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I SOGGETTI ATTIVI SONO :
1. AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA: La figura soggettiva di maggiore rilevanza
dal punto di vista attivo, è l’AF, struttura amministrativa deputata funzionalmente
all’attuazione della normativa tributaria statale. Essa si articola su un livello - centrale
“politico”, che vede le competenze tributarie del ministero dell’economia e delle finanze -
territoriale “tecnico”, che comprende le funzioni delle agenzie fiscali →agenzia delle
entrate, agenzia delle dogane e agenzia del demanio. Hanno personalità giuridica d diritto
svolgimento dell’attività
pubblico, godono di autonomia gestionale e amministrativa e lo
istituzionale è regolata dai rispettivi statuti All’agenzia delle entrate sn attribuiti in via
esclusiva tutti i poteri diretti all’attuazione amministrativa delle principali imposte erariali,
comprese le funzioni di accertamento, riscossione e rappresentanza nel contenzioso
tributario inerenti tali imposte
2. GUARDIA DI FINANZA: Un ruolo del tutto particolare tra i soggetti attivi, è
attribuito dalla legge alla Guardia di Finanza, corpo facente parte delle forze armate dello
stato che ha tra le diverse funzioni, lo specifico compito di prevenire, ricercare e denunciare
le evasioni e le violazioni finanziarie. A tal fine, essa collabora con gli uffici finanziari nelle
dell’accertamento dei redditi
attività di acquisizione e reperimento degli elementi utili ai fini
e dell’IVA e nella repressione delle relative violazioni.
3. ENTE DELLA RISCOSSIONE: È il soggetto cui la normativa in materia di
riscossione dei tributi attribuisce le specifiche competenze in materia di realizzazione
del credito tributario. Le funzioni di riscossione sono attribuite all’agenzia delle
coattiva
entrate, che le esercita indirettamente mediante una società con capitale pubblico
appositamente costituita, denominata Equitalia spa e partecipata al 51% dall’agenzia delle
entrate.
I SOGGETTI PASSIVI SONO:
Il soggetto passivo è il soggetto che la fattispecie individua quale titolare del fatto economico
assunto a presupposto dell’imposta. Alla titolarità passiva dell’obbligazione corrisponde la
all’attuazione della norma tributaria, ma anche la previsione di
soggezione ai poteri connessi
specifici obblighi di collaborazione che possono trovare diverse forma di espressione e variare da
semplici adempimenti formali fino ad attività amministrative più complesse. Nella disciplina
normativa il soggetto passivo dell’imposta viene di regola identificato con il termine contribuente,
al fine di sottolinearne la differenza rispetto ad altri soggetti coinvolti nell’attuazione della norma
assunto dalla legge a presupposto dell’imposta: vi
tributaria, ma non titolari del fatto economico
sono infatti ipotesi in cui la titolarità della soggettività passiva non corrisponde ad una espressione
di attitudine contributiva → classico esempio di coinvolgimento nella dinamica attuativa del tributo
di un soggetto diverso dal contribuente, è dato dalla figura del sostituto di imposta.
❖
IL SOSTITUTO D’IMPOSTA: art.64 DPR 600/73 → chi in forza di
1.
disposizioni di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, x fatti e
situazioni a questi riferibili, deve esercitare la rivalsa, se nn è diversamente stabilito in modo
espresso.
Si tratta di una norma che non contiene una definizione dell’istituto, limitandosi ad
affermare in via generale, l’obbligo della rivalsa del sostituto nei confronti del soggetto
ovvero il sostituito. Tradizionalmente il sostituto d’imposta si
titolare del fatto economico,
considera soggetto passivo del tributo (invece del sostituito) poiché risponde col proprio
patrimonio dell’ obbligo di versamento ma si tratta di un categoria particolare di soggetti
passivi, a causa della dissociazione tra obbligo di versamento e titolarità della situazione a
rilevanza fiscale. Malgrado tale
dissociazione, l’istituto, non si pone in contrasto con il principio della capacità
contributiva in quanto il sostituto è legato al soggetto cui è riferibile l’espressione di
capacità contributiva da un rapporto di carattere negoziale, idoneo ad assicurare la rivalsa
finanziaria: la legge, consente infatti al sostituto, e anzi, normalmente impone, attraverso lo
strumento giuridico della rivalsa, di non rimanere inciso dall’attuazione del prelievo
riguardante il sostituito.
2. La rivalsa assicura il ribaltamento sul contribuente del pagamento del tributo ad esso
riferibile, e può realizzarsi mediante l’istituto della ritenuta alla fonte o anche mediante gli
ordinari strumenti apprestati dal codice civile.
La gran parte del gettito, ruota sull’istituto della ritenuta alla fonte. Il DPR 600/73, prevede
le ipotesi in cui il sostituto è obbligato al prelievo alla fonte, distinguendo 2 fattispecie di
ritenuta:
La ritenuta d’acconto:
a. la somma prelevata alla fonte costituisce un acconto
dell’imposta sul reddito presumibilmente dovuta dal percettore, il quale dovrà provvedere
agli adempimenti fiscali connessi alla produzione del reddito e potrà detrarre dall’imposta
definitivamente dovuta la ritenuta alla fonte subita. Nel caso in cui il sostituto effettui la
ritenuta ma non provveda al versamento della stessa, pur certificando l’avvenuto prelievo
alla fonte ( tra gli obblighi del sostituto d’imposta vi è quello di rilasciare un’apposta
certificazione attestante l’ammontare complessivo delle somme erogate, l’ammontare
complessivo delle ritenuto operate, delle detrazioni effettuate e dei contributi previdenziali e
assistenziali), il contribuente potrà cmq detrarre tale ritenuta e il fisco dovrà procedere al
recupero della ritenuta non versata nei confronti del sostituto (lo scomputo della ritenuta
non è ammesso secondo quanto sancito dalla cassazione nel caso in cui il sostituto abbia
omesso non solo il versamento della ritenuta ma anche la consegna della certificazione al
titolare del reddito!)
La ritenuta d’imposta: la ritenuta prelevata alla fonte costituisce l’adempimento
b.
integrale del tributo dovuto sulla specifica manifestazione di capacità contributiva, per cui al
sono attribuiti obblighi di collaborazione all’attività di attuazione della
contribuente non
norma tributaria. La legge qui attribuisce quindi al sostituto d’imposta la gestione del
prelievo, ma a tutela dello stesso, prevede una corresponsabilità del sostituito nell’ipotesi di
mancato versamento della ritenuta da parte del sostituto e di mancata effettuazione della
ritenuta stessa.
Una particolare forma di prelevo alla fonte è rappresentata dall’istituto della ritenuta diretta
Il sostituto d’imposta è in sostanza una figura che il legislatore ha previsto per dar luogo ad una
semplificazione dei rapporti tra fisco e contribuente sia nella fase dell’accertamento che nella fase
della riscossione. o Sotto il 1° profilo, l’attuazione del prelievo avviene attraverso un soggetto x il
quale, in linea di principio, non sussiste alcun interesse ad occultare la fattispecie imponibile, in
quanto x esso l’erogazione del reddito su cui operare la ritenuta rappresenta un costo deducibile ed
il prelievo fiscale attraverso il meccanismo della rivalsa è destinato in definitiva a gravare sul
sostituito o Sotto il 2° profilo, attraverso il meccanismo della sostituzione, si attua una anticipazione
del prelievo al momento dell’erogazione del reddito e si riduce il n° dei soggetti da sottoporre ad
accertamento e riscossione perché il sostituto è chiamato nel medesimo periodo d’imposta ad
operare la ritenuta in corrispondenza, in genere, di una molteplicità di rapporti obbligatori facenti
capo a diversi soggetti sostituti.
→l’obbligo del pagamento
n.b di imposte in luogo di altri può essere disposto solo da una norma di
legge.
IL RESPONSABILE D’IMPOSTA:
Tra i soggetti passivi diversi dal contribuente, va annoverato anche il responsabile d’imposta, che si
differenzia dal sostituto x la diversa posizione che assume nei confronti del contribuente: o il
responsabile non è chiamato a rispondere del tributo “in luogo di altri” bensì “insieme con altri”.
Anche qui il legislatore non ha definito la figura in esame ma si è limitato ad affermare il diritto di
rivalsa del soggetto che, estraneo al fatto imponibile, sia stato chiamato dalla legge
all’adempimento del tributo insieme ad altri soggetti. Il legislatore si è
quindi limitato ad affermare un diritto già spettante al soggetto chiamato al pagamento del debito
altrui sulla base della disciplina civilistica, pertanto la figura del responsabile d’imposta si riduce ad
un rafforzamento della tutela del credito fiscale: la particolare natura del credito e la sua funzione
pubblicistica impongono infatti il ricorso a forme differenziate di tutela rispetto a quelle proprie del
credito non tributario. Tra l’obbligazione principale e quella dipendente del responsabile d’imposta,
la dottrina ha evidenziato un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, nel senso che la 1° costituisce
elemento costitutivo della fattispecie da cui deriva la seconda, per cui il venir meno
dell’obbligazione principale comporta automaticamente l’estinzione anche dell’obbligazione
dipendente. Le ragioni alla base del coinvolgimento del terzo nell’adempimento del tributo sono
varie, a seconda delle diverse figure di responsabilità d’imposta previste. Così ad esempio, o in
alcuni casi, la ragione si può individuare nel potere del terzo di procurarsi una provvista finanziaria
necessaria all’adempimento del tributo (il notaio è solidalmente responsabile del pagamento
dell’imposta di registro dovuta sull’atto da lui redatto, ricevuto o autenticato, insieme alle parti
contraenti ed ai soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione) o in altri invece, si può
individuare nella possibilità x il terzo di prevenire una possibile situazione di insolvenza del
del pagamento con l’attività di
contribuente (i liquidatori dei soggetti IRES sono responsabile
liquidazione, delle imposte dovute). Nb stante l’attitudine dell’istituto ad incidere sulla sfera
soggettiva del cittadino, anche la figura del responsabile d’imposta deve essere necessariamente
prevista da una disposizione di legge.
CAP 7: IL CONTENUTO DELLA NORMA TRIBUTARIA
Il rapporto obbligatorio d’imposta vede il soggetto passivo come un soggetto debitore di una
somma di denaro nei confronti di un soggetto attivo che risulta cosi creditore