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CONSOLIDATO NAZIONALE

Articolo 117

Discipline che valorizzano il gruppo, ma non si può parlare di reddito di gruppo. Ogni

società che partecipata al cosolidato mantiene la propria soggettviità anche per quel che

riguarda gli adempimenti formali e contabili. Il congegno del consolidata nazionale serve

a determinare un’imposta da pagare unica per tutte le partecipanti. Significa che la

consolidante oltre a una propria dichiarazione dei redditi individuale dovrà presentare una

dichiarazione dei redditi di secondo grado nella quale terrà conto delle società che

entrano nel consolidato. Nell’articolo 115 la quota di partecipazione deve essere inferiore

al 50% invece il regime del consolidato nazionale è alterniativo e infatti possono accedere

al regime del consolidato solo la capogruppo e altre società parecipate almeno nella

misura del 50%. Potrebbe sfruttarsi anche l’effetto demoltiplicatore. se

c2 80%

c1 5% c3 15%

c

c1 partecipa del 60% in c5 si potrebbe fare un consolidato tra queste due. Se c3 avesse

partecipazione del 50% in c6 e c7 potrebbe esserci un consolidato

Una società non può partecipare a due consolidati diversi ma si possono diversamente

assortire i consolidati all’interno di un gruppo.

Si determinano gli imponibili in capo a ciascuna società che partecipa e poi si presentano

delle dichiarazioni di secondo grado in cui si determina l’imponibile di gruppo e si

determina l’imposta da pagare.

1. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti di

cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui

all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all'articolo

120, possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo.

2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), possono esercitare l'opzione di cui al

comma 1 solo in qualità di controllanti ed a condizione:

a) di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia

imposizione;

b) di esercitare nel territorio dello Stato un’attività d'impresa, come definita dall'articolo

55, mediante una stabile organizzazione, come definita dall'articolo 162, nel cui

patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata.

2. Permanendo il requisito del controllo di cui al comma 1, l'opzione ha durata per tre

esercizi sociali ed e' irrevocabile. Nel caso venga meno tale requisito si

determinano le conseguenze di cui all'articolo 124.

Comma 1

Tra i soggetti sono compresi anche gli enti commerciali. Riferimento al controllo di diritto

interno

Comma 2

Le società e gli enti non residenti possono esercitare l’opzione per il consolidato solo se

svolgono il ruolo della controllante.

Comma 3

Articolo 118. Effetti

Non viene imputato al consolidato l’80% del reddito di c2 ma il 100%. Questo è anche uno

dei motivi per cui si richiede come minimo una partecipazione del 50. I redditi delle

controllate vengono imputati al 100%. Abbiamo la tenuta di contabilità con gli imponibili e

perdite senza imposte e poi si determina in una dichiarazione secondaria l’imponibile

consolidato e su questo si determinano le imposte dovute. La perdita potrà essere usata

negli anni successivi dalla controllante.

Articolo 119

Comma 1

Una stessa società non può fare la controllata in un consolidato e la controllante in un altro

consolidato.

Dichiarazioni con gli imponibili ma senza imposte.

Dichiarazione di secondo grado riassuntiva nella quale si tiene conto delle integrazioni che

sono quelle relative agli interessi passivi, in questa dichiarazione di secondo grado si

determina l’imposta. Tuttavia potrebbero esserci perdite e crediti. Questi obblighi

dichiarativi devono essere coincidenti, se sono sfalsati non si riesce a incastrare il

meccanismo. Questa modalità di imposizione dei redditi del gruppo passa attraverso

l’assolvimento di obblighi dichiarativi, ci potrebbe essere una seconda fase di controllo

dell’agenzia delle entrate.

b) non si tratta di all in all out, poiché normalmente accade che non tutte le società del

gruppo entrino nello stesso consolidato tuttavia tutte quelle entrano a far parte del

consolidato devono esercitare l’opzione

c) norma dettata ai fini dell’accertamento. Una successiva eventuale fase di controllo

dell’agenzia sugli adempimenti dichiarativi dunque ci potranno essere delle notifiche di atti

impositivi. Attraverso il sistema per cui ciascuna controllata determina il proprio reddito nella

sua dichiarazione, se l’agenzia scopre che la dichiarazione della controllata è incomplete

questa si rifletterà anche sulla dichiarazione della controllante consolidante autrice della

dichiarazione di secondo grado. Tutti questi atti dell’agenzia delle entrate devono essere

notificati e si garantisce che non dovrà andare a cercare ciascuna, ma può notificare tutto

presso la sede della controllante. Semplificazione dei rapporti a vantaggio anche della

controllante che ha così tutto ciò che riguarda le controllate sotto controllo.

d) opzione per il consolidato riguarda il triennio 2015 – 2017, nella dichiarazione presentata

nel 2015 per l’anno 2014 deve essere esercitata l’opzione.

Articolo 120

Effetto demoltiplicatore

Al venir meno di una delle condizioni, il consolidato viene meno. Il vincolo dell’opzione dura

per tre anni tuttavia questo non significa che il consolidato sia garantito per tre anni.

Venendo meno le condizioni il regime si estingue.

Articolo 121

Dichiarazione della controllante. Elementi come le ritenute alla fonte subite, le detrazioni

spettanti, i crediti di imposta che vengono in rilievo nel momento della liquidazione

dell’imposta vanno a beneficio della controllante che le userà nella dichiarazione di

secondo grado, a quella del consolidato.

Articolo 126

L’opzione del consolidato non può essere esercitata da una società che fruisce di una

riduzione dell’aliquota di imposta

Società può aderire al consolidato poiché si profilano delle perdite. Questa società prima

o poi viene ammessa alla procedura concorsuale e fallisce, il consolidato cessa dall’inizio

dell’anno in cui è avvenuta la procedura concorsuale.

Articolo 127

La società o l’ente controllante, ente che fa una dichiarazione di secondo grado questa

società procede alla compilazione di questa dichiarazione di secondo grado, liquida

l’imposta e dunque sarà in primo luogo responsabile per il pagamento dell’imposta. Anche

dopo la fine del consolidato è alla consolidante che rimane il diritto di chiedere il rimborso

dei crediti anche se questi derivano dalle dichiarazioni delle altre controllate. Anche le

perdite formatesi nel trienni che rimanessero deducibili possono essere usate dalla

consolidante.

Controlli legati alla determinazione dell’imponibile: può accadere che la rettifica del

reddito del consolidato derivi non da una rettifica compiuta sulla dichiarazione di secondo

grado ma derivi da una rettifica delle dichiarazioni delle consolidate. Le sanzioni sono

applicate in primo luogo a chi ha emesso la dichiarazione.

La controllante mette insieme le dichiarazioni delle controllate e elabora l’ulteriore

dichiarazione. Questa viene presentata dalla controllate dunque sarà responsabile in primo

luogo al pagamento delle imposte e responsabile nel caso in cui fosse stata sbagliata la

liquidazione delle imposte. Controlli sostanziali: accertamento. Immaginiamo che ci sia

un’evasione perpetrata dalla controllata, l’agenzia rettifica questa dichiarazione e a

cascata anche quella del consolidato. Succede che alla controllata non verrà chiesta

l’imposta, il risultato in termini di imponibile va a incidere sulla controllante. La società che

ha evaso sarà poi sanzionata.

CONSOLIDATO MONDIALE

articolo 130

Istituto a cavallo tra l’imposizione dei gruppi e i redditi transnazionali.

La società controllata ha una partecipazione in c1 dell’80% e c1 ha una partecipazione

dell’80% in c2. Metodo all in all out. In questo caso però non avviene che i redditi delle

controllate vengono imputate al 100% al gruppo, vanno a formare per intero l’imponibile

del gruppo ma verranno imputati nei limiti della partecipazione. Regola abbastanza

peculiare, potrebbe essere abbastanza costoso per l’erario. La controllante approfitta di

questa disciplina per poter dedurre in italia le perdite conseguite dalle controllate all’estero.

Ci sono molte limitazione: la controllante deve far parte di categorie molto qualificate.

Questo regime funziona come la trasparenza perché gli utili e le perdite vengono mputate

alla controllante, ma

CONSOLIDATO MONDIALE

Articolo 130

Comma1: l’opzione non la esercitano tutte, ma il consolidato riguarda tutte le società

all’estero. Il consolidato mondiale può comportare dei significati vantaggi che il legislatore

non ha voluto elargire a tutto il mondo ma è necessario che la società controllante

appartenga a certe categorie e abbia alcuni requisiti: devono essere società quotate sui

mercati regolamentati dunque soggette a particolari controlli extra. Controllati da enti

pubblici, questo controllo dovrebbe evitare prassi irregolari. Società che sono controllate

da persone fisiche residenti in Italia e che non controllino altre società.

Articolo 131

Non è come nel consolidato nazionale dove l’intero reddito/perdita della controllata che

aderisce al consolidato è imputato al reddito della consolidata, ma qui funziona come la

trasparenza vengono imputate redditi e perdite pro quota. Potrebbero esserci partecipanti

in Italia che hanno perdite all’estero, possono essere dedotti dai redditi prodotti in Italia le

perdite estere, questo non giova all’erario quindi l’agenzia ammette a questo regime solo

società che abbiano delle garanzie.

Articolo 132

Sono superiori le cautele: la controllata che opta per questo regime è vincolata per cinque

anni e non per tre come nel consolidato nazionale. In cinque anni viene anche meno la

possibilità di prevedere dunque l’agenzia potrebbe guadagnarci poiché la convenienza

che ha ‘portato a esercitare l’opzione potrebbe andare esaurendosi. Si vuole che i bilanci

delle società anche controllate residenti siano soggette a revisione. Le controllate non

residenti che non devono esercitare alcuna opzione devono impegnarsi a certe cose

previste dal numero 1 della lett b): consentire

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Publisher
A.A. 2015-2016
17 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giulia.monti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Albertini Francesco.