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Termini di notifica per l'imposizione fiscale

Il termine di notifica dell'atto d'imposizione deve essere rispettato entro un certo periodo di tempo, stabilito dalla legge, pena la decadenza. Nel caso in cui l'amministrazione non eserciti il potere di imporre entro tale termine, essa perde tale diritto.

Per le imposte sui redditi, l'amministrazione deve notificare l'avviso entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione o di presentazione di una dichiarazione nulla, il termine è il 31/12 del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Per l'IVA, il termine è il 31/12 del quarto o del quinto anno successivo a quello in cui è stata rispettivamente presentata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione. Per l'imposta di registro, vi è un termine di 5 anni per gli atti non registrati e di 3 anni per quelli registrati. Analogamente, per...

L'imposta sulle successioni vi è un termine di 5 anni per le successioni non denunciate e di tre per quelle denunciate.

8. Effetti soggettivi.

Consideriamo l'efficacia soggettiva dell'atto d'imposizione: esso esplica effetti soltanto nei confronti dei soggetti contemplati come suoi destinatari (ossia come soggetti passivi dei suoi effetti) ed, ai quali sia notificato. In linea di principio, non vi sono altri soggetti investiti dall'atto. La posizione dei terzi implica la soluzione di due quesiti: a) se vi siano casi in cui l'atto vincoli, oltre che il suo destinatario anche dei terzi; b) se l'atto, emesso nei confronti di un soggetto, legittimi l'amministrazione a procedere all'esazione nei confronti di altri soggetti. Il problema sorge nei casi in cui più soggetti siano implicati nella vicenda di attuazione del tributo. Conviene quindi precisare che l'atto non ha effetti verso i terzi, nei casi seguenti:

a) quando

vi sia sostituzione d'imposta, l'atto d'imposizione, ha come possibile destinatario il c.d. sostituto; l'imposizione, emessa nei confronti del sostituto, non esplica effetti verso il sostituito; b) nel caso di sostituzione d'acconto, l'atto d'imposizione, emesso nei confronti del sostituto, non esplica effetti verso il sostituto; c) quando vi sia solidarietà paritaria, l'atto emesso nei confronti di un soggetto (che diviene, così, obbligato), non esplica effetti nei confronti di altri; è l'emissione dell'atto a carico di più soggetti che crea la solidarietà; d) quando vi sia solidarietà dipendente (responsabile d'imposta), vale la stessa regola; l'atto emesso nei confronti di un soggetto vincola soltanto il destinatario dell'atto, cui l'atto sia notificato. I soli casi nei quali l'atto esplica effetti verso soggetti diversi da quelli in esso contemplati, sembranoessere i seguenti: 1) quando un soggetto subentri ad un altro nell'obbligazione; quando cioè vi sia successione nel debito d'imposta; 2) quando vi sia coobbligazione dipendente limitata; quando, cioè, l'amministrazione sia titolare del privilegio speciale, perché in tal caso l'atto emesso nei confronti del soggetto passivo legittima l'esecuzione sul bene, indipendentemente dalla proprietà del bene stesso; 3) nei confronti della moglie, che ha presentato dichiarazione dei redditi congiunta con il marito. 9. La definitività. L'atto di imposizione si dice definitivo quando sono decorsi i termini d'impugnazione, e non è impugnato, ovvero quando l'impugnazione viene respinta. La definitività non è un quid che si aggiunge agli effetti dell'atto; è solo il riflesso della vicenda estintiva, ovvero dell'esaurimento, del potere d'impugnare. Capitolo undicesimo L'avviso di

Sezione seconda – tipologia – 10. L’accertamento analitico del reddito complessivo.

L’atto di imposizione (o avviso di accertamento) assume denominazioni diverse, a seconda del metodo con cui viene determinato l’imponibile. In via di prima approssimazione, accertamento analitico è quello che ricostruisce l’imponibile considerandone le singole componenti: più precisamente, per le persone fisiche, si ha accertamento analitico quando il reddito complessivo imponibile viene determinato con riferimento alle singole categorie reddituali; essendo note le fonti dei redditi, distinte per categorie, si quantificano i redditi delle varie categorie. Per i redditi d’impresa, l’accertamento analitico è quello effettuato determinando o rettificando singole componenti (attive o passive) del reddito; esso presuppone che la contabilità, nel suo complesso, non venga considerata inattendibile, e che se ne rettifichino singole risultanze.

Anche nell'Iva si ha accertamento analitico quando la rettifica investe singole componenti dell'imponibile. Il fatto che un accertamento sia analitico non significa nulla più di ciò che si è detto, ossia riferimento alle singole categorie per i redditi delle persone fisiche, e alle singole componenti dell'imponibile, per i redditi d'impresa o per l'IVA; quando si ricorre a presunzioni, si dice che l'accertamento è analitico induttivo.

11. L'accertamento sintetico del reddito complessivo.

Di accertamento sintetico si parla a proposito del reddito complessivo delle persone fisiche. Mentre l'accertamento analitico ha per oggetto redditi appartenenti a determinate categorie, con l'accertamento sintetico si ottiene direttamente la determinazione del reddito complessivo. Con il metodo analitico, l'iter conoscitivo ha come punto di partenza l'individuazione di determinate fonti reddituali e come esito la

La quantificazione del reddito attribuibile a tali fonti può essere effettuata utilizzando due metodi: il metodo analitico e il metodo sintetico. Il metodo analitico prevede l'individuazione e la valutazione diretta delle singole fonti di reddito. Questo metodo richiede un'analisi dettagliata delle entrate e delle spese per determinare il reddito complessivo.

Il metodo sintetico, invece, ha come punto di partenza l'individuazione di elementi e fatti economici diversi dalle fonti di reddito, come ad esempio le spese per consumi e gli investimenti. Questo metodo viene definito come accertamento basato sulla spesa. Partendo da tali indici indiretti di reddito, viene calcolato in via presuntiva il reddito globale.

  1. L'ufficio non è obbligato a tentare la determinazione del reddito complessivo con il metodo analitico prima di adottare il metodo sintetico. Quindi, l'ufficio può ricorrere al metodo sintetico tutte le volte che ne sussistono i presupposti, indipendentemente dalla possibilità di determinazione analitica.
  2. L'ufficio può procedere all'accertamento sintetico in base ad elementi e circostanze di fatti certi, tenendo conto del contenuto induttivo di tali elementi e circostanze.
  3. L'accertamento sintetico

è legittimo quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato; l’ufficio, quindi, deve astenersi dall’emettere l’avviso di accertamento quando il divario tra reddito dichiarato e reddito accertabile sinteticamente non supera il quarto del dichiarato.

4) Il reddito determinato sinteticamente è qualificato dalla legge, con presunzione relativa, reddito di capitale, ed è quindi assoggettato, non solo ad IRPEF, ma anche ad ILOR; la presunzione legale circa la provenienza del reddito non riflette una massima di esperienza ma risponde alla necessità di dare imperativamente una qualificazione reddituale ad un reddito che è, per definizione, di provenienza ignota; essendo consentita la prova contraria, il contribuente ammettendo di aver conseguito un reddito non dichiarato potrà rivelarne la fonte e vincere la presunzione legale;

5) Il risultato dell’accertamento sintetico è la

determinare il reddito complessivo netto. Per fare ciò, dal reddito così determinato, non sono deducibili gli oneri. 6) L'ufficio ha l'onere di dimostrare la sussistenza dei fatti indice sui quali basa l'accertamento sintetico; il contribuente, per contro, può dimostrare che il maggiore reddito, determinabile o determinato sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi non tassabili (redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta); ovvero può opporre di aver utilizzato disponibilità economiche di natura non reddituale. 12. I parametri dell'accertamento sintetico. Dobbiamo ora vedere in quale modo l'ufficio, dall'accertamento dei fatti - indice, perviene alla quantificazione del reddito. Schematicamente, possiamo enucleare tre criteri di quantificazione del reddito sintetico, che si basano sul redditometro, sugli investimenti e sulla spesa globale. A) Innanzitutto, occorredire del redditometro. La legge attribuisce al Ministro delle finanze il potere di individuare dei fatti – indice, in base ai quali (con l'applicazione di coefficienti) gli uffici possono determinare induttivamente il reddito globale, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto a tale determinazione per due o più periodi d'imposta. Il decreto ministeriale considera, come indici, la disponibilità di aerei, navi e imbarcazioni da diporto, automobili e altri mezzi di trasporto, residenze principali e secondarie, la spesa per collaboratori familiari, ma l'ufficio può considerare anche altri indici. Tale decreto ha natura regolamentare; pertanto, ne è possibile il sindacato giurisdizionale, sia da parte del giudice amministrativo (che ha il potere di annullarlo), sia da parte del giudice tributario (che può disapplicarlo). È ovvia la possibilità di contestare la sussistenza dei fatti – indice; è invece

È limitata la possibilità di contestare che, dati certi fatti indice, il reddito che se ne può inferire sarà inferiore a quello calcolato in base ai coefficienti redditometrici.

L'accertamento sintetico, oltre che in base ai fatti indice tipici presi a base del redditometro, può essere effettuato anche in base ad altri fatti, tra cui ha rilievo preminente la spesa per incrementi patrimoniali (acquisto di titoli, di immobili).

Quando l'esborso effettuato è molto elevato in rapporto ai redditi dichiarati dal contribuente nell'anno in cui viene effettuata la spesa e negli anni precedenti, è legittimo presumere che siano stati utilizzati redditi non dichiarati. Per delimitare la discrezionalità degli uffici, la legge stabilisce che la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei 5 anni successivi.

precedenti.L'ufficio deve tenere conto della somm
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Ardizzone Patrizia.