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Litisconsorzio facoltativo

Il litisconsorzio facoltativo può sorgere dal fatto che altri soggetti intervengono volontariamente in un processo già instaurato o sono chiamati in giudizio per istanza di parte o per ordine del Giudice.

Dispositivo dell'art. 103 Codice di procedura civile (LITISCONSORZIO FACOLTATIVO)

Fonti Codice di procedura civile LIBRO PRIMO - Disposizioni generali Titolo IV - Dell'esercizio dell'azione

Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.

Il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo.

e puòrimettere al giudice inferiore le cause di sua competenzaD. LGS 546/92 (commi 1 e 2)

  1. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.
  2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.

Il 3° comma dell'art 14 riconosce nella legittimità solo colui che è destinatario dell'atto impugnato o parte del rapporto tributario controverso. D.LGS 546/92 (comma 3)

  1. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.

Al 6° comma dell'art 14 si preclude

L'impugnazione dell'atto alla parte chiamata in causa o intervenuta volontariamente se per essa, al momento della costituzione in giudizio sia già trascorso il termine di cui all'art. 21.D.LGS 546/92 (comma 6)

6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza. L'autonomo ricorso dalla suddetta parte è suscettibile ad essere riunito a quello originario nel quale si è intervenuti.

Integrazione dei motivi del ricorso

Le parti possono trovarsi nella possibilità di dover ampliare l'ambito cognitivo offerto al Giudice.

Art. 24 (motivi aggiunti). È ammissibile solo per documenti non conosciuti dalle parti o per ordine della commissione. Le integrazioni possono essere eseguite entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia del deposito dei documenti sconosciuti. Tuttavia,

se è già stata fissata la trattazione, l'interessato, a pena di inammissibilità, che intende proporre motivi aggiunti, in tale caso la trattazione dovrà essere rinviata per consentire gli adempimenti di legge. È opportuno distinguere il momento del chiesto ed il pronunciato. L'Art 112 CPC prescrive che il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e non può pronunciare di ufficio in ordine ad eccezioni che possono essere proposte solo dalla parte. In ambito alla prima fase (CHIESTO), considerato che la materia del contendere è riferita ai solifatti indicati nel ricorso ed in quelli successivamente aggiunti, il giudice deve pronunciarsi su fatti come configurati dalle parti. Il secondo momento (PRONUNCIATO) che attiene al convincimento del giudice in merito alla ricostruzione dei fatti non trova fondamento normativo che possa disciplinare e circoscrivere l'attività giudiziale di acquisizione.

Le commissioni tributarie non possono andare oltre i poteri indicati dalle parti. Nel processo tributario non sono ammessi né il giuramento né la prova testimoniale.

Dispositivo dell'art. 112 Codice di procedura civile

Fonti Codice di procedura civile LIBRO PRIMO - Disposizioni generali Titolo V - Dei poteri del giudice

Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.

Note

Il vizio di omessa pronuncia si verifica nell'ipotesi in cui manchi completamente il provvedimento del giudice che risolva la questione portata alla sua attenzione. Quindi tale vizio si configura in tutte quelle ipotesi in cui manchi una decisione in ordine alla domanda delle parti che rendeva necessaria l'emissione di una pronuncia di accoglimento o di rigetto.

I limiti soggettivi ed

oggettivi della domanda sono fissati dalle parti in virtù del principio dispositivo. Infatti, in basea tale principio, viene sottratta al giudice la facoltà di determinare il thema decidendum, per cui una sua decisione che superi quanto richiesto risulta viziata da ultra petizione, mentre una decisione caratterizzata da un sostanziale mutamento del petitum o della causa petendi, risulta viziata da extra petizione. In tali casi, la decisione sarà affetta da nullità, convertibile in motivo di gravame ex art. 161, non rilevabile, quindi, d'ufficio dal giudice d'appello e sanabile, pertanto, col solo passaggio in giudicato del provvedimento.(3) Nell'ambito del potere del giudice di rilevare ex officio le eccezioni, è opportuno distinguere le eccezioni in senso proprio ed improprio. Infatti, solo le seconde, consistenti in mere negazioni dei fatti costitutivi del diritto controverso, sono rilevabili d'ufficio, in quanto allegazioni di fatti.sottratte alla disponibilità della parte ed in grado di contestare autonomamente il fondamento della domanda. L'art. 24 ultimo comma prescrive un atto da notificare alla controparte mediante deposito presso la segreteria della commissione per la costituzione del contribuente ed eventualmente della parte resistente. Ai sensi dell'art. 25 la segreteria della commissione iscrive il ricorso nel fascicolo generale e forma il fascicolo con decreti, copie sentenze, ecc. Le parti possono ottenere copie autentiche degli atti, il fascicolo viene presentato al presidente della commissione che affida il ricorso ad una delle sezioni, salva l'ipotesi di riunione dei ricorsi. Eseguita tale assegnazione e spirati i termini per la costituzione in giudizio la CT esamina il ricorso in due fasi: 1) Esame preliminare: Nella prima fase il presidente della commissione assegnataria esegue un controllo preliminare per evitare che vadano in trattazione ricorsi viziati dichiarandone la

loroinammissibilità; il suo ruolo è un ruolo di filtro, per evitare l'intasamento dei procedimenti. I rifiuti e l'inammissibilità vengono decisi per decreto e sono soggetti a reclamo, il presidente può altresì riunire i ricorsi aventi oggetto analogo allo stesso modo può decidere la separazione. Se si supera tale prima fase viene fissata la trattazione almeno 30 giorni liberi prima dell'udienza stessa. L'avviso di trattazione è elemento essenziale che, se mancante, determina l'inammissibilità del ricorso. In caso di pluralità di parti, l'avviso di trattazione deve essere notificato a tutte le parti. Dopo l'esame della procedura, la segreteria della commissione iscrive il ricorso nel fascicolo generale, le parti possono ottenere copia autentica degli atti, il fascicolo verrà quindi proposto al presidente della commissione che può assumere gli opportuni provvedimenti.

affinché i ricorsi aventi carattere ripetitivo vengano assegnati alle medesime commissioni.
  1. Trattazione della causa:
La data di trattazione deve essere comunicata almeno 30 giorni prima della data fissata. La trattazione della causa ai sensi dell'art 33 del dlg 546/92, avviene normalmente senza la partecipazione delle parti (in camera di consiglio) ovvero con l'esposizione dei fatti oggetto della controversia, il giudice può anche richiedere una consulenza tecnica senza che le parti possano incidere su tale decisione, ma potendo partecipare alle operazioni peritali. La discussione in pubblica udienza deve essere richiesta da una delle parti con apposita istanza, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'udienza o nel corpo dello stesso ricorso. L'iter del processo può essere temporaneamente bloccato in attesa di una risoluzione di una questione pregiudiziale. L'art 9 comma 1° lettera O del decreto di riforma del processo tributario haaggiunto, all'art 39 i commi 1 bis e 1ter, ulteriori ipotesi di sospensione del processo se la stessa, o altra commissione, debba risolvere una controversia la cui risoluzione pregiudichi la causa in corso (sospensione di carattere generale), altro caso di sospensione per istanza di parte è il caso di inizio di composizione amichevole della controversia. In tali casi il processo rimane pendente ma valido a tutti gli effetti ma entra in uno stato di riposo ed annulla temporaneamente tutte le attività dei soggetti. Sia la sospensione che l'interruzione sono dichiarati dal presidente della sezione con decreto reclamabile o dalla commissione on ordinanza, durante questa fase non decorrono termini e non possono essere compiuti atti. Venendo meno la causa di sospensione il processo riprende con istanza di parte. La trattazione si conclude con la decisione del collegio giudicante e si conclude con la pubblicazione della sentenza che deve contenere una serie di elementi.

quali:

  1. l'indicazione della composizione del collegio, delle parti, dei loro difensori,
  2. la concisa esposizione del processo,
  3. la richiesta delle parti,
  4. l'esposizione dei motivi in fatto ed in diritto.

Deve anche essere corredata dalla data di deliberazione e firmata dall'estensore. In riferimento alle condizioni, si può distinguere quelli di merito (possono avere ad oggetto l'accoglimento totale o parziale oppure il rigetto) da quelle di rito (la commissione si pronuncia in riguardo alla propria giurisdizione, sulla pronuncia di competenza territoriale, estinzione del giudizio per rinuncia delle parti o per cessata materia del contendere).

Una volta deliberata la sentenza è necessaria la pubblicazione (mediante deposito nella segreteria della CT entro 30 giorni dalla data della deliberazione) e la comunicazione della sentenza, il dispositivo viene comunicato alle parti entro 15 giorni.

5. I Procedimenti speciali

Tra le novità

Introdotte dalla riforma del procedimento tributario sono da annoverare quelli indicati.

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
17 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paolococchi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Unitelma Sapienza di Roma o del prof Saponaro Fabio.