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VERSAMENTO DIRETTO
Nella riscossione mediante versamento diretto, il contribuente dichiara ed
assolve il proprio debito tributario e, di norma, l’Amministrazione si limita ad
assistere.
Il versamento diretto è effettuato alla Tesoreria dello Stato mediante delega
irrevocabile ad una banca convenzionata o all’Ente Poste Italiane.
c)LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE REDDITUALI MEDIANTE
RUOLI
Il ruolo contiene, oltre ai nomi e alle generalità dei destinatari, l’indicazione
del domicilio fiscale, del periodo d’imposta cui l’iscrizione di riferisce,
dell’imponibile, degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente
dovute.
Il ruolo è confezionato dall’Ufficio delle Entrate che si avvale della
collaborazione del Consorzio obbligatorio dei concessionari della riscossione.
Sono straordinari i ruoli che consentono l’anticipata riscossione delle maggiori
imposte accertate.
L’emissione di codesto tipo di ruolo è subordinata alla sussistenza del
presupposto del pericolo per la riscossione.
Una volta confezionato, il ruolo viene consegnato al concessionario, il quale
notifica al debitore la cartella di pagamento recante l’intimazione ad
adempiere l’obbligo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, con
l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
EFFICACIA DEL RUOLO RISPETTO A SOGGETTI DIVERSI
DALL’INTESTATARIO
L’iscrizione al ruolo produce effetti, oltre che rispetto alla persona iscritta,
anche nei confronti degli eredi di questa.
Il successore a titolo universale diviene infatti titolare di tutte le situazioni
giuridiche che facevano capo al suo dante causa.
Nei casi in cui una pluralità di persone sia tenuta al pagamento di un tributo, si
è consolidato l’indirizzo secondo cui l’iscrizione al ruolo, non può riversare i
propri effetti negativi nei confronti degli altri.
IL RIMBORSO DELL’IMPOSTA
NOZIONI GENERALI
Il rimborso d’imposta è quel rapporto giuridico in cui è il contribuente ad
occupare il lato attivo, assumendo nei confronti dell’erario la posizione di
creditore di una determinata somma di denaro in precedenza trasferita a
quest’ultimo.
Le fattispecie dalle quali può scaturire una simile pretesa sono:
a)il rimborso fisiologico
è l’ipotesi che le somme riscosse anticipatamente ex lege in pendenza del
verificarsi del fatto imponibile si rivelino successivamente superiori
all’ammontare dell’imposta dovuta
b)il rimborso patologico
consegue all’effettuazione da parte del soggetto, di un pagamento non
dovuto, in quanto privo di una causa giustificatrice.
Ad esempio si ha nell’ipotesi del contribuente che, essendo incorso in qualche
errore di calcolo nella stesura della dichiarazione, ovvero avendo incluso nella
base imponibile anche redditi esenti o già tassati, abbia versato all’erario
somme maggiori di quelle dovute.
Manca nella legislazione tributaria una disposizione che sancisca la ripetibilità
dell’indebito, tuttavia non pare possa dubitarsi che il divieto di arricchirsi
ingiustificatamente ai danni di altri viga anche nell’ambito del diritto tributario.
-L’attuazione del rimborso presuppone sempre un atto di impulso da parte
dell’interessato.
Impulso che si atteggia in modo diverso a seconda che il soggetto abbia
versato spontaneamente le somme di cui chiede il rimborso, ovvero abbia
eseguito la prestazione in osservanza di uno degli atti tributari.
Il RIMBORSO DEI PAGAMENTI INDEBITI SCATURENTI DA
VERSAMENTI DIRETTI
Il soggetto deve presentare un’apposita istanza all’Ufficio tributario
competente nei termini previsti dalle singole leggi d’imposta o, in mancanza
nel termine di due anni dal pagamento.
Trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza senza che
l’Amministrazione si sia pronunciata su di essa il soggetto può adire la
Commissione tributaria entro l’ordinario termine di prescrizione del diritto (10
anni), onde ottenere giudizialmente l’accertamento della esistenza e
consistenza del credito, nonché la condanna dell’Amministrazione al
pagamento.
Se invece l’Ufficio emette un provvedimento col quale respinge l’istanza di
rimborso, per fare valere la propria pretesa creditoria il soggetto deve
impugnare l’atto di diniego nel termine di 60 giorni.
Il difetto di impugnazione, costituisce per l’Amministrazione valido titolo
giuridico per la ritenzione delle somme di cui era stato chiesto il rimborso.
IL RIMBORSO DEI PAGAMENTI INDEBITI DERIVANTI DA ATTI
DI IMPOSIZIONE
Nel rimborso delle somme pagate in forza di un atto esattivi emesso
dall’Amministrazione si distingue:
-ipotesi in cui l’atto abbia titolo in un precedente atto impositivo.
L’atto di riscossione è riproduttivo dell’atto impositivo e di quest’ultimo segue
le sorti.
Se l’atto presupposto è annullato in sede contenziosa cade anche l’atto
esattivo e le somme eventualmente riscosse vanno rimborsate d’ufficio.
-ipotesi in cui l’atto si fondi direttamente sulla dichiarazione del contribuente.
IL RIMBORSO D’UFFICIO
La fattispecie del rimborso d’ufficio è caratterizzata dal venir meno, per il
contribuente, dell’onere della presentazione dell’istanza entro un termine
decadenziale, operando esclusivamente l’ordinario termine di prescrizione del
diritto.
Questo per il fatto che l’Ufficio è già investito del potere-dovere di provvedere
in ordine alla restituzione delle somme.
LA PRESCRIZIONE DEL CREDITO TRIBUTARIO
In materia di prescrizione del credito d’imposta e del diritto al rimborso
sono operanti le regole emergenti dagli artt. 2934 ss cc, ogni qual volta non
siano dettate diverse disposizioni dalla legge tributaria.
La cessione del credito è immediatamente efficace inter partes per effetto del
solo accordo delle parti.
Tuttavia, affinché la cessione risulti opponibile all’Amministrazione finanziaria,
occorre che il contratto sia stipulato con atto pubblico o scrittura privata
autenticata.
LA POTESTA’ DI POLIZIA TRIBUTARIA
L’ISTRUTTORIA E I POTERI DI INDAGINE
DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.
IL PROBLEMA DELLA DISCREZIONALITA’
Nell’attività istruttoria si ricomprendono tutti quegli atti attraverso i quali
l’Amministrazione finanziaria procede all’acquisizione di dati rilevanti ai fini del
rilevamento di eventuali violazioni della normativa tributaria.
Nelle imposte di maggior rilievo (le imposte sui redditi e l’iva) l’elevatissimo
numero di contribuenti rende impossibile all’Amministrazione l’effettuazione di
controlli approfonditi.
Da qui la tendenza a sdoppiare la fase istruttoria, scindendo il controllo
documentale o formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti da
svolgersi con procedure automatizzate, dal controllo sostanziale compiuto
utilizzando i penetranti poteri ispettivi conferiti dalla legge, il quale risulta
invece esperibile soltanto nei confronti di una ridotta percentuale di soggetti.
Quanto ai controlli più accurati per rispondere all’esigenza della repressione
degli illeciti più gravi e quindi del recupero della maggiore quantità possibile di
tributi evasi, occorre che tali controlli si svolgano sulla base dei criteri selettivi
fissati annualmente con decreto dal Ministero delle finanze.
Le direttive tracciate nei decreti, si traducono in una linea guida per l’azione
degli organi addetti alla funzione istruttoria attraverso elenchi nominativi di
soggetti.
Gli organi provvedono poi a scegliere i soggetti da sottoporre a verifica fra
quelli interni.
INVITI A COMPARIRE, RICHIESTE E QUESTIONARI
Gli Uffici delle imposte sui redditi e gli Uffici iva possono:
-invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire personalmente o a
mezzo di rappresentante per fornire dati rilevanti ai fini dell’accertamento nei
loro confronti
-invitare i contribuenti ad esibire atti e documenti rilevanti ai fini
dell’accertamento
-inviare ai contribuenti questionari relativi a dati rilevanti ai fini
dell’accertamento nei loro confronti
-richiedere alle pubbliche amministrazioni, alle società ed enti di
assicurazione, la comunicazione di dati e notizie relativi a soggetti indicati
singolarmente o per categorie
-richiedere copie o estratti di atti e documenti depositati presso notai,
conservatori di registri immobiliari…
-richiedere alle società, enti e imprenditori commerciali obbligati alla tenuta
delle scritture contabili, dati, notizie e documenti relativi alle vendite, agli
acquisti…
-invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere dati e documenti
fiscalmente rilevanti concernenti rapporti intrattenuti col soggetto indagato e a
fornire i relativi chiarimenti.
ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE; IL PROCESSO VERBALE
DI CONSTATAZIONE
Gli uffici delle imposte sui redditi e gli Uffici iva hanno inoltre il potere di
effettuare nei confronti del soggetto indagato, accessi al fine di eseguire
ispezioni, verifiche, ricerche.
Accesso = ingresso e permanenza dei funzionari e degli impiegati dell’Ufficio
in un determinato luogo anche contro la volontà dell’avente diritto
L’ispezione consta di un esame della documentazione contabile in possesso
del soggetto al fine di effettuare un riscontro sulla correttezza della contabilità.
Per accedere in locali adibiti anche ad abitazione, è necessaria
l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla sussistenza di gravi indizi di
violazione delle norme.
Gli impiegati non sono vincolati ad utilizzare unicamente gli elementi messi a
disposizione dal soggetto investigato, ma possono procedere alla
effettuazione di ricerche.
Tutte le attività compiute nel corso dell’accesso devono essere descritte
cronologicamente dagli impiegati procedenti in un apposito processo verbale,
detto processo verbale di verifica.
Devono inoltre curar la stesura di un processo verbale di constatazione, nel
quale vengono sintetizzati i risultati delle indagini condotte e le violazioni
riscontrate.
Entrambi i processi verbali devono essere sottoscritti dal contribuente, il quale
ha diritto ad averne una copia.
Nel caso il contribuente si rifiuti di sottoscriverli, deve esserne indicato il
motivo nei verbali.
IL SEGRETO BANCARIO E PROFESSIONALE
In materia di segreto bancario nella legislazione tributaria, gli Uffici delle
imposte dirette e gli Uffici iva, previa autorizzazione della competente
Direzione generale delle entrate, po