PARTE GENERALE
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CAPITOLO 1 IL DIRITTO TRIBUTARIO
–INQUADRAMENTO
1 DEL DIRITTO TRIBUTARIO ED OGGETTO DEL DIRITTTO
TRIBUTARIO
Il diritto tributario si colloca nell‟ambito del diritto pubblico, all‟interno del diritto amministrativo
(insieme delle norme attinenti gli organi che provvedono alla pubblica amministrazione); a
differenza della contabilità dello stato si occupa delle sole entrate dello stato.
Il diritto tributario regola il rapporto giuridico obbligatorio che si viene a creare fra il soggetto attivo
(l‟ente impositore) ed il soggetto passivo (il contribuente); è un insieme di norme che regola
l‟imposizione e la riscossione dei tributi.
Il diritto tributario si occupa della sola natura e disciplina di questo rapporto giuridico obbligatorio
che si viene a creare.
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2 DIRITTO TRIBUTARIO E SCIENZA DELLE FINANZE
La scienza delle finanze è molto diversa dal diritto tributario, perché:
La scienza delle finanze non è una disciplina giuridica, mentre il diritto tributario si;
La scienza delle f. si occupa di tutte le entrate dello stato e non solo di quelle tributarie
(oltre all‟effetto che le entrate stesse generano a livello di economia nazionale); inoltre il
diritto tributario ha come unico oggetto il rapporto giuridico obbligatorio che si viene a
creare tra soggetto attivo e passivo.
CAPITOLO 2: LE ENTRATE TRIBUTARIE
–
1 ENTRATE PUBBLICHE E ENTRATE TRIBUTARIE
Lo stato dispone di varie forme di entrate per provvedere alle proprie spese; tuttavia tutte queste
entrate si possono riassumere sotto il nome di entrate pubbliche, fra le quali possiamo distinguere:
Entrate di diritto privato: derivano da disponibilità di beni che potrebbe avere anche un
privato; in altre parole lo stato opera alla pari della controparte.
Entrate di diritto pubblico: derivano dalle situazioni in cui lo stato si pone al di sopra del suo
interlocutore, cioè quando sfrutta la sua sovranità e tutti i poteri che ne derivano (si dice
anche che nei rapporti con lo stato può a volte non operare il principio delle corrispettività
nell‟interesse
(nessuno senza il proprio consenso può subire un decremento patrimoniale),
generale).
Tutte le entrate tributarie sono da classificarsi come entrate di diritto pubblico in quanto
sua sovranità e nell‟interesse generale.
imposte dallo stato in virtù della
Un ulteriore classificazione delle entrate può essere fatta tra:
Entrate commutative, presuppone esistenza di uno scambio di utilità economica fra lo stato
ed il contribuente.
Entrate contributive, non c‟è rapporto di pari scambio perciò dove si contribuisce non si
ottiene pari utilità in cambio nell‟interesse generale.
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2 ENTRATE TRIBUTARIE
TRIBUTO: prestazione imposta destinata a finanziare le spese dell‟ente percettore cui corrisponde
da parte dell‟ente.
una posizione di supremazia
Il tributo è inoltre un entrata COATTIVA, cioè che viene imposta al soggetto obbligato da un atto
dell‟autorità; importante inoltre sottolineare che il tributo si collega ad un fatto di natura economica.
un entrata tributaria è la CAPACITA‟ CONTRIBUTIVA,
Ciò che caratterizza propriamente
laddove lo stato imponga un tributo dove non c‟è capacità contributiva questo sarebbe
anticostituzionale (l‟entrata tributaria è legittimata dall‟art. 43 della costituzione: “Tutti sono tenuti
a contribuire alle spese pubbliche in ragione delle loro capacità contributiva”).
Esistono quattro diverse tipologie di entrata tributaria (o tributo):
1. Imposta, è definita come prestazione che lo stato (o altri enti pubblici) impongono al
in virtù della propria sovranità, senza un rapporto di corrispettività (non c‟è
soggetto passivo
quindi scambio di pari utilità economica fra soggetto attivo e passivo).
Un imposta può essere diretta (colpisce la ricchezza quando si manifesta) oppure indiretta
(colpisce i trasferimenti della ricchezza); può essere personale (la determinazione tiene
conto della situazione personale del soggetto) o reale (colpisce facendo riferimento al solo
oggetto, prescindendo dalle caratteristiche del soggetto che lo possiede); può essere
proporzionale o progressiva (aliquote crescenti rispetto alle variazioni della base
imponibile).
anche questa viene imposta ad un soggetto ma in virtù dell‟attività che lo stato gli ha
2. Tasse,
espletato (anche se il soggetto non l‟ha richiesta o questa non gli ha procurato vantaggio).
Si dice che la tassa è corrispettiva, perché alla prestazione pecuniaria del soggetto passivo si
contrappone un attività svolta dallo stato.
Sono esempio di tali attività l‟emanazione di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali
o l‟erogazione di pubblici servizi
(es. concessione licenze, rilascio documenti e certificati)
(es. ticket sanitario o tasse scolastiche).
3. Monopolio fiscale, si ha quando lo stato sottrae una attività economica alla libera iniziativa
dei cittadini per riservarla in via esclusiva allo stato o ad un altro ente pubblico.
Si distingue tuttavia fra monopolio di diritto e monopolio fiscale; mentre il primo viene
introdotto per fini di utilità generale (es. in settori che il legislatore reputa di particolare
interesse economico generale), il secondo viene introdotto con l‟unico scopo di procurare un
entrata tributaria, dato che lo stato, grazie al monopolio, è in grado di imporre un prezzo
superiore a quello del mercato (es. tabacchi).
Il monopolio è giustificato sia a livello costituzionale (art. 43 della costituzione) sia a livello
comunitario (purché non comporti discriminazioni fra prodotti dei diversi stati membri e le
deroghe alla libera concorrenza siano limitate all‟unico fine di procacciare un entrata
fiscale).
4. Contributo, erano previsti soprattutto nel passato a carico di coloro che si avvantaggiavano
dell‟attività dello stato, però andavano all‟interesse generale (es. contributi migioria generica
o specifica, contributi integrativi utenza stradale); hanno un carattere sempre più residuale
ed oggi stanno andando a sparire.
Sempre più diffusi sono invece i contributi a carattere non tributario (perché sono si
obbligatori ma non legati alla capacità contributiva come lo sono le entrate tributarie),
spesso legati a particolari categorie di soggetti (es. contributi previdenziali).
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CAPITOLO 3 I PRINCIPI FONDAMENTALI: FONTI DI
PRODUZIONE DEL DIRITTO TRIBUTARIO
Le fonti del diritto tributario sono:
Fonti comunitarie
Costituzione
Fonti primarie: legge formale e legge sostanziale (decreto legge e decreto legislativo)
Statuto del contribuente
Fonti sub-primarie (leggi regionali e locali)
Fonti secondarie (regolamenti).
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1.1 PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE (ART. 23 COST.)
Art. 23 Cost. “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla
legge”.
Fra le prestazioni patrimoniali possono essere ricomprese certamente quelle tributarie; possiamo
quindi affermare che il diritto tributario è sotto riserva di legge.
In altre parole qualunque norma tributaria (oggetto sia imposte che tasse) è sottoposta al filtro
parlamentare, cioè discende dal parlamento; così la norma tributaria è frutto di un articolato
processo di ponderazione delle esigenze in gioco e inoltre è sottoposto al controllo di legittimità
costituzionale da parte della corte costituzionale.
Si deve ricomprendere nella riserva di legge non solo la legge formale ma anche quella sostanziale
(decreto legge e legislativo) perché anche queste sottoposte a controllo da parte del parlamento (con
conversione o delega).
Viene quindi da chiedersi se siano legittimi i tributi locali e quelli comunitari; la risposta è sì in
quanto nel primo caso sono disciplinati da una legge del parlamento che ne da le deleghe e nel
secondo caso è lo stato che ha rinunciato a parte della propria sovranità per entrate a far parte della
europea (che può quindi imporre tributi; fatto per altro previsto dall‟art. 11 cost:
comunità
limitazioni sovranità per ordinamento che assicuri pace e giustizia fra le nazioni).
LA RISERVA DI LEGGE EX ART. 23 COST E‟ RELATIVA (in base alla legge non per legge);
questo comporta che la legge deve obbligatoriamente determinare i soli elementi essenziali della
norma tributaria; gli altri elementi (sostanziali e procedimentali) possono essere normati da fonti di
rango inferiori (es. regolamenti ministeriali e provvedimenti agenzia delle entrate).
ELEMENTI ESSENZIALI della norma tributaria sono tre:
Soggetto passivo sul quale grava l‟obbligo;
Elementi in base al quale deve pagare (presupposto oggettivo, in altre parole il
fatto/atto/negozio giuridico al quale si ricollega la nascita del rapporto tributario);
Quanto il soggetto passivo deve pagare (criteri determinazione base imponibile e criteri per
aliquote)
passare dall‟imponibile all‟imposta e le sanzioni.
Gli aspetti di dettaglio (sostanziali e procedure) vengono lasciati alle fonti di rango inferiore quali i
regolamenti; qualora questi non rispettino la legge e regolino questioni al di fuori delle loro
competenze (es. elementi essenziali del rapporto tributario) vengono disapplicati dal giudice
tributario (il loro annullamento erga omnes può essere richieste al giudice amministrativo (TAR).
La controversia tributaria viene invece lasciata in via esclusiva al giudice tributario, in un processo
tributario che viene normato per specifica legge e può applicare per analogia norme proprie del
diritto processuale civile.
La conseguenza della riserva di legge relativa dell‟art. 23 della cost. è che tutte e due le parti (AF e
soggetto passivo) sono obbligate a rispettare la legge, a nessuna delle due è riconosciuta alcuna
indisponibilità dell‟obbligazione tributaria (l‟amministrazione finanziaria non ha
discrezionalità
alcuna facoltà di disporre dell‟obbligazione e quindi nessuna possibilità di decidere in merito ad
essa. Si dice che l‟A.F. non ha alcuna discrezionalità, applica solamente la legge. Unica ecc.
possibilità di ignorare il cambio domicilio fiscale (dove si vota per persone; sede legale per società).
L‟unica discrezionalità riconosciuta all‟AF è quella tecnica, o procedimentale; può cioè decidere
da utilizzare all‟interno del rapporto tributario (es. controllo a casa o convocazione
gli strumenti
all‟agenzia).
Dall‟altro lato il soggetto passivo potrà ricorre al giudice tributario qualora ritenga che i suoi diritti
soggettivi siano stati lesi.
Occorre inoltre precisare che qualora una norma sia contraria ai principi costituzionali il soggetto
passivo può ricorre alla corte costituzionale per chiedere l‟annullamento di tale norma; tuttavia
queste vale per le sole norme costituzionali programmatiche (vincolano il legislatore nella sua
produzione normativa) e non per quelle precettive che possono essere invocate senza ricorrere alla
CC (lo sono quelle norme cost. che regolano i rapporti fra PA e cittadini).
– IL PRINCIPIO DI CAPACITA‟ CONTRIBUTIVA
1.2 “
Art. 53 Cost. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”
Come si può notare l‟art. 53 ha valenza esclusivamente tributaria; al suo interno possiamo trovare
più principi generali:
Tutti sono uguali di fronte alla legge, qualunque norma tributaria che sancisca un diverso
trattamento per soggetti con le stesse caratteristiche è incostituzionale ( concetto già
espresso dall‟art. 3 cost. “Tutti sono uguali di fronte alla legge”).
Concorrere alle spese pubbliche: significa che lo stato può imporre tributi solo per coprire i
costi e non per costituire riserve proprie o fare investimenti.
Capacità contributiva: può essere manifestata solo da un evento economico (qualunque
di capacità contributiva); quindi l‟art. limita il
evento extra economico non può essere indice
concorrere alle spese pubbliche ai soli eventi economici e sancisce l‟incostituzionalità di
imposte su eventi a rilevanza non economica.
La capacità contributiva che genera rilevanza tributaria ha due limiti, uno minimo (cioè un tributo
non deve colpire un soggetto così da toglierli il minimo indispensabile per il proprio sostentamento)
e uno massimo (non si deve colpire la quasi totalità della ricchezza altrimenti il soggetto non è più
spinto a produrre).
Se questo è il concetto di capacità contributiva che emerge dalla costituzione la dottrina e la
giurisprudenza ne hanno affinato il contenuto:
Natura economica
Determinabile, cioè la capacità contributiva deve essersi originata da eventi certi;
Effettiva, qualunque legge di imposta deve colpire una ricchezza concreta non aleatoria o
probabile.
Attuale, la capacità contributiva deve essere presenta al momento in cui viene imposto il
tributo.
A quest‟ultimo punto si collega un altre riflessione: la legge non prevede la irretroattività delle
norme tributarie, ammessa solo per la legge penale.
Tuttavia la CC ha sancito la incostituzionalità di una norma retroattiva in campo tributario, perché
la norma deve colpire una capacità contributiva attuale ed effettiva.
La retroattività si può invece prevedere a favore del contribuente (es. proroga di una agevolazione
tributaria).
– IL PRINCIPIO DI PROGRESSIVITA‟ (ART 53, COMMA 2° COST.)
1.3
Il comma secondo dell‟art. prima analizzato mette in luce la possibilità che le aliquote siano
progressive, cioè aumenti in misura più che proporzionale in ragione di un aumento della base
imponibile.
Tutto ciò è ammesso per qualunque norma tributaria ma non è obbligatorio (es. aliquota progressiva
è l‟IRPEF, anche se in un certo senso anche l‟IVA e l‟IMPOSTA DI REGISTRO si possono dire
imposte ad aliquota non proporzionale).
Questa norma tende a realizzare il principio dell‟uguaglianza sostanziale, sancito per altro dalla
stessa costituzione (art. 3 comma 2).
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1.4 ALTRE NORME COSTITUZIONALI RILEVANTI IN MATERIA TRIBUTARIA
ART. 11: prevede che lo stato possa limitare la sua sovranità in ragione della pace e la
giustizia fra le nazioni; grazie a questo articolo è stato possibile entrare nella comunità
europea (le imposizioni tributarie comunitarie sono molto frequenti).
…possibilità
Art. 41: che la legge determini programmi e controlli per indirizzare
l‟iniziativa economica ai fini sociali… lo strumento fiscale è uno dei principali strumenti per
indirizzare l‟attività economica.
Art 75, comma II: vieta il referendum abrogativo per le leggi tributarie (altrimenti tutti
vorrebbe abrogare le imposizioni tributarie!!).
Art. 81, III comma: vieta di introdurre nuovi tributi con la legge di approvazione del
bilancio dello stato (anche se spesso tale divieto viene aggirato introducendoli con la
finanziaria).
La ragione di questa limitazione va riscontrata nella possibilità che vengano istituiti nuovi
tributi per coprire i buchi di bilancio.
Inoltre con la riforma del federalismo fiscale (2001) è stata introdotta la possibilità per le regioni di
fare le leggi (anche quelle tributarie) o delegarne la funzione agli enti provinciali o locali; questo
notevole allargamento dei poteri nei confronti delle regioni ha prodotto un sostanziale stallo nella
produzione normativa a livello regionale (c‟è la paura che si scateni una corsa alla produzione di
leggi più appetibili per l‟iniziativa economica).
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1.5 LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE
La legge 27 Luglio 2000, n.212, ha varato questo importante documento che contiene disposizioni
importanti in materia tributaria; è composto da tre parti: la prima nei confronti del legislatore, la
seconda comportamenti che deve tenere la PA e la terza a garanzia dei diritti del soggetto passivo.
Occorre da subito segnalare come questa legge non ha valora costituzionale quindi può essere
disattesa da tutte le leggi successive; tuttavia l‟esperienza ha dimostrato che i principi dello statuto
del contribuente sono molto considerati soprattutto a livello di interpretazione normativa.
Le seconde due parti non possono essere modificate perché rivolte ai cittadini che non hanno potere
normativo; molto più interessante la prima parte che regola la produzione normativa e quindi può
essere maggiormente disattesa dal legislatore stesso.
Art. 1: le norme dello statuto possono essere modificate o derogate solo espressamente (no
abrogazione tacita a tutela della certezza normativa in campo tributario) e mai da leggi speciali;
ricordiamoci comunque che qualora una legge ne modificasse le norme non vi è alcun rimedio
giuridico (data la gerarchia delle fonti).
Art. l‟adozione di norme interpretative in campo tributario può essere fatta solo in
1, comma 2: qualificando l‟interpretazione come autentica.
casi eccezionali e con legge ordinaria,
E‟ interessante notare come negli ultimi 10 anni ce ne siano state poche quindi sembra che il
legislatore abbia rispettato questo precetto (questo tipo di interpretazione è rischiosa perché diventa
vincolante per entrambe le parti che magari sono a metà del giudizio).
Art. 2: le leggi tributarie devono essere indicate in maniera autonoma (non in altre leggi),
nell‟oggetto del titolo e contenute in legge ordinaria.
Questo ultimo precetto è forse quello maggiormente disatteso perché spesso il legislatore ha
utilizzato altri strumenti di legge per fare norme tributarie (es. decreto legge).
–
1.6 FON
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