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EFFETTI DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO SULL’OBBLIGAZIONE
TRIBUTARIA: il legislatore può prevedere che il contribuente, per il fatto che
sia realizzato il presupposto del tributo, debba adempiere senza bisogno di
denunce o altri atti. Però, nei principali tributi, deve, non solo adempiere, ma
anche dichiarare il presupposto e il debito di imposta.
La dottrina è divisa in 2 teorie:
-Dichiarativa, l’obbligazione tributaria sorge se non si verifica il presupposto di
fatto del tributo
-Costitutiva, anche se dal presupposto di fatto, scaturisce un’obbligazione,
l’atto impositivo dell’amministrazione costituisce un’obbligazione tributaria
L’obbligazione che è soggetta all’avviso, è un’obbligazione che in precedenza
doveva essere dichiarata dal contribuente, ma non è stata dichiarata, o è stata
dichiarata in misura inferiore a quanto previsto dalla legge. Il rimedio è
appunto, l’avviso di accertamento, che fa nascere l’obbligazione non dichiarata
o non dichiarata nella giusta misura.
L’avviso di accertamento è espressione di una potestà amministrativa. Il diritto
impositivo indica che è retroattivo, e crea un debito che doveva svolgere già
per effetto della dichiarazione. Perciò, il contribuente deve corrispondere gli
interessi sulla maggiore imposta, che doveva essere dichiarata o versata in
precedenza.
Per la tutela del contribuente, nei confronti dell’avviso, i sostenitori della teoria
dichiarativa ritengono che egli sia titolare di un diritto soggettivo, di
conseguenza agisce a tutela di esso se è leso dall’atto amministrativo. Per la
teoria costitutiva invece, è titolare di un diritto potestativo, che è esercitato per
ottenere dal giudice l’annullamento totale o parziale dell’atto illegittimo.
EFFETTI ESECUTIVI: La natura provvedimentale degli atti di imposizione,
implica la loro esecutorietà.
Si intende nei casi e con le modalità stabilite dalla legge, in cui le pubbliche
amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi
nei loro confronti. Qualora l’interessato non ottemperi, le pubbliche
amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all’esecuzione coattiva.
Tutti gli atti di imposizione sono caratterizzati da esecutorietà, ma ciò non
implica che essi costituiscano anche la veste giuridica di titolo esecutivo per la
riscossione coattiva:
-Avviso di accertamento, oltre ad essere caratterizzato da esecutorietà, assume
anche valore di titolo esecutivo, ma solo per alcuni tributi; imposte sui redditi,
Irap e Iva, irrogazione delle sanzioni, avvisi di accertamento in materia
doganale e tributi degli enti locali, sono titoli esecutivi. Questo avviso è già
esso titolo esecutivo, occorre perciò che il contribuente versi, se non presenta
ricorso, le imposte accertate, o in caso di presentazione del ricorso, 1/3 delle
maggiori imposte accertate
-Atto di iscrizione al ruolo, quando assumono anche il ruolo di atti di
imposizione, sono allo stesso tempo anche titoli esecutivi
-Avviso di liquidazione, dotato di esecutorietà, in quanto atto di imposizione
non costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva
Sono titoli esecutivi anche gli atti di rideterminazione, cioè gli atti di
intimazione, con rideterminazione del dovuto, emanati quando, dopo l’avviso,
sia necessario calcolare le somme da riscuotere. Ciò avviene a seguito di un
accertamento con adesione, se il contribuente dopo aver versato la prima rata,
omette di versare le rate successive.
AVVISO ANNULLABILE E AVVISO NULLO: la nullità non è l’atto privo di
effetti, ma è l’atto che anche se è viziato, è efficace, e che se impugnato, può
essere annullato; questo manca degli elementi essenziali, ed è stato adottato
in violazione o elusione del giudicato. Può dirsi viziato da nullità, l’atto di
imposizione emesso da un soggetto privo di potestà impositiva.
La nullità degli atti tributari non equivale a quella civilistica, che rende gli atti
inidonei a produrre i propri effetti, ma è affine alla categoria dell’annullabilità.
Gli atti d’imposizione, una volta comunicati al destinatario e decorso il termine
per contestarli, sono idonei a produrre i loro naturali effetti e a consolidarli sul
piano giuridico, sia se viziati da nullità che da annullabilità.
Deve ritenersi invalidante la violazione delle norme:
-Dirette a garantire che l’atto amministrativo sia conforme ai suoi presupposti
di fatto e di diritto
-Limitanti i poteri dell’amministrazione finanziaria a tutela di interessi privati
riconosciuti
Come vedremo in tema di prove inutilizzabili, è annullabile l’avviso emesso in
base a prove raccolte mediante accesso in abitazione, senza l’autorizzazione
del procuratore della Repubblica, essendo tale prescrizione, un limite ai poteri
di indagine.
Non sono invalidanti tutte le violazioni delle norme sul procedimento o sulla
forma degli atti, ma solo quelle che ne influiscono sul contenuto.
È invalido l’avviso non preceduto da invito a comparire, se dopo
l’impugnazione, il contribuente dimostri le ragioni che avrebbe potuto far
valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
Si distingue:
-Nullità in senso forte, il provvedimento dell’amministrazione finanziaria è nullo
per mancanza di elementi essenziali, cioè quando l’avviso non è sottoscritto o
quando è intestato ad un soggetto inesistente
-Nullità in senso debole, l'atto, anche se viziato, è efficace, e che, se
impugnato, può essere annullato
La giurisprudenza ritiene che, anche quando il provvedimento tributario è nullo,
la nullità equivale all’annullabilità.
DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE: vi è una doppia imposizione se lo stesso
presupposto è tassato più volte con la stessa imposta o con più imposte, nei
confronti dello stesso soggetto o di soggetti diversi.
Occorre distinguere:
-Doppia imposizione interna e internazionale, per impedire o attenuare la
seconda, cioè la tassazione dello stesso presupposto da parte di due Stati
diversi, sono stipulate apposite convenzioni internazionali
-Doppia imposizione in senso economico in senso giuridico, la prima si verifica
quando il legislatore prevede che uno stesso fatto economico sia tassato con
più imposte, e non è vietata ma, anzi, voluta dal legislatore. È vietata quella
che si verifica quando l’amministrazione emette più avvisi, per tassare più
volte lo stesso presupposto nei confronti dello stesso soggetto o di soggetti
diversi
Il divieto di doppia imposizione è enunciato per le imposte dirette, cioè lo
stesso presupposto non può essere imputato a soggetti diversi, ad esempio lo
stesso reddito non può essere imputato a Tizio e Caio, oppure, se un atto è
soggetto a Iva, non può essere soggetto anche a imposta di registro. Ciò
implica che non possono coesistere due atti impositivi sullo stesso presupposto
e che, il secondo atto è illegittimo perché realizza una duplicazione. Uno dei
due atti quindi, deve essere ritirato.
DEFINIZIONE DI CONSENSUALE: il contribuente al quale si è notificato un
avviso, può presentare istanza di accertamento con adesione, se tale
procedimento non è stato attivato in precedenza, e se è sospeso il termine per
impugnare di 90 giorni. In questo caso si ha un ridimensionamento del tributo e
la riduzione delle sanzioni ad 1/3 del minimo.
Il contribuente può anche definire solo le sanzioni e prestare acquiescenza,
senza impugnare l’avviso e senza presentare istanza di accertamento con
adesione.
TIPOLOGIA DI ACCERTAMENTI, ANALITICO: è effettuato quando sono note
le fonti dei redditi. Si perviene a reddito complessivo, sommando i redditi delle
singole fonti e categorie; perciò deve essere motivato con riferimento analitico
ai redditi delle varie categorie.
ACCERTAMENTO SINTETICO: l’ufficio lo adotta confrontando reddito
dichiarato e accertabile in via sintetica, senza verificare l’adeguatezza dei
singoli redditi dichiarati. Però è ammesso solo quando il reddito è accertabile e
c’è almeno 1/5 di quello dichiarato.
Oggetto è il reddito complessivo del contribuente, ma sono deducibili gli oneri
e le detrazioni d’imposta.
Espressamente previsto è l’obbligo del contraddittorio: l’ufficio deve invitare il
contribuente a comparire di persona, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini
dell’accertamento e dopo, deve avviare il procedimento di accertamento con
adesione. Deve indicare nell’avviso e provare in giudizio, i fatti su cui si basa la
presunzione di un reddito dichiarato. Il contribuente può difendersi,
dimostrando che il finanziamento degli elementi considerati dall’ufficio è
avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti, esenti, soggetti a ritenuta, o
esclusi dalla base imponibile.
ACCERTAMENTO ANALITICO E CONTABILE: presuppone che la contabilità
del suo reddito complessivo sia attendibile, e che se ne determini o rettifichi la
singola componente. È eseguito quando si riscontra la violazione di una norma
in materia di reddito d’impresa, che può comportare variazioni.
Nell’Iva, l’analitico, investe singole componenti dell’imponibile, dell’imposta o
delle detrazioni.
Nelle imposte indirette, non ha motivo la distinzione tra più metodi di
accertamento, salvo ipotesi particolari.
È detto analitico induttivo, quando si basa sulle presunzioni, si presume
l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate. Oltre
che da presunzioni, può essere fondato anche su gravi incongruenze.
INDICI DI AFFIDABILITA’ FISCALE: sostengono che:
-La sintesi di indicatori alimentari sia tesa a verificare la normalità e la
coerenza della gestione aziendale professionale
-Il grado di affidabilità fiscale sia riconosciuto a ciascun contribuente
Ai contribuenti viene riconosciuto anche il beneficio di:
-Esonero dall’applicazione del visto di conformità per la compensazione di
crediti, per un importo non superiore a 50.000 € annui relativamente all’Iva, e
per un importo non superiore a 20.000 € annui relativamente alle imposte
dirette e all’Irap
-Esonero dall’applicazione del visto di conformità per i rimborsi Iva, per un
importo non superiore a 50.000 € annui
-Dell’applicazione della disciplina delle società non operati