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VERSAMENTO DIRETTO

Nella riscossione mediante versamento diretto, il contribuente dichiara ed

assolve il proprio debito tributario e, di norma, l’Amministrazione si limita ad

assistere.

Il versamento diretto è effettuato alla Tesoreria dello Stato mediante delega

irrevocabile ad una banca convenzionata o all’Ente Poste Italiane.

c)LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE REDDITUALI MEDIANTE

RUOLI

Il ruolo contiene, oltre ai nomi e alle generalità dei destinatari, l’indicazione

del domicilio fiscale, del periodo d’imposta cui l’iscrizione di riferisce,

dell’imponibile, degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente

dovute.

Il ruolo è confezionato dall’Ufficio delle Entrate che si avvale della

collaborazione del Consorzio obbligatorio dei concessionari della riscossione.

Sono straordinari i ruoli che consentono l’anticipata riscossione delle maggiori

imposte accertate.

L’emissione di codesto tipo di ruolo è subordinata alla sussistenza del

presupposto del pericolo per la riscossione.

Una volta confezionato, il ruolo viene consegnato al concessionario, il quale

notifica al debitore la cartella di pagamento recante l’intimazione ad

adempiere l’obbligo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, con

l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

EFFICACIA DEL RUOLO RISPETTO A SOGGETTI DIVERSI

DALL’INTESTATARIO

L’iscrizione al ruolo produce effetti, oltre che rispetto alla persona iscritta,

anche nei confronti degli eredi di questa.

Il successore a titolo universale diviene infatti titolare di tutte le situazioni

giuridiche che facevano capo al suo dante causa.

Nei casi in cui una pluralità di persone sia tenuta al pagamento di un tributo, si

è consolidato l’indirizzo secondo cui l’iscrizione al ruolo, non può riversare i

propri effetti negativi nei confronti degli altri.

IL RIMBORSO DELL’IMPOSTA

NOZIONI GENERALI

Il rimborso d’imposta è quel rapporto giuridico in cui è il contribuente ad

occupare il lato attivo, assumendo nei confronti dell’erario la posizione di

creditore di una determinata somma di denaro in precedenza trasferita a

quest’ultimo.

Le fattispecie dalle quali può scaturire una simile pretesa sono:

a)il rimborso fisiologico

è l’ipotesi che le somme riscosse anticipatamente ex lege in pendenza del

verificarsi del fatto imponibile si rivelino successivamente superiori

all’ammontare dell’imposta dovuta

b)il rimborso patologico

consegue all’effettuazione da parte del soggetto, di un pagamento non

dovuto, in quanto privo di una causa giustificatrice.

Ad esempio si ha nell’ipotesi del contribuente che, essendo incorso in qualche

errore di calcolo nella stesura della dichiarazione, ovvero avendo incluso nella

base imponibile anche redditi esenti o già tassati, abbia versato all’erario

somme maggiori di quelle dovute.

Manca nella legislazione tributaria una disposizione che sancisca la ripetibilità

dell’indebito, tuttavia non pare possa dubitarsi che il divieto di arricchirsi

ingiustificatamente ai danni di altri viga anche nell’ambito del diritto tributario.

-L’attuazione del rimborso presuppone sempre un atto di impulso da parte

dell’interessato.

Impulso che si atteggia in modo diverso a seconda che il soggetto abbia

versato spontaneamente le somme di cui chiede il rimborso, ovvero abbia

eseguito la prestazione in osservanza di uno degli atti tributari.

Il RIMBORSO DEI PAGAMENTI INDEBITI SCATURENTI DA

VERSAMENTI DIRETTI

Il soggetto deve presentare un’apposita istanza all’Ufficio tributario

competente nei termini previsti dalle singole leggi d’imposta o, in mancanza

nel termine di due anni dal pagamento.

Trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza senza che

l’Amministrazione si sia pronunciata su di essa il soggetto può adire la

Commissione tributaria entro l’ordinario termine di prescrizione del diritto (10

anni), onde ottenere giudizialmente l’accertamento della esistenza e

consistenza del credito, nonché la condanna dell’Amministrazione al

pagamento.

Se invece l’Ufficio emette un provvedimento col quale respinge l’istanza di

rimborso, per fare valere la propria pretesa creditoria il soggetto deve

impugnare l’atto di diniego nel termine di 60 giorni.

Il difetto di impugnazione, costituisce per l’Amministrazione valido titolo

giuridico per la ritenzione delle somme di cui era stato chiesto il rimborso.

IL RIMBORSO DEI PAGAMENTI INDEBITI DERIVANTI DA ATTI

DI IMPOSIZIONE

Nel rimborso delle somme pagate in forza di un atto esattivi emesso

dall’Amministrazione si distingue:

-ipotesi in cui l’atto abbia titolo in un precedente atto impositivo.

L’atto di riscossione è riproduttivo dell’atto impositivo e di quest’ultimo segue

le sorti.

Se l’atto presupposto è annullato in sede contenziosa cade anche l’atto

esattivo e le somme eventualmente riscosse vanno rimborsate d’ufficio.

-ipotesi in cui l’atto si fondi direttamente sulla dichiarazione del contribuente.

IL RIMBORSO D’UFFICIO

La fattispecie del rimborso d’ufficio è caratterizzata dal venir meno, per il

contribuente, dell’onere della presentazione dell’istanza entro un termine

decadenziale, operando esclusivamente l’ordinario termine di prescrizione del

diritto.

Questo per il fatto che l’Ufficio è già investito del potere-dovere di provvedere

in ordine alla restituzione delle somme.

LA PRESCRIZIONE DEL CREDITO TRIBUTARIO

In materia di prescrizione del credito d’imposta e del diritto al rimborso

sono operanti le regole emergenti dagli artt. 2934 ss cc, ogni qual volta non

siano dettate diverse disposizioni dalla legge tributaria.

La cessione del credito è immediatamente efficace inter partes per effetto del

solo accordo delle parti.

Tuttavia, affinché la cessione risulti opponibile all’Amministrazione finanziaria,

occorre che il contratto sia stipulato con atto pubblico o scrittura privata

autenticata.

LA POTESTA’ DI POLIZIA TRIBUTARIA

L’ISTRUTTORIA E I POTERI DI INDAGINE

DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

IL PROBLEMA DELLA DISCREZIONALITA’

Nell’attività istruttoria si ricomprendono tutti quegli atti attraverso i quali

l’Amministrazione finanziaria procede all’acquisizione di dati rilevanti ai fini del

rilevamento di eventuali violazioni della normativa tributaria.

Nelle imposte di maggior rilievo (le imposte sui redditi e l’iva) l’elevatissimo

numero di contribuenti rende impossibile all’Amministrazione l’effettuazione di

controlli approfonditi.

Da qui la tendenza a sdoppiare la fase istruttoria, scindendo il controllo

documentale o formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti da

svolgersi con procedure automatizzate, dal controllo sostanziale compiuto

utilizzando i penetranti poteri ispettivi conferiti dalla legge, il quale risulta

invece esperibile soltanto nei confronti di una ridotta percentuale di soggetti.

Quanto ai controlli più accurati per rispondere all’esigenza della repressione

degli illeciti più gravi e quindi del recupero della maggiore quantità possibile di

tributi evasi, occorre che tali controlli si svolgano sulla base dei criteri selettivi

fissati annualmente con decreto dal Ministero delle finanze.

Le direttive tracciate nei decreti, si traducono in una linea guida per l’azione

degli organi addetti alla funzione istruttoria attraverso elenchi nominativi di

soggetti.

Gli organi provvedono poi a scegliere i soggetti da sottoporre a verifica fra

quelli interni.

INVITI A COMPARIRE, RICHIESTE E QUESTIONARI

Gli Uffici delle imposte sui redditi e gli Uffici iva possono:

-invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire personalmente o a

mezzo di rappresentante per fornire dati rilevanti ai fini dell’accertamento nei

loro confronti

-invitare i contribuenti ad esibire atti e documenti rilevanti ai fini

dell’accertamento

-inviare ai contribuenti questionari relativi a dati rilevanti ai fini

dell’accertamento nei loro confronti

-richiedere alle pubbliche amministrazioni, alle società ed enti di

assicurazione, la comunicazione di dati e notizie relativi a soggetti indicati

singolarmente o per categorie

-richiedere copie o estratti di atti e documenti depositati presso notai,

conservatori di registri immobiliari…

-richiedere alle società, enti e imprenditori commerciali obbligati alla tenuta

delle scritture contabili, dati, notizie e documenti relativi alle vendite, agli

acquisti…

-invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere dati e documenti

fiscalmente rilevanti concernenti rapporti intrattenuti col soggetto indagato e a

fornire i relativi chiarimenti.

ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE; IL PROCESSO VERBALE

DI CONSTATAZIONE

Gli uffici delle imposte sui redditi e gli Uffici iva hanno inoltre il potere di

effettuare nei confronti del soggetto indagato, accessi al fine di eseguire

ispezioni, verifiche, ricerche.

Accesso = ingresso e permanenza dei funzionari e degli impiegati dell’Ufficio

in un determinato luogo anche contro la volontà dell’avente diritto

L’ispezione consta di un esame della documentazione contabile in possesso

del soggetto al fine di effettuare un riscontro sulla correttezza della contabilità.

Per accedere in locali adibiti anche ad abitazione, è necessaria

l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla sussistenza di gravi indizi di

violazione delle norme.

Gli impiegati non sono vincolati ad utilizzare unicamente gli elementi messi a

disposizione dal soggetto investigato, ma possono procedere alla

effettuazione di ricerche.

Tutte le attività compiute nel corso dell’accesso devono essere descritte

cronologicamente dagli impiegati procedenti in un apposito processo verbale,

detto processo verbale di verifica.

Devono inoltre curar la stesura di un processo verbale di constatazione, nel

quale vengono sintetizzati i risultati delle indagini condotte e le violazioni

riscontrate.

Entrambi i processi verbali devono essere sottoscritti dal contribuente, il quale

ha diritto ad averne una copia.

Nel caso il contribuente si rifiuti di sottoscriverli, deve esserne indicato il

motivo nei verbali.

IL SEGRETO BANCARIO E PROFESSIONALE

In materia di segreto bancario nella legislazione tributaria, gli Uffici delle

imposte dirette e gli Uffici iva, previa autorizzazione della competente

Direzione generale delle entrate, po

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
61 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Di Pietro Adriano.