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SOSTITUTIVA→

maggior valore degli elem dell’attivo costituenti immobilizzazioni dell’azienda

ricevuta (compreso l’avviamento) + sono esclusi quindi elem attivo circolante e

immobilizzazioni finanziarie

L’imposta è sostitutiva → dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap + i maggiori valori

assoggettati ad imposta sostitutiva possono essere ogg di ammortamento

fiscale a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione,

ma i beni non devono essere ceduti prima del quarto periodo successivo a

quello di esercizio dell’opzione

Plusvalenza/minusvalenza → calcolata contrapponendo al corrispettivo ricevuto

(o al valore normale) il costo fiscale del cespite ceduto, ridotto dei maggiori

valori affrancati e del maggior ammortamento dedotto → riconosciuto credito

d’imposta in misura pari al tributo sostitutivo versato

Opzione effettuata da società conferitaria non riguarda il conferente: in caso di cessione

della partecipazione, conferente può fruire del regime di participation exemption

Regime di neutralità fiscale si applica anche all’imprenditore individuale che

conferisce l’unica azienda di cui è proprietario → valore fiscale delle

partecipazioni ricevute è dato dal valore fiscale dell’azienda conferita +

tassazione della plusvalenza se partecipazioni saranno alienate verso

corrispettivo superiore al valore fiscale di partenza (176 Tuir) → tassata come

reddito diverso: con la cessione cessa di essere imprenditore + partecipazione

ceduta sarà considerata partecipazione qualificata e sarà tassata in misura

parziale: si applicherà regime di participation exemption (valore di partenza per calcolo

plusvalenza = valore partecipazione sociale = valore fiscale dell’azienda conferita)

3.2 | I conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Equiparazione generale dei conferimenti alle cessioni → effetto: plusvalenze

derivanti da conferimento partecipazioni sono imponibili come le altre plusvalenze o

soggette al regime di participation exemption (rispettivamente, Tuir 86, e 58 e 87)

Conferimento partecipazioni di controllo o di collegamento (2359 cc), effettuato

nell’esercizio di imprese commerciali, è assimilato ai conferimenti di aziende →

regime di NEUTRALITÀ’ FISCALE effettuabile

Importante DIFFERENZA: conferimento aziende resta neutrale anche se le plusvalenze

emergono a livello contabile (neutralità quindi solo fiscale), mentre conferimenti di

partecipazioni di controllo o di collegamento sono neutrali solo se la plusvalenza NON

emerge a livello contabile = neutralità fiscale si applica solo se iscrive

conferente

partecipazione ricevuta allo stesso valore contabile della partecipazione conferita e se, a

sua volta, iscrive la partecipazione al valore contabile che aveva presso il

conferitario

conferente se plusvalenza è rilevata in uno dei due soggetti

Vi è invece tassazione

dell’operazione (se conferente attribuisce alla partecipazione valore superiore a

quello della partecipazione conferita o se conferitario vi attribuisce un valore

contabile superiore a quello che aveva presso il conferente) → in definitiva, soggetti

possono concordare la NON TASSAZIONE, dando continuità ai valori precedenti, o

decidere di TASSARE in tutto o in parte la plusvalenza, facendo emergere valore reale

della partecipazione conferita o ricevuta

applicabile → conferite partecipazioni di controllo o

Regime di neutralità non

collegamento IMPONIBILI - ossia prive requisiti della participation exemption - e si

ricevono in cambio partecipazioni ESENTI - ossia con i requisiti della participation

- con esclusione del requisito temporale (175 Tuir) → in tale ipotesi:

exemption

subito TASSATA plusvalenza latente (= differenza tra valore normale e valore

fiscalmente riconosciuto) → non neutralità perché plusvalenza, insita nelle

partecipazioni imponibili conferite, è “trasferita” nella partecipazione esente

ricevuta e, se non fosse tassata per effetto del conferimento, non sarebbe più

tassata

(INVECE nel caso di trasferimento partecipazione di controllo o collegamento esente, in

cambio di un’altra partecipazione pure esente, non vi sono plusvalenze imponibili latenti)

3.3 | Lo scambio di partecipazioni.

Regime di neutralità può essere applicato, a certe condizioni, anche allo scambio di

partecipazioni, quando sia in gioco controllo societario

In caso di permuta (= società acquista controllo di un’altra società, cedendo proprie

■ azioni), scambio avviene in regime di neutralità fiscale, se

a. soggetti dello scambio siano società o enti commerciali, soggetti a Ires

b. oggetto dello scambio sia partecipazione che permetta di acquisire o

integrare controllo ex 2359 cc (= magg voti esercitabili nell’assemblea

ordinaria) o di incrementare controllo in virtù di obbligo legale o vincolo

statutario

c. operazione avvenga con continuità dei valori fiscali delle azioni o quote (=

con attribuzione alle azioni/quote del valore fiscale riconosciuto delle

azioni/quote proprie, che sono state cedute)

In tal caso → plusvalenza resta latente e sarà tassata quando

partecipazione sarà ceduta → eventuale conguaglio in denaro è tassabile,

applicando, se ne ricorrono condizioni, regime di participation exemption

Regime di neutralità si applica anche allo scambio di partecipazioni avvenuto

■ →

mediante conferimento

società che acquista partecipazione di controllo in virtù di obbligo

➢ legale/statutario, aumenta appositamente capitale sociale,

attribuendo al conferente nuove azioni → azioni/quote ricevute dai

conferenti sono valutate in base alla corrispondente quota delle

voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per

effetto del conferimento

vale anche per il conferimento effettuato mediante scambio di partecipazioni

➢ di controllo o collegamento, secondo cui regime di neutralità non si applica

nel caso in cui scambio avvenga tra partecipazione non esente con una

partecipazione alla quale si applica la participation exemption

4 | Operazioni sui soggetti. Le trasformazioni omogenee.

Trasformazione, fusione, scissione sono 3 forme di riorganizzazione societaria che

possono essere considerate in modo unitario perché nessuna di esse dà luogo, di per

sé, alla tassazione delle plusvalenze latenti → essendo operazioni che non hanno per

oggetto beni (se non in via mediata), ma i soggetti

→ muta forma sociale di una società, ma non si realizzano presupposti

Trasformazione

impositivi → “non (170,

costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze”

Tuir) → in realtà: non sempre neutrali, ma anche REALIZZATIVE

Trasformazione da un tipo di soc commerciale ad altro di soc commerciale (= trasformazioni

omogenee dal punto di vista civilistico) assume particolare rilievo fiscale quando consiste nella

trasformazione di una soc di capitali in soc di persone, e viceversa = mutamento societario implica

mutamento imposta da applicare (= trasformazione eterogenea dal punto di vista fiscale)

periodo d’imposta si divide in 2: trasformazione interrompe periodo e ne inizia uno

nuovo: si applicano, a ciascun periodo, le regole cui la soc è soggetta in ragione della

forma sociale → trasformazione esige però redazione di 2 conti economici, relativi ai 2

periodi d’imposta, e la presentazione di correlative dichiarazioni dei redditi

se soc di persone si trasforma in soc di capitali, redditi del periodo che precede trasformaz

■ sono tassati con regole previste per soc di persone + riserve costituite prima della

trasformaz con utili tassati in capo ai soci per imputazione conservano il loro originario

status fiscale e non saranno da tassare quando soc trasformata le distribuirà ai soci: però

necessario che siano iscritte in bilancio con indicazione loro origine e

se soc di capitali, cui non si applica regime di trasparenza, si trasforma in soc di persone,

■ nel bilancio vi sono riserve costituite con utili,utili non imputati ai soci, perché la

trasformaz non determina immediata applicazione alle riserve delle norme in

tema di redditi delle soc di persone → solo quando distribuite ai soci (e previste

nel bilancio con indicazione origine), o utilizzate per scopi diversi dalla

copertura perdite di esercizio, sono tassate presso i soci → quindi, alla soc

trasformata continuano ad applicarsi norme Ires relative ai dividendi

Tuir NON considera ipotesi di soc commerciale si trasforma in soc semplice e viceversa:

→ cd analoga alla

da soc di capitali in soc semplice de commercializzazione:

➢ trasformazione di una soc di capitali in ente non commerciale → beni cessano di

essere beni d’impresa = comporta tassazione plusvalenze perché trasformaz

realizza destinazione di beni plusvalenti a finalità estranee all’impresa

→ come trasformaz di un sogg non

soc semplice si trasforma in soc di capitali

➢ commerciale in sogg commerciale = equiparando trasformaz al conferimento

4.1 | Le trasformazioni eterogenee.

Trasformazione eterogenea - in senso civilistico - può avvenire:

✓ o come trasformaz di una soc di capitali in consorzio, soc consortile, soc

cooperativa, comunione di azienda, associazione non riconosciuta e fondazione

✓ o come trasformaz di tali soggetti in soc di capitali

→ muta forma giuridica, non identità del

Si tratta di trasformaz in senso proprio

soggetto, per cui si ha piena CONTINUITÀ di rapp giuridici

Dal punto di vista FISCALE

nulla muta se vi è identità di regime fiscale tra situazione anteriore e posteriore (es

a. ente pubblico economico che si trasforma in soc di capitali)

rilievo le ipotesi in cui MUTA regime fiscale = trasformazione eterogenea dal punto

b. di vista fiscale: operaz

se vi è trasformaz di soc di capitali in sogg non commerciale:

➢ comporta il realizzo dei beni della soc secondo il valore normale

(salvo che confluiscano nell’attività d’impresa del sogg non

commerciale) → plusvalenze imponibili perché beni aziendali

cessano di essere beni d’impresa = trasformaz determina

destinazione beni aziendali a finalità estranee all’esercizio

d’impresa operazione

se vi è trasformaz da sogg non commerciale in soc di capitali,

➢ è fiscalmente equiparata a un conferimento → conferimento

equiparato a cessione → trasformazione = → ecco perché

cessione

plusvalenze ente, che si “commercializza”, sono tassate come

plusvalenze dei beni ceduti e, quindi, come r

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A.A. 2018-2019
146 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher studentunitn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Magliaro Alessandra.