PROCESSO TRIBUTARIO
Il processo tributario è disciplinato dal D. lgs. 31 dicembre 1992 n.546 il cui articolo 1
attribuisce la giurisdizione tributaria alle commissioni di cui all’articolo 1 del D.lgs. 31
dicembre n.545. e contiene una norma generale di rinvio al codice di procedura civile, che
opera nei casi in cui il D.lgs. 546/1992 presenti una lacuna, ed a condizione che la norma del
codice risulti compatibile con i caratteri del processo tributario.
In materia tributaria vige un giurisdizione speciale esercitata dalle Commissioni
tributarie, alle quali è affidato l’esame di tutte le controversie di natura fiscale.
La materia, precedentemente regolata dal D.P.R. 636/72, è stata oggetto di profonda revisione
ad opera dei decreti legislativi 545 e 546 del dicembre ’92 emanati in attuazione della legge
delega 413/91.
Tali decreti hanno disciplinato l’ordinamento interno delle Commissioni tributarie e il nuovo
processo tributario.
Le commissioni tributarie si articolano in due rami:
-‐ commissioni tributarie provinciali
-‐ commissioni tributarie regionali
Il reclutamento e lo status dei membri delle commissioni tributarie sono un aspetto
fortemente critico del sistema di tutela in materia tributaria, perché NON sono selezionati con
concorsi pubblici per esami, ma sono scelti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia
tributaria, secondo graduatorie formate in base a criteri e punteggi predeterminati.
1
I membri delle commissioni tributarie sono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Giurisdizione delle commissioni tributarie.
L'art.12, comma 2 della legge n. 448/2001 (Legge finanziaria 2002) ha ampliato la
competenza delle commissioni tributarie. Prima di tale riforma si ricorreva alle commissioni
tributarie per i tributi maggiori (IVA, IRPEF, ecc…) e venivano lasciati fuori altri tributi,
altrettanto importanti (ad esempio la materia doganale) che venivano demandati alla
giurisdizione del giudice ordinario.
Dal 1° gennaio 2002 la giurisdizione delle commissioni tributarie comprende tutte le
controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati,
compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario
nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque
irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. La giurisdizione delle
commissioni comprende anche alcuni “canoni” (canone per lo scarico e la depurazione delle
acque reflue, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; canone comunale sulla pubblicità e
diritti sulle pubbliche affissioni). Inoltre, appartengono alla giurisdizione delle commissioni
alcune controversie in materia catastale.
èL’ampliamento complessivo fatto dalla riforma ha aperto la strada ad un problema: ci sono
dei versamenti fatti da soggetti per i quali non è chiara la natura fiscale. La regola è che se
tali versamenti non sono inquadrabili si fa affidamento alla giurisdizione residuale del
giudice ordinario.
Appartengono ,invece, al giudice ordinario:
-‐ le controversie riguardanti l’esecuzione forzata
1 Il problema è proprio dato dal fatto che da un lato la legge dice che i giudici tributari devono avere adeguata
preparazione nelle discipline giuridiche o economiche, acquisita con l’esercizio protrattosi per almeno 10 anni di
attività professionali; dall’altro lato non si richiedono per alcune categorie i dieci anni di attività e si ammette la
nomina di professionisti iscritti in albi di professioni che non hanno per oggetto attività giuridiche o economiche
(come laureati, da almeno due anni, in giurisprudenza o in economia e commercio oppure ingegneri, architetti,
geometri, periti edili, periti industriali, dottori agronomi, agrotecnici e periti agrari). Solo dinanzi alla Corte di
Cassazione (quindi di fronte all’eventuale 3° di giudizio) c’è l’obbligo di essere assistiti dalla figura dell’avvocato.
-‐ l’opposizione all’esecuzione (art.615 c.p.c.) quando concerne la pignorabilità dei beni
-‐ l’opposizione agli atti esecutivi (ma non quando concerne la regolarità formale o la
notificazione del titolo esecutivo, perché tali questioni attengono al ruolo)
-‐ l’opposizione di terzo o le cause proposte da terzi che assumono di avere la proprietà o
altro diritto reale sui beni pignorati
-‐ le cause di danni contro l’agente della riscossione
In sostanza, restano escluse dalla giurisdizione delle commissioni soltanto le controversie
riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di
pagamento o dell'avviso di intimazione ad adempiere all'obbligo risultante dal ruolo.
Ovviamente gli atti di natura amministrativa che non sono impugnabili dinanzi al giudice
tributario (i regolamenti governativi o ministeriali ed i regolamenti degli enti locali che
istituiscono o disciplinano tributi) possono essere impugnati dinanzi al giudice
amministrativo.
Competenza (sostanziale) delle commissioni tributarie
La giurisdizione riguarda la commissione tributaria anche quando sussiste un secondo
requisito (non solo il requisito secondo il quale si deve trattare di tributi di ogni genere e
specie): la giurisdizione tributaria opera per gli atti individuati dall’articolo 19.
QUINDI il processo tributario può essere instaurato solo se il contribuente riceve notifica di
un atto dell’Amministrazione che rientra nell’elenco degli atti impugnabili.
art. 19
Atti impugnabili e oggetto del ricorso.
Testo:
1. Il ricorso può essere proposto avverso:
a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora;
f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 3;
g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non
dovuti;
h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve
essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai
sensi dell'art. 20.
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente
impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente
impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a
quest'ultimo.
Il legislatore divide gli atti impugnabili in due categorie: atti autonomamente impugnabili
(espressamente elencati), ed altri atti, non impugnabili autonomamente (tali atti non sono
indicati espressamente). Gli atti autonomamente impugnabili sono:
avviso di accertamento
• avviso di liquidazione
• provvedimento sanzionatorio
• iscrizione a ruolo e cartella di pagamento
• avviso di mora (oggi è stato sostituito dall’avviso di intimazione ad adempiere, che è un
• atto dell’agente della riscossione)
atti delle operazioni catastali
• rifiuto espresso o tacito di restituzione
• diniego o revoca di agevolazioni e rigetto di domande di definizione agevolata
• iscrizione di ipoteca sugli immobili e fermo di beni mobili registrati
• ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle
• commissioni tributarie
2
Gli atti non compresi nell’elenco non sono impugnabili autonomamente, ma insieme con
quelli impugnabili. Ciò significa che il contribuente, ricevuto un atto non compreso tra
quelli espressamente indicati come impugnabili autonomamente, deve attendere che gli
venga notificato un atto autonomamente impugnabile, e proporre ricorso contro entrambi.
Ogni atto può essere impugnato per i vizi che lo concernono (vizi propri) e non per vizi che
riguardano altri atti: di qui il corollario che un atto non può essere impugnato per vizi di
atti precedenti (anche perché se l’atto precedente non è stato impugnato, il vizio non può
essere fatto più valere).
Se impugno l’atto che è stato notificato in modo sbagliato a faccio valere tale vizio di
notifica, quasi inevitabilmente il giudice mi darà torto, perché c’è una norma che parla di
raggiungimento dello scopo e se l’atto raggiunge quello scopo per il quale è stato emesso
(anche se presentava dei limiti) esso sarà valido.
Competenza territoriale delle commissioni tributarie
art. 4
Competenza per territorio.
Testo:
1. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici
delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del
servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione; se la controversia è proposta nei confronti
di un centro di servizio è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede
l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso.
2. Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle
commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione.
La competenza territoriale &nb
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