione, veterinarie, per badanti, per la manutenzione o restauro di

immobili storici, premi per assicurazioni sulla vita, erogazioni liberali destinate a finalità meritevoli.

l’imposta netta, crediti d’imposta,

Ottenuta da essa si possono scomputare: i i versamenti di acconto e le

ritenute subite a titolo di acconto. Se il saldo è a debito, deve essere versato prima di presentare la

dichiarazione, se a credito costituisce un credito d’imposta.

Sono soggetti a tassazione separata i redditi che, percepiti una tantum, derivano da un processo

produttivo pluriennale: sono tassati a parte, con aliquota distinta e non concorrono a formare il

reddito complessivo. Sono: indennità di fine rapporto per lavoratori dipendenti e altre categorie,

plusvalenze derivanti da cessione di aziende possedute per più di cinque anni, indennità per perdita di

avviamento spettante al conduttore di esercizi commerciali da parte del proprietario in caso di cessazione del

contratto, risarcimento attribuito per perdita di redditi pluriennali, redditi di formazione pluriennali attribuiti

dalla società. Per il Tfr l’aliquota è data dividendo l’imponibile per gli anni di

ai soci in caso di recesso

durata e moltiplicando per 12. Per gli altri è l’aliquota corrispondente alla metà del reddito del biennio

precedente.

2. LE CATEGORIE REDDITUALI

2.1. I redditi fondiari

Sono i redditi inerenti a terreni e fabbricati che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita,

nel catasto edilizio urbano. I redditi degli immobili non determinabili catastalmente e degli immobili situati

all’estero (e quindi non iscritti a catasto) appartengono alla categoria “redditi diversi”.

Producono reddito fondiario solo i terreni atti alla produzione agricola (no terreni pertinenza di

fabbricati, no terreni dati in affitto per usi non agricoli, no terreni che appartengono a società commerciali). I

terreni e le costruzioni usati da un’impresa commerciale (o da un libero professionista) non danno reddito

fondiario perché concorrono alla formazione del reddito d’impresa (o di lavoro autonomo). Non sono tassati

a Imu (sostituisce l’Irpef).

gli immobili non locati soggetti Il reddito fondiario, in caso di usufrutto, è

attribuito all’usufruttuario.

La tassazione prescinde dall’effettiva percezione di un reddito (in denaro o natura: immobile affittato,

usato per abitarci; terreno coltivato o affittato).

Il catasto dei terreni descrive la proprietà terriera, dividendo i terreni di un comune in particelle. Ogni

particella è omogenea per qualità (tipi di coltivazione) e classe (grado di produttività) e ha lo stesso

per ogni particella, l’appartenenza, la qualità, la classe e il relativo

possessore. Il catasto indica reddito

tariffe d’estimo

medio ordinario. Le indicano il reddito attribuibile in base a qualità e classe. I catasti

forniscono la misura del reddito imponibile, da inserire nella dichiarazione; la rendita catastale serve

anche per l’applicazione delle imposte sui trasferimenti di proprietà (Iva e di registro).

Il reddito dei terreni si distingue in dominicale e agrario. Il reddito del terreno è suddivisibile in quattro

parti, che remunerano: la terra nel suo stato naturale, il capitale di miglioramento investito nel terreno, il

capitale di esercizio, il lavoro.

Il reddito dominicale comprende le prime due parti (cioè proprietà del fondo e capitali stabilmente

investiti per migliorare il terreno), mentre il reddito agrario è la parte di reddito imputabile a capitale di

per l’esercizio di attività agricole.

esercizio e lavoro impiegati I redditi dominicali e agrari sono tassati

nella misura “media ordinaria”, tariffe d’estimo catastale. Il reddito catastale è ordinario

risultante dalle

(ottenuto da un coltivatore di capacità normale, con le tecniche normali della zona) e medio (calcolato

facendo la media su più anni, in modo da tenere conto le vicende favorevoli e sfavorevoli di ciascuna

In caso di mancata coltivazione l’imponibile si riduce;

annata). in caso di perdita del raccolto per eventi

Il reddito agrario corrisponde al reddito dell’impresa agraria: le

naturali non vi è reddito imponibile.

attività sono coltivazione, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (manipolazione,

conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti).

La tassazione su base catastale si applica a persone fisiche, società semplici e enti non commerciali;

optare però per l’imposizione

nelle società commerciali il reddito agrario è reddito di impresa; possono

su base catastale le società commerciali che rivestono la qualifica di società agricola (quando sono

costituite da imprenditori agricoli o svolgono solo attività di manipolazione dei prodotti agricoli ceduti dai

soci). In questo caso il reddito è però determinato applicando ai ricavi il coefficiente di redditività del

25%.

Per quanto riguarda il catasto urbano, esso comprende tutti i fabbricati, anche quelli rurali. I singoli

immobili sono contraddistinti per zona censuaria, categoria (A, abitazioni; B, edifici a uso collettivo come

scuole; C, commerciali, come negozi; D, industriali; E, speciali) e classe. Da questi tre dati scaturisce la

che moltiplicata per la grandezza dell’immobile dà la rendita catastale.

tariffa (o estimo catastale) Per

(alberghi, teatri, …) la rendita è attribuita caso per caso con stima

i fabbricati a destinazione speciale

diretta.

Nella riforma del 2005 si è abbandonata questa classificazione: vi è la delimitazione di microzone

omogenee per tipologia di edifici, epoca di costruzione, servizi pubblici, da cui si stabiliscono i valori

medi unitari al metro quadrato, per ogni tipologia di immobile nelle singole microzone, da cui si

stabiliscono le rendite, applicando i tassi di redditività per ogni singola microzona, al netto delle spese

(ammortamento, assicurazione, manutenzione straordinaria, ecc.).

L’accatastamento ma può essere modificato dall’agenzia del

avviene su iniziativa del possessore territorio.

determinato dalle tariffe d’estimo urbano

Anche il reddito dei fabbricati è medio e ordinario; è che

distinguono gli immobili in categorie e classi. Il reddito degli immobili locati è determinato in base al

canone (o meglio al 95% del canone perché è ridotto del 5% per le spese) se questo è superiore al

reddito catastale. I redditi derivanti dalla locazione di immobili a uso abitativo possono essere invece

assoggettati, opzionalmente, a imposta sostitutiva (cedolare secca sugli affitti) con aliquota del 21%.

Non producono invece reddito fondiario gli immobili che non producono reddito in modo autonomo

(per destinazione, cioè usati esclusivamente per l’esercizio

(ad es. i fabbricati rurali) o che sono strumentali

dell’attività oggetto dell’impresa, o per natura, cioè che sono costruiti in modo che non possono esser

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bruno.sonzogni.5 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Sabbi Luca.
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