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Capitolo XV – LA DICHIARAZIONE TRIBUTARIA E L’AVVISO DI ACCERTAMENTO
La dichiarazione tributaria è utilizzata con il fine di individuare ciascuna fattispecie imponibile e NON HA
NATURA NEGOZIALE O CONFESSORIA. Le dichiarazioni dei redditi vanne redatte,pena nullità,su
stampati conformi a modelli approvati, al fine di permettere all’amministrazione finanziaria di raccogliere e
ordinare nel sistema informatico tutti gli elementi dichiarati. Per rendere subito utilizzabili i relativi dati, le
dichiarazioni vanno trasmesse in via telematica all’agenzia delle entrate direttamente dai soggetti passivi o
tramite banche,uffici postali, incaricati dall’agenzia. Il contribuente deve conservarne una copia cartacea
sottoscritta a pena nullità. I redditi si considerano non dichiarati se manca l’indicazione degli elementi attivi
e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano l’imposta.
Normalmente la dichiarazione esaurisce la sola fattispecie dell’accertamento, non essendo seguita da una
rettifica dell’amministrazione finanziaria. La dichiarazione assume rilevanze anche sul piano della
riscossione e del rimborso, perché reca la quantificazione dell’imposta, ossia la liquidazione
dell’obbligazione tributaria nonché l’indicazione delle ricevute, dei crediti d’imposta e degli acconti versati.
Pertanto la dichiarazione funge da titolo giustificativo del versamento effettuato, in ipotesi di omesso
versamento, da titolo per l’iscrizione a ruolo e in caso di eccedenza a credito, da istanza di rimborso. Il
principio di emendabilità della dichiarazione consente al contribuente di poter correggere
una dichiarazione dei redditi che presenti errori od omissione, sia prima della scadenza del termine per la
presentazione della dichiarazione stessa (presentando la cosiddetta “dichiarazione correttiva”) che
successivamente alla presentazione della dichiarazione stessa (presentando la cosiddetta “dichiarazione
integrativa”). Ci possono essere due tipi di errori: a)dichiarazione con maggior gettito o minor credito
b)dichiarazione con minor debito o maggior credito(favore del contribuente-paga meno imposte). La
dichiarazione è rettificabile in quanto bisogna rispettare i due principi fondamentali della capacità
contributiva e della certezza dei rapporti giuridici. La dichiarazione è l’atto iniziale del prelievo quindi la
rettifica è possibile entro un certo periodo. Come espresso in più occasioni dalla giurisprudenza di
legittimità, la dichiarazione non presenta natura di atto negoziale e dispositivo, ma costituisce una mera
esternazione di scienza e di giudizio. Per tale motivo, essa può essere modificata, anche in corso di giudizio,
qualora sopraggiunga la conoscenza di nuovi elementi che impongono una diversa valutazione dei dati già
riportati in dichiarazione. La Corte sottolinea, inoltre, un aspetto fondamentale: qualora si negasse la
emendabilità, anche in sede contenziosa, di una dichiarazione affetta da errore di fatto o di diritto (nel caso di
specie la società ricorrente aveva indicato un codice di attività errato), si determinerebbe la violazione dei
principi costituzionalmente garantiti di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e di oggettiva correttezza
dell’azione amministrativa (art. 97, comma 1, Cost.). Difatti, una dichiarazione contenente un errore di fatto
o di diritto comporta un prelievo fiscale indebito, che l’ordinamento non può consentire. Di conseguenza, è
ammessa la possibilità di modificare e ritrattare la dichiarazione anche in sede di giudizio. Peraltro, la Corte
dichiara tale criterio conforme al dettato dell’art. 2, comma 8 bis, D.P.R. n. 322/98, il quale prevede
espressamente un limite all’emendabilità: non oltre il termine prescritto per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Ebbene, tale limite, osserva la Corte, è
necessariamente circoscritto all’ipotesi successivamente menzionata dallo stesso comma, ossia a quella di
utilizzazione in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997,
dell'eventuale credito risultante.
a) DICHIARAZIONE TEMPESTIVA:entro i termini
b) DICHIARAZIONE OMESSA:presentata entro 90 giorni dalla scadenza
c) DICHIARAZIONE TARDIVA:nei giorni successivi ai 90
ISCRIZIONE A RUOLO: In pratica l' iscrizione a ruolo è l' atto con il quale il cancelliere provvede ad
iscrivere la causa sul ruolo generale degli affari contenziosi civili , che è un registro della cancelleria su cui
vengono elencati i processi pendenti innanzi all'Ufficio , il che avviene con l' indicazione degli elementi di
Ogni causa deve
identificazione della causa , ossia i nomi delle parti e l' indicazione sommaria dell'oggetto.
essere iscritta a ruolo: il ruolo è (non prenderla alla lettera) una sorta di registro in cui vengono
iscritte le cause che verranno, secondo le cadenze temporali prestabilite, discusse dinanzi ad un
organo della giurisdizione.
L’art 6,comma 5 dello Statuto dei contribuenti afferma che prima di procedere all’ISCRIZIONE A RUOLO
derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni,qualora ci fossero incertezze sulla
dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o
portare i documenti mancanti entro un termine non inferiore ai 30 giorni. Sono nulli i provvedimenti contrari
a questa norma.
Iscrizione a ruolo non è prevista se il contribuente paga entro 30 giorni dalla comunicazione di
irregolarità(avviso bonario). Sempre entro 30 giorni si può presentare un istanza di
autotutela:1)accoglimento- contribuente ha ragione 2)accoglimento parziale-P.A si è sbagliata, passano altri
30gg con pagamento 1/3 delle sanzioni3)Diniego- iscrizione a ruolo con sanzione 1/3
L’avviso di accertamento
L’avviso di accertamento è l’atto con il quale l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente la richiesta di
pagamento di una o più imposte oltre alle sanzioni ed agli interessi.
Fai attenzione: una volta ricevuto un avviso di accertamento, non è importante se hai ragione o torto! Non
dimenticare infatti che l’avviso di accertamento è un atto unilaterale impositivo potenzialmente vincolante, il
che significa che se non impugnato tempestivamente (ossia entro sessanta giorni dalla notifica) davanti al
giudice tributario competente non sarà possibile fare quasi più nulla, neanche avendo eventualmente ragione!
Ricorda anche che gli avvisi di accertamento notificati dal 1 ottobre 2011, decorsi i sessanta giorni,
diventano esecutivi senza che ci sia bisogno di ricevere la cartella di pagamento: vuol dire che l’Agente per
la riscossione (Equitalia) potrà, attesi ulteriori trenta giorni, iscrivere ipoteca sugli immobili, iscrivere il
fermo amministrativo su autovetture e motocicli o addirittura pignorare i beni di tua proprietà!
l potere di emettere avvisi di accertamento è sottoposto ad una serie di regole che ne condizionano
la validità: queste regole riguardano la competenza ad emettere l'atto, il contenuto dell'atto, il
destinatario, il termine entro cui l'atto deve essere notificato, le modalità della notificazione, ecc..
La violazione di tali regole rende l'avviso invalido ( illegittimo o inesistente). Il contenuto
dell'avviso di accertamento si compone di due parti: dispositivo e motivazione. E’ l’atto mediante il
quale l’ufficio notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente a seguito di un’attività di controllo
sostanziale.
L’avviso di accertamento deve essere sempre motivato, a pena di nullità, e deve indicare:
• gli imponibili accertati e le aliquote applicate
• le imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti
d'imposta
• l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni nonché il responsabile del procedimento
• le modalità e il termine del pagamento
• l’organo giurisdizionale al quale è possibile ricorrere.
Il contribuente che riceve un avviso di accertamento ha l’opportunità, se rinuncia a presentare ricorso, di
ottenere una riduzione delle sanzioni.
L’accettazione dei contenuti dell’atto ed il pagamento delle somme dovute, giuridicamente definita
“acquiescenza”, comporta infatti la riduzione a 1/6 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il
contribuente:
• rinunci a impugnare l’avviso di accertamento
• rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione
• provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute
tenendo conto delle riduzioni.
La riduzione dell’importo delle sanzioni (a 1/6) non si applica, però, qualora il contribuente, pur potendo,
prima del ricevimento dell’avviso di accertamento, non abbia definito direttamente il processo verbale di
constatazione oppure se l’avviso di accertamento è stato preceduto da un invito al contraddittorio che riporta
l’ipotesi di pretesa fiscale (comprese le sanzioni agevolate, ossia ridotte a 1/6) e i motivi che l’hanno
determinata. Un’altra azione che il contribuente può intraprendere dopo aver ricevuto la notifica di un avviso
di accertamento non preceduto dall'invito al contraddittorio, è la richiesta all'ufficio dell’Agenzia delle
Entrate della formulazione della proposta di accertamento con adesione (in questo caso, a seguito del
contraddittorio e della definizione della pretesa tributaria, le sanzioni si applicano nella misura di 1/3 del
minimo previsto dalla legge).
AVVISO D’ACCERTAMENTO
1)l’avviso di accertamento in rettifica
L’avviso di accertamento in rettifica si caratterizza per il suo riferirsi ad una dichiarazione validamente
presentata, da cui risultino un imponibile inferiore a quello che l’ufficio reputa effettivo o deduzioni o
detrazioni non spettanti. Si può contrapporre un accertamento in rettifica ordinario, con caratteristiche di
tendenziale globalità ed unicità(in quanto esso deve fondarsi su tutti gli elementi rilevanti a quelli per il
momento della sua emanazione e riferirsi all’intera base imponibile) ad ipotesi speciali di
accertamento(concernenti solo gli elementi rilevanti per la determinazione dell’obbligazione
tributaria,emersi da controlli di estensione limitata)
(vedi pagina 47-48 del riassunto)
Capitolo XVII e XVIII – LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IL RIMBORSO DELL’IMPOSTA
(vedi riassunti da pag 58 a pag 65)
Capitolo XIX – GLI ATTI DI ACQUISIZIONE E L’EFFICACIA DELLE PROVE
Nell’attività istruttoria si ricom