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PRESENTAZIONE MODELLO IPEA
Il Modello IPEA è un modello da compilare quando, al ricevimento dell'avviso che contiene la pretesa di maggiori imposte e esenzioni, il contribuente intenda ai fini della determinazione dell'imposta dovuta far valere delle perdite pregresse.
La presentazione del Modello IPEA sospende il termine per l'impugnazione per 60 giorni. Questa sospensione è cumulabile con quella prevista per l'accertamento con adesione, così il termine diventa di 210 giorni.
Il contribuente ha due alternative:
- Ricevuto l'avviso presenta il Modello IPEA e, successivamente, l'istanza di accertamento con adesione. Quindi può presentare istanza di accertamento con adesione entro 120 giorni dalla notifica dell'atto (60 + 60) e a l'istanza sospende il termine dell'impugnazione dell'atto per ulteriori 90 giorni.
- Ricevuto l'avviso presenta istanza di accertamento con adesione e, nel corso del contraddittorio, presenta il
- documenti di prassi, la mediazione può essere motivata sulla base delle presenza di orientamenti delle commissioni tributarie.
- Grado di sostenibilità della pretesa
L'ufficio dovrà esaminare le questioni di fatto basandosi sostanzialmente sul grado di sostenibilità della prova in giudizio della pretesa tributaria e sulla fondatezza degli elementi addotti dall'istante. - La proponibilità dell'accordo di mediazione è direttamente correlata al prevedibile esito sfavorevole del giudizio di merito.
- Economicità
La controversia può essere sostenuta solo quando gli oneri sono accettabili, perché ha un impegno a non gravare il procedimento amministrativo di oneri inutili e dispendiosi, considerando altresì il rischio di eventuale condanna alle spese. - Se l'ufficio ritiene sussistenti i presupposti può:
- Se l'istanza presentata dal contribuente contiene una motivata proposta di mediazione,
Completadella rideterminazione dell'ammontare della pretesa, può invitare il contribuente a sottoscriverel'accordo stesso. Altrimenti comunicare una propria proposta motivata di mediazione, completa dellarideterminazione dell'ammontare della pretesa, indicando i recapiti del funzionario incaricato, al finedella sottoscrizione dell'accordo. Invitare il contribuente al contraddittorio.
L'accordo si conclude al momento della sottoscrizione, da parte dell'ufficio e del contribuente, di un atto chedeve contenere l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione e le modalità di versamentodegli stessi o per accettazione della proposta già formulata.
Mentre la mediazione si perfeziona:
- Nelle controversie su un atto impositivo o di riscossione con il versamento, entro 20 giorni dallasottoscrizione dell'accordo, delle somme dovute o della prima rata. Le sanzioni sulla pretesa rimastain vita sono ridotte al 35%.
del minimo- Nelle controversie di rimborso con la sottoscrizione dell'accordo, nel quale sono indicate le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento.
Quando invece l'ufficio ritiene di non accogliere l'istanza di mediazione o all'esito contraddittorio emerge che non ci sono gli elementi per trovare un accordo, l'ufficio deve nel termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso manifestare il diniego con atto motivato.
Nel diniego devono essere dettagliatamente esposte le ragioni, in fatto e in diritto, poste a fondamento della pretesa tributaria.
In questo caso il reclamo diventa il ricorso e il contribuente deve costituirsi decorsi 30 giorni dalla scadenza dei 90 o dall'atto di diniego. Mentre l'amministrazione si costituirà depositando l'atto di diniego, che diventa atto di controdeduzioni.
Le controversie instaurate a seguito di rigetto dell'istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell'accordo di mediazione.
Rientrano nell'ambito di applicabilità della conciliazione se le parti trovano un accordo a giudizio già istaurato.
NOTIFICAZIONE DEL RICORSO
La proposizione del ricorso avviene mediante la notifica all'ufficio che ha emesso l'atto, per verificare il rispetto dei termini si guarda quindi la data di notifica.
La notifica può avvenire:
- Tramite ufficiale giudiziario (copia)
- Tramite consegna diretta (originale)
- Tramite spedizione per posta (originale)
CAPITOLO 4 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
COSTITUZIONE DEL RICORRENTE
Il ricorrente deve costituirsi entro 30 giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità, depositando o spedendo a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, alla segreteria della commissione il FASCICOLO DI PARTE.
Il termine soggiace alla sospensione feriale, quindi il ricorrente può avvalersi della sospensione ma non necessariamente, perché se ha presentato delle richieste cautelari.
(sospensione della riscossione provvisoria) ha interesse ad istaurare immediatamente il giudizio e ottenere subito il provvedimento cautelare, anche perché durante il periodo feriale le commissioni emettono comunque provvedimenti cautelari. All'interno del fascicolo c'è il ricorso: - L'originale se è stato notificato alla controparte mediante ufficiale giudiziario - La copia se è stata notificata mediante consegna diretta o trasmissione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta, unitamente alla ricevuta di deposito o di spedizione. Il ricorrente deve produrre oltre al ricorso la prova dell'avvenuta notifica del ricorso: - Se avvenuta tramite ufficiale giudiziario la prova è costituita dalla relazione di notifica posta sull'originale del ricorso - Se avvenuta mediante consegna diretta o notifica per posta, la prova è costituita dalla ricevuta rilasciata dall'ufficio o dalla ricevuta di spedizione per raccomandata.Sono state una serie di pronunce della cassazione in merito ai documenti da produrre:
- Una sentenza del 2013 dice: Non solo la copia del ricorso, ma anche la ricevuta di spedizione a mezzo posta deve essere depositata entro 30 giorni dalla spedizione a mezzo posta del ricorso. Il deposito tardivo conduce all'inammissibilità dell'impugnazione. L'omessa produzione della ricevuta di spedizione non può essere sanata ex post, ad esempio esibendo il documento in udienza.
- Una ordinanza del 2018 dice: Non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso, notificato direttamente a mezzo posta, il fatto che il ricorrente, al momento della costituzione entro 30 giorni dalla ricezione dellaraccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con.
proprio timbro datario
Poi ci sono state altre pronunce della cassazione in merito al momento da cui decorre il termine di 30 giorni nel caso di notifica a mezzo raccomandata, decorre dalla spedizione o dal ricevimento dell'araccomandata?
Il problema si pone perché se considero la partenza potrei costituirmi prima che sia arrivata e se considero quando è arrivata perdo dei giorni per costituirmi visto che saprò la data solo nel momento in cui mi arriva la ricevuta di ritorno, considerando che potrebbe non arrivare la riceuta perché va persa.
La cassazione in due pronunce dice due cose diverse:
- Il termine entro il quale la copia del ricorso spedito per posta deve essere depositata nella segreteria della commissione tributaria adita, decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell'atto da parte del destinatario.
- Il contribuente deve costituirsi in giudizio a pena di inammissibilità entro 30 giorni
dallaproposizione del ricorso depositando, sempre a pena di inammissibilità