Diritto tributario: principi generali e fonti
Appunti
Il diritto tributario appartiene alle materie giuspublicistiche, figlio del diritto amministrativo. È il diritto dei tributi, non una materia economica. Quel settore dell’ordinamento positivo che disciplina tutti gli atti e procedure attraverso cui gli enti pubblici prelevano dalle economie private i mezzi finanziari per sostenere le pubbliche spese. Relazione inscindibile tra prelievo tributario e pubbliche spese. Prelievo tributario realizza il concorso alle pubbliche spese. Il prelievo fiscale è assolutamente legittimo poiché permette di attuare le spese pubbliche. Il confine del diritto tributario coincide con la fine del concetto di tributo. Non esiste una definizione positiva del concetto di tributo, tuttavia ci sono norme che presuppongono il concetto di tributo, come l’articolo 75 della costituzione. Altra norma è articolo 2 d.lgs. 546/1992 riparto di giurisdizione è in funzione del concetto di tributo e molte altre. Spetta all’interprete cioè alla dottrina e giurisprudenza dare un contenuto alla nozione di tributo.
Sono cinque i connotati generalmente riconosciuti del prelievo tributario:
- Obbligazione pecuniaria. Il tributo è qualche cosa che determina un obbligo di pagamento.
- Obbligazione pecuniarie a titolo definitivo.
- Coattività. L’applicazione dell’IVA accede all’acquisto senza il consenso dell’acquirente. L'imposta di registro accede all’acquisto di un immobile in modo automatico. Il prelievo tributario si applica a prescindere dalla volontà del privato poiché lo stabilisce la legge.
- Relazione del prelievo tributario con atti e fatti avente rilevanza economica. In virtù di questa connotazione possiamo escludere le sanzioni dal novero dei prelievi tributari. Sanzioni sono applicate nel momento in cui c’è una violazione. Presupposti dei principali tributi del nostro ordinamento: IVA = consumo. Il maggior presupposto del prelievo tributario è comunque il reddito.
- Finalità è quella di finanziare le spese pubbliche. Spese generalmente intese, tuttavia possono essere istituiti e applicati tributi per uno scopo specifico o meno. Quello che conta è che quello che viene ricavato cioè il gettito venga devoluto al finanziamento delle pubbliche spese.
Tributo è termine generico all’interno del quale si distinguono vari tipi di entrate. I tributi più importanti del nostro ordinamento sono imposte. Le tasse sono invece prelievi meno rilevanti nell’ordinamento.
Le imposte si caratterizzano per un presupposto generico come è il consumo o il reddito o il fatto che venga in essere un negozio generico. Invece per le tasse abbiamo un presupposto più specifico cioè il compimento di un atto da parte di un ente pubblico a vantaggio di un privato, come la tassa sui rifiuti.
Ci sono molti altri prelievi che si chiamano canone, tariffe, contributi, dei quali la natura è incerta, alcuni hanno natura tributaria altri appartengono a una fascia di prelievi coattivi non tributari che è definita parafiscalità. Per definirne la natura occorre valutare la disciplina. La giurisprudenza è spesso chiamata a stabilire la natura. Tradizionale è la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSA), solitamente prelevate dai comuni da chi occupa il suolo pubblico. È dato ai comuni la possibilità di istituire un contributo. Stessa natura ma hanno disciplina diversa quindi da un lato imposta, dall’altro contributi.
Monopoli fiscali, accomunati ai tributi, ma hanno in comune solo il fatto che quello che lo stato incassa serve a finanziare le spese.
Principi costituzionali
Articolo 23 costituzione principio della riserva di legge: Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Il prelievo tributario può essere disposto solo da soggetti e organi che rappresentino la volontà popolare. Le norme tributarie devono essere fissate con legge o atti aventi forza di legge. Nessuna prestazione patrimoniale o personale. Questo articolo ha una dimensione più ampia di quella del tributo. Questa riserva di legge non è riserva di legge rinforzata dal momento che non necessita solo di legge del parlamento, ma anche atti aventi forza di legge. Riserva di legge relativa poiché si applica solo alle norme tributarie sostanziali, non si applica alle norme di carattere processuale e procedimentale. Ovviamente le norme sulle sanzioni devono essere fissate per legge ma in virtù di altre riserve non quelle disposte dall’articolo 23.
Quattro elementi per la fattispecie sostanziale del tributo che deve essere stabilito dalla legge e non può essere lasciato a una fonte diversa:
- Fatto o atto avente rilevanza economica.
- Soggetti, attivi ma soprattutto passivi, cioè chi deve pagare il tributo. Per quello che riguarda le imposte dello stato (imposte erariali) sono gestiti e applicati dalle agenzie delle entrate (soggetto attivo). Tra quelli passivi non ci sono solo quelli che devono sostenere l’imposta ma anche tutti quelli che sono coinvolti nella riscossione, sostituto d’imposta.
- Base imponibile, concetto artificiale creato dalle norme, è una grandezza monetaria. Importo monetario su cui è commisurato il tributo. Base dell’IRPEF: reddito complessivo netto percepito in un anno solare. IVA: commisurata al prezzo del bene o servizio immesso al consumo.
- Aliquota, parzialmente lasciata alla definizione di una fonte normativa secondaria. La legge deve infatti contenere o dei criteri precisi e stringenti per stabilire l’aliquota applicabile o indicare l’aliquota massima. Regola utile soprattutto per i tributi locali. Soddisfatta questa, la disciplina tributaria può essere dettata da fonti secondarie.
Fonti
Legislazione dell’Unione Europea: il suo influsso comincia a essere significativo. Si parla sia dei trattati di funzionamento, di direttive ma anche di decisioni della Corte. Quello che sta influenzando di più il diritto tributario interno è questo lavorio incessante della corte che giudica della compatibilità delle norme interne con quelle dell’unione. Norme speciali, prevalgono su quelle generali e abbiamo una significativa produzione di trattati: convenzioni contro le doppie imposizioni. Principio che presiede alle regole di imposizione reddituale dei soggetti fiscalmente residenti e non in Italia. I residenti in Italia che hanno redditi transnazionali sono assoggettati al pagamento di doppie imposte. Sempre più rilevante produzione di trattati in tema di cooperazione tra le varie amministrazioni degli stati, soprattutto in materia di dati da utilizzare ai fini dell’accertamento della riscossione delle imposte.
Legge ordinaria: legge 27 luglio 2000 numero 212 “statuto dei diritti del contribuente”. Legge particolare che assume un ruolo importante nell’ordinamento tributario che è sfornito di un codice e di una legislazione di principio. È un insieme di regole che presidiano il rapporto tra contribuente e fisco ma contenute in una legge ordinaria suscettibile pertanto ai cambiamenti. Articolo 1: “principi generali”. Le norme dello statuto non hanno rango costituzionale ma danno attuazione a principi costituzionali pertanto tali norme acquistano un valore interpretativo fondamentale. Articolo 10: recepisce normativamente un principio che la dottrina invocava che è quello della buona fede e del reciproco affidamento nei rapporti con il contribuente.
Decreto legislativo: nel nostro ordinamento ne è frequente l’uso. La materia tributaria è di grande tecnicismo perciò si preferisce introdurre le norme attraverso leggi delega. Problema della conversione. Nello statuto del contribuente articolo 4: parziale divieto di utilizzo del decreto legge (questo divieto non è previsto in costituzione). Articolo 117 costituzione, la potestà legislativa regionale deve essere uniformata a delle norme di principio e coordinamento dettate dalla legge statale e nel rispetto delle fonti europee. Lett e) potestà esclusiva dello stato nell’introdurre un tributo erariale, ma è attribuita anche la perequazione delle risorse finanziarie: federalismo di stampo più solidale, esclusa la competizione e introdotta anche una disciplina volta a tener conto della natura diversa delle regioni. La potestà legislativa regionale è concorrente con quella dello stato: armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, al coordinamento stato regione si può provvedere anche con leggi regionali. La disciplina dei tributi regionali non è affidata alle regioni, ma è materia concorrente in virtù di un’interpretazione affermata circa l’articolo 117. I principi fondamentali sono anche questi riservati alla legislazione statale.
Legge delega 5 maggio 2009 numero 42 “legge Calderoli” decreti attuativi 23/2011 in materia di federalismo fiscale municipale e 68/2011 entrate delle regioni a statuto speciale.
Testi unici in materia tributaria hanno natura di leggi. Il D.P.R. 22 dicembre 1986 numero 917.
Questa materia ha anche alcune fonti regolamentari articolo 17 L. 400/1988. Si trovano anche dei decreti ministeriali in materia tributaria. “Accertamento tributario”. Articolo 119 costituzione: comuni etc. applicano tributi che sono stabiliti dalle regioni. Una volta fisata l’aliquota massima e fissati criteri tassativi, anche i comuni possono intervenire per stabilire quella che è l’aliquota dei tributi in un certo ambito.
Non costituiscono fonti normative le cosiddette interpretazioni ufficiali cioè le circolari, le risoluzioni, le note, i pareri dell’agenzia delle entrate, non sono fonti del diritto ma sono fonti importanti con efficacia interpretativa, non vincolano né il contribuente né il giudice ma hanno effetto vincolante solo all’interno dell’Agenzia delle Entrate. Se il contribuente decide di uniformarsi a un'interpretazione, lo fa per evitare contenziosi.
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