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CONSOLIDATO NAZIONALE
Articolo 117
Discipline che valorizzano il gruppo, ma non si può parlare di reddito di gruppo. Ogni
società che partecipata al cosolidato mantiene la propria soggettviità anche per quel che
riguarda gli adempimenti formali e contabili. Il congegno del consolidata nazionale serve
a determinare un’imposta da pagare unica per tutte le partecipanti. Significa che la
consolidante oltre a una propria dichiarazione dei redditi individuale dovrà presentare una
dichiarazione dei redditi di secondo grado nella quale terrà conto delle società che
entrano nel consolidato. Nell’articolo 115 la quota di partecipazione deve essere inferiore
al 50% invece il regime del consolidato nazionale è alterniativo e infatti possono accedere
al regime del consolidato solo la capogruppo e altre società parecipate almeno nella
misura del 50%. Potrebbe sfruttarsi anche l’effetto demoltiplicatore. se
c2 80%
c1 5% c3 15%
c
c1 partecipa del 60% in c5 si potrebbe fare un consolidato tra queste due. Se c3 avesse
partecipazione del 50% in c6 e c7 potrebbe esserci un consolidato
Una società non può partecipare a due consolidati diversi ma si possono diversamente
assortire i consolidati all’interno di un gruppo.
Si determinano gli imponibili in capo a ciascuna società che partecipa e poi si presentano
delle dichiarazioni di secondo grado in cui si determina l’imponibile di gruppo e si
determina l’imposta da pagare.
1. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti di
cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui
all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all'articolo
120, possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo.
2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), possono esercitare l'opzione di cui al
comma 1 solo in qualità di controllanti ed a condizione:
a) di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia
imposizione;
b) di esercitare nel territorio dello Stato un’attività d'impresa, come definita dall'articolo
55, mediante una stabile organizzazione, come definita dall'articolo 162, nel cui
patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata.
2. Permanendo il requisito del controllo di cui al comma 1, l'opzione ha durata per tre
esercizi sociali ed e' irrevocabile. Nel caso venga meno tale requisito si
determinano le conseguenze di cui all'articolo 124.
Comma 1
Tra i soggetti sono compresi anche gli enti commerciali. Riferimento al controllo di diritto
interno
Comma 2
Le società e gli enti non residenti possono esercitare l’opzione per il consolidato solo se
svolgono il ruolo della controllante.
Comma 3
Articolo 118. Effetti
Non viene imputato al consolidato l’80% del reddito di c2 ma il 100%. Questo è anche uno
dei motivi per cui si richiede come minimo una partecipazione del 50. I redditi delle
controllate vengono imputati al 100%. Abbiamo la tenuta di contabilità con gli imponibili e
perdite senza imposte e poi si determina in una dichiarazione secondaria l’imponibile
consolidato e su questo si determinano le imposte dovute. La perdita potrà essere usata
negli anni successivi dalla controllante.
Articolo 119
Comma 1
Una stessa società non può fare la controllata in un consolidato e la controllante in un altro
consolidato.
Dichiarazioni con gli imponibili ma senza imposte.
Dichiarazione di secondo grado riassuntiva nella quale si tiene conto delle integrazioni che
sono quelle relative agli interessi passivi, in questa dichiarazione di secondo grado si
determina l’imposta. Tuttavia potrebbero esserci perdite e crediti. Questi obblighi
dichiarativi devono essere coincidenti, se sono sfalsati non si riesce a incastrare il
meccanismo. Questa modalità di imposizione dei redditi del gruppo passa attraverso
l’assolvimento di obblighi dichiarativi, ci potrebbe essere una seconda fase di controllo
dell’agenzia delle entrate.
b) non si tratta di all in all out, poiché normalmente accade che non tutte le società del
gruppo entrino nello stesso consolidato tuttavia tutte quelle entrano a far parte del
consolidato devono esercitare l’opzione
c) norma dettata ai fini dell’accertamento. Una successiva eventuale fase di controllo
dell’agenzia sugli adempimenti dichiarativi dunque ci potranno essere delle notifiche di atti
impositivi. Attraverso il sistema per cui ciascuna controllata determina il proprio reddito nella
sua dichiarazione, se l’agenzia scopre che la dichiarazione della controllata è incomplete
questa si rifletterà anche sulla dichiarazione della controllante consolidante autrice della
dichiarazione di secondo grado. Tutti questi atti dell’agenzia delle entrate devono essere
notificati e si garantisce che non dovrà andare a cercare ciascuna, ma può notificare tutto
presso la sede della controllante. Semplificazione dei rapporti a vantaggio anche della
controllante che ha così tutto ciò che riguarda le controllate sotto controllo.
d) opzione per il consolidato riguarda il triennio 2015 – 2017, nella dichiarazione presentata
nel 2015 per l’anno 2014 deve essere esercitata l’opzione.
Articolo 120
Effetto demoltiplicatore
Al venir meno di una delle condizioni, il consolidato viene meno. Il vincolo dell’opzione dura
per tre anni tuttavia questo non significa che il consolidato sia garantito per tre anni.
Venendo meno le condizioni il regime si estingue.
Articolo 121
Dichiarazione della controllante. Elementi come le ritenute alla fonte subite, le detrazioni
spettanti, i crediti di imposta che vengono in rilievo nel momento della liquidazione
dell’imposta vanno a beneficio della controllante che le userà nella dichiarazione di
secondo grado, a quella del consolidato.
Articolo 126
L’opzione del consolidato non può essere esercitata da una società che fruisce di una
riduzione dell’aliquota di imposta
Società può aderire al consolidato poiché si profilano delle perdite. Questa società prima
o poi viene ammessa alla procedura concorsuale e fallisce, il consolidato cessa dall’inizio
dell’anno in cui è avvenuta la procedura concorsuale.
Articolo 127
La società o l’ente controllante, ente che fa una dichiarazione di secondo grado questa
società procede alla compilazione di questa dichiarazione di secondo grado, liquida
l’imposta e dunque sarà in primo luogo responsabile per il pagamento dell’imposta. Anche
dopo la fine del consolidato è alla consolidante che rimane il diritto di chiedere il rimborso
dei crediti anche se questi derivano dalle dichiarazioni delle altre controllate. Anche le
perdite formatesi nel trienni che rimanessero deducibili possono essere usate dalla
consolidante.
Controlli legati alla determinazione dell’imponibile: può accadere che la rettifica del
reddito del consolidato derivi non da una rettifica compiuta sulla dichiarazione di secondo
grado ma derivi da una rettifica delle dichiarazioni delle consolidate. Le sanzioni sono
applicate in primo luogo a chi ha emesso la dichiarazione.
La controllante mette insieme le dichiarazioni delle controllate e elabora l’ulteriore
dichiarazione. Questa viene presentata dalla controllate dunque sarà responsabile in primo
luogo al pagamento delle imposte e responsabile nel caso in cui fosse stata sbagliata la
liquidazione delle imposte. Controlli sostanziali: accertamento. Immaginiamo che ci sia
un’evasione perpetrata dalla controllata, l’agenzia rettifica questa dichiarazione e a
cascata anche quella del consolidato. Succede che alla controllata non verrà chiesta
l’imposta, il risultato in termini di imponibile va a incidere sulla controllante. La società che
ha evaso sarà poi sanzionata.
CONSOLIDATO MONDIALE
articolo 130
Istituto a cavallo tra l’imposizione dei gruppi e i redditi transnazionali.
La società controllata ha una partecipazione in c1 dell’80% e c1 ha una partecipazione
dell’80% in c2. Metodo all in all out. In questo caso però non avviene che i redditi delle
controllate vengono imputate al 100% al gruppo, vanno a formare per intero l’imponibile
del gruppo ma verranno imputati nei limiti della partecipazione. Regola abbastanza
peculiare, potrebbe essere abbastanza costoso per l’erario. La controllante approfitta di
questa disciplina per poter dedurre in italia le perdite conseguite dalle controllate all’estero.
Ci sono molte limitazione: la controllante deve far parte di categorie molto qualificate.
Questo regime funziona come la trasparenza perché gli utili e le perdite vengono mputate
alla controllante, ma
CONSOLIDATO MONDIALE
Articolo 130
Comma1: l’opzione non la esercitano tutte, ma il consolidato riguarda tutte le società
all’estero. Il consolidato mondiale può comportare dei significati vantaggi che il legislatore
non ha voluto elargire a tutto il mondo ma è necessario che la società controllante
appartenga a certe categorie e abbia alcuni requisiti: devono essere società quotate sui
mercati regolamentati dunque soggette a particolari controlli extra. Controllati da enti
pubblici, questo controllo dovrebbe evitare prassi irregolari. Società che sono controllate
da persone fisiche residenti in Italia e che non controllino altre società.
Articolo 131
Non è come nel consolidato nazionale dove l’intero reddito/perdita della controllata che
aderisce al consolidato è imputato al reddito della consolidata, ma qui funziona come la
trasparenza vengono imputate redditi e perdite pro quota. Potrebbero esserci partecipanti
in Italia che hanno perdite all’estero, possono essere dedotti dai redditi prodotti in Italia le
perdite estere, questo non giova all’erario quindi l’agenzia ammette a questo regime solo
società che abbiano delle garanzie.
Articolo 132
Sono superiori le cautele: la controllata che opta per questo regime è vincolata per cinque
anni e non per tre come nel consolidato nazionale. In cinque anni viene anche meno la
possibilità di prevedere dunque l’agenzia potrebbe guadagnarci poiché la convenienza
che ha ‘portato a esercitare l’opzione potrebbe andare esaurendosi. Si vuole che i bilanci
delle società anche controllate residenti siano soggette a revisione. Le controllate non
residenti che non devono esercitare alcuna opzione devono impegnarsi a certe cose
previste dal numero 1 della lett b): consentire