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I SOGGETTI ATTIVI SONO :

1. AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA: La figura soggettiva di maggiore rilevanza

dal punto di vista attivo, è l’AF, struttura amministrativa deputata funzionalmente

all’attuazione della normativa tributaria statale. Essa si articola su un livello - centrale

“politico”, che vede le competenze tributarie del ministero dell’economia e delle finanze -

territoriale “tecnico”, che comprende le funzioni delle agenzie fiscali →agenzia delle

entrate, agenzia delle dogane e agenzia del demanio. Hanno personalità giuridica d diritto

svolgimento dell’attività

pubblico, godono di autonomia gestionale e amministrativa e lo

istituzionale è regolata dai rispettivi statuti All’agenzia delle entrate sn attribuiti in via

esclusiva tutti i poteri diretti all’attuazione amministrativa delle principali imposte erariali,

comprese le funzioni di accertamento, riscossione e rappresentanza nel contenzioso

tributario inerenti tali imposte

2. GUARDIA DI FINANZA: Un ruolo del tutto particolare tra i soggetti attivi, è

attribuito dalla legge alla Guardia di Finanza, corpo facente parte delle forze armate dello

stato che ha tra le diverse funzioni, lo specifico compito di prevenire, ricercare e denunciare

le evasioni e le violazioni finanziarie. A tal fine, essa collabora con gli uffici finanziari nelle

dell’accertamento dei redditi

attività di acquisizione e reperimento degli elementi utili ai fini

e dell’IVA e nella repressione delle relative violazioni.

3. ENTE DELLA RISCOSSIONE: È il soggetto cui la normativa in materia di

riscossione dei tributi attribuisce le specifiche competenze in materia di realizzazione

del credito tributario. Le funzioni di riscossione sono attribuite all’agenzia delle

coattiva

entrate, che le esercita indirettamente mediante una società con capitale pubblico

appositamente costituita, denominata Equitalia spa e partecipata al 51% dall’agenzia delle

entrate.

I SOGGETTI PASSIVI SONO:

Il soggetto passivo è il soggetto che la fattispecie individua quale titolare del fatto economico

assunto a presupposto dell’imposta. Alla titolarità passiva dell’obbligazione corrisponde la

all’attuazione della norma tributaria, ma anche la previsione di

soggezione ai poteri connessi

specifici obblighi di collaborazione che possono trovare diverse forma di espressione e variare da

semplici adempimenti formali fino ad attività amministrative più complesse. Nella disciplina

normativa il soggetto passivo dell’imposta viene di regola identificato con il termine contribuente,

al fine di sottolinearne la differenza rispetto ad altri soggetti coinvolti nell’attuazione della norma

assunto dalla legge a presupposto dell’imposta: vi

tributaria, ma non titolari del fatto economico

sono infatti ipotesi in cui la titolarità della soggettività passiva non corrisponde ad una espressione

di attitudine contributiva → classico esempio di coinvolgimento nella dinamica attuativa del tributo

di un soggetto diverso dal contribuente, è dato dalla figura del sostituto di imposta.

IL SOSTITUTO D’IMPOSTA: art.64 DPR 600/73 → chi in forza di

1.

disposizioni di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, x fatti e

situazioni a questi riferibili, deve esercitare la rivalsa, se nn è diversamente stabilito in modo

espresso.

Si tratta di una norma che non contiene una definizione dell’istituto, limitandosi ad

affermare in via generale, l’obbligo della rivalsa del sostituto nei confronti del soggetto

ovvero il sostituito. Tradizionalmente il sostituto d’imposta si

titolare del fatto economico,

considera soggetto passivo del tributo (invece del sostituito) poiché risponde col proprio

patrimonio dell’ obbligo di versamento ma si tratta di un categoria particolare di soggetti

passivi, a causa della dissociazione tra obbligo di versamento e titolarità della situazione a

rilevanza fiscale. Malgrado tale

dissociazione, l’istituto, non si pone in contrasto con il principio della capacità

contributiva in quanto il sostituto è legato al soggetto cui è riferibile l’espressione di

capacità contributiva da un rapporto di carattere negoziale, idoneo ad assicurare la rivalsa

finanziaria: la legge, consente infatti al sostituto, e anzi, normalmente impone, attraverso lo

strumento giuridico della rivalsa, di non rimanere inciso dall’attuazione del prelievo

riguardante il sostituito.

2. La rivalsa assicura il ribaltamento sul contribuente del pagamento del tributo ad esso

riferibile, e può realizzarsi mediante l’istituto della ritenuta alla fonte o anche mediante gli

ordinari strumenti apprestati dal codice civile.

La gran parte del gettito, ruota sull’istituto della ritenuta alla fonte. Il DPR 600/73, prevede

le ipotesi in cui il sostituto è obbligato al prelievo alla fonte, distinguendo 2 fattispecie di

ritenuta:

La ritenuta d’acconto:

a. la somma prelevata alla fonte costituisce un acconto

dell’imposta sul reddito presumibilmente dovuta dal percettore, il quale dovrà provvedere

agli adempimenti fiscali connessi alla produzione del reddito e potrà detrarre dall’imposta

definitivamente dovuta la ritenuta alla fonte subita. Nel caso in cui il sostituto effettui la

ritenuta ma non provveda al versamento della stessa, pur certificando l’avvenuto prelievo

alla fonte ( tra gli obblighi del sostituto d’imposta vi è quello di rilasciare un’apposta

certificazione attestante l’ammontare complessivo delle somme erogate, l’ammontare

complessivo delle ritenuto operate, delle detrazioni effettuate e dei contributi previdenziali e

assistenziali), il contribuente potrà cmq detrarre tale ritenuta e il fisco dovrà procedere al

recupero della ritenuta non versata nei confronti del sostituto (lo scomputo della ritenuta

non è ammesso secondo quanto sancito dalla cassazione nel caso in cui il sostituto abbia

omesso non solo il versamento della ritenuta ma anche la consegna della certificazione al

titolare del reddito!)

La ritenuta d’imposta: la ritenuta prelevata alla fonte costituisce l’adempimento

b.

integrale del tributo dovuto sulla specifica manifestazione di capacità contributiva, per cui al

sono attribuiti obblighi di collaborazione all’attività di attuazione della

contribuente non

norma tributaria. La legge qui attribuisce quindi al sostituto d’imposta la gestione del

prelievo, ma a tutela dello stesso, prevede una corresponsabilità del sostituito nell’ipotesi di

mancato versamento della ritenuta da parte del sostituto e di mancata effettuazione della

ritenuta stessa.

Una particolare forma di prelevo alla fonte è rappresentata dall’istituto della ritenuta diretta

Il sostituto d’imposta è in sostanza una figura che il legislatore ha previsto per dar luogo ad una

semplificazione dei rapporti tra fisco e contribuente sia nella fase dell’accertamento che nella fase

della riscossione. o Sotto il 1° profilo, l’attuazione del prelievo avviene attraverso un soggetto x il

quale, in linea di principio, non sussiste alcun interesse ad occultare la fattispecie imponibile, in

quanto x esso l’erogazione del reddito su cui operare la ritenuta rappresenta un costo deducibile ed

il prelievo fiscale attraverso il meccanismo della rivalsa è destinato in definitiva a gravare sul

sostituito o Sotto il 2° profilo, attraverso il meccanismo della sostituzione, si attua una anticipazione

del prelievo al momento dell’erogazione del reddito e si riduce il n° dei soggetti da sottoporre ad

accertamento e riscossione perché il sostituto è chiamato nel medesimo periodo d’imposta ad

operare la ritenuta in corrispondenza, in genere, di una molteplicità di rapporti obbligatori facenti

capo a diversi soggetti sostituti.

→l’obbligo del pagamento

n.b di imposte in luogo di altri può essere disposto solo da una norma di

legge.

IL RESPONSABILE D’IMPOSTA:

Tra i soggetti passivi diversi dal contribuente, va annoverato anche il responsabile d’imposta, che si

differenzia dal sostituto x la diversa posizione che assume nei confronti del contribuente: o il

responsabile non è chiamato a rispondere del tributo “in luogo di altri” bensì “insieme con altri”.

Anche qui il legislatore non ha definito la figura in esame ma si è limitato ad affermare il diritto di

rivalsa del soggetto che, estraneo al fatto imponibile, sia stato chiamato dalla legge

all’adempimento del tributo insieme ad altri soggetti. Il legislatore si è

quindi limitato ad affermare un diritto già spettante al soggetto chiamato al pagamento del debito

altrui sulla base della disciplina civilistica, pertanto la figura del responsabile d’imposta si riduce ad

un rafforzamento della tutela del credito fiscale: la particolare natura del credito e la sua funzione

pubblicistica impongono infatti il ricorso a forme differenziate di tutela rispetto a quelle proprie del

credito non tributario. Tra l’obbligazione principale e quella dipendente del responsabile d’imposta,

la dottrina ha evidenziato un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, nel senso che la 1° costituisce

elemento costitutivo della fattispecie da cui deriva la seconda, per cui il venir meno

dell’obbligazione principale comporta automaticamente l’estinzione anche dell’obbligazione

dipendente. Le ragioni alla base del coinvolgimento del terzo nell’adempimento del tributo sono

varie, a seconda delle diverse figure di responsabilità d’imposta previste. Così ad esempio, o in

alcuni casi, la ragione si può individuare nel potere del terzo di procurarsi una provvista finanziaria

necessaria all’adempimento del tributo (il notaio è solidalmente responsabile del pagamento

dell’imposta di registro dovuta sull’atto da lui redatto, ricevuto o autenticato, insieme alle parti

contraenti ed ai soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione) o in altri invece, si può

individuare nella possibilità x il terzo di prevenire una possibile situazione di insolvenza del

del pagamento con l’attività di

contribuente (i liquidatori dei soggetti IRES sono responsabile

liquidazione, delle imposte dovute). Nb stante l’attitudine dell’istituto ad incidere sulla sfera

soggettiva del cittadino, anche la figura del responsabile d’imposta deve essere necessariamente

prevista da una disposizione di legge.

CAP 7: IL CONTENUTO DELLA NORMA TRIBUTARIA

Il rapporto obbligatorio d’imposta vede il soggetto passivo come un soggetto debitore di una

somma di denaro nei confronti di un soggetto attivo che risulta cosi creditore

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Publisher
A.A. 2017-2018
62 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dafne17 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Tinelli Giuseppe.