Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
ISTITUTO DEFLATTIVO UNA VOLTA INIZIATO IL PROCESSO
CONCILIAZIONE
È un istituto applicabile nel momento in cui il ricorso è stato depositato, anche in questo
caso la riforma del 2022 ha introdotto la regola del giudice monocratico (in precedenza era
SEMPRE collegiale, ovvero tre giudici emettevano la sentenza) per i casi di controversia
dove la somma è inferiore ai 3.000€, che prima di trattare la causa dovrà mandare un
invito alla conciliazione. Inoltre, la conciliazione “vera e propria” ovvero attivabile durante il
processo secondo due modalità:
- Udienza Ogni parte può presentare un’istanza prima che l’udienza sia fissata.
L’udienza si apre con il tentativo di arrivare alla mediazione tra le parti. Se avviene il
giudice in sentenza tiene conto dell’accordo. Ha senso provare ad una conciliazione
col fisco per sconti sanzionatori fino al 40% dell’importo dovuto ed eventuali
sanzioni penali
Fuori udienza Pur avendo depositato il giudizio (di primo/secondo grado),
continua il dialogo con l’Agenzia delle Entrate durante il processo. Se si arriva ad
un accordo prima dell’udienza potranno depositarlo davanti al giudice, che valuterà
le ragioni delle parti, verifica che il contribuente abbia pagato; nei 20 giorni
successivi alla sottoscrizione, le cifre pattuite e se tutta questa procedura da esito
positivo il processo cessa poiché non è più presente una controversia da mediare
IL “NUOVO” CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
È essenziale il principio del contraddittorio preventivo, esso è un momento essenziale
(solamente il contribuente conosce la sua situazione reale) ma che viene mal applicato.
Come abbiamo visto ci sono diverse disposizioni che lo prevedono, ad esempio l’abuso
del diritto, dove precedentemente dell’avviso di accertamento si esegue il contraddittorio
per vedere se c’è un motivo per cui si sia fatto. Un altro esempio ci viene fornito dall’Art.12
dello statuto dei diritti del contribuente, dove prima di ricevere l’avviso di accertamento
viene effettuato un controllo e per i successivi sessanta giorni non mi può essere
recapitato poiché mi dà la possibilità di giustificarmi/ chiedere qualche istituto deflattivo.
Tale principio è previsto anche dalle disposizioni comunitarie (Art.41 della carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea), il legislatore italiano non è molto in linea con le
indicazioni fornite dall’Unione europea, la Corte di cassazione a seduta comune si è
espressa dichiarando che nel nostro ordinamento non esiste un principio generale che
imponga il contraddittorio preventivo (salvo le disposizioni UE), introduce così una
distinzione:
- Tributi nazionali (non armonizzati) L’obbligo di contraddittorio esiste solamente se
è espressamente previsto
- Tributi internazionali (armonizzati) Trova diretta applicazione nel diritto dell’UE, la
sua mancata attivazione comporta l’invalidità dell’atto, a patto che si superi la prova
di resistenza (in giudizio deve indicare le ragioni che avrebbe potuto far valere in
contraddittorio, ma tali ragioni non devono rivelarsi puramente pretestuose)
Con una sentenza successiva, corregge la precedente dichiarando che non è stata
compresa, infatti non voleva introdurre una distinzione tra tributi armonizzati e no, ma
distinguere in base all’esistenza; o no, di una norma specifica sul contraddittorio:
- Se esiste una norma che lo regoli, viene applicata a tutti i tributi
49 - Se non è prevista dall’ordinamento, subentra il diritto dell’UE
A porre rimedio ci pensa la legge delega della riforma, che contiene i principi a cui il
Governo deve sottostare, tra questi principi ci sono anche quelli per l’obbligo di
contraddittorio preventivo
Previsione di una disciplina omogena indipendentemente dalle modalità con cui si
svolge il controllo
Almeno sessanta giorni per dare la possibilità al contribuente di formare
osservazioni sulla proposta di accertamento
Previsione dell’obbligo di formulare espressa motivazione sulle osservazioni
formulate dal contribuente
Il principio di contraddittorio viene traslato; nello schema di decreto, all’Art.6-bis, tale
articolo prevede l’obbligo; a pena di annullabilità, di far precedere qualsiasi provvedimento
di natura tributaria chi incidano negativamente sulla sfera giuridica del contribuente da un
contraddittorio “informato ed effettivo”. L’amministrazione finanziaria indica uno schema di
provvedimento dove il contribuente invia le sue ragioni; entro 60 giorni (prorogabili di altri
30 giorni), prima del quale non può essere adottato il provvedimento definitivo. Sono
previste proroghe dei termini se lo schema viene notificato a ridosso del termine.
Criticità di questo articolo:
L’obbligo di contraddittorio è escluso in caso di controllo automatizzato
Per come viene strutturato non c’è un contraddittorio preventivo dell’accertamento,
ma avviene quando l’Agenzia delle Entrate ha già preso una posizione, rendendo
così il contraddittorio simile ad un accertamento con adesione, quando il
contraddittorio doveva essere preventivo
Era prevista l’introduzione di un obbligo di motivazione rafforzata dell’Atto
accertativo, ma la legge delega non l’ha fatto
Abbiamo parlato del contraddittorio preventivo perché doveva essere tra i principi del
“concordato preventivo biennale”, esso non è una novità in Italia, già nel 1877 la
dichiarazione dei redditi era biennale; quindi, la base imponibile valeva per due anni
(possiamo definire questo tipo di dichiarazione il “nonno del concordato preventivo”),
venne superata con l’era repubblicana (1951) portando la dichiarazione dei redditi con
cadenza annuale, nel 2003 Tramonti provò ad introdurre il concordato preventivo biennale
transitorio (perché l’idea era di introdurlo triennalmente), in questa riforma era prevista che
la determinazione della base imponibile venisse parametrata su quanto dichiarato nel
periodo d’imposta 2001 e tassazione agevolata sul maggior reddito dichiarato rispetto al
percepito nel biennio (2003-2004), non trovò successo tra i contribuenti perché:
- Previsione di incrementi automatici e generali di ricavi e reddito
- Previsione dell’obbligo di pagare una sanzione per l’eventuale adeguamento dei
ricavi effettivi conseguiti nel secondo anno ai valori concordati
Ad oggi questo istituto viene riproposto negli Art.6-37 dello schema di decreto legislativo in
materia di procedimento accertativo.
Gli obiettivi che hanno portato a riproporlo sono:
- Favorire l’emersione di materia imponibile, assieme alla possibilità offerta al
contribuente di rendere certa la propria posizione tributaria
- Ridurre il fenomeno dell’evasione, da attuare attraverso le misure che favoriscono
l’adempimento spontaneo del contribuente
- Valorizzare il principio di certezza del diritto e quindi il legittimo affidamento del
contribuente
50
Mentre il suo ambito di applicazione è:
- Ambito soggettivo contribuenti di minori dimensioni, che non vengono definiti,
rientrano i contribuenti titolari di reddito di impresa/ lavoro autonomo soggetti
all’applicazione degli ISA (ricavi fino a 5.1 milioni di euro) e contribuenti forfettari
(contribuenti che non superano una certa soglia di ricavi e per questo agevolati)
- Ambito soggettivo IRES, IRPEF, IRAP, viene esclusa l’iva perché essendo
comunitaria non è possibile versare un’imposta predeterminata
Nel decreto sono previste anche cause di esclusione, decadenza e cessazione del regime
CAUSE DI ESCLUSIONE
I contribuenti soggetti ad ISA e forfettari, aspetti comuni:
Se vengono indicati dati diversi da quelli comunicati nella formulazione della
proposta di concordato
Presenza di debiti di importo complessivamente pari o superiore a 5000€, in caso li
avessi posso sanare la mia posizione e accedere al concordato preventivo
Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei tre anni precedenti
Condanna per reati tributari, riciclaggio, impiego di denaro illecito
I contribuenti soggetti ad Isa, nel periodo di imposta precedente devono avere un
punteggio pari o superiore a 8, in tal caso posso adeguarlo, per accedere al concordato
preventivo
I contribuenti forfettari non possono accedervi se hanno iniziato l’attività durante il periodo
di imposta
CAUSE DI DECADENZA
Possono essere diverse, nel momento successivo, dove potrei uscirne per diversi motivi:
Emersione di importi non dichiarati/ un minor imponibile superiore al 30% del
dichiarato
Commissione di altre violazioni di non lieve entità
Dati inesatti a formazione ISA
Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi
È prevista la possibilità di rientrare dalla violazione con ravvedimento operoso dove non si
applica la decadenza
CAUSE DI CESSAZIONE
Sono cause che non hanno una decadenza effettiva (perché non c’è una violazione vera e
propria):
Cessazione dell’attività
Modifica dell’attività svolta rispetto a quando effettua la notifica di concordato (non
per casi in cui l’attività prevista indichi lo stesso indice ISA)
Circostanze eccezionali per cui i redditi/ minor valore della produzione ecceda del
60% l’oggetto concordato
Passiamo ora a spiegare il procedimento:
- Entro 15/03 di ogni anno: l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione i programmi
per caricare i dati che successivamente l’Agenzia delle Entrate utilizzerà per fare la
proposta
- Entro il 20/06: i contribuenti dovranno comunicare i dati necessari per l’elaborazione
della proposta di concordato
51 - Entro il 25/06: l’Agenzia delle Entrate formula una proposta sulla base dei dati che
ha raccolto nella banca dati e con strumenti automatizzati formula proposte su
misura
- Entro il 30/06: i contribuenti possono aderire alla proposta di concordato
EFFETTI DELL’ADESIONE
- Obbligo di dichiarare gli importi concordati con l’Agenzia delle Entrate ed adempiere
agli obblighi contabili; nonché dichiarativi, perché la scadenza del concordato posso
rinnovarlo, ma se l’Agenzia delle Entrate non sa la nuova situazione non potrà
eseguire un nuovo concordato
- Gli eventuali maggiori ricavi nel nuovo concordato vengono ignorati (utilizzati solo
per fini informativi)
- Applicazione anche dei benefici ISA
- Inibizione delle tipologie di accertamento previsti dall’Art.39 DPR 600/73
(accertamento analitico ed analitico induttivo), non sono pe