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SOGGETTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO
Soggetti attivi
Nel nostro ordinamento ci sono tributi erariali, regionali, provinciali e comunali. In relazione
ai tributi regionali, provinciali e comunali, i soggetti titolari della potestà impositiva sono
regioni, province, comuni. In termini generali la titolarità della potestà impositiva (cioè le
attribuzioni dei poteri legati all'applicazione dei tributi) deve essere distinta dalla titolarità
del gettito dei tributi. È capitato e capita che certi tributi siano applicati da dei soggetti e il
ricavato della loro applicazione sia destinato ad altri soggetti. Esempio l'imposta regionale
sulle attività produttive è stata fino ad oggi applicata da quell'ente pubblico che di regola
ha i poteri destinati all'applicazione dei tributi dello stato, il gettito era poi attribuito alle
regioni. Tendenzialmente regioni, province e comuni hanno anche la potestà impositiva
relativa ai tributi di loro competenza. Per quanto riguarda i tributi erariali invece non è
direttamente lo stato ad occuparsi della loro applicazione, ma tutti i poteri destinati a
curare l'applicazione dei tributi sono stati attribuiti, con la legge 300/1999, a delle agenzie,
agenzia delle entrate e dalle agenzia delle dogane. I tributi erariali sono applicati dalla
agenzia delle entrate alcuni dalla agenzia delle dogane. Rossella Orlandi è la direttrice
dell'agenzia delle entrate. Agenzia delle entrate è una amministrazione che ha una
personalità giuridica di diritto pubblico. È un ente pubblico, tanto che è soggetta al potere
di controllo della corte dei conti ed è soggetta anche ai poteri di indirizzo e vigilanza del
ministero delle finanze. È comunque dotata di una certa autonomia statutaria,
regolamentare, contabile, organizzativa, finanziaria. Le sono attribuiti tutti i poteri in materia
di accertamento dei tributi. È dotata della potestà impositiva, ma non è destinataria del
gettito che spetta all'erario. Struttura agenzia delle entrate: c'è una direzione centrale e poi
ci sono articolazioni locali; ci sono delle direzioni regionali, ma concretamente la potestà
impositiva è svolta dalle direzioni provinciali. Gli uffici base della agenzia delle entrate sono
le direzioni provinciali, che a volte hanno anche articolazioni interne. Sono le direzioni
provinciali a emettere gli avvisi di accertamento. Equitalia è un gruppo di società per azioni.
È stata istituita circa 10 anni fa, è stata fatta una riforma tendente a sostituire ai precedenti
soggetti, che erano concessionari privati di emanazione bancaria, che svolgevano attività
di riscossione, una società a partecipazione pubblica. Equitalia è partecipata al 51% dalla
agenzia delle entrate e al 49 % dall'inps (perché riscuote anche i crediti dell'inps). Equitalia
svolge una funzione servente rispetto a quella dell'agenzia delle entrate. Non è mai
Equitalia che stabilisce se e quando bisogna pagare, svolge una funzione servente, riscuote
crediti già definiti. Equitalia è una sorta di braccio esecutivo, anche se non svolge una
funzione meramente materiale. Agenzia delle entrate e equitalia, come anche regioni
province e comuni, applicano la legge senza margine di discrezionalità, se non
discrezionalità rigidamente tecnica. In questa materia vige un principio di stretta legalità.
Soggetti passivi
Il contribuente è il primo soggetto passivo. È un termine utilizzato anche nel linguaggio
comune. Nel linguaggio tecnico è utilizzato in almeno due accezioni, un'accezione ampia
e un'accezione ristretta. Il contribuente in senso ampio è qualunque soggetto titolare di
obblighi tributari, soggetto passivo di ordini tributari in termini generali. A questa accezione
ampia si ispira la denominazione della legge 212/2000, lo statuto dei diritti del contribuente.
Qui con contribuente si intende sia il soggetto tenuto ad adempimenti di carattere formale,
sia tenuto ad adempimenti di carattere sostanziale, sia il soggetto che è tenuto a pagare
delle imposte, ma non in via definitiva, nel senso che potrà poi rivalersi verso un altro
soggetto privato. Il contribuente in senso stretto è il soggetto che ha posto in essere il
presupposto del tributo, il soggetto che ha posto in essere la capacità contributiva. La
capacità contributiva è stata dal legislatore posta come presupposto di un tributo. In
questo senso contribuente diviene sinonimo di obbligato principale. Quando si parla di
contribuente bisogna quindi cercare di capire se si fa riferimento all'accezione ampia o
all'accezione ristretta. Oltre ai soggetti che pongono in essere il presupposto del tributo, il
legislatore ha individuato anche altri soggetti che sono obbligati anche al pagamento del
tributo, talvolta non solo ad adempimenti formali (principio della riserva di legge). Non solo
l'obbligato principale, colui che pone in esser il presupposto, ma anche tutti quelli che sono
coinvolti nell'attuazione del prelievo devono essere individuati dalla legge. Qui si deve far
riferimento a due istituti, la solidarietà tributaria e la sostituzione tributaria.
Solidarietà tributaria
Anche nel diritto tributario ci sono ipotesi di coobbligazione solidale. Nel diritto privato la
coobbligazione può essere sia dal lato passivo sia dal lato attivo. Coobligazione dal lato
passivo= più soggetti obbligati per una stessa prestazione, sicchè il creditore si può rivolgere
indifferentemente all'uno o all'altro e pretendere l'intero; l'adempimento di uno solo dei
soggetti libera gli altri (artt. 1292 ss). Coobligazione dal lato attivo= un debitore e più
creditori che possono chiedere adempimento della prestazione e se il debitore adempie a
un creditore, gli altri non possono più chiedergli nulla. Qui abbiamo solo una
coobbligazione sul lato passivo. Il diritto tributario si limita a prevedere ipotesi in cui più
soggetti sono tra loro coobbligati. Il diritto privato conosce una regola per cui se più soggetti
sono obbligati per la stessa prestazione, l'obbligazione si presume solidale. Qui una regola
di questo tipo non vale, deve esserci, in base alla riserva di legge, una previsione espressa
della coobligazione solidale dal lato passivo. Non troviamo però una disciplina tributaria
della solidarietà. Artt. 1292 ss del codice civile disciplinano la solidarietà tributaria con gli
opportuni adattamenti. Si distinguono due forme di solidarietà tributaria: coobbligazione
solidale paritaria (o paritetica) e coobbligazione solidale dipendente. Questa distinzione
non attiene al concreto svolgersi dei rapporti tra obbligati e creditore, questa distinzione
rimane sullo sfondo, è un background per spiegare le norme di cui ci occupiamo. È una
distinzione tipica del diritto tributario. Coobbligazione solidale paritaria: tutti i soggetti
obbligati hanno concorso a porre in essere il presupposto del tributo, a porre in essere quella
manifestazione di capacità contributiva che costituisce il presupposto del tributo. Esempio
1: applicazione delle imposte di registro sulle compravendite immobiliari. Tizio vende un
immobile a Caio, si applica l'imposta di registro. I soggetti coinvolti nella compravendita
sono venditore e acquirente, entrambi manifestano una capacità contributiva perché il
venditore vende l'immobile e incassa il prezzo e l'acquirente i soldi li dà al venditore e
acquisisce l'immobile. E dunque entrambi sono coinvolti dal presupposto dell'imposta di
registro, che è il trasferimento immobiliare. Questi soggetti sono coobbligati paritari nei
confronti del fisco. Il fisco può chiedere l'imposta di registro all'uno o all'altro, a quello che
ritiene più comodo dei due. L'agenzia delle entrate si può rivolgere a entrambi, finchè non
ottiene il pagamento da uno dei due. Nella prassi venditore e acquirente possono
accordarsi su chi deve cadere l'onore fiscale. Se non è pattuito nulla in proposito, si applica
la regola del codice civile, per cui l'imposta sui trasferimenti è pagata dall'acquirente.
Questo aspetto è del tutto irrilevante per il diritto tributario, ciò che interessa al diritto
tributario è il rapporto esterno. I rapporti interni tra coobbligati, tra i quali potrebbe aversi
una rivalsa totale o parziale dell'imposta pagata da uno dei due, sfuggono al diritto
tributario e appartengono al diritto privato. Al di là di chi sia il soggetto inciso dal
pagamento dell'imposta, entrambi i soggetti sono coobbligati paritari nei confronti del
fisco. Esempio 2: applicazione dell'imposta successoria. I coeredi sono coobbligati
solidalmente per il pagamento della imposta successoria ognuno per la propria quota.
Anche qui l'agenzia delle entrate potrà rivolgersi per ottenere il pagamento a chi è più
comodo e chiedergli l'intero, anche qui può esserci un problema di regresso (che qui sarà
sicuramente parziale). Bisogna tenere distinto il profilo dei rapporti tra coobbligati e
comune creditore disciplinato dal diritto tributario e il profilo dei rapporti tra i coobbligati
disciplinato dal diritto civile e in caso di controversia è portato davanti al giudice civile.
Coobbligazione solidale dipendente: se nell'altra forma di solidarietà tutti i coobbligati
hanno contribuito a porre in essere il presupposto, qui ci sarà qualche coobbligato che non
ha partecipato a porre in essere il presupposto. Per i coobbligati paritari la responsabilità
deriva non dall'aver posto in essere il presupposto, ma da una fattispecie collegata a quella
generatrice dell'imposta, fattispecie legata al presupposto del tributo da un nesso di
pregiudizialità-dipendenza. Se per qualche motivo il rapporto obbligatorio principale, cioè
quello tra il coobbligato principale e il fisco, dovesse venire meno, viene meno anche
l'obbligazione del coobbligato dipendente. Disciplina dell'ires prevede molte ipotesi di
coobbligazioni solidali dipendenti. Ci sono ipotesi che nascono contestualmente
all'obbligazione principale e altre che nascono successivamente al porre in essere del
presupposto. Ci sono inoltre ipotesi di coobligazione solidale dipendente previste dal
legislatore a titolo di sanzione. Nel caso di solidarietà dipendente se paga il coobbligato
dipendente, si può rivalere in toto nei confronti dell'obbligato principale. Per il resto per
quanto riguarda i rapporti tra coobbligati e agenzia delle entrate, che la solidarietà sia
paritaria o dipendente non cambia nulla. Esempio: compravendita immobiliare. il
legislatore tributario non ha solo istituito una coobligazione solidale tra venditore e
acquirente.