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SOGGETTO PASSIVO.
Mentre, all’interno dell’obbligazione tributaria, il soggetto attivo è l’Amministrazione
Finanziaria (che si esplica tramite le cosiddette agenzie fiscali) un ramo della P.A., il soggetto
passivo è il contribuente. Esso è il debitore d’imposta o, più genericamente, il soggetto passivo
di rapporti tributari. Oltre alle persone fisiche ed agli enti collettivi dotati di personalità
giuridica, possono essere titolari di situazioni giuridiche anche soggetti non dotati di
personalità (soggetti non personificati), e sono tali le società di persone, le associazioni non
riconosciute e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti
delle quali il presupposto di verifica in modo unitario ed autonomo.
Ogni contribuente ha il domicilio fiscale in un comune dello Stato, esso è regolato ai fini
reddituali: quello dei residenti è nel comune dell’anagrafe in cui sono iscritti, per le società e
per gli enti è nel comune in cui hanno sede legale, i non residenti sono domiciliati nel comune
in cui è prodotto il reddito.
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Riepilogando:
I soggetti della contribuzione tributaria sono due:
1. il SOGGETTO ATTIVO è il destinatario del gettito, l’ente pubblico che incanala a
titolo definitivo una determinata imposta; non sempre coincide con il soggetto
attivo del rapporto tributario (soggetto che gestisce il tributo e devolve il gettito ai
diversi enti);
2. il SOGGETTO PASSIVO è il contribuente, colui che deve pagare il tributo (persona
fisica, soggetto di diritto, persona giuridica), non deve essere confuso con il soggetto
inciso dall’imposta (colui che subisce l’onere dell’imposta).
Le diverse situazioni passive, che scaturiscono dalla fattispecie tributaria, possono far capo ad
una pluralità di soggetti passivi ( solidarietà tributaria). Ci sono quindi casi in cui si verifica la
compresenza d più soggetti sul lato del contribuente che rispondono in solido nei confronti del
fisco in relazione ad una medesima fattispecie. Anche l’obbligazione tributaria dunque, come
quella di diritto civile, può essere un’obbligazione solidale. Vale per la solidarietà passiva
tributaria la definizione dell’articolo 1292 Cod. Civ., secondo cui “l’obbligazione è in solido
quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno
può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli
altri”; attenzione però, in ambito tributario non si applica l’art. 1294 Cod. Civ, secondo cui “i
19 Il comune di domicilio fiscale di un contribuente determina la competenza dell’ufficio che deve controllare la
posizione fiscale di quel contribuente e in quello stesso comune vengono notificati gli atti dell’Amministrazione
finanziaria.
condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente”. Il
soggetto passivo del tributo non è soltanto obbligato all’adempimento di una prestazione
pecuniaria, ma è anche tenuto all’adempimento di obblighi formali, come la presentazione
della dichiarazione.
I soggetti passivi d’imposta sono tutti coloro tenuti al pagamento dei tributi. Nel rapporto
tributario, mentre il soggetto attivo è unico (l’amministrazione finanziaria), il soggetto
passivo può essere pluripersonale. La legge infatti, individua alcuni soggetti tenuti ad
adempiere in via sostitutiva o sussidiaria alla obbligazione tributaria altrui.
Abbiamo due tipi di solidarietà:
_ solidarietà paritaria = quando il presupposto del tributo è riferibile ad una pluralità di
soggetti, essa è presente soprattutto nel campo delle imposte indirette, ad esempio l’imposta
sulle successioni è dovuta agli eredi in solido.
_ solidarietò dipendente = quando il presupposto del tributo è riferibile ad un obbligato
principale, ma vi è anche un obbligato dipendente (il responsabile d’imposta) che non ha
partecipato alla realizzazione del presupposto ma è tuttavia obbligato (in solido).
Il responsabile d’imposta è dunque quel particolare debitore d’imposta che non realizza il
presupposto, ma una fattispecie collaterale, ed è fisicamente obbligato in via dipendente, in
solido con il soggetto che realizza il presupposto (obbligato principale).
Ciò che distingue il responsabile d’imposta dall’ordinaria figura di coobligato della solidarietà
paritaria è il fatto che la sua responsabilità non deriva dall’aver concorso a realizzare il
presupposto dell’imposta, ma dall’aver posto in essere una fattispecie ulteriore e diversa. Tale
distinzione non ha però rilievo nei confronti del fisco, infatti nei rapporti esterni, il
responsabile d’imposta è un coobbligato in solido (come nella solidarietà paritaria). Mentre
nei rapporti interni la distinzione rileva, perché colui che paga il tributo e quindi il
responsabile d’imposta, ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’obbligato
principale (e non pro quota come nella solidarietà paritaria).
Ecco alcuni casi notevoli di solidarietà dipendente:
In ambito IRES, se è adottato il regime di trasparenza, la società partecipat