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PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA COMPETENZA QUANDO NON È PRESCRITTO IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA
nel diritto tributario il regolamento di competenza NON si applica; il problema della competenza è rilevabile, anche d'ufficio, solo nel grado in cui si verifica il vizio (si sana il vizio di competenza se non è rilevato). Nel diritto tributario abbiamo solo una competenza di tipo territoriale e non vi è il problema della competenza che conosce il processo penale e civile. Diverso è il tema della giurisdizione in quanto significa andare di fronte al giudice naturale previsto dalla legge e qui è diverso in quanto la sentenza può essere sempre annullata e quindi il vizio non si sana mai, può essere eccepito anche in cassazione
PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO (...)
Il terzo motivo costituisce il fulcro del giudizio di cassazione. Si può quindi proporre ricorso per cassazione "per violazione o...
La "falsa applicazione" si tratta di "errores in iudicando": il giudice, in quanto uomo, sbaglia ad individuare una norma di diritto; quindi, la violazione si riferisce a un errore di individuazione della norma di diritto da applicare al caso di specie; la falsa applicazione si riferisce a un errore di sussunzione ovvero il giudice sbaglia, non ad individuare la norma di diritto ma ad applicare tale norma di diritto al caso di specie. Quindi in questo caso occorre precisare che l'errore di individuazione e quindi quello di falsa applicazione deve attenere non al fatto, bensì alla cd. "questio iuris" vale a dire il giudice di legittimità (la corte di cassazione) non andrà a sindacare mai sul fatto e sulla sua ricostruzione, i fatti resteranno cristallizzati per come sono stati allegati e dedotti dalle parti.
4) PER
NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO Si passa degli "errores in iudicando" agli "errores in procedendo". Per quando riguarda invece la nullità della sentenza o del procedimento, la cassazione diventa per l'unica volta un giudice di fatto in quanto, in questo caso, non deve essere chiamata a pronunciarsi sui fatti allegati dalle parti, bensì solo ed esclusivamente sul rito, sulle questioni di rito, sui presupposti processuali. Esempio: nei due gradi di merito le parti sollevano solamente questioni relative al merito della controversia, la cassazione, per la prima volta, potrà d'ufficio rilevare il difetto di giurisdizione, la legittimazione ad agire, l'irregolare costituzione del contraddittorio ecc.; questo permette di distinguere i casi di ingiustizia della sentenza sta risolvendo unacontroversia che deve avere delle regole, (quindi la sentenza è ingiusta perché vi è stata una scorretta applicazione di una norma di diritto) dai in cui le parti devono essere sullo stesso piano, e le regole del casi di sentenza invalida (nel caso del n°4 la sentenza viene censurata non perché il giudice abbia gioco devono essere chiare e rispettate; quando sono commesso un errore a giudicare il merito, questo non importa; ciò che importa è che il giudice abbia rispettate le regole del gioco allora si può andare a vedere chi direttamente tenuto un comportamento illecito contro la legge che abbia determinato l'invalidità della ha ragione e chi torto in quella questione. sentenza, e di conseguenza abbia integrato un vizio di attività, questo per il semplice principio secondo cui nessuno può essere giudice di sé stesso: è la cassazione che è giudice di ultima istanza che può stabilire seil giudice del precedente grado si sia comportato o meno secondo la legge).
(Processuale Pagina 65) PER OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE è STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI
Il quinto motivo è molto complesso, quello più controverso in assoluto e quello oggetto di più rifacimenti legislativi. In virtù di questo quinto motivo la Cassazione sindaca sulla motivazione della sentenza. La cassazione, quando deve sindacare sulla motivazione della sentenza (punto fondamentale) deve limitarsi a sindacare sulla motivazione in fatto: ciò significa che non rileva che il giudice abbia correttamente motivato, abbia bene o male motivato secondo diritto, ciò che rileva è che abbia ben deciso (la premessa maggiore); se io ho ben ricostruito i fatti che sono stati allegati dalle parti, va da sé che la motivazione è corretta. La motivazione in diritto non interessa alla cassazione. Il punto 5 è un
po' come il filtro delle questioni di cui il giudice non ha saputo trattare bene in punto di diritto e che sono diventate dirimenti nella soluzione del caso concreto (e sono tantissime).
NB IL RICORSO PER CASSAZIONE RAPPRESENTA, IN SINTESI, UNO STRUMENTO PER IL QUALE È POSSIBILE DEDURRE ESCLUSIVAMENTE VIOLAZIONI DELLA LEGGE SOSTANZIALE E PROCESSUALE
IL RICORSO PER CASSAZIONE Quando essa cassa con rinvio lo fa perché si pronuncia sul motivo di cui al n°3 del co.1 dell'art. 360 o perché deve risolvere una questione di massima di particolare importanza; quando essa cassa con rinvio vincola il giudice del rinvio. Il giudizio di rinvio nel codice del processo tributario è disciplinato dall'art. 63
Siamo arrivati a una sentenza di d.lgs. 546/92 e invece gli art. 392 e segg. sono gli articoli che ineriscono alla disciplina del giudizio di 2° grado, abbiamo individuato rinvio per quanto riguarda il codice di rito civile. Il giudice di rinvio
Competente è il giudice dello stesso nella sentenza, uno dei vizi grado di giudizio di quello che ha emesso la sentenza impugnata (commissione tributaria regionale) elencati nell'art. 360. A questo meno che non si tratti di ricorso "per saltum" dove ovviamente si va dal giudice di primo grado. Punto, la cassazione può decidere cassando senza rinvio o cassando con rinvio. Quando si instaura un giudizio di rinvio non si ha a che fare con un nuovo appello, è la prosecuzione del giudizio di cassazione: cioè si apre la 2° fase del giudizio di cassazione che, come abbiamo già detto all'inizio, si compone di 2 fasi: una necessaria e una eventuale. La fase eventuale è la fase rescissoria, ossia quella fase che permette quel tanto di attività processuale necessaria per completare il giudizio di cassazione. In questo caso sono pure le parti che hanno le mani legate perché, dice l'art. 63, che le parti conservano la
medesima posizione processuale che avevano nel giudizio precedente, non ricominciatutto da capo, bensì laddove si è incisa la censura in sede di cassazione. Le parti, quindi, non potranno allegare nuovi fatti, non potranno formulare nuove richieste istruttorie né avanzare pretese diverse. Le parti non potranno avanzare nuove richieste/pretese a meno che, dice il codice, sorgano delle nuove conclusioni dalla pronuncia della cassazione: quando vi è un errore di individuazione e di sussunzione.
A norma dell'art. 63 co. 2, si stabilisce che, qualora il giudizio di rinvio non venga riassunto tempestivamente (ossia entro 6 mesi dal deposito della sentenza) si estingue l'intero processo (non si estingue soltanto il giudizio di cassazione). Questo, per il nostro studio del diritto tributario, è importantissimo in quanto significa che chiunque abbia avuto torto o ragione in cassazione, spetta al contribuente riassumere perché, se esso non
riassume, l'estinzione del giudizio comporta la definitività del provvedimento. La sentenza della Cassazione n. 25014 afferma che nel processo tributario non si applica il terzo comma dell'articolo 2945. Questo comma stabilisce che, in caso di estinzione del giudizio, l'effetto interruttivo viene preservato e il nuovo termine di prescrizione (articolo 2945 del codice civile) inizia a decorrere dal primo atto interruttivo. Se il nuovo termine di prescrizione iniziasse dal primo atto interruttivo in un processo tributario, l'amministrazione finanziaria non potrebbe più esigere il proprio titolo di imposizione (diventerebbe inesigibile). Questo perché, se si considerasse l'instaurazione del giudizio come punto di partenza, il titolo di imposizione cadrebbe in prescrizione durante il processo. Di conseguenza, si è stabilito che, in caso di estinzione del processo per mancatatempestiva riassunzione (art. 63 co.2) il nuovo termine di prescrizione non andrebbe a produrre efficacia ex nunc ma, tale nuovo termine di prescrizione, si fa decorrere dall'atto dell'amancata riassunzione.
Nel giudizio di rinvio, il giudice nuovamente investito della causa, è vincolato dalla regola di diritto fissata dalla Corte di Cassazione.
Tutela cautelare durante il giudizio di cassazione (vedi pagina dedicata)
Per quanto riguarda il fumus, in realtà, non viene richiesta la verosimile fondatezza del ricorso, viene solamente chiesto alla parte di dare prova del fatto che essa abbia depositato un ricorso avverso la sentenza; ed è per questo che non si parla di natura propriamente cautelare dell'istanza. Quindi rimane la sola valutazione del periculum in mora.
LA REVOCAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Processuale Pagina 7
La revocazione rappresenta un mezzo di impugnazione a carattere eccezionale, che la ammette deduzione, avanti lo stesso giudice che ha pronunciato.
La sentenza impugnata di specifici errori di fatto che assumono particolare connotazione. È disciplinata nel processo tributario dall'articolo 64, 65, 66 e 67 del d.lgs. 546/92 che richiama le ipotesi previste dall'articolo 395 cpc.
2 tipi di revocazione:
- Revocazione ordinaria, la cui proposizione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza, e che può essere proposta anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza e che può proporsi per i motivi n 1,2,3 e 6 del 395 cpc
- Revocazione straordinaria, che può essere proposta anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza e che può proporsi per i motivi n 4 e 5 dell'articolo 395 cpc
1) se la sentenza è l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra
4) quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure
2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza quando è supposta l'inesistenza di
unfatto la cui verità è positivamente oppure che la parte soccombente ignorava stabilità (errore di percezione o mera essere state riconosciute o dichiarate tali prima svista materiale di un fatto decisivo) della s