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IPOTESI DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE:
- CONCILIAZIONE;
- AUTOTUTELA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.
Si tratta di due ipotesi che determinano una modalità di chiusura del processo tributario diversa da quella
ordinaria (con sentenza di rito o di merito).
Art. 46 D.lgs. 546/1992: estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
“1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie
previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
2. La cessazione della materia del contendere e' dichiarata, salvo quanto diversamente disposto
da singole norme di legge, con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il
provvedimento presidenziale e' reclamabile a norma dell'art. 28.
3. Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha
anticipate, salvo diverse disposizioni di legge.”
L'art. 46 individua l'ipotesi in cui il processo si estingua per il venir meno della materia del contendere. Non
si tratta di casi rari ma viene meno l'oggetto del giudizio ossia quando viene meno l'atto impugnato (viene
meno l'autotutela dell'Amministrazione perché auto-annulla il proprio atto). Se c'è una pretesa del
contribuente allora l'ufficio riconosce la pretesa e rimborsa (viene meno la materia del contendere).
Le ipotesi di cessazione sono date:
- un determinato atto d'ufficio (autotutela);
- un determinato atto di volontà del contribuente (es. il condono dove il contribuente aderisce per cui viene
meno la materia del contendere).
Quando la materia del contendere cessa per i motivi previsti all'art. 46 D.lgs. 546/1992 allora al co. 3 dello
stesso articolo si afferma che le spese di giudizio gravino su chi le ha anticipate (spese compensate).
La Corte Costituzionale ha dichiarato, nel 2005, l'illegittimità dell'art. 46 co. 3 imponendo che ciascuno
dovesse corrispondere la propria parte di spese se la cessazione dovesse derivare dall'atto dell'ufficio. Di
fatto sarebbe illegittimo che il contribuente debba sopportare le spese per la pretesa che l'ufficio stesso
riconosce essere illegittima (deve sopportarle l'ufficio).
Art. 47 D.lgs. 546/1992: sospensione dell'atto impugnato
“1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato puo' derivargli un danno grave ed irreparabile, puo'
chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto
stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e
depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22.
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera
di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi
prima.
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, con lo stesso
decreto, puo' motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla
pronuncia del collegio.
4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza
motivata non impugnabile.
5. La sospensione puo' anche essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia
mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel
provvedimento.
((5-bis. L'istanza di sospensione e' decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione
della stessa)).
6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata
non oltre novanta giorni dalla pronuncia.
7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo
grado.
8. In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di parte puo'
revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto
possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4. “
La sospensione dell'atto è una delle alternative previste per il ricorrente (normalmente non sospende gli
effetti dell'atto ma c'è riscossione frazionata). La sospensione anche parzialmente efficace dell'atto nelle
more del giudizio va fatta con istanza motivata affinché venga palesata l'esistenza per ottenere tutela
cautelare:
- fumus boni iuris;
- periculum in mora.
L'istanza può essere fatta:
- in unum a ricorso;
- con istanza separata.
La tutela cautelare nel processo tributario è sempre post giudizio e mai ante causa. La sezione giudica e
valuta ma può accadere che il presidente di sezione, in casi gravi, possa “in audita altra parte” concederla
(senza sentire la controparte) con decreto presidenziale comunicato alle parti e da sottoporre al giudizio del
collegio per evitare il danno grave e irreparabile. Il collegio decide con ordinanza per accogliere/respingere
l'istanza dopo aver sentito le parti. L'udienza cautelare si svolge a porte chiuse ma con la presenza delle parti
(inCamera di Consiglio) in garanzia del contraddittorio.
L'istanza di sospensione dell'atto va notificata da chi la propone all'altra parte costituita (se l'atto è separato
dal ricorso) e l'udienza viene fissata dal presidente di sezione. La parte istante sostiene la pretesa, mentre la
parte contrapposta palesa l'insussistenza.
L'istanza è sempre revocabile da chi l'ha pronunciata e non è impugnabile (non idonea a passare in
giudicato). Può essere revocata su istanza di parte palesando nuovi fatti (se l'istanza è responsabile può
comunque essere riproposta con nuovi fatti).
Nell'ipotesi in cui il collegio conceda la tutela cautelare, l'efficacia dell'atto è sospesa fino a pronuncia di 1°
grado. La trattazione va fissata non oltre 90 giorni dalla pronuncia.
L'art. 47 si trova tra le norme di disciplina nel capo I e va discussa dinnanzi alla CTP e, tale norma, non è
richiamata nell'ambito nelle norme di disciplina dell'Appello. Ciò avviene ai sensi dell'art. 19 del D.lgs.
472/1997, il quale disciplina la sospensione in grado di Appello (CTR) della riscossione delle sanzioni e solo
delle sanzioni (c'è disciplina espressa) per cui si è ritenuto che in Appello il provvedimento impugnato di cui
all'art. 47 non potesse venir sospeso.
Fino a poco tempo fa la tutela cautelare era prevista in 1° grado mentre, in 2° grado, era concedibile solo con
riguardo alle sanzioni.
Oggi, invece, sulla base delle sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione si ammette la
tutela cautelare possa essere concessa (sia sanzioni che tributi) anche dalle CTR. Si ritiene che sia possibile
ottenere tutela cautelare anche in ipotesi di ricorso in Cassazione.
Come mai il D.lgs. 472/1997 ammetteva la tutela cautelare davanti alla CTR solo con riguardo alle sanzioni?
La disciplina della riscossione frazionata comportava che nelle more del giudizio di 1° grado potesse essere
riscosso solo un terzo dei tributi dovuti e gli interessi. Dopo il 2° grado poteva essere riscosso un terzo dei
tributi più gli interessi e le sanzioni (le sanzioni sono riscuotibili solo dopo il 2° grado). Ciò non toglio che
si possa sospendere in via cautelare non solo gli effetti della sentenza ma quelli dell'atto impugnato. È una
concezione costitutivista (si sospende sempre e solo l'atto impugnato).
Se il contribuente perde in 2° grado sarà necessario sospendere gli effetti dell'atto impugnato (solo con
l'annullamento si sospende) per cui se il ricorso non è accolto resta l'atto con i suoi effetti (pronuncia
dichiarativista).
La concezione dichiarativista afferma che una volta entrati nel processo, l'atto non esiste più e la pronuncia
giudiziale si sostituisce all'atto e dichiara la pretesa tributaria (non più atto ma sentenza giudiziaria).
Se chiedo la sospensione in CTR o in Cassazione significa che voglio sospendere la sentenza e non l'atto
(meramente accertativo e dichiarativo). Ecco perchè per alcuni va usato l'art. 283 c.p.c di sospensione della
sentenza (ma è diverso perchè civile).
Il giudice, se non accoglie la domanda del contribuente, si limita a respingere lasciando correre gli effetti
dell'atto.
CONCILIAZIONE
È prevista all'art. 48 del D.lgs. 546/1992 e può aver luogo (co. 2) solo avanti alle CTP e non oltre la prima
udienza.
Art. 48 D.lgs. 546/1992 : conciliazione giudiziale
“1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista dall'articolo 33, puo' proporre all'altra parte la
conciliazione totale o parziale della controversia.
2. La conciliazione puo' aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la
prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione puo' essere esperito d'ufficio anche dalla
commissione.
3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate
le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce
titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione
ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un
massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. La conciliazione si
perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del
processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata. Per le modalita' di
versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1994, n. 592. Le predette modalita' possono essere modificate con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
((3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro
il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate
provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo
dovuto a titolo di tributo.))
4. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso
della prima udienza, la commissione puo' assegnare un termine non superiore a sessanta giorni,
per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5.
5. L'ufficio puo', sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla
discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra
parte abbia previamente aderito. Se l'istanza e' presentata prima della fissazione della data
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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