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Regime del consolidato fiscale
Il regime del consolidato fiscale permette alle società controllate di aggregarsi volontariamente alla capogruppo, che deve optare per questo regime fiscale. L'adesione al consolidato richiede che le società partecipanti abbiano lo stesso esercizio sociale e che le controllate eleggano domicilio presso l'ente controllante per gli accertamenti fiscali.
L'opzione per il consolidato fiscale ha una validità di tre periodi di imposta ed è irrevocabile. Optando per il consolidato fiscale nazionale, i dividendi distribuiti dalle controllate e ricevuti dalla controllante diventano automaticamente esenti, così come la cessione degli utili.
infragruppo di beni strumentali è fiscalmente neutra e vi è continuità nei valori riconosciuti su opzione congiunta della società cedente e cessionaria. Le plusvalenze realizzate con la cessione infragruppo di beni strumentali diventeranno invece tassabili qualora il regime di consolidato si interrompa prima dello scadere del triennio di durata. (generando così variazioni in diminuzione in sede di determinazione del reddito globale del gruppo – dovrà anche ricalcolarsi il pro-rata patrimoniale). Le perdite degli esercizi precedenti all'adozione del regime di consolidamento fiscale possono essere utilizzate solamente da parte della società che le ha subite. La perdita fiscale di gruppo invece compete alla società controllante. La controllante è debitrice non solo in base al proprio reddito, ma per il reddito di ciascuna società del gruppo; le altre società rispondono in modo solidale limitatamente sulla base
del loro redditocomplessivo e delle eventuali maggiori imposte, sanzioni o interessi tributari dovuti. Nel consolidato fiscale il reddito delle partecipate è imputato integralmente alla partecipata; nel regime di trasparenza fiscale invece il reddito della partecipata è imputato pro-quota ai partecipanti. Entrambi i regimi bypassano problemi di doppia imposizione fiscale; la scelta tra un regime e l'altro può essere effettuata sulle differenze dei due sistemi: - per quanto riguarda la cessione dei beni strumentali ( nel consolidato l'operazione è neutra; nel regime di trasparenza invece la plus/minusvalenza è un componente reddituale ); - perdite pregresse al sorgere del regime ( nel consolidato rimangono in capo alle società che le hanno subite; nel regime di trasparenza sono lo stesso addebitate pro quota ai partecipanti ); - le perdite fiscali delle partecipate rilevate durante il regime si attribuiscono integralmente ad un unico soggetto nelcommerciali. Gli enti non commerciali sono soggetti a regole di tassazione diverse rispetto agli enti commerciali. Essi possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di un regime fiscale più vantaggioso. In particolare, gli enti non commerciali sono esenti dall'imposta sul reddito delle società (IRES) e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), a meno che non svolgano attività commerciali accessorie. Tuttavia, gli enti non commerciali sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi e a pagare l'imposta sulle attività produttive (IAP) se superano determinati limiti di ricavi o di attività commerciali. Inoltre, gli enti non commerciali possono usufruire di deduzioni fiscali per le donazioni ricevute e per le spese sostenute per fini istituzionali.commerciali.Il reddito degli enti non commerciali si determina come sommatoria fra diverse fonti di reddito( come avviene per le persone fisiche – eccezion fatta per l'inesistenza dei redditi da lavoro ) e poil'applicazione di deduzioni e detrazioni.L'ente non commerciale che eserciti comunque, seppure necessariamente come attività secondaria,un'impresa commerciale dovrà tenere una contabilità separata.Il reddito di impresa si determinerà con le normali regole stabilite per gli enti commerciali, con lapro rata di commercialitàpresenza in questo caso di una sorta di per determinare la quotapercentuale di deducibilità dei costi ad uso promiscuo fra l'attività commerciale e non commerciale( la percentuale di deducibilità si ottiene rapportando i proventi dell'attività commerciale con latotalità dei proventi conseguiti dall'ente ).Per gli enti non commerciali ammessi alla tenuta
della contabilità semplificata è possibile determinare il reddito di impresa in modo forfetario. Particolari disposizioni in merito alla determinazione del reddito valgono per gli enti associativi, ossia quegli enti che rivolgono la propria attività verso gli associati e i partecipanti senza ricevere corrispettivi specifici.
FISCALITA' INTERNAZIONALE. Diversità di tassazione fra i residenti e i non residenti. I residenti ovunque prodotti; i non residenti vengono tassati per i redditi percepiti a differenza dei residenti per i quali è posto a tassazione solamente il reddito prodotto in Italia. La definizione di residenza fiscale è diversa per le persone fisiche e per gli enti. Per le persone fisiche si considerano residenti per la maggior parte del periodo d'imposta se è sussistita una delle seguenti condizioni: iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente; domicilio (luogo in cui si stabiliscono i propri affari) nel territorio dello
Stato;residenza ( luogo in cui vi è la dimora abituale ) nel territorio dello Stato.L' imposizione per le persone fisiche non residenti ha carattere reale ( non sono estese integralmentele detrazioni e le deduzioni previste per le persone residenti ). Ad essi si applicano le ritenute allafonte sui redditi di capitale e di lavoro autonomo che effettuano e solo i redditi non assoggettati atale ritenuta alla fonte devono essere da loro dichiarati.enti si considerano residentiGli se per la maggior parte del periodo d'imposta è sussistita unadelle seguenti condizioni:sede legale in Italia;sede amministrativa in Italia;oggetto principale della propria attività in Italia.Per gli enti non residenti si considerano facenti parte della base imponibile solamente i redditistabile organizzazioneconseguiti in Italia; in base al fatto che in Italia sia presente o meno unasede fissa di affari( per stabile organizzazione si intende la per mezzo della quale l'impresanonresidente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato – si parla di stabile organizzazione personale quando i compiti di svolgimento degli affari nel nome e per conto dellasocietà sono svolti per mezzo di un rappresentate dell'ente )i redditi prodotti da tale ente verrannoinglobati come reddito di impresa o considerati singolarmente ( si pensi alla rilevanza delladifferenza per quanto riguarda i redditi fondiari ).
L'ente quindi non residente ma con stabile organizzazione nel territorio italiano viene tassataconsiderando il suo reddito di impresa, il quale dovrà risultare da apposito conto economico ( èpossibile dedurre i costi sostenuti dalla casa madre a favore dell'intero gruppo nella misurapercentuale al rapporto di composizione del volume d'affari della stabile organizzazione su quellodell'intero gruppo a cui appartiene ).
Gli enti non commerciali non residenti sono tassati allo stesso modo.
degli enti commerciali non residenti e non avente stabile organizzazione in Italia (ossia la base imponibile è data dalla somma delle diverse fonti reddituali). Gli enti non residenti con stabile organizzazione si allacciano con l'amministrazione finanziaria per mezzo di essa (per esempio per la notifica degli avvisi di accertamento); gli enti non residenti senza stabile organizzazione in Italia devono invece eleggere un rappresentante fiscale, il quale ha però solamente il ruolo di domiciliatario, ossia di soggetto a cui l'amministrazione finanziaria notifica i suoi eventuali accertamenti e con tale atto diventano efficaci anche nei confronti dell'ente non residente. Si pone quindi la necessità di localizzare il luogo di produzione dei redditi, quindi di determinare dei criteri. Il TUIR provvede a stabilire tali criteri, che grosso modo distinguono i redditi con origine patrimoniale, per cui si considera il luogo in cui è situata la fonte reddituale.da quellisvolgimento di un'attività, derivanti dallo dove si considera il luogo in cui si è svolta tale attività. Transfer price fra soggetti residenti e non residenti. Per evitare il trasferimento di materia imponibile fra soggetti residenti e soggetti non residenti legatitra di loro dall'appartenenza ad un comune gruppo societario ( + è previsto il caso in cui la società italiana s occupi della commercializzazione dei prodotti di una società non residente ), il legislatore tributario ha sancito che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fiscalmente vengano considerate al loro valore normale se esso è in grado di aumentare la base imponibile rispetto al valore pattizio della prestazione/cessione ( significherà eventuali aumenti dei ricavi e eventuali diminuzioni dei costi ). I rapporti con imprese domiciliate in "paradisi fiscali". Il TUIR sancisce l'indeducibilità dei componenti negativi.
derivanti da operazioni effettuate con un'impresa estera localizzata in un Paese con tassazione nulla o bassa, ossia in un cosiddetto paradiso fiscale (individuati da apposita black list emanata con decreto ministeriale). Questa indeducibilità vale eccetto che nel caso in cui l'impresa provi che l'operazione posta in essere è avvenuta a fronte di un effettivo interesse economico verso una società estera che svolge effettivamente attività commerciale e che l'operazione sia stata materialmente eseguita. Il credito di imposta per evitare la doppia imposizione fiscale internazionale. E' attribuito un credito di imposta al residente italiano che ha prodotto redditi all'estero e che quindi, se non intervenisse alcun sistema compensativo, si vedrebbe tassata la stessa fonte reddituale sia nello Stato estero di produzione del reddito che in Italia; per evitare questo in Italia viene assegnato al residente percettore di redditi all'estero.un credito di imposta che spetta fino a concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente