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L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

L'IVA: imposta comunitaria

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è stata introdotta nell'ordinamento italiano con il D.P.R. 633/1972. Il Parlamento non fa alcun riferimento alle norme comunitarie; la disciplina interna non poteva non risentire delle direttive emanate dall'UE con lo scopo di armonizzare le legislazioni fiscali nei Paesi ad essa appartenenti.

L'IVA è stata istituita in ottemperanza alle direttive dell'UE e costituisce un tributo di origine comunitaria, che si caratterizza come un'imposta generale sui consumi all'interno degli stati dell'Unione con la finalità di favorire la libera circolazione delle merci e dei servizi e a non ostacolare la libera concorrenza. Le legislazioni in materia di IVA degli Stati membri devono essere conformi alla disciplina comunitaria. Le norme comunitarie non prevalgono su quelle interne se sono determinate e sufficientemente precise.

ma fungono comunque da criteri fondamentali per l'interpretazione della disciplina nazionale.

Il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la Direttiva 2008/8/CE, in materia di territorialità delle prestazioni di servizi generiche in ambito IVA. Tale Direttiva ha modificato i criteri per stabilire il luogo in cui si considera ex lege effettuata la prestazione imponibile ai fini IVA. Il Regolamento di Esecuzione UE 282/2011 ha introdotto nuove disposizioni in merito all'applicazione della Direttiva 2006/112/CE. Tale Regolamento individua una serie di criteri in materia di soggetti passivi, di operazioni rilevanti ai fini IVA e di individuazione del luogo impositivo delle operazioni, che devono essere seguiti dagli Stati membri.

Scopo e oggetto dell'IVA

Lo scopo dell'IVA è tassare beni e servizi immessi al consumo da determinati soggetti. Tale scopo non si individua da astratte premesse dottrinali ma dalla disciplina delle aliquote che sono determinate

proprio con riferimento a beni e servizi. Per ragioni di semplificazione tecnica si introducono nello schema consueto delle imposte le seguenti variazioni, che conferiscono all'IVA una sua peculiarità:

  • Si provvede ad una tassazione per masse di operazioni
  • Tale somma non viene fatta in testa ai singoli consumatori, ma in testa ai soggetti che professionalmente immettono beni e servizi al consumo.
  • Tali soggetti, pagando un'imposta non propria, si rivalgono sui singoli consumatori mediante una rivalsa obbligatoria; essi sono collettori di imposta per conto dello Stato.

I consumatori di beni e servizi che hanno corrisposto l'IVA al produttore in via di rivalsa si distinguono in due categorie:

  1. Consumatori di beni e servizi destinati all'esercizio di attività commerciali o professionali
  2. Consumatori di beni e servizi destinati alla soddisfazione di bisogni primari (consumatori finali)

Solo questi ultimi devono rimanere, secondo lo scopo dell'IVA,

incisi dal tributo, mentre i primi debbono restare fiscalmente neutri. Tale neutralità si ottiene con una detrazione dall'imposta dovuta sulla massa delle operazioni. La somma che si ottiene da questa detrazione d'imposta è l'imposta dovuta dal soggetto passivo. Se la detrazione è maggiore dell'imposta lorda, il contribuente ha diritto ad un credito. Il consumo di beni e utilità derivanti dall'attività produttiva L'IVA non vuole colpire tutti i consumi, ma solo quelli derivanti dalla produzione. I presupposti formali dell'imposta (quelli che la legge chiama operazioni imponibili) sono: a) Le cessioni di beni b) Le prestazioni di servizi c) Le importazioni da chiunque effettuate Le prime due categorie di operazioni devono essere effettuate da un operatore economico. I soggetti della produzione e del consumo L'IVA non viene pagata allo Stato dal consumatore. Debitore nei confronti dello Stato è il soggetto.

Che cedeo presta il servizio, il produttore. Per ragioni che si possono ricondurre ad esigenze organizzative, l'imposta dovuta allo Stato si liquida non sulla singola operazione, ma sul totale delle operazioni concluse in un determinato periodo. Il consumatore corrisponde a sua volta al produttore l'imposta dovuta sulla singola operazione in un rapporto tra privati di rilievo tributario che è definito dalla legge come rivalsa obbligatoria.

Il venditore deve liquidare l'imposta dovutagli dal consumatore sul prezzo della singola operazione in un atto chiamato fattura.

Esistono pertanto due ordini di soggetti:

  1. Quelli che immettono beni e servizi al consumo e che liquidano l'imposta sulla massa delle operazioni effettuate in un periodo d'imposta.
  2. I consumatori finali, che subiscono l'imposta sulle singole operazioni di consumo risultante dall'aliquota specifica sul prezzo pagato, che rappresenta la misura del sacrificio su una

Tipica manifestazione di capacità contributiva. In testa ai primi l'imposta è periodica e neutrale, nel senso che non viene ad incidere sul patrimonio dell'assoggettato. Fondato sulla neutralità fiscale, il rapporto del produttore con lo Stato ha una funzione puramente strumentale rispetto alle finalità dell'IVA:

  • Sommare le imposte sulle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti destinatari delle proprie attività (operazioni attive).
  • Recuperare l'imposta assolta sulle operazioni di cui è destinatario (operazioni passive) mediante una detrazione della somma predetta.

Il risultato di tale calcolo non attiene ad una base imponibile in senso stretto ma è una sorta di conto corrente rispetto ad una pluralità di imposizioni che hanno origine diversa.

In testa ai consumatori finali l'imposta è istantanea, grava sulla singola operazione che offre col prezzo una base imponibile in senso stretto:

viene colpita una manifestazione di capacità contributiva, il consumo, che è alla base del tributo. La rivalsa obbligatoria non può essere oggetto di patti contrari. Questa diversità di posizioni impedisce di parlare di una capacità contributiva comune ai due ordini di soggetti che sarebbe rappresentata dall'atto di scambio, in quanto tale atto concorre alla realizzazione di diversi presupposti e di diversi effetti giuridici in capo ai soggetti interessati. Il rapporto giuridico fra soggetto produttore e Stato si fonda su una massa di operazioni attive e passive e il calcolo dell'imposta netta può condurre anche ad un credito verso lo Stato. La neutralità del produttore. Il consumatore finale Titolare del rapporto tributario verso lo Stato è dunque il produttore che liquida, prima di tutto, l'imposta riscossa sulla massa delle operazioni attive concluse nel periodo (imposta lorda). Ma non è questa

L'imposta dovuta allo Stato, da essa va detratta l'IVA da lui pagata ai fornitori dei singoli beni e servizi acquistati nell'esercizio della propria attività. L'imposta dovuta allo Stato risulta dall'applicazione di questa detrazione: imposta netta.

Il soggetto che sia anche consumatore di beni non deve rimanere inciso dall'imposta, nel senso che questa viene neutralizzata da una detrazione, che è una forma di compensazione.

Il consumatore finale, come destinatario di un obbligo tributario, è il soggetto che manifesta la capacità contributiva che costituisce la ratio economica dell'IVA.

Il contribuente dell'IVA è dunque il consumatore finale ma nei confronti del soggetto passivo il consumatore finale potrà sollevare tutte le questioni relative alla legittimità anche costituzionale della rivalsa stessa.

L'individuazione del consumatore finale come titolare della capacità contributiva

consente la corretta configurazione degli obblighi tributari che incombono sugli altri soggetti. Funzione della detrazione e nozione di "valore aggiunto" È soggetto passivo dell'IVA nei confronti dello Stato chi esercita l'impresa, la professione o l'importazione (presupposto soggettivo). Tale soggetto da una parte è collettore d'imposta per conto dello Stato; dall'altra è creditore verso lo Stato dell'IVA che ha subito in quanto consumatore di beni e servizi importati o acquistati nell'esercizio della propria attività. Occorre dare ragione alla funzione della detrazione. Essa non è elemento necessario della tassazione dei consumi. La detrazione non interessa la tassazione dei consumi, ma la produzione. Il prezzo risulta dai fattori puri della produzione senza comprendere la tassazione. La liquidazione dell'IVA come imposta sui consumi da parte del produttore sul volume d'affari.

Diventa un'occasione per il recupero dell'imposta che non deve in quanto non è il consumatore finale. Non c'è nella struttura dell'imposta un elemento che possa chiamarsi valore aggiunto, la differenza cioè di imponibile fra valore delle vendite e valore degli acquisti. Esiste soltanto un'operazione consistente nella determinazione dell'imposta netta, come differenza fra l'imposta dovuta sui corrispettivi delle operazioni attive e l'imposta sugli acquisti di beni e servizi.

Peculiarità tecnica dell'IVA

Le caratteristiche tecniche dell'IVA (ad eccezione dell'IVA sulle importazioni) portano alla configurazione formale di essa come imposta periodica. È dominante l'elemento organizzativo e contabile:

  1. Dal punto di vista organizzativo la base imponibile è la somma dei corrispettivi dovuti al soggetto passivo dai soggetti destinatari di beni e servizi prestati in un arco temporale.

Il profilo contabile è dato dall'obbligo del soggetto passivo di richiedere l'IVA dovuta per la singola operazione con un documento detto fattura e di registrare le fatture in un apposito registro. L'imposta è liquidata per categorie: l'aliquota varia in funzione del bene o del servizio immesso al consumo. C'è un rapporto giuridico che non corrisponde a nessuna capacità contributiva del soggetto obbligato. Un'imposta che può consistere anche in un credito e che in ogni caso è destinata ad incidere sul patrimonio dell'obbligato. Il rapporto del soggetto passivo con lo Stato è formalmente organizzato in perfetta analogia con quello delle imposte dirette: è un rapporto periodico che si attua con le medesime procedure. Sono le esigenze della riscossione di vicende tributarie diverse tra loro che vengono combinate in modo da dar luogo ad uno sbocco che può essere alternativamente l'imposta.

netta o il credito d'imposta. Tale alternatività di risultati si spiega solo nella logica della riscossione. Il rapporto del soggetto passivo è uno strumento della riscossione organizzato in forma

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A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mr.Note di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Logozzo Maurizio.