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ISTITUTO DEFLATTIVO UNA VOLTA INIZIATO IL PROCESSO

CONCILIAZIONE

È un istituto applicabile nel momento in cui il ricorso è stato depositato, anche in questo

caso la riforma del 2022 ha introdotto la regola del giudice monocratico (in precedenza era

SEMPRE collegiale, ovvero tre giudici emettevano la sentenza) per i casi di controversia

dove la somma è inferiore ai 3.000€, che prima di trattare la causa dovrà mandare un

invito alla conciliazione. Inoltre, la conciliazione “vera e propria” ovvero attivabile durante il

processo secondo due modalità:

- Udienza Ogni parte può presentare un’istanza prima che l’udienza sia fissata.

L’udienza si apre con il tentativo di arrivare alla mediazione tra le parti. Se avviene il

giudice in sentenza tiene conto dell’accordo. Ha senso provare ad una conciliazione

col fisco per sconti sanzionatori fino al 40% dell’importo dovuto ed eventuali

sanzioni penali

Fuori udienza Pur avendo depositato il giudizio (di primo/secondo grado),

continua il dialogo con l’Agenzia delle Entrate durante il processo. Se si arriva ad

un accordo prima dell’udienza potranno depositarlo davanti al giudice, che valuterà

le ragioni delle parti, verifica che il contribuente abbia pagato; nei 20 giorni

successivi alla sottoscrizione, le cifre pattuite e se tutta questa procedura da esito

positivo il processo cessa poiché non è più presente una controversia da mediare

IL “NUOVO” CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

È essenziale il principio del contraddittorio preventivo, esso è un momento essenziale

(solamente il contribuente conosce la sua situazione reale) ma che viene mal applicato.

Come abbiamo visto ci sono diverse disposizioni che lo prevedono, ad esempio l’abuso

del diritto, dove precedentemente dell’avviso di accertamento si esegue il contraddittorio

per vedere se c’è un motivo per cui si sia fatto. Un altro esempio ci viene fornito dall’Art.12

dello statuto dei diritti del contribuente, dove prima di ricevere l’avviso di accertamento

viene effettuato un controllo e per i successivi sessanta giorni non mi può essere

recapitato poiché mi dà la possibilità di giustificarmi/ chiedere qualche istituto deflattivo.

Tale principio è previsto anche dalle disposizioni comunitarie (Art.41 della carta dei diritti

fondamentali dell’Unione europea), il legislatore italiano non è molto in linea con le

indicazioni fornite dall’Unione europea, la Corte di cassazione a seduta comune si è

espressa dichiarando che nel nostro ordinamento non esiste un principio generale che

imponga il contraddittorio preventivo (salvo le disposizioni UE), introduce così una

distinzione:

- Tributi nazionali (non armonizzati) L’obbligo di contraddittorio esiste solamente se

è espressamente previsto

- Tributi internazionali (armonizzati) Trova diretta applicazione nel diritto dell’UE, la

sua mancata attivazione comporta l’invalidità dell’atto, a patto che si superi la prova

di resistenza (in giudizio deve indicare le ragioni che avrebbe potuto far valere in

contraddittorio, ma tali ragioni non devono rivelarsi puramente pretestuose)

Con una sentenza successiva, corregge la precedente dichiarando che non è stata

compresa, infatti non voleva introdurre una distinzione tra tributi armonizzati e no, ma

distinguere in base all’esistenza; o no, di una norma specifica sul contraddittorio:

- Se esiste una norma che lo regoli, viene applicata a tutti i tributi

49 - Se non è prevista dall’ordinamento, subentra il diritto dell’UE

A porre rimedio ci pensa la legge delega della riforma, che contiene i principi a cui il

Governo deve sottostare, tra questi principi ci sono anche quelli per l’obbligo di

contraddittorio preventivo

 Previsione di una disciplina omogena indipendentemente dalle modalità con cui si

svolge il controllo

 Almeno sessanta giorni per dare la possibilità al contribuente di formare

osservazioni sulla proposta di accertamento

 Previsione dell’obbligo di formulare espressa motivazione sulle osservazioni

formulate dal contribuente

Il principio di contraddittorio viene traslato; nello schema di decreto, all’Art.6-bis, tale

articolo prevede l’obbligo; a pena di annullabilità, di far precedere qualsiasi provvedimento

di natura tributaria chi incidano negativamente sulla sfera giuridica del contribuente da un

contraddittorio “informato ed effettivo”. L’amministrazione finanziaria indica uno schema di

provvedimento dove il contribuente invia le sue ragioni; entro 60 giorni (prorogabili di altri

30 giorni), prima del quale non può essere adottato il provvedimento definitivo. Sono

previste proroghe dei termini se lo schema viene notificato a ridosso del termine.

Criticità di questo articolo:

 L’obbligo di contraddittorio è escluso in caso di controllo automatizzato

 Per come viene strutturato non c’è un contraddittorio preventivo dell’accertamento,

ma avviene quando l’Agenzia delle Entrate ha già preso una posizione, rendendo

così il contraddittorio simile ad un accertamento con adesione, quando il

contraddittorio doveva essere preventivo

 Era prevista l’introduzione di un obbligo di motivazione rafforzata dell’Atto

accertativo, ma la legge delega non l’ha fatto

Abbiamo parlato del contraddittorio preventivo perché doveva essere tra i principi del

“concordato preventivo biennale”, esso non è una novità in Italia, già nel 1877 la

dichiarazione dei redditi era biennale; quindi, la base imponibile valeva per due anni

(possiamo definire questo tipo di dichiarazione il “nonno del concordato preventivo”),

venne superata con l’era repubblicana (1951) portando la dichiarazione dei redditi con

cadenza annuale, nel 2003 Tramonti provò ad introdurre il concordato preventivo biennale

transitorio (perché l’idea era di introdurlo triennalmente), in questa riforma era prevista che

la determinazione della base imponibile venisse parametrata su quanto dichiarato nel

periodo d’imposta 2001 e tassazione agevolata sul maggior reddito dichiarato rispetto al

percepito nel biennio (2003-2004), non trovò successo tra i contribuenti perché:

- Previsione di incrementi automatici e generali di ricavi e reddito

- Previsione dell’obbligo di pagare una sanzione per l’eventuale adeguamento dei

ricavi effettivi conseguiti nel secondo anno ai valori concordati

Ad oggi questo istituto viene riproposto negli Art.6-37 dello schema di decreto legislativo in

materia di procedimento accertativo.

Gli obiettivi che hanno portato a riproporlo sono:

- Favorire l’emersione di materia imponibile, assieme alla possibilità offerta al

contribuente di rendere certa la propria posizione tributaria

- Ridurre il fenomeno dell’evasione, da attuare attraverso le misure che favoriscono

l’adempimento spontaneo del contribuente

- Valorizzare il principio di certezza del diritto e quindi il legittimo affidamento del

contribuente

50

Mentre il suo ambito di applicazione è:

- Ambito soggettivo contribuenti di minori dimensioni, che non vengono definiti,

rientrano i contribuenti titolari di reddito di impresa/ lavoro autonomo soggetti

all’applicazione degli ISA (ricavi fino a 5.1 milioni di euro) e contribuenti forfettari

(contribuenti che non superano una certa soglia di ricavi e per questo agevolati)

- Ambito soggettivo IRES, IRPEF, IRAP, viene esclusa l’iva perché essendo

comunitaria non è possibile versare un’imposta predeterminata

Nel decreto sono previste anche cause di esclusione, decadenza e cessazione del regime

CAUSE DI ESCLUSIONE

I contribuenti soggetti ad ISA e forfettari, aspetti comuni:

 Se vengono indicati dati diversi da quelli comunicati nella formulazione della

proposta di concordato

 Presenza di debiti di importo complessivamente pari o superiore a 5000€, in caso li

avessi posso sanare la mia posizione e accedere al concordato preventivo

 Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei tre anni precedenti

 Condanna per reati tributari, riciclaggio, impiego di denaro illecito

I contribuenti soggetti ad Isa, nel periodo di imposta precedente devono avere un

punteggio pari o superiore a 8, in tal caso posso adeguarlo, per accedere al concordato

preventivo

I contribuenti forfettari non possono accedervi se hanno iniziato l’attività durante il periodo

di imposta

CAUSE DI DECADENZA

Possono essere diverse, nel momento successivo, dove potrei uscirne per diversi motivi:

 Emersione di importi non dichiarati/ un minor imponibile superiore al 30% del

dichiarato

 Commissione di altre violazioni di non lieve entità

 Dati inesatti a formazione ISA

 Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi

È prevista la possibilità di rientrare dalla violazione con ravvedimento operoso dove non si

applica la decadenza

CAUSE DI CESSAZIONE

Sono cause che non hanno una decadenza effettiva (perché non c’è una violazione vera e

propria):

 Cessazione dell’attività

 Modifica dell’attività svolta rispetto a quando effettua la notifica di concordato (non

per casi in cui l’attività prevista indichi lo stesso indice ISA)

 Circostanze eccezionali per cui i redditi/ minor valore della produzione ecceda del

60% l’oggetto concordato

Passiamo ora a spiegare il procedimento:

- Entro 15/03 di ogni anno: l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione i programmi

per caricare i dati che successivamente l’Agenzia delle Entrate utilizzerà per fare la

proposta

- Entro il 20/06: i contribuenti dovranno comunicare i dati necessari per l’elaborazione

della proposta di concordato

51 - Entro il 25/06: l’Agenzia delle Entrate formula una proposta sulla base dei dati che

ha raccolto nella banca dati e con strumenti automatizzati formula proposte su

misura

- Entro il 30/06: i contribuenti possono aderire alla proposta di concordato

EFFETTI DELL’ADESIONE

- Obbligo di dichiarare gli importi concordati con l’Agenzia delle Entrate ed adempiere

agli obblighi contabili; nonché dichiarativi, perché la scadenza del concordato posso

rinnovarlo, ma se l’Agenzia delle Entrate non sa la nuova situazione non potrà

eseguire un nuovo concordato

- Gli eventuali maggiori ricavi nel nuovo concordato vengono ignorati (utilizzati solo

per fini informativi)

- Applicazione anche dei benefici ISA

- Inibizione delle tipologie di accertamento previsti dall’Art.39 DPR 600/73

(accertamento analitico ed analitico induttivo), non sono pe

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Andrea_Cannavaro di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Piantavigna Paolo.