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L’IRPEF:
è l’imposta progressiva sul reddito complessivo delle persone fisiche, cresce col crescere della base
imponibile in modo da realizzare la parità di sacrificio dei cittadini di fronte alla legge. Si applica solo alle
persone fisiche residenti che vengono tassate sul reddito complessivo ovunque siano prodotti i singoli
redditi. Scopo dell’imposta personale è colpire l’intera capacità contributiva costituita dal reddito
complessivo eccedente il fabbisogno fondamentale di vita il quale viene rappresentato dalle spese
personali. Il consumo necessario riduce l’entità dell’imposta. La forma tecnica che si può adottare per
l’individuazione delle spese necessarie può essere: deduzione di somme dalla base imponibile sicchè questa
viene ad essere ridotta; detrazione di somme all’imposta sicchè si ha la riduzione diretta della somma da
pagare. Così i contributi previdenziali ed assistenziali sono considerati deduzioni/oneri deducibili mentre le
spese per persone a carico sono calcolate forfettariamente come detrazione. La detrazione operando
direttamente sull’imposta incide anche sulla progressività, alcune detrazioni sono previste in misura
decrescente rispetto all’ammontare del reddito imponibile. Gli elementi oggettivi dell’imposta: la
determinazione dell’imposta avviene: tutti i redditi determinati distintamente secondo le regole della
categoria di appartenenza vengono sommati e danno luogo al reddito complessivo; dal reddito complessivo
vengono dedotti gli oneri deducibili si ottiene il reddito complessivo netto; al reddito complessivo netto si
applicano le aliquote progressive a scaglioni previste ottenendo l’imposta lorda; all’imposta lorda si
applicano le detrazioni di imposta e si ottiene l’imposta netta. L’imposta netta costituisce l’oggetto
dell’obbligazione tributaria dovuta da ogni soggetto in rapporto alla propria situazione la quale è data dal
reddito complessivo. Tale somma non coincide con la somma riscuotibile in quanto può avvenire che parte
di essa sia stata già riscossa in acconto o può avvenire che il contribuente sia creditore d’imposta. In tale
ipotesi dall’imposta sono scomputate le somme oggetto dell’acconto/credito e diventa riscuotibile la
differenza. Il reddito complessivo: i redditi non compresi nella base imponibile, concorrono a formare il
reddito tutti i redditi del soggetto. La regola del cumulo oggettivo non è assoluta in quanto non sono
compresi nel reddito complessivo: i redditi esenti dall’irpef e i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
d’imposta/imposta sostitutiva e i redditi propriamente esclusi che sono gli assegni familiari e di
mantenimento. Non concorrono alla formazione del reddito complessivo i redditi soggetti a tassazione
separata. Sono quelli a formazione pluriennale che vengono colpiti una tantum nel modello in cui cessa la
fonte produttiva. Di qui la tassazione separata che resta comunque una tassazione a titolo di irpef ma con
aliquota distinta essi sono: redditi conseguiti a fronte della cessazione di un’attività lavorativa e altri tipi di
reddito percepiti una tantum per il verificarsi di particolari eventi (tfr e le indennità equipollenti, indennità
percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, emolumenti arretrati,
plusvalenze di avviamento, indennità spettanti a titolo di risarcimento. La base imponibile dell’irpef viene
ridotta anche con la detrazione d’imposta. La deduzione tende a dare maggiori vantaggi ai possessori di
redditi elevati. Concetti di spesa: spese fiscalmente necessarie per esigenze fondamentali di vita cioè
mediche funebri e scolastiche; spese giuridicamente necessitate indebitamenti assicurazioni successioni;
spese socialmente utili rese deducibili per favorire determinanti settori della vita sociale arte cultura
scienza. La progressività può essere a scaglioni o continua. Detrazione è riduzione dell’imposta ottenuta
con applicazione delle aliquote dall’imposta lorda si passa a quella che la legge chiama imposta netta. Con
la riforma del 1971 cambiò :forfetizzazione della quota esente spettanti a tutti i contribuenti;
forfetizzazione delle spese per persone e a carico; diversi titoli a favore dei redditi di lavoro dipendente per
la forfetizzazione delle spese inerenti la produzione del reddito stesso. L’imposta netta è l’oggetto
dell’obbligazione tributaria relativa a quella manifestazione di capacità contributiva che è il reddito
complessivo. Gli acconti d’imposta rientrano in quella caratteristica della riscossione che è l’anticipazione. Il
credito d’imposta è un istituto del diritto tributario che può essere relativo a più vicende rispetto alle quali
la legge tributaria produce l’effetto del sorgere d’un debito dell’ente impositore verso determinanti
soggetti. Scopo è la neutralizzazione della doppia imposizione sui redditi prodotti e tassati all’estero. Per i
redditi prodotti all’estero è accordato un credito pari alla quota d’imposta italiana corrispondente al
rapporto tra redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo. Ora si a gli acconti che i crediti sono
scomputati dall’imposta netta. Qualora la loro somma complessiva dovesse essere superiore a quella detta
di detta imposta il contribuente ha la facoltà di chiedere il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi
oppure di portare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo. Si
considerano residenti le persone che per la maggior parte dell’anno sono iscritte nelle anagrafi delle
popolazione residente o hanno nel territorio dello stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Per i soggetti non residenti l’irpef assume una configurazione riconducibile alla tassazione reale in quanto
tali soggetti sono tassabili limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello stato. I redditi prodotti in
forma associata: le società di persone residenti. Il reddito è accertato in testa alla società ma è tassato in
testa ai soci nel senso che esso concorrerà alla formazione della base imponibile dell’irpef da essi dovuta. Si
parla di tassazione per trasparenza. I soggetti previsti come forma associata sono: le società di fatto e di
armamento le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma
associata di arti e professioni. Il reddito accertato in testa alla società è imputato a ciascun socio
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili indipendentemente dalla percezione.
L’impresa familiare: dove collaborano in modo continuativo il coniuge i parenti e gli affini. I collaboratori in
proporzione alla quantità effettiva del lavoro prestato partecipano: agli utili alla proprietà dei beni agli
incrementi dell’impresa. I redditi delle imprese familiari sono imputati a ciascun familiare
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. L’attività d’impresa deve essere prestata in
modo continuativo; i familiari devono risultare nominativamente; ciascun collaboratore deve dichiarare che
ha prestato la propria attività nell’impresa e la dichiarazione dei redditi dell’imprenditore deve contenere
l’indicazione delle quote di partecipazioni agli utili spettanti ai familiari e l’attestazione che le quote di
partecipazione agli utili spettanti e che sono proporzionali alla loro attività.
IRES:
soggetti passivi sono tutti i produttori di reddito persone giuridiche nei cui confronti il presupposto
dell’imposta si verifichi in modo unitario ed autonomo. L’unitarietà è data dalla riferibilità del reddito
all’insieme delle persone o dei beni , l’autonomia dell’assenza di rapporti con altri soggetti. Gli elementi
tecnici del reddito cambiano a seconda che il soggetto sia l’organizzazione dei beni o di persone oppure i
membri che ne fanno parte. Quando la legge tributaria riferisce un determinato presupposto ad una
determinata organizzazione questa assume la titolarità del rapporto. Per cui le organizzazioni di persone e
di beni sono caratterizzate da una struttura che preclude l’imputazione dei redditi alle persone fisiche che
ne hanno la disponibilità economica. Tra i soggetti partecipanti all’associazione o all’organizzazione si
verifica un vincolo di solidarietà per il pagamento dell’imposta il cui accertamento è fatto unitariamente in
testa al soggetto passivo. L’ires non colpisce soltanto le società in quanto i soggetti passivi dell’imposta
sono costituiti da una serie eterogenea di enti collettivi sia societari che non societari con o senza
personalità giuridica sia pubblici che privati. Le società di capitali sono soggetti passivi residenti nel
territorio dello stato. Tutti gli enti pubblici e privati diversi dalle società aventi o meno per oggetto attività
commerciali residenti nel territori dello stato cioè i consorzi ed i trust. Le società e gli enti di ogni tipo
comprese quelle di persone con o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello stato. Due
elementi scriminanti di carattere sistematico: la commercialità e la residenza. Sono soggetti residenti le
società e gli enti che per la parte del periodo d’imposta hanno la sede legale/amministrativa/l’oggetto
principale nel territorio dello stato. Per le società di capitali residenti ed i soggetti assimilati la
commercialità è presunta per legge. Per gli residenti diversi dalle società il requisito della commercialità è
soddisfatto quando l’oggetto principale dell’attività consiste in una attività commerciale. Per oggetto
principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge
dall’atto costitutivo o dallo statuto. L’oggetto principale dell’ente deve essere desunto: dalla legge; dall’atto
costitutivo/statuto; in base all’attività effettivamente esercitata. Oggetti all’imposizione sono considerati gli
organi e le amministrazioni dello stato. Le attività pubbliche non possono assumere la qualificazione di
commerciali solo perché vengono delegate ad altri enti pubblici; le attività di assistenza previdenza e
sanitarie non sono commerciali quando vengono esercitate da enti pubblici istituiti esclusivamente a tal
fine. Il presupposto dell’ires è il possesso di redditi in denaro/natura. La base imponibile dell’ires cambia
nettamente a seconda della natura dei soggetti. La legge stabilisce che l’imposta colpisce il reddito
complessivo net