Diritto processuale tributario
Principi generali
Il diritto processuale tributario presenta delle disposizioni di principio disciplinate dal Codice di Procedura Civile (il recente Codice di Procedura Amministrativa richiama al c.p.c così come la legge processuale n. 545).
Definizione di processo
Processo: è una procedura o sequenza coordinata di atti e attività svolte al fine di giungere a una decisione (il processo è il luogo in cui si svolge l'attività giurisdizionale).
Processo amministrativo: è una procedura o sequenza coordinata di atti e attività svolte al fine di giungere a un provvedimento amministrativo.
Il processo, dunque, porta a un provvedimento giurisdizionale che, nella maggior parte dei casi, è una sentenza. Il processo è disciplinato da una serie di norme giuridiche processuali di natura formale.
Norme sostanziali e formali
Norme sostanziali: disciplinano i rapporti tra soggetti dell'ordinamento prevedendo diritti e obblighi.
Norme formali: disciplinano il procedimento che ha la funzione di attuare le norme sostanziali base da parte di uno dei soggetti dell'ordinamento giuridico.
Ruolo del diritto processuale
Il diritto processuale è un diritto di secondo grado, ossia un diritto strumentale nel senso che disciplina l'attuazione delle norme che non hanno applicazione spontanea ma che sono lese.
Le tre potenze dello stato
- Potere legislativo: emana le norme;
- Potere esecutivo: si occupa dell'esecuzione delle norme nel pubblico (per i privati l'esecuzione delle norme è demandata agli stessi privati);
- Potere giurisdizionale: si occupa di attuare tutto ciò che non è stato spontaneamente attuato (individuazione della regola del caso concreto che le parti non sono state in grado di individuare spontaneamente).
Caratteristiche delle norme
Le norme per natura hanno la caratteristica di essere generali ed astratte nel senso che si riferiscono alla generalità e non al caso concreto. La norma è un precetto/regola:
- Sostanziale se regola un rapporto;
- Formale se regola un procedimento.
Fonti del diritto processuale
Fonti primarie: la fonte primaria è la legge (atti aventi forza di legge, decreti legge, decreti legislativi) proveniente dall'esecutivo che prevedono l'intervento del Parlamento con conversione in legge.
Fonti sub-legislative: regolamenti
Norme processuali
Norme processuali: sono norme di legge (fonti da legge del Parlamento ma anche atti aventi forza di legge come decreti legislativi attuati tramite legge delega). Il processo è regolato da norme che disciplinano la giurisdizione al fine di sanare i conflitti.
Giurisdizione e conflitti
Giurisdizione: è imprescindibile dal diritto sia perché i singoli non riescono a individuare la regola del caso concreto per cui occorre un terzo imparziale, sia perché vige il divieto dell'autodifesa (un soggetto non può imporre la propria interpretazione per cui occorre un giudice). I giudici hanno il compito di attuare l'attività giurisdizionale che si rende necessaria in caso di conflitto per cui interviene in maniera secondaria.
Giurisdizione costitutiva
L'eccezione (senza previa lesione di norma) è la giurisdizione costitutiva in materia di volontaria giurisdizione (es. scioglimento consensuale di un matrimonio per cui occorre un provvedimento giudiziale che lo omologhi, oppure l'accettazione di un'eredità da parte di un minore per cui occorre un provvedimento giudiziale affinché si perfezioni la fattispecie giudiziale). Normalmente la giurisdizione è interessata alla presenza di un conflitto.
Tipi di giurisdizione
- Giurisdizione cognitiva: attività giurisdizionale di cognizione, dove per cognizione si intende quell'attività giurisdizionale che ha come fine principale l'accertamento della regola del caso concreto (l'accertamento della norma astratta dell'ordinamento da applicare al caso concreto in esame). Attraverso l'attività cognitiva il giudice accerta e dichiara la regola del caso concreto che pone fine al conflitto;
- Giurisdizione esecutiva: grazie alla quale un soggetto può concretamente conseguire gli effetti che derivino dalla regola del caso concreto (fa in modo che il soggetto che lamenta la lesione consegua tutti gli effetti della regola del caso concreto);
- Giurisdizione cautelare: la quale ha il fine di impedire che i tempi lunghi del processo danneggino il soggetto bisognoso dell'attività giurisdizionale (il soggetto bisognoso di tutela necessita della tutela garantita dall'ordinamento attraverso la giurisdizione).
Articolo 24 della Costituzione
Art. 24 Costituzione:
“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.”
Garanzia della tutela
Come viene garantita la tutela? La tutela viene garantita attraverso l'attività giurisdizionale che attua in maniera secondaria il diritto sostanziale leso. Tale attività giurisdizionale viene espletata dal giudice, il quale individua la regola del caso concreto.
Accertamento della lesione
La lesione è avvenuta? Potrebbe essere infondata per cui il giudice deve accertare, attraverso l'attività di cognizione, la regola del caso concreto (se sostengo che Tizio è debitore mi rivolgo al giudice per accertare, attraverso la cognizione, la sussistenza del rapporto debitorio per poter poi individuare e pronunciare la regola del caso concreto). Dopo la pronuncia non sono necessariamente tutelato in quanto occorre la giurisdizione esecutiva (processo esecutivo).
Attività esecutiva
L'attività esecutiva consente di soddisfare tramite l'esecuzione forzata e la vendita coattiva dei beni del debitore, il soggetto leso.
Giurisdizione cautelare
Giurisdizione cautelare: evita che i tempi del processo arrechino danno al soggetto meritevole di tutela poiché il processo si svolge anche in tempi lunghi per cui viene prevista una procedura cautelare affinché non venga danneggiato dai tempi lunghi del processo (il debitore potrebbe vendere i propri beni). Il soggetto da tutelare può ottenere provvedimenti cautelari (es. sequestro e congelamento dei beni di Tizio fino alla fine del processo).
Giurisdizione cognitiva
La giurisdizione cognitiva, a sua volta, si tripartisce nelle seguenti:
- Giurisdizione cognitiva di mero accertamento: tutte e tre presuppongono un accertamento della regola del caso concreto;
- Giurisdizione cognitiva costitutiva: accertamento della regola del caso;
- Giurisdizione cognitiva di condanna.
Tutela giurisdizionale
1) L'attività di tutela giurisdizionale volta al mero accertamento della regola del caso concreto prevede che il giudice si limiti al mero accertamento e dichiarazione della regola da lui individuata. Esigenza: dissolvere il dubbio/la contestazione attraverso l'individuazione della regola del caso concreto (la lesione da ricomporre è quella della contestazione nel senso che il giudice rende certi i rapporti affinché venga tutelato il soggetto che a lui si rivolge). Es. regolamento tra due soggetti confinanti.
2) L'attività di tutela giurisdizionale costitutiva si esplica quando al giudice viene richiesto l'adozione di un provvedimento che costituisca effetti giuridici nuovi nell'ordinamento. Es. un'azione per ottenere l'annullamento di un contratto (il soggetto con cui stipulo il contratto non mi paga più per cui io mi rivolgo al giudice affinché annulli ed elimini il contratto).
Effetti costitutivi
Effetti costitutivi: modificano la realtà giuridica e la ritroviamo anche nel processo tributario nel rapporto tra contribuente e Amministrazione Finanziaria (atti autoritativi i cui effetti possono far sorgere lesioni tali che il contribuente richieda una tutela costitutiva fino all'eliminazione dell'atto).
Articolo 2932 del codice civile
Art. 2932: Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto.
“Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.”
Tutela giurisdizionale di condanna
3) L'attività di tutela giurisdizionale di condanna si riferisce a situazioni in cui un soggetto non chiede solamente l'accertamento della regola del caso concreto, ma richiede anche che il giudice obblighi la controparte a tenere il comportamento che non ha voluto adottare spontaneamente (il giudice condanna la controparte ad adempiere al contratto). La cognizione di condanna è l'ordinario presupposto della giurisdizione esecutiva (è presupposto per l'instaurazione di un processo esecutivo). Occorre prima di tutto agire con un procedimento di condanna e, successivamente, potrò essere legittimata alla tutela esecutiva (la sentenza di condanna è uno dei principali titoli esecutivi).
Cognizione e giurisdizione
A ciascuna tipologia di cognizione appartengono le proprie azioni. La cognizione è rivolta all'individuazione della regola del caso concreto e la giurisdizione individua la capacità/attitudine nello stabilire la regola del caso concreto in via definitiva e non più sindacabile. Il giudice adito all'attività di cognizione stabilisce la regola e, una volta esaurita, il processo avrà attitudine a divenire cosa giudicata (sostanzialmente la regola del caso concreto valida tra le parti in maniera definitiva e non più sindacabile). La regola derivante da cognizione giudiziaria vale tra le parti senza più alcuna possibilità di ridiscutere la questione.
Articolo 2909 del codice civile
Art. 2909: Cosa giudicata.
“L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.”
L'espressione “fa stato” sancisce la definitività e l'obbligatorietà (non è più discutibile). Non è infatti possibile duplicare l'attività in merito ad una determinata questione come sancito nel principio “ne bis in idem”.
Soggetti coinvolti nella cosa giudicata
Gli aventi causa succedono a titolo particolare in relazione ad un particolare titolo giuridico (contratto come patto tra vivi: nella compravendita il dante causa è il venditore poiché perde il diritto, mentre l’avente causa che acquista il diritto è l’acquirente). Gli eredi, invece, succedono a titolo universale in occasione della morte di un soggetto (la successione universale se un soggetto subentra ad un altro in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi).
Cosa giudicata sostanziale
Cosa giudicata sostanziale: nel codice civile all'art. 2907 e ss sono contenute alcune norme di carattere processuale. La giurisdizione è concepibile non solo come attività ma è distinguibile anche in funzione della tipologia di controversia (ci sono più giurisdizioni perché l'ordinamento processuale prevede diversi ordini di organi giurisdizionali a seconda del tipo di controversia):
- Se i conflitti riguardano soggetti privati la giurisdizione di riferimento è la giurisdizione ordinaria (civile o penale);
- Se i conflitti riguardano i rapporti tra i soggetti dell'ordinamento e le Autorità allora la giurisdizione di riferimento è la giurisdizione speciale:
- Giurisdizione amministrativa che disciplina le controversie tra privati e una Pubblica Amministrazione;
- Giurisdizione tributaria che disciplina i rapporti tra contribuente e l'Amministrazione Finanziaria (ha autonomia nonostante sia sotto la PA);
- Giurisdizione contabile che disciplina i rapporti tra soggetti pubblici che gestiscono denaro pubblico;
- Giurisdizione militare che disciplina i rapporti tra soggetti che hanno optato per la carriera militare.
Giurisdizione ordinaria
La giurisdizione ordinaria coinvolge tutti i soggetti indistintamente nei rapporti tra loro (in quella penale i soggetti che sono parti davanti al giudice non sono privati bensì abbiano un Rappresentante dello Stato ossia la Pubblica Accusa o PM). I giudici della giurisdizione ordinaria sono tutti giudici togati ovverosia giudici magistrati dell'ordinamento giuridico (sono giudici togati dopo aver passato un concorso pubblico e sono assoggettati al controllo dell'organo amministrativo ossia il Consiglio Superiore della Magistratura). Non c'è separazione delle carriere tra giudice e magistratura (PM). Tutti sono magistrati dell'ordinamento giuridico e, dopo il concorso, decidono quale carriera intraprendere o se fare per un periodo uno e per un periodo l'altro. Il PM è una delle parti coinvolte nel processo penale. I giudici sono la magistratura giudicante.
Giudici speciali
I giudici speciali non si tratta necessariamente di magistrati ma sono giudici onorari nominati senza necessariamente aver sostenuto un concorso pubblico (alcuni giudici tributari sono scelti tra i magistrati). I giudici possono suddividersi tra:
- Giudici di merito che fanno parte degli organi giurisdizionali di merito (sono tutti gli organi giudicanti dell'ordinamento ad eccezione dell'unico giudice di legittimità). Alcuni esempi sono dati dai TAR, la Corte d'Assise, la Corte d'Appello;
- Giudici di legittimità e l'unico giudice di legittimità è dato dalla Corte di Cassazione (organo di vertice delle giurisdizioni amministrative, tributarie e contabili solo con riguardo ai vizi di giurisdizione). La Corte di Cassazione valuta solamente i vizi di legittimità della sentenza mentre spetta ai giudici di merito valutare i fatti. Alla giurisdizione civile appartengono i cosiddetti Giudici di Pace.
Giurisdizione ordinaria
La giurisdizione ordinaria comprende i giudici generali che si occupano di controversie tra soggetti appartenenti all'ordinamento giuridico. Le giurisdizioni speciali, invece, si occupano di controversie speciali (es. la giurisdizione amministrativa si occupa di controversie del diritto legittimo mentre la giurisdizione tributaria si occupa di tributi).
Giudici specializzati
Giudici specializzati: sono ubicati presso i Tribunali e sono meri organi degli uffici giudiziari ordinari che si occupano di materie speciali nell'ambito dell'ordinario (brevetti, tribunali per minori). La Costituzione vieta l'istituzione di nuovi giudici speciali successivamente all'entrata in vigore della Costituzione (1 gennaio 1948) e spinge per l'istituzione, nel caso di materie particolari, di sezioni specializzate dei Tribunali ordinari.
Giurisdizioni particolari
Tra le giurisdizioni speciali distinguiamo le giurisdizioni particolari:
- Corte Costituzionale, la quale si occupa di garantire l'applicazione dei principi e articoli della Costituzione all'interno dell'ordinamento giuridico;
- Corti Europee:
- Corte di Giustizia dell'UE; hanno il compito di risolvere controversie inerenti la corretta interpretazione e applicazione di norme di grado superiore o massimo;
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
La Corte Costituzionale applica le norme della Costituzione. La Corte di Giustizia Europea applica le norme comunitarie, mentre la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo applica i diritti dell'uomo. Tutte e tre operano in un unico grado di giudizio.
Organi della giurisdizione ordinaria
Gli organi della giurisdizione ordinaria sono:
- I Magistrati;
- I Giudici di Pace;
- I Tribunali;
- Le Corti di Appello;
- La Corte di Cassazione.
I Giudici di pace e i Tribunali sono organi di 1ª istanza in quanto si tratta di giudici di merito (giudicano i fatti). I Tribunali possono essere a loro volta anche organi di 2ª istanza con riguardo alle sentenze dei Giudici di Pace. Le Corti di Appello sono organi di 2ª istanza con riguardo alle sentenze dei primi due organi appena visti. La Corte di Cassazione, infine, è organo di ultima istanza (3° grado) e si tratta di giudici di legittimità (giudicano solo su vizi di applicazione).
Giurisprudenza di merito e legittimità
Giurisprudenza di merito: insieme delle pronunce dei giudici di merito;
Giurisprudenza di legittimità: insieme delle pronunce della Corte di Cassazione.
Organi della giurisdizione amministrativa
Gli organi della giurisdizione amministrativa sono:
- Tribunali Amministrativi Regionali (TAR);
- Consiglio di Stato;
- Corte di Cassazione.
Il primo organo è di 1° grado. Il Consiglio di Stato è organo di 2° grado come la Corte di Appello mentre la Corte di Cassazione è organo di ultima istanza ma solamente per controversie afferenti la giurisdizione.
Organi della giurisdizione contabile
Gli organi della giurisdizione contabile sono:
- Sezioni distaccate della Corte dei Conti;
- Corte dei Conti;
- Corte di Cassazione (solamente per controversie afferenti la giurisdizione).
Organi della giurisdizione militare
Gli organi della giurisdizione militare sono:
- Tribunali militari (1° grado);
- Corte Militare d’Appello (2° grado).
Organi della giurisdizione tributaria
Gli organi della giurisdizione tributaria sono:
- Commissioni Tributarie Provinciali (1° grado);
- Commissioni Tributarie Regionali (2° grado);
- Corte di Cassazione (3° grado).
Giurisprudenza tributaria
Giurisprudenza di merito tributaria: insieme delle Commissioni Tributarie provinciali e regionali;
Giurisprudenza di legittimità tributaria: insieme delle pronunce della Corte di Cassazione (non solo su questioni afferenti la giurisdizione ma anche sui vizi di sentenza previsti).
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