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CAPITOLO 6: I SOGGETTI PASSIVI

CONTRIBUENTE E DOMICILIO FISCALE

Il termine contribuente è usato per indicare il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria.

Contribuenti, oltre alle persone fisiche e agli enti dotati di personalità giuridica, possono essere anche

soggetti privi di personalità giuridica (società di persone e associazioni non riconosciute).

Ogni contribuente ha il domicilio fiscale in un comune dello stato italiano.

LA SOLIDARIETA’ TRIBUTARIA

La solidarietà tributaria si ha quando più soggetti sono tenuti in solido ad adempiere l’obbligazione

tributaria; ciascuno può essere costretto all’adempimento e l’adempimento di uno libera tutti.

I casi in cui vi è solidarietà tributaria sono espressamente indicati dalla legge.

Vi sono due tipi di solidarietà tributaria; quella paritaria e quella dipendente.

la solidarietà paritaria

1) si ha quando il presupposto del tributo è riferibile a una pluralità di soggetti.

Es. solidarietà paritaria: l’imposta sulle successioni.

Nei rapporti interni il coobbligato che adempie ha diritto di regresso sugli altri pro-quota. Se non si riesce a

stabilire la quota di ognuno si usano norme a d’hoc o si considerano uguali.

la solidarietà dipendente

2) si ha quando vi è un obbligato principale, che ha posto in essere il presupposto

del tributo, e un obbligato dipendente che non ha partecipato alla realizzazione del presupposto, ma è

tenuto in solido a pagare.

Es. solidarietà dipendente: Nell’imposta di registro, il notaio che redige un atto o lo autentica è obbligato al

pagamento dell’imposta insieme con le parti contraenti; quindi le parti realizzano il presupposto del tributo

responsabile d’imposta.

e il notaio è tenuto in caso di mancato pagamento in quanto

Nei rapporti interni l’obbligato dipendente può chiedere l’intero adempimento all’obbligato principale.

Il coinvolgimento del terzo, nell’attuazione del tributo, è per il fisco notevole garanzia che non vi sarà

evasione, essendo il terzo in posizione fiscalmente neutrale.

Sostituzione tributaria

La sostituzione tributaria si presenta in due forme a titolo d’imposta e di acconto.

La sostituzione a titolo d’imposta

1) è prevista per i compensi corrisposti a lavoratori autonomi non

residenti; per i dividendi spettanti a non residenti; per taluni redditi di capitale e sulle vincite.

Il rapporto tributario è solo tra sostituto e fisco, mentre vi è un rapporto interno tra sostituto e sostituito.

la posizione del sostituito muta se il sostituto omette sia le ritenute sia il versamento; in tal caso, entrambi

sono obbligati in solido per imposte, sanzioni e interessi; mentre nelle ritenute a titolo d’acconto se il

sostituto non versa le somme ritenute allora il fisco può agire solo nei confronti del sostituito.

Nella sostituzione a titolo d’acconto,

2) il sostituto non è debitore del fisco al posto del soggetto che

sarebbe obbligato ma è soggetto passivo di un autonomo obbligo di versamento, al quale non è riferibile

alcuna idea di sostituzione.

Dunque il sostituto a titolo d’acconto nei confronti del fisco non è soggetto passivo dell’obbligazione

tributaria commisurata al presupposto, ma è tenuto a obblighi di natura diversa, che consistono

nell’operare una ritenuta e nel versare una somma pari alla ritenuta.

La misura delle ritenute e del versamento deriva da aliquote che, nella maggior parte dei casi, sono fisse.

Nel caso dei redditi da lavoro dipendente è invece variabile, perché dipende dall’ammontare globale della

retribuzione annua, in modo che l’ammontare delle ritenute possa coincidere con l’imposta che sarebbe

dovuta se quei redditi sono gli unici del sostituito.

Traslazione e rivalsa

Vi sono tributi posti a carico di un soggetto ma destinati a gravare economicamente su terzi.

Es. nell’iva è debitore l’operatore economico ma è destinata a gravare sui consumatori.

Qui il trasferimento dell’onere tributario avviene inglobando tale onere nel prezzo di vendita del bene.

In generale il diritto di rivalsa può essere esercitato da chiunque sia obbligato a pagare il tributo per un

presupposto realizzato da altri.

La rivalsa può derivare da norme tributarie, civilistiche e contrattuali.

I patti di accollo dell’imposta

La rivalsa dell’imposta può essere facoltativa, obbligatoria o vietata.

E’ obbligatoria quando il legislatore vuole che l’onere del tributo sia trasferito dal soggetto passivo ad altri.

Se essa è obbligatoria sono nulli i patti contrari.

Al di fuori di tali casi i privati sono liberi di stipulare patti d’accollo dell’imposta.

L’accollo può essere meramente interno al rapporto tra contribuente e accollante, senza produrre effetti

per il creditore.

Oppure può trattarsi di accollo con effetto esterno, che attribuisce al creditore il diritto di agire verso

l’accollante. In tali casi lo statuto stabilisce che è ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza

liberazione del contribuente originario.

I patti sull’imposta non confliggono con il principio di capacità contributiva perché l’art. 53 si rivolge al

legislatore e regola il rapporto verticale tra legislatore e contribuenti, non i rapporti orizzontali tra

contribuenti.

Le successioni del debito d’imposta

La successione ereditaria, comportando il subentro degli eredi in tutte le situazioni giuridiche che facevano

capo al defunto, implica che il subentro degli eredi nelle situazioni giuridiche di natura tributaria.

Il fenomeno non è compiutamente regolato dal legislatore tributario; perciò si applica la normativa

codicistica. Gli eredi rispondono in proporzione alle loro quote ai debiti ereditati; tranne che per i debiti

riguardanti le imposte sui redditi, per i quali in base a una norma tributaria, gli eredi ne rispondono

solidarmente.

Le imposte sui redditi sono prorogate di sei dalla data prescritta per il loro adempimento mesi in favore

degli eredi; mentre in materia di Iva si ha una proroga di tre mesi dalla morte. Per le altre imposte si

applicano le disposizioni specifiche dettate dalla disciplina civilistica.

Gli eredi debbono comunicare all’ufficio delle entrate dell’ultimo domicilio fiscale del de cuius le proprie

generalità e il proprio domicilio fiscale.

CAPITOLO 7: LA DICHIARAZIONE

La disciplina tributaria, nell’applicazione dell’imposta, pone, anzitutto, nei confronti del contribuente

obblighi di contabilità, autoliquidazione, dichiarazione, versamento del dovuto, ecc.

In secondo luogo, tocca all’amministrazione finanziaria, entro i termini prescrittivi, procedere ad’accertare

e a riscuotere il tributo qualora il contribuente non presenti la dichiarazione o ne presenti una nulla,

incompleta o infedele.

Come primo atto l’amministrazione finanziaria emette l’Avviso di Accertamento, contenente anche le

relative sanzioni amministrative, poiché la dichiarazione omessa, nulla, incompleta o infedele pone in

essere un illecito.

Scritture contabili.

Gli imprenditori commerciali sono obbligati a tenere la contabilità sia dalla disciplina civilistica, sia dalla

disciplina tributaria, la quale impone obblighi ulteriori anche a carico dei lavoratori autonomi.

A) Anzitutto dobbiamo distinguere gli obblighi di contabilità tra imprenditori commerciali in generale

e imprenditori commerciali che fatturano entro un certo importo.

In generale, gli imprenditori commerciali sono obbligati a tenere le seguenti scritture:

1) Libro giornale, mastro e degli inventari.

2) Registro delle fatture emesse e degli acquisti, utili per il calcolo dell’IVA.

3) Scritture ausiliarie di magazzino e il registro dei cespiti (che contiene i beni soggetti ad

ammortamento, nel quale sono annotati i costi d’acquisto, gli ammortamenti, le rivalutazioni,

le cessioni e gli altri eventi che comportano l’eliminazione del bene dal processo produttivo).

imprese minori

B) Alle (imprenditori individuali, lavoratori autonomi e società di persone che

conseguono ricavi in un dato anno non superiori a una determinata soglia (400.000 euro se si

contabilità fiscale

prestano prevalentemente servizi e 700.000 per le altre) si applica la

semplificata nella quale si ha l’obbligo di tenere solo i due registri iva integrati da elementi utili ai

fini reddituali; pertanto qui non si può determinare la situazione patrimoniale, la dichiarazione dei

redditi si redige sulla base delle rilevazioni Iva e data la inconsistenza del sistema contabile il fisco

di settore).

attua i controlli non sulla base delle scritture contabili ma su metodi di redditività (studi

Qui, pertanto, vi sono peculiarità di carattere contabile, di determinazione del reddito imponibile e

di accertamento dell’imponibile da parte del fisco.

C) I lavoratori autonomi devono tenere i due registri iva, un registro, utile ai fini reddituali, in cui

risultino le somme incassate, le spese fatte e il valore dei beni da ammortizzare.

D) Gli imprenditori e gli altri sostituti d’imposta devono tenere anche i libri paga e matricola in cui si

indicano i compensi dei dipendenti, le ritenute effettuate e le altre detrazioni applicate.

Centri autorizzati di

I contribuenti possono essere assistiti per l’adempimento degli obblighi fiscali da

assistenza fiscale (CAAF) che si distinguono in Caaf delle imprese e Caaf dei lavoratori dipendenti.

I Caaf delle imprese sono società di capitali costituite, previa autorizzazione dell’Amministrazione

finanziaria, da sindacati degli imprenditori e la loro funzione è essenzialmente quella di assistere i

contribuenti nella tenuta della contabilità e nella preparazione della dichiarazione dei redditi.

(Essi devono tenere, conservare e controllare la regolarità formale della documentazione contabile,

predisporre le dichiarazioni annuali e gli allegati, rendere utili i dati da utilizzare per gli studi di settore e

inoltrare le dichiarazioni dei redditi all’amministrazione finanziaria per via telematica).

Le attività dei centri possono essere svolte anche da professionisti abilitati (dottori commercialisti e

ragionieri).

Infine, i lavoratori dipendenti sono assistiti nei loro adempimenti dal datore di lavoro o dai Caaf dipendenti

o ancora da professionisti abilitati. I Caaf dipendenti sono costituiti dai sindacati dei lavoratori.

La dichiarazione d’imposta in generale

Ecco quando vanno presentate le dichiarazioni:

1) Le dichiarazioni dei redditi e Iva vanno presentate ogni anno perché la base imponibile varia ogni anno.

2) Le dichiarazioni riferite a tributi la cui base imponibile rimangono valide fino a che non ci sono variazioni.

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
74 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Peppei di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Muscarà Salvatore.