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ADESIONE

L’imposizione concordata si ha quando la base imponibile e il debito

di imposta sono definiti dall’amministrazione finanziaria con

l’adesione del contribuente. L’atto di accertamento con adesione o

concordato è definitivo e vincolante anche per l’a.f., perciò non può

essere impugnato dal contribuente ma non può neppure essere

integrato o modificato dall’amministrazione finanziaria. Si tratta di

un atto unilaterale di accertamento cui si aggiunge l’adesione del

contribuente, preceduto dal contradditorio tra questo e l’ufficio

tributario.

L’imposizione con adesione è incentivata attraverso benefici sul

piano sanzionatorio. Infatti sul piano penale è prevista la riduzione

fino ad un terzo delle pene per i reati in materia di imposte sui

redditi ed iva, se prima dell’apertura del dibattimento sono stati

pagati i debiti tributari; mentre sul piano amministrativo le sanzioni

sono ridotte ad un terzo.

Tutti gli accertamenti possono essere definiti mediante adesione,

salvo le liquidazioni di cui all’articolo 36 bis e le rettifiche formali di

cui all’articolo 36 ter.

L’iniziativa può essere presa sia dall’ufficio che dal contribuente.

L’ufficio può proporre l’accertamento con adesione, prima della

formazione dell’atto di accertamento officioso. Il contribuente, se ha

subito ispezioni o verifiche, può chiedere all’ufficio di formulare una

proposta di accertamento, alla quale prestare eventualmente

adesione; se invece gli è stato notificato un atto di accertamento, il

contribuente può presentare un’istanza di accertamento con

adesione. Tale istanza sospende per 90 giorni il termine per

impugnare l’atto di accertamento (per converso l’impugnazione

preclude l’istanza di accertamento con adesione). In questo caso

l’ufficio non è obbligato a pervenire alla definizione con adesione,

potrebbe infatti non farlo se il contribuente non ha fornito elementi

idonei a ridurre la pretesa fiscale. Comunque se l’istanza del

contribuente è accolta, l’atto di accertamento con adesione è

redatto per iscritto e sottoscritto dal contribuente e dal capo

dell’ufficio, e si perfeziona soltanto se entro 20 giorni il contribuente

versa le somme dovute, altrimenti resta in piedi l’originario atto di

accertamento.

Potere di autotutela dell’amministrazione finanziaria:

l’amministrazione finanziaria, come la p.a. in generale, ha il potere

di annullare o revocare d’ufficio i propri atti che riconosce viziati,

anche se divenuti definitivi. In materia tributaria l’autotutela opera

anche a favore del contribuente e si ha che l’a.f. deve annullare

d’ufficio i propri atti viziati e restituire le somme percepite sulla

base di questi. Inoltre, quando l’accertamento è fatto dal soggetto

passivo con dichiarazione, l’a.f deve restituire quando percepito se

mancano i presupposti dell’auto accertamento. Infine il dovere di

restituzione permane nonostante sull’atto si sia formata la cosa

giudicata.

INVALIDITA’ DELL’ATTO DI IMPOSIZIONE

Vi sono tre classi di invalidità dell’atto di imposizione:

la nullità insanabile o inesistenza dell’atto, che si ha quando

• l’atto è privo dei requisiti essenziali, sicché è assolutamente

inidoneo a produrre effetti e ad assolvere la sua funziona

tipica. In particolare ciò accade quando l’atto è stato adottato

da un soggetto privo della qualità di organo pubblico o

funzionalmente incompetente; quando non è individuato il

destinatario; quando è omessa la notifica e quando il

dispositivo è incompleto;

la nullità sanabile o annullabilità, che si ha quando il vizio

• dell’atto è tale da non impedire all’atto di assolvere la sua

funzione. Generalmente le ipotesi di annullabilità sono previste

dalla legge;

l’irregolarità, che si ha quando l’atto si discosta dal modello

• prescritto, cioè quando vengono violate regole di

organizzazione dell’azione amministrativa. L’irregolarità non

inficia l’efficacia dell’atto.

Tipi di atti di accertamento

officioso

ATTO DI ACCERTAMENTO IN ASSENZA DI

1 DICHIARAZIONE: è emesso quando il contribuente omette la

dichiarazione, non adempie l’obbligo di denuncia; in tal caso

l’ufficio determina la base imponibile e l’imposta dovuta,

sostituendosi in toto all’obbligato inadempiente.

ATTO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA: è emesso quando

2 il contribuente presenta una dichiarazione inesatta, nel senso

che la base imponibile dichiarata non corrisponde a quella

reale che risulta dai controlli effettuati dall’amministrazione

finanziaria. In base al principio di globalità, l’atto di rettifica,

come ogni atto di accertamento, deve fondarsi su tutti i dati in

possesso dell’ufficio al momento della sua emanazione e deve

riferirsi all’intera base imponibile. Di conseguenza l’ufficio non

può emanare un primo atto di accertamento e poi ulteriori atti,

basati su elementi già noti quando è stato emanato il primo

atto. L’atto di accertamento può essere seguito da un atto

integrativo soltanto in seguito alla sopravvenuta conoscenza di

nuovi elementi. Tuttavia questa regola è derogata nei casi

previsti dagli articoli 36 bis e 41 bis del DPR n.600/1973.

ATTO DI ACCERTAMENTO INTEGRATIVO: è emesso in

3 seguito ad un atto di accertamento quando sopravviene la

conoscenza di elementi nuovi, cioè elementi non noti al

momento in cui è stato emesso il primo atto. L’integrazione,

cioè l’aumento dell’imponibile, deve essere collegata ad

elementi non noti quando è stato emesso il primo atto. Il che

significa che allora è vietato un diverso apprezzamento del

materiale già disponibile al momento dell’emanazione del

primo atto di accertamento. Il primo atto di accertamento e il

successivo atto integrativo sono autonomi, in quanto fonti di

distinte obbligazioni tributarie; di conseguenza l’impugnazione

del secondo atto non rimette in discussione la determinazione

fatta con il primo. Tuttavia la regola per cui l’atto di

accertamento integrativo è legittimo soltanto in quanto basato

su elementi nuovi è stata messa in discussione dalla Corte di

Cassazione, la quale ha ritenuto legittimo un atto di

accertamento fondato sullo stesso materiale posto a base di

un precedente atto.

ATTO DI ACCERTAMENTO PARZIALE: è previsto dall’articolo

4 41 bis e rappresenta una deroga al principio di globalità per cui

l’atto di accertamento deve fondarsi su tutti i dati in possesso

dell’ufficio al momento della sua emanazione e deve riferirsi

all’intera base imponibile. In pratica l’atto di accertamento

parziale è caratterizzato dal fatto che l’attività di imposizione

si basa su elementi probatori forniti da soggetti esterni

all’ufficio, come ad esempio la guardia di finanza; si tratta di

elementi semplici e certi che consentono pertanto di pervenire

immediatamente ad una determinazione impositiva, senza che

siano necessarie ulteriori indagini.

ATTO DI LIQUIDAZIONE: è previsto dall’articolo 36 bis.

5 Questa norma disciplina la liquidazione delle imposte dovute

dal contribuente e dei rimborsi spettanti allo stesso in base

alla dichiarazione presentata. In pratica l’importo da versare al

fisco emerge dalla dichiarazione sottoposta a controllo

automatico. Il controllo automatico deve essere svolto entro

l’inizio del periodo di presentazione della dichiarazione relativa

all’anno successivo. Tale controllo consente di scoprire errori

materiali (ad es. è stata inclusa tra i elementi passivi una

deduzione non spettante) e di calcolo nella determinazione

della base imponibile e del debito di imposta; questi errori

vengono corretti immediatamente. Poi, se in seguito alla

correzione, risulta che il contribuente ha versato una somma

inferiore al dovuto, la differenza viene recuperata attraverso

l’atto di liquidazione ed è prevista una sanzione

amministrativa diversa da quella prevista in caso di

dichiarazione infedele, pari in questo caso al 30% dell’importo

versato in meno. In pratica l’atto di liquidazione non è un atto

impositivo, bensì un avviso bonario che da al soggetto la

possibilità di evitare l’iscrizione a ruolo versando

spontaneamente la somma risultante dalla liquidazione. Il

soggetto può anche dimostrare l’erroneità della pretesa

facendo presente all’a.f dati erroneamente valutati in fase di

liquidazione.

Se invece risulta che il contribuente ha versato una somma

superiore al dovuto, si procede al rimborso d’ufficio.

INTERPELLO

INTERPELLO PER LA DISAPPLICAZIONE DELLE NORME

ANTIELUSIVE: in base all’articolo 37 bis del DPR n.600/1973

l’amministrazione finanziaria ha la facoltà di disapplicare le norme

antielusive. Per ottenere la disapplicazione il contribuente deve

fornire all’a.f. la prova che le ragioni poste alla base della norma

antielusiva non sussistono; la pronuncia favorevole dell’a.f o il suo

silenzio (che vale come assenso) rende non applicabile la norma al

contribuente richiedente.

INTERPELLO SPECIALE: è stato introdotto dalla legge n.413/1991,

poi modificata dal decreto Bersani-Visco del 2006. L’interpello

speciale consente al contribuente di chiedere all’Agenzia delle

Entrate un parere circa l’applicazione delle disposizioni antielusive

ad un caso concreto. La procedura di interpello si attiva con un

istanza scritta con la quale il contribuente vuol sapere se una certa

operazione rientrante tra quelle considerate dalla legge come

potenzialmente elusive sia effettivamente tale. A fronte della

richiesta l’Agenzia delle Entrate emette un parere efficace soltanto

rispetto alla specifica operazione per la quale è stato richiesto. Il

parere non è vincolante per il contribuente, perciò questo può

anche disattenderlo, ma in tal caso, nella eventuale fase

contenziosa, l’onere della prova sarà a carico del contribuente. Il

parere è invece vincolante per l’a.f, perciò se l’Agenzia delle

Entrate dice che l’operazione che il contribuente vuol compiere non

è elusiva e il contribuente si conforma al parere, poi non l’a.f non

potrà tornare sui suoi passi e sanzionare il soggetto.

INTERPELLO ORDINARIO: è previsto dall’

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Linda91giurisprudenza di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Di Pietro Adriano.