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SOGGETTO  PASSIVO.  

Mentre,  all’interno  dell’obbligazione  tributaria,  il  soggetto  attivo  è  l’Amministrazione  

Finanziaria  (che  si  esplica  tramite  le  cosiddette  agenzie  fiscali)  un  ramo  della  P.A.,  il  soggetto  

passivo  è  il  contribuente.  Esso  è  il  debitore  d’imposta  o,  più  genericamente,  il  soggetto  passivo  

di  rapporti  tributari.    Oltre  alle  persone  fisiche  ed  agli  enti  collettivi  dotati  di  personalità  

giuridica,  possono  essere  titolari  di  situazioni  giuridiche  anche  soggetti  non  dotati  di  

personalità  (soggetti  non  personificati),  e  sono  tali  le  società  di  persone,  le  associazioni  non  

riconosciute  e  le  altre  organizzazioni  non  appartenenti  ad  altri  soggetti  passivi,  nei  confronti  

delle  quali  il  presupposto  di  verifica  in  modo  unitario  ed  autonomo.  

Ogni  contribuente  ha  il  domicilio  fiscale  in  un  comune  dello  Stato,  esso  è  regolato  ai  fini  

reddituali:  quello  dei  residenti  è  nel  comune  dell’anagrafe  in  cui  sono  iscritti,  per  le  società  e  

per  gli  enti  è  nel  comune  in  cui  hanno  sede  legale,  i  non  residenti  sono  domiciliati  nel  comune  

in  cui  è  prodotto  il  reddito.  

19

Riepilogando:  

I soggetti della contribuzione tributaria sono due:

1. il SOGGETTO ATTIVO è il destinatario del gettito, l’ente pubblico che incanala a

titolo definitivo una determinata imposta; non sempre coincide con il soggetto

attivo del rapporto tributario (soggetto che gestisce il tributo e devolve il gettito ai

diversi enti);

2. il SOGGETTO PASSIVO è il contribuente, colui che deve pagare il tributo (persona

fisica, soggetto di diritto, persona giuridica), non deve essere confuso con il soggetto

inciso dall’imposta (colui che subisce l’onere dell’imposta).

Le  diverse  situazioni  passive,  che  scaturiscono  dalla  fattispecie  tributaria,  possono  far  capo  ad  

una  pluralità  di  soggetti  passivi  ( solidarietà  tributaria).  Ci  sono  quindi   casi  in  cui  si  verifica  la  

compresenza  d  più  soggetti  sul  lato  del  contribuente  che  rispondono  in  solido  nei  confronti  del  

fisco  in  relazione  ad  una  medesima  fattispecie.   Anche   l’obbligazione   tributaria   dunque,   come  

quella   di   diritto   civile,   può   essere   un’obbligazione   solidale.   Vale   per   la   solidarietà   passiva  

tributaria   la   definizione   dell’articolo   1292   Cod.   Civ.,   secondo   cui   “l’obbligazione   è   in   solido  

quando  più  debitori  sono  obbligati  tutti  per  la  medesima  prestazione,  in  modo  che  ciascuno  

può  essere  costretto  all’adempimento  per  la  totalità  e  l’adempimento  da  parte  di  uno  libera  gli  

altri”;  attenzione  però,  in  ambito  tributario  non  si  applica  l’art.  1294  Cod.  Civ,  secondo  cui  “i  

                                                                                                               

 

19 Il  comune  di  domicilio  fiscale  di  un  contribuente  determina  la  competenza  dell’ufficio  che  deve  controllare  la  

posizione  fiscale  di  quel  contribuente  e  in  quello  stesso  comune  vengono  notificati  gli  atti  dell’Amministrazione  

finanziaria.  

condebitori   sono   tenuti   in   solido,   se   dalla   legge   o   dal   titolo   non   risulta   diversamente”.   Il  

soggetto   passivo   del   tributo   non   è   soltanto   obbligato   all’adempimento   di   una   prestazione  

pecuniaria,   ma   è   anche   tenuto   all’adempimento   di   obblighi   formali,   come   la   presentazione  

della  dichiarazione.  

I   soggetti   passivi   d’imposta   sono   tutti   coloro   tenuti   al   pagamento   dei   tributi.   Nel   rapporto  

tributario,   mentre   il   soggetto   attivo   è   unico   (l’amministrazione   finanziaria),   il   soggetto  

passivo   può   essere   pluripersonale.   La   legge   infatti,   individua   alcuni   soggetti   tenuti   ad  

adempiere  in  via  sostitutiva  o  sussidiaria  alla  obbligazione  tributaria  altrui.  

Abbiamo  due  tipi  di  solidarietà:  

_   solidarietà   paritaria   =   quando   il   presupposto   del   tributo   è   riferibile   ad   una   pluralità   di  

soggetti,  essa  è  presente  soprattutto  nel  campo  delle  imposte  indirette,  ad  esempio  l’imposta  

sulle  successioni  è  dovuta  agli  eredi  in  solido.  

_   solidarietò   dipendente   =   quando   il   presupposto   del   tributo   è   riferibile   ad   un   obbligato  

principale,   ma   vi   è   anche   un   obbligato   dipendente   (il   responsabile   d’imposta)   che   non   ha  

partecipato  alla  realizzazione  del  presupposto  ma  è  tuttavia  obbligato  (in  solido).  

Il   responsabile   d’imposta   è   dunque   quel   particolare   debitore   d’imposta   che   non   realizza   il  

presupposto,   ma   una   fattispecie   collaterale,   ed   è   fisicamente   obbligato   in   via   dipendente,   in  

solido  con  il  soggetto  che  realizza  il  presupposto  (obbligato  principale).  

Ciò   che   distingue   il   responsabile   d’imposta   dall’ordinaria   figura   di   coobligato   della   solidarietà  

paritaria   è   il   fatto   che   la   sua   responsabilità   non   deriva   dall’aver   concorso   a   realizzare   il  

presupposto  dell’imposta,  ma  dall’aver  posto  in  essere  una  fattispecie  ulteriore  e  diversa.  Tale  

distinzione   non   ha   però   rilievo   nei   confronti   del   fisco,   infatti   nei   rapporti   esterni,   il  

responsabile   d’imposta   è   un   coobbligato   in   solido   (come   nella   solidarietà   paritaria).   Mentre  

nei   rapporti   interni   la   distinzione   rileva,   perché   colui   che   paga   il   tributo   e   quindi   il  

responsabile   d’imposta,   ha   diritto   di   regresso   per   l’intero   nei   confronti   dell’obbligato  

principale  (e  non  pro  quota  come  nella  solidarietà  paritaria).  

Ecco  alcuni  casi  notevoli  di  solidarietà  dipendente:  

In   ambito   IRES,   se   è   adottato   il   regime   di   trasparenza,   la   società   partecipat

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher iure notes di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Fregni Maria.