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Strumenti deflattivi del contenzioso tributario

Il legislatore ha previsto nel tempo una serie di strumenti volti ad evitare il contenzioso tributario (strumenti deflattivi del contenzioso): il primo istituto è l'accertamento con adesione, insieme al quale il legislatore ha introdotto la conciliazione giudiziale, e, in tempi più recenti, la mediazione.

Mediazione

La mediazione è uno strumento deflattivo volto ad evitare la prosecuzione della lite. La mediazione è disciplinata all'art 17-bis del Codice del processo tributario, aggiunto nel 2011. Per le liti di valore non superiore a 20.000€ (valore stabilito con riferimento all'imposta pretesa, al netto delle sanzioni e degli interessi) il legislatore ha stabilito che bisogna obbligatoriamente passare attraverso la mediazione. A differenza della mediazione civilistica, in cui l'organismo di mediazione è terzo, nella mediazione tributaria l'organismo di mediazione è.(per risolvere il problema della terzietà il legislatore afferma che ad occuparsi della mediazione non dev'essere l'organo che ha effettuato l'accertamento; la mediazione è però comunque gestita dalla stessa Amministrazione finanziaria). Nel caso di avviso di accertamento per importo non superiore a 20.000€, se il contribuente fa ricorso contro l'avviso di accertamento e si costituisce in giudizio entro 30 giorni, il ricorso costituisce automaticamente anche richiesta di mediazione (il ricorso sospende automaticamente tutti gli altri passaggi processuali). Per le controversie di valore non superiore a 20.000€ non si va direttamente davanti al giudice: per 90 giorni è possibile chiudere la lite in mediazione, raggiungendo un accordo (con sanzioni ridotte). CONCILIAZIONE GIUDIZIALE Il contribuente che fa ricorso e si costituisce in giudizio entro 30 giorni può proporre all'Agenzia una conciliazione.

(disciplinata all'art 48 del Codice del processo tributario). Si presenta qui lo stesso problema visto per l'accertamento con adesione circa la natura della conciliazione: secondo un orientamento nel caso di accertamento con adesione ci si troverebbe di fronte ad un annullamento parziale in autotutela (l'indisponibilità della pretesa tributaria permanrebbe). Se così fosse, nell'ipotesi in cui il contribuente sottoscriva l'adesione ma poi non paghi entro i 20 giorni (l'adesione non si perfeziona), l'Amministrazione dovrebbe chiedergli le somme dovute sulla base dell'accordo sottoscritto e non il pagamento delle sanzioni per intero. In realtà non è così: l'adesione si perfeziona col pagamento entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo; se non si perfeziona, l'avviso di accertamento rivive nella sua interezza, diviene definitivo e l'Agenzia non è obbligata ad annullarlo.

parzialmente in autotutela. Nel caso della mediazione, proposto ricorso, si sospende il termine: vi sono 90 giorni per giungere a un accordo. Nella mediazione e nella conciliazione giudiziale l'accordo non si perfeziona col pagamento, ma con la sottoscrizione dell'accordo stesso, che costituisce il titolo per il pagamento. Sottoscritto l'accordo il processo si chiude; se il contribuente non paga, è soggetto all'iscrizione a ruolo e alla procedura esecutiva. Le situazioni sono radicalmente diverse. Tali modifiche, apportate di recente alla mediazione e alla conciliazione, non si applicano all'accertamento con adesione. La conciliazione si fa quando il giudizio è ormai incardinato, per evitare la prosecuzione della lite. A partire dal 1° gennaio 2016 la conciliazione si può fare anche in secondo grado. RISCOSSIONE DI MASSA La riscossione di massa è quella che viene fatta con adempimento spontaneo dei contribuenti. Il contribuente

Pagano le imposte quando viene fatta la dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione dei redditi viene versato il saldo dell'anno precedente e si versa anche l'acconto per l'anno successivo pari al 98%. Nel saldo si tiene presente che nell'anno precedente è già stato pagato l'acconto. Si deve tenere conto poi che a giugno-luglio si versa l'acconto e il saldo ma l'acconto generalmente si divide in due rate: il 60% si versa contestualmente alla presentazione della dichiarazione mentre il 40% del 98% viene versato a novembre. La gran parte del gettito non è costituito da quanto versato dai contribuenti a giugno-luglio ma è data dall'attività dei sostituti di imposta (chi è obbligato in forza di legge a versare i contributi per altri) che devono esercitare la rivalsa, se non diversamente previsto. Il sostituto di imposta è per esempio il datore di lavoro, soggetto a cui viene imposto obbligo da parte.

del legislatore diprovvedere al pagamento delle imposte al posto del lavoratore, per fatti e situazioniesclusivamente riferibili al lavoro dipendente. Sostituti di imposta sono anche le banche quandoeroga gli interessi (trattenendo le imposte) o le società quando erogano i dividendi ai soci osocietà che emettono obbligazioni e corrispondono interessi. Tutti questi soggetti mensilmentedevono fare i versamenti (ogni 16 del mese, giorno in cui lo Stato incassa anche l’IVA). Ilsostituto di imposta è un soggetto a cui viene attribuito un obbligo da parte del legislatore. Èprevisto l’obbligo di esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito (art. 64 DPR600/1973). Se si rimanesse al dettato normativo, il datore di lavoro dovrebbe pagare lostipendio per intero al lavoratore e poi dovrebbe rivalersi nei confronti di questo per ottenere lesomme depositate a titolo di imposta. Il legislatore però ha previsto un diverso percorso:

haattribuito al datore di lavoro il potere di effettuare la ritenuta e trattenere i soldi dal compensodel lavoratore versando lo stipendio al netto delle imposte. Nel nostro sistema, esistono due tipidi sostituzione: a titolo di acconto (lavoratore o professionista dovrà rimettere in dichiarazioneil reddito percepito e detrarre le ritenute di acconto già subite) e a titolo di imposta (sostituzionedi imposta: il sostituto si sostituisce in maniera definitiva nei rapporti con lo Stato: nelmomento della manifestazione del reddito, interviene il sostituto, il quale è obbligato alversamento e se non lo fa è anche penalmente perseguibile; il sostituito non deve dichiarare lesomme in dichiarazione). Il sostituto di imposta fa mensilmente il versamento (un aspettoimportante della riscossione di massa). La ritenuta è obbligatoria, è una rivalsa anticipata cheassicura il corretto spostamento del carico fiscale. La mancata ritenuta rappresenta un

nuovo emolumento per il lavoratore. L'aliquota a questo punto andrebbe ricalcolata sulla maggior somma ottenuta dal lavoratore (è un'operazione che alla fine comporta un'evasione di imposta: il lavoratore percepisce di più e non paga le imposte). Il 3° comma prevede l'ipotesi del responsabile di imposta: il responsabile è chi è obbligato insieme con altri per fatti o situazioni esclusivamente riferibili al pagamento dell'imposta. Il sostituto invece è obbligato al posto di qualcun altro. Un responsabile è per esempio il notaio. Ulteriore differenza è che il sostituto ha l'obbligo di rivalsa, mentre il responsabile ha un diritto di rivalsa.

Che succede nell'ipotesi in cui il sostituto di imposta sbagli a fare la ritenuta? Art 38 DPR 602/1973: il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di rimborso a pena di decadenza entro

Il termine di 48 mesi dalla data del versamento. L'istanza può essere presentata tanto dal lavoratore quanto dal sostituto. Se il lavoratore chiede al datore di lavoro di restituirgli i soldi cosa succede? Il legislatore ha sancito come entrambi i soggetti possano chiedere il rimborso (art 38). Ma possono chiedere entrambi il rimborso? In linea di principio possono succedere tre cose:

  1. Il lavoratore si rivolge al datore di lavoro per ottenere i soldi che gli spettano sulla base del rapporto privatistico che sta alla base. Se il sostituto non paga, il sostituito ha diritto di fargli causa dinanzi al giudice ordinario, sulla base del contratto che lega i due soggetti.
  2. Il sostituto che ha ricevuto dal sostituito la citazione dinanzi al giudice aziona l'art 38.
  3. Il sostituito ha diritto di agire e quindi anche il sostituito può rivolgersi allo Stato.

Nella lite fra sostituto e sostituito l'oggetto del contendere è se esiste l'obbligo di effettuare la ritenuta.

è necessario fare riferimento all'articolo 8 del Codice di Procedura Civile che stabilisce che il giudice ordinario può decidere anche su questioni che appartengono alla giurisdizione esclusiva di altri giudici, quando queste sono connesse a una causa già pendente davanti a lui. Pertanto, nel caso in cui vi siano tre liti con tre esiti diversi, il giudice ordinario potrebbe decidere sulla questione tributaria se questa è strettamente collegata a una causa già in corso davanti a lui. Tuttavia, è importante sottolineare che questa è una questione controversa e che le Sezioni Unite della Cassazione hanno avuto un orientamento oscillante al riguardo. Nel 1990, hanno affermato che si verificava una fattispecie di litisconsorzio necessario, ma non è chiaro se questa posizione sia ancora valida. In ogni caso, è fondamentale evitare decisioni contrastanti e garantire una corretta interpretazione delle norme.

ha stabilito la presenza di unlitisconsorzio necessario dinanzi al giudice tributario. Poi la Cassazione ha affermato che nonc’è litisconsorzio. Nel 2016 però ha affermato che in questa situazione c’è litisconsorzionecessario e quindi la lite deve essere risolta contemporaneamente nei confronti dei tresoggetti.

38LE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIEIl sistema sanzionatorio tributario è frutto di una riforma con cui il legislatore ha cercato fareordine. L’esigenza di riorganizzare il sistema sanzionatorio prende corpo col d.lgs. 472/1997(disposizioni generali) e il d.lgs. 471/1997 (disposizioni particolari). Il pregio della riforma(anche se vi sono aspetti da riformare) è che tenta di creare un unico sistema sanzionatoriotributario eliminando i contrasti; si individua un unico soggetto che ha il potere di erogare lesanzioni.

D.LGS. 472/1997: DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONIAMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI DI NORME

TRIBUTARIEL'art 2.1 (Sanzioni amministrative) d.lgs. 472/1997 dispone: "Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pe"

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher damianomss di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Messina Sebastiano Maurizio.