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RIASSUNTI DIRITTO TRIBUTARIO PARTE SPECIALE

CAPITOLO PRIMO: L’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Il sistema delle imposte sui redditi

Il sistema vigente di tassazione dei redditi è disciplinato dal D.P.R. 917/86 con cui è

stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi.

Il precedente sistema di imposizione diretta, soppresso dalla riforma degli anni 70 era

formato dalle due imposte fondiarie (si redditi dei terreni e dei fabbricati) e

dall’imposta di ricchezza mobile, cioè da imposte reali e proporzionali.

Il sistema ora vigente è formato da due imposte che colpiscono i redditi delle persone

fisiche e degli enti collettivi (Irpef ed IRES).

I soggetti passivi e la residenza fiscale

Soggetti passivi dell’Irpef, cioè debitore di imposta, sono le persone fisiche. Mi sono

anche obblighi formali a carico di soggetti diversi dal debitore di imposta: ad esempio

le società di persone e le associazioni professionali sono tenuti ad alcuni adempimenti

formali ma non sono debitore di imposta.

Riveste particolare rilievo la distinzione tra residenti e non residenti nel territorio dello

Stato, in quanto i residenti sono tassati sul complesso dei loro redditi, ovunque

prodotti nel mondo, i non residenti solo per i redditi prodotti in Italia. Vi è dunque per i

residenti un criterio di collegamento di tipo personale per i non residenti un criterio di

collegamento di tipo reale. si considerano residenti le persone che per la maggior

A norma dell’articolo 2 TUIR

parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o

hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile .

La residenza fiscale quindi scaturisce da uno dei seguenti tre fatti: a) dall’iscrizione

anagrafica; b)dal domicilio, ossia dal centro degli affari ed interessi; c)dalla dimora

abituale.

Per contrastare il fenomeno dei trasferimenti fittizi di residenza in paradisi fiscali, si

presume che siano residenti in Italia i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della

popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale

privilegiato (esempio principato di monaco).

La personalità dell’Irpef e la progressività imperfetta

Irpef mira a tassare in modo progressivo il reddito globale effettivo delle persone

fisiche residenti in Italia. Non tutti i redditi sono tassati in modo effettivo. È il caso dei

redditi fondiari, determinati catastalmente, la cui misura reale e mediamente

superiore a quella catastale.

Vi sono quindi deroga al principio di tassazione del reddito effettivo.

L’imposta sul reddito delle persone fisiche è un’imposta personale perché la sua

disciplina tiene conto di una serie di circostanze di natura personale: ossia non solo del

fatto che erediti si aggregano presso il medesimo soggetto costituendone il reddito

complessivo, ma anche di altri elementi distretto carattere personale. Si tratta delle

deduzioni dal reddito complessivo delle detrazioni dall’imposta.

L’Imposta dovuta non deriva quindi soltanto dall’applicazione delle aliquote

progressive il reddito complessivo ma anche dalle deduzioni ed alle detrazioni. La

progressività è però in perfetta essendovi redditi che non sono inclusi nel reddito

complessivo. Le deroghe sono numerose: regime di esenzione agevolazione, regimi

sostitutivi…

Le nozioni teoriche di reddito

Le nozioni teoriche di reddito stessa abile sono tre: il reddito come prodotto, il reddito

come entrata e il reddito come consumo.

Secondo la nozione di reddito come prodotto un’entrata a natura di reddito solo se

deriva da una fonte produttiva.

Relazione di reddito entrato considera reddito qualsiasi entrata quale che ne sia la

fonte e quindi anche se non deriva da una fonte produttiva. Il reddito comprende sia i

frutti del patrimonio dell’attività del soggetto sia gli incrementi patrimoniali quale che

ne sia l’origine causale

La concezione del reddito come consumo implica che è tassata solo la ricchezza

consumata: non è passato né il reddito risparmiato né il reddito di capitale. Non

esistono sistemi positivi che tassano solo il reddito consumato e che esentano

risparmio.

Il presupposto dell’Irpef e la nozione positiva di reddito

Il presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in

denaro o in natura. Vi è la definizione dei singoli redditi ossia delle categorie reddituali.

Rientrano nel reddito di impresa non solo i proventi della gestione ma anche gli

incrementi patrimoniali pur se di origine gratuita; inoltre sono reddito tutti i proventi

che debbono essere iscritti nel conto economico anche se conseguiti a titolo gratuito.

Redditi di lavoro dipendente e assimilati sono tassabili le indennità disoccupazione e le

borse di studio.

Nel caso invece dei redditi diversi non vi è una fonte unitaria che valga come tratto

comune di tutte le ipotesi tassabili. La derivazione da una fonte produttiva dei redditi

diversi va verificata caso per caso.

Le categorie reddituali

Le categorie reddituali sono le seguenti:

A) Redditi fondiari;

B) Redditi di capitale;

C) Redditi di lavoro dipendente;

D) Redditi di lavoro autonomo;

E) Redditi di impresa;

F) Redditi diversi.

Ciascuna categoria presenta una certa omogeneità di contenuto data dalla fonte, ma

redditi diversi derivano da fonti eterogenee.

Le categorie sono inclusive, cioè costruite con l’intento di comprendere tutta la

materia imponibile.

A ciascuna categoria corrispondono particolari regole di determinazione: i redditi di

capitale sono tassati al lordo.

I redditi fondiari sono tassati in base alla rendita catastale. Non si deducono i costi

effettivi perché la rendita catastale ne tiene conto.

I redditi di impresa sono determinati sulla base del risultato del conto economico,

rettificato secondo le norme fiscali.

I redditi di lavoro dipendente sono tassati al lordo ma vi sono detrazioni dall’imposta

con cui si dà rilievo forfettariamente alle spese.

Il presupposto delle imposte sul reddito è dato dal possesso o disponibilità di un

reddito ma il termine possesso non va attribuito il significato tecnico che ho nel codice

civile. Se il possesso di un reddito e ciò che ne determina la tassabilità è necessario

esaminare per ciascuna categoria di reddito quale sia l’accadimento che lo rende

tassabile.

Nel caso dei redditi fondiari il possesso va riferita all’immobile; nel caso del reddito di

impresa il reddito è frutto di un calcolo per sono in vi è possesso del reddito ma della

fonte.

In conclusione non esistono nozione unitaria di possesso di reddito ma tante nozioni

quante se ne traggono dalla disciplina delle diverse categorie.

Reddito vs patrimonio

Il patrimonio è l’insieme delle situazioni giuridiche soggettive a contenuto economico

di cui è titolare un soggetto in un dato momento.È una realtà statica. Il reddito invece

è un fenomeno dinamico: è infatti la risultante delle variazioni incrementative del

patrimonio. Il patrimonio è uno stock, il reddito è un flusso. Il patrimonio indica ciò che

si ha il reddito ciò che si acquisisce.

Non tutte le entrate sono reddito: non sono reddito le entrate patrimoniali; reddito

sono soltanto le entrate proventi che derivano da una fonte produttiva.

Reddito ciò che costituisce incremento del patrimonio non lo è la mira reintegrazione

del patrimonio già posseduto.

Sono tassabili i proventi che sostituiscono redditi imponibili, non lo sono i proventi

conseguiti in sostituzione di entrate patrimoniali o per reintegrare perdite patrimoniali.

Il danno emergente non è un reddito ma è reddito il lucro cessante (mancata

percezione di un reddito).

Sono tassabili le pensioni che si collegano ad un rapporto di impiego o di servizio, e

sono quindi proiezione di un precedente trattamento economico; non sono tassabili le

pensioni risarcitorie (pensione di guerra).

Il reddito indica un incremento patrimoniale che deriva da nuove acquisizioni; sia

invece plusvalore o plusvalenza quando il patrimonio rimanendo immutato nella sua

composizione aumenta di valore.

Sono tassati proventi acquisiti a titolo oneroso e sono esclusi da imposta i proventi

acquisiti a titolo gratuito. Infatti non sono soggetti ad imposta sul reddito né le

donazioni, né l’eredità.

Vi sono redditi monetari e redditi in natura. Redditi in natura sono frequentemente

percepiti dai lavoratori dipendenti.

I redditi in natura possono essere costituiti da beni e da servizi; ad essi deve essere

dato un valore in moneta. Sì tasse loro valore normale che è dato dal loro valore di

mercato. il prezzo o corrispettivo mediante

Secondo l’art 9 TUIR Per valore normale si intende

mente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera

concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in

cui beni e servizi sono stati acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo

più prossimi.

Per determinare il valore normale, si fa riferimento ai listini e alle tariffe del soggetto

che ha fornito i beni e servizi e in mancanza, alle mer curiali e listini delle camere di

commercio alle tariffe professionali tenendo conto degli sconti d’uso. Per le azioni

obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati si tiene conto della media

aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese.

Il reddito sottoposto ad imposta è una grandezza monetaria. Il deprezzamento della

moneta pone il problema se la base imponibile dell’imposta debba essere depurata

dagli incrementi puramente nominali e se la misura dell’imposta debba essere

adeguata al deprezzamento della moneta.

L’imposta è commisurata al valore nominale del reddito tassabile, e non vi sono norme

che consentano di sottrarre all’imposta, in via permanente, gli incrementi puramente

nominali.

Sono necessarie norme ad hoc che diano rilievo alle conseguenze dell’inflazione.

Periodo d’imposta e imputazione dei componenti di reddito

Il reddito assume rilievo come reddito di un determinato periodo di tempo, denominato

periodo d’imposta. Le imposte sui redditi sono imposte periodiche, non tanto perché si

applicano continuativamente, quanto perché il loro presupposto è delimitato

temporalmente dal periodo d’imposta. Le imposte istantanee colpiscono fatti specifici,

mentre quelle periodiche colpiscono l’insieme dei fatti che si verificano in un dato

intervallo temporale.

Per le persone fisiche il periodo d’imposta è l’anno solare; per le società, l’esercizio

sociale.

Vi possono essere però interruzioni: ad esempio in caso di morte della persona fisica.

Ciascun periodo d’imposta autonoma rilevanza sia sul piano sostanziale sia sul piano

formale; ad ogni periodo d’imposta corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma e

si correla una molteplicità di obblighi formali e sostanziali.

Per la determinazione dell’obbligazione tributaria di un dato periodo di imposta

rilevano i fatti che si verificano in quel periodo.

Per la maggior parte dei redditi rileva il momento in cui il reddito è percepito; per i

redditi di impresa vige invece il principio di competenza in forza del quale i costi e

proventi vanno imputati al periodo di maturazione apri scindere dal pagamento e

dall’incasso.

Redditi del de cuius percepiti dagli eredi

Gli eredi possono essere soggetti passivi per un duplice titolo. In quanto eredi essi

subentrano al de cuius quali soggetti passivi dell’imposta dovuta per i presupposti di

imposta realizzati dal de cuius.

I redditi prodotti ma non incassati dal de cuius sono tassati a carico degli eredi quando

li percepiscono.

I crediti derivanti dall’attività professionale del de cuius che vengano percepiti dagli

eredi non sono reddito degli arredi ma sono entrate patrimoniali derivanti dalla

realizzazione di crediti che fanno parte dell’asse ereditario.

La ratio della tassazione con imposta reddituale, di tali entrate è da ravvisare in ciò,

che di norma, ogni arricchimento prima di diventare patrimoniale è tassato come

reddito; se non fossero tassati presso gli eredi avremmo non giustificata differenza di

trattamento rispetto agli altri elementi patrimoniali ereditati è un definitivo salto di

imposta; il frutto dell’attività del de cuius sarebbe acquisito senza scontare l’imposta

sui redditi.

Redditi illeciti e costi inerenti

Sono tassati anche i proventi illeciti nelle categorie dei redditi tassabili devono essere

ricompresi se nessi classificabili i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili

come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o

confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti

ciascuna categoria.

I redditi illeciti non costituiscono una categoria reddituale diversa da quelle tipizzate

dal legislatore ma redditi inquadrabili se ne hanno i requisiti tra quelli tipici. Nel caso in

cui non siano classificabili nelle categorie tipiche, i redditi illeciti sono considerati come

redditi diversi.

Esempi di proventi illeciti sono le vincite del gioco d’azzardo, i proventi usurai, le

appropriazioni indebite.

I redditi illeciti non sono tassabili se sono sottoposti a sequestro confisca. Sono

tassabili solo quando sono rimasti nella disponibilità del contribuente.

Non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di

servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come

delitto non colposo. La norma può essere applicata solo quando il pubblico ministero

abbia esercitato l’azione penale o quando il giudice penale abbia emesso il decreto

che dispone il giudizio. La norma si applica anche quando si è pronunciata sentenza di

non luogo a procedere per prescrizione del reato.

L’imposta pagata come conseguenza della indeducibilità dei costi deve essere

restituita qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione una sentenza

definitiva di non luogo a procedere.

Sono deducibili i costi documentati da fatture soggettivamente inesistenti, se i beni

acquistati non sono stati utilizzati direttamente al fine di commettere un reato, ma per

essere lecitamente commercializzati e venduti.

I coniugi sono tassati separatamente; ciascuno di essi è tassato sul proprio reddito.

In materia di comunione legale e di fondo patrimoniale, la legge prevede che i relativi

redditi Sim puttana ciascun coniuge per metà del loro ammontare netto, salva diversa

pattuizione convenzionale.

I redditi dei beni dei figli minori soggetti all’usufrutto legale dei genitori, sono imputati

per metà a ciascun genitore; il minore è debitore di imposta per i redditi degli altri beni

e per i redditi di lavoro.

I redditi delle imprese familiari

Impresa familiare disciplinata dall’art.230 bis c.c., assume rilievo fiscale solo

quando, prima dell’inizio del periodo d’imposta, sia redatto un atto pubblico una

scrittura privata autenticata da cui risultino nominativamente i familiari che

collaborano nell’impresa prestando un’attività di lavoro che abbia carattere

continuativo e prevalente.

Si intendono per i familiari e fini delle imposte sui redditi il coniuge, i parenti entro il

terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Secondo il codice civile l’impresa familiare sorge di fatto, senza che non occorra una

formalizzazione ed inoltre perché, sono con lavoratore con diritto a partecipare agli

utili anche i collaboratori che operano nell’ambito familiare.

La rilevanza fiscale dell’impresa familiare attiene alla distribuzione del reddito tra

imprenditore e collaboratori: ai secondi è imputata una quota del reddito complessivo

proporzionato al lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo prevalente e

continuativo ma comunque non superiore al 49%. Tale limite allo scopo di impedire

manovre in tese ad eludere la progressività.

Il reddito dell’impresa familiare e dunque ripartito tra titolare e collaboratori. Al primo

è attribuito almeno il 51% del reddito dell’impresa. Solo la quota spettante

all’imprenditore è reddito di impresa.

I redditi delle società di persone

Esistono tre tipi di società di persone: la società semplice, società in nome collettivo e

la società in accomandita semplice. Alle società di persone si contrappongono le

società di capitali ossia: la società per azioni, la società in accomandita per azioni e la

società responsabilità limitata.

Nelle società di capitali: I soci non rispondono dei debiti della società la loro

responsabilità è limitata ai conferimenti; il potere di amministrare la società e

disgiunto dalle qualità di socio; la qualità di socio è liberamente trasferibile

Il trattamento fiscale delle società di persone è diverso da quello delle società di

capitali, perché alle società di persone non sono soggetti passivi dell’imposta: i loro

redditi sono imputati ai soci, a prescindere Dalla distribuzione, in applicazione del

principio di trasparenza.

Le società di persone presentano due tratti che spiegano il loro peculiare trattamento

fiscale. In primo luogo i soci delle società di persone non sono meri investitori ma di

regola operano nella società e ne sono amministratori.

In secondo luogo esse sono caratterizzate da un formalismo minimo: è quindi difficile

la determinazione del reddito distribuito e non distribuito.

Il redditi della società sono trattati come se la società fosse uno schermo trasparente,

come se la società non fosse un soggetto autono

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alesssia_97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Bizioli Gianluigi.
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