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L’IRPEF:

è l’imposta progressiva sul reddito complessivo delle persone fisiche, cresce col crescere della base

imponibile in modo da realizzare la parità di sacrificio dei cittadini di fronte alla legge. Si applica solo alle

persone fisiche residenti che vengono tassate sul reddito complessivo ovunque siano prodotti i singoli

redditi. Scopo dell’imposta personale è colpire l’intera capacità contributiva costituita dal reddito

complessivo eccedente il fabbisogno fondamentale di vita il quale viene rappresentato dalle spese

personali. Il consumo necessario riduce l’entità dell’imposta. La forma tecnica che si può adottare per

l’individuazione delle spese necessarie può essere: deduzione di somme dalla base imponibile sicchè questa

viene ad essere ridotta; detrazione di somme all’imposta sicchè si ha la riduzione diretta della somma da

pagare. Così i contributi previdenziali ed assistenziali sono considerati deduzioni/oneri deducibili mentre le

spese per persone a carico sono calcolate forfettariamente come detrazione. La detrazione operando

direttamente sull’imposta incide anche sulla progressività, alcune detrazioni sono previste in misura

decrescente rispetto all’ammontare del reddito imponibile. Gli elementi oggettivi dell’imposta: la

determinazione dell’imposta avviene: tutti i redditi determinati distintamente secondo le regole della

categoria di appartenenza vengono sommati e danno luogo al reddito complessivo; dal reddito complessivo

vengono dedotti gli oneri deducibili si ottiene il reddito complessivo netto; al reddito complessivo netto si

applicano le aliquote progressive a scaglioni previste ottenendo l’imposta lorda; all’imposta lorda si

applicano le detrazioni di imposta e si ottiene l’imposta netta. L’imposta netta costituisce l’oggetto

dell’obbligazione tributaria dovuta da ogni soggetto in rapporto alla propria situazione la quale è data dal

reddito complessivo. Tale somma non coincide con la somma riscuotibile in quanto può avvenire che parte

di essa sia stata già riscossa in acconto o può avvenire che il contribuente sia creditore d’imposta. In tale

ipotesi dall’imposta sono scomputate le somme oggetto dell’acconto/credito e diventa riscuotibile la

differenza. Il reddito complessivo: i redditi non compresi nella base imponibile, concorrono a formare il

reddito tutti i redditi del soggetto. La regola del cumulo oggettivo non è assoluta in quanto non sono

compresi nel reddito complessivo: i redditi esenti dall’irpef e i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo

d’imposta/imposta sostitutiva e i redditi propriamente esclusi che sono gli assegni familiari e di

mantenimento. Non concorrono alla formazione del reddito complessivo i redditi soggetti a tassazione

separata. Sono quelli a formazione pluriennale che vengono colpiti una tantum nel modello in cui cessa la

fonte produttiva. Di qui la tassazione separata che resta comunque una tassazione a titolo di irpef ma con

aliquota distinta essi sono: redditi conseguiti a fronte della cessazione di un’attività lavorativa e altri tipi di

reddito percepiti una tantum per il verificarsi di particolari eventi (tfr e le indennità equipollenti, indennità

percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, emolumenti arretrati,

plusvalenze di avviamento, indennità spettanti a titolo di risarcimento. La base imponibile dell’irpef viene

ridotta anche con la detrazione d’imposta. La deduzione tende a dare maggiori vantaggi ai possessori di

redditi elevati. Concetti di spesa: spese fiscalmente necessarie per esigenze fondamentali di vita cioè

mediche funebri e scolastiche; spese giuridicamente necessitate indebitamenti assicurazioni successioni;

spese socialmente utili rese deducibili per favorire determinanti settori della vita sociale arte cultura

scienza. La progressività può essere a scaglioni o continua. Detrazione è riduzione dell’imposta ottenuta

con applicazione delle aliquote dall’imposta lorda si passa a quella che la legge chiama imposta netta. Con

la riforma del 1971 cambiò :forfetizzazione della quota esente spettanti a tutti i contribuenti;

forfetizzazione delle spese per persone e a carico; diversi titoli a favore dei redditi di lavoro dipendente per

la forfetizzazione delle spese inerenti la produzione del reddito stesso. L’imposta netta è l’oggetto

dell’obbligazione tributaria relativa a quella manifestazione di capacità contributiva che è il reddito

complessivo. Gli acconti d’imposta rientrano in quella caratteristica della riscossione che è l’anticipazione. Il

credito d’imposta è un istituto del diritto tributario che può essere relativo a più vicende rispetto alle quali

la legge tributaria produce l’effetto del sorgere d’un debito dell’ente impositore verso determinanti

soggetti. Scopo è la neutralizzazione della doppia imposizione sui redditi prodotti e tassati all’estero. Per i

redditi prodotti all’estero è accordato un credito pari alla quota d’imposta italiana corrispondente al

rapporto tra redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo. Ora si a gli acconti che i crediti sono

scomputati dall’imposta netta. Qualora la loro somma complessiva dovesse essere superiore a quella detta

di detta imposta il contribuente ha la facoltà di chiedere il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi

oppure di portare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo. Si

considerano residenti le persone che per la maggior parte dell’anno sono iscritte nelle anagrafi delle

popolazione residente o hanno nel territorio dello stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Per i soggetti non residenti l’irpef assume una configurazione riconducibile alla tassazione reale in quanto

tali soggetti sono tassabili limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello stato. I redditi prodotti in

forma associata: le società di persone residenti. Il reddito è accertato in testa alla società ma è tassato in

testa ai soci nel senso che esso concorrerà alla formazione della base imponibile dell’irpef da essi dovuta. Si

parla di tassazione per trasparenza. I soggetti previsti come forma associata sono: le società di fatto e di

armamento le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma

associata di arti e professioni. Il reddito accertato in testa alla società è imputato a ciascun socio

proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili indipendentemente dalla percezione.

L’impresa familiare: dove collaborano in modo continuativo il coniuge i parenti e gli affini. I collaboratori in

proporzione alla quantità effettiva del lavoro prestato partecipano: agli utili alla proprietà dei beni agli

incrementi dell’impresa. I redditi delle imprese familiari sono imputati a ciascun familiare

proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. L’attività d’impresa deve essere prestata in

modo continuativo; i familiari devono risultare nominativamente; ciascun collaboratore deve dichiarare che

ha prestato la propria attività nell’impresa e la dichiarazione dei redditi dell’imprenditore deve contenere

l’indicazione delle quote di partecipazioni agli utili spettanti ai familiari e l’attestazione che le quote di

partecipazione agli utili spettanti e che sono proporzionali alla loro attività.

IRES:

soggetti passivi sono tutti i produttori di reddito persone giuridiche nei cui confronti il presupposto

dell’imposta si verifichi in modo unitario ed autonomo. L’unitarietà è data dalla riferibilità del reddito

all’insieme delle persone o dei beni , l’autonomia dell’assenza di rapporti con altri soggetti. Gli elementi

tecnici del reddito cambiano a seconda che il soggetto sia l’organizzazione dei beni o di persone oppure i

membri che ne fanno parte. Quando la legge tributaria riferisce un determinato presupposto ad una

determinata organizzazione questa assume la titolarità del rapporto. Per cui le organizzazioni di persone e

di beni sono caratterizzate da una struttura che preclude l’imputazione dei redditi alle persone fisiche che

ne hanno la disponibilità economica. Tra i soggetti partecipanti all’associazione o all’organizzazione si

verifica un vincolo di solidarietà per il pagamento dell’imposta il cui accertamento è fatto unitariamente in

testa al soggetto passivo. L’ires non colpisce soltanto le società in quanto i soggetti passivi dell’imposta

sono costituiti da una serie eterogenea di enti collettivi sia societari che non societari con o senza

personalità giuridica sia pubblici che privati. Le società di capitali sono soggetti passivi residenti nel

territorio dello stato. Tutti gli enti pubblici e privati diversi dalle società aventi o meno per oggetto attività

commerciali residenti nel territori dello stato cioè i consorzi ed i trust. Le società e gli enti di ogni tipo

comprese quelle di persone con o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello stato. Due

elementi scriminanti di carattere sistematico: la commercialità e la residenza. Sono soggetti residenti le

società e gli enti che per la parte del periodo d’imposta hanno la sede legale/amministrativa/l’oggetto

principale nel territorio dello stato. Per le società di capitali residenti ed i soggetti assimilati la

commercialità è presunta per legge. Per gli residenti diversi dalle società il requisito della commercialità è

soddisfatto quando l’oggetto principale dell’attività consiste in una attività commerciale. Per oggetto

principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge

dall’atto costitutivo o dallo statuto. L’oggetto principale dell’ente deve essere desunto: dalla legge; dall’atto

costitutivo/statuto; in base all’attività effettivamente esercitata. Oggetti all’imposizione sono considerati gli

organi e le amministrazioni dello stato. Le attività pubbliche non possono assumere la qualificazione di

commerciali solo perché vengono delegate ad altri enti pubblici; le attività di assistenza previdenza e

sanitarie non sono commerciali quando vengono esercitate da enti pubblici istituiti esclusivamente a tal

fine. Il presupposto dell’ires è il possesso di redditi in denaro/natura. La base imponibile dell’ires cambia

nettamente a seconda della natura dei soggetti. La legge stabilisce che l’imposta colpisce il reddito

complessivo net

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paola.carioni.7 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Logozzo Maurizio.