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SEZIONE VI: I REDDITI DIVERSI

Nella categoria denominata redditi diversi il legislatore ha raggruppato una serie di

ipotesi reddituali eterogenee non riconducibile alle categorie tipiche, che sono

caratterizzate dal fatto che i redditi compresi in ciascuna di esse derivano da una

particolare fonte produttiva. La categoria in esame presenta quindi carattere di

residualità, in quanto comprende una serie di porte alle quali manca qualche tratto

caratteristico dei redditi delle categorie tipiche.

Le plusvalenze immobiliari

Tra i redditi diversi rientrano tre ipotesi di prevalenza, dette isolate, perché non

realizzate nel contesto di un’attività economica di tipo continuativo come quello

dell’impresa. La prima ipotesi è quella delle plusvalenze derivanti dalla lottizzazione di

terreni o dall’esecuzione di opere in tese a renderli edificabili e la successiva vendita

dei terreni o degli edifici.

La seconda ipotesi è quella delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo

numeroso di beni acquistati o costruiti da non più di cinque anni, ma non sono tassate

le plusvalenze derivanti da immobili acquisiti per successione e dei mobili che per la

maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto e la cessione sono stati adibiti ad

abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Infine la terza ipotesi, sono tassate le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a

titolo oneroso di terreni edificabili. Le plusvalenze realizzate a seguito di esproprio

sono soggette ad imposta sostitutiva mediante ritenuta alla fonte a titolo d’imposta

del 20%.

Le plusvalenze da cessione di partecipazioni

L’art 67 comma 1 TUIR include nei redditi diversi le plusvalenze realizzate e non

nell’ambito dell’attività d’impresa, mediante cessione a titolo oneroso di

partecipazioni. La cessione dei contratti di associazione in partecipazione è equiparata

alla cessione di titoli azionari per cui le plusvalenze derivanti dalle cessioni di tali

contratti sono trattate come quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali.

Altri redditi diversi

Fanno parte dei redditi diversi varie altre ipotesi reddituali che possono essere indicate

e mettendo in rilievo la categoria tipica a cui sono ricollegabili ed in cui non sono

ricompresi per mancanza di un elemento essenziale della definizione della categoria

tipica. Ad esempio i redditi di natura fondiaria e i redditi delle sub locazioni: tali redditi

sono inseriti nella categoria dei redditi diversi perché la determinazione catastale è un

elemento essenziale del redditi fondiari.

Così come i redditi dei beni immobili situati all’estero ; i redditi derivanti da attività di

lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Vi sono poi fattispecie reddituali di varia natura vale a dire:

- I redditi derivanti dalla concessione in usufrutto ed alla sublocazione di beni

immobili, dall’affitto, locazione, noleggio e concessione in uso di veicoli

macchine altri beni mobili;

- Le vincite delle lotterie, dei giochi, concorsi a premio;

- I premi ricevuti come riconoscimento di meriti artistici, scientifici e sociali.

I proventi illeciti sono redditi diversi in quanto considerati frutto di uno degli obblighi

ora indicati.

Data l’eterogeneità dei redditi contenuti in questa categoria le relative regole di

determinazione non sono uniformi.

I redditi diversi con qualche eccezione, si tassano al netto delle spese e degli oneri di

produzione e non sono soggetti a ritenuta alla fonte.

CAPITOLO TERZO: L’IMPOSTA SUL REDDITO DELLA SOCIETÀ

SEZIONE I: I SOGGETTI PASSIVI

I soggetti passivi e la residenza fiscale

L’imposta sul reddito delle società (IRES) colpisce il reddito complessivo netto delle

società di capitali e dei soggetti collettivi in genere con aliquota del 24%.

L’art 73 del TUIR suddivide i soggetti passivi in quattro gruppi:

A) Società di capitali;

B) Enti commerciali;

C) Enti non commerciali;

D) Società ed enti non residenti.

Tra gli enti che possono essere soggetti passivi dell’IRES sono da includere le

associazioni non riconosciute, i consorzi e e le organizzazioni non appartenenti ad altri

soggetti passivi nei confronti dei quali il presupposto si verifica in modo unitario ed

autonomo.

La categoria degli enti commerciali è formato dagli enti pubblici e privati compresi i

trust che hanno Como getto esclusivo o principale della propria attività all’esercizio di

un’attività commerciale.

Enti non commerciali sono al contrario niente che non hanno come oggetto esclusivo

principale della propria attività, esercizio di un’attività commerciale.

La base imponibile dell’IRES è disciplinata da tre gruppi di norme dei quali il primo si

applica alle società di capitali e agli enti commerciali, il secondo agli enti non

commerciali e il terzo alle società ed enti non residenti.

Sono residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta

hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio

dello Stato.

A norma dell’art 73 comma 5 bis Del Tuir, si considera esistente nel territorio dello

Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti che tengono partecipazioni di

controllo in società o enti commerciali se:

- Sono controllati anche indirettamente da soggetti residenti nel territorio dello

Stato;

- Sono amministrati da un consiglio di amministrazione o altro organo equivalente

di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello

Stato.

Si considerano dunque residenti nello Stato salvo prova contraria, le società e gli enti il

cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di investimento

collettivo del risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o indirettamente,

per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona da soggetti residenti in

Italia.

Si presume che siano residenti in Italia i trust essere istituiti in paesi a fiscalità

privilegiata se almeno un disponente e un beneficiario sono residenti in Italia, oppure

se il disponente trasferito in trust immobili o diritti reali immobiliari.

Il reddito delle società e degli enti commerciali

Il reddito imponibile delle società e degli enti commerciali e sempre tutto reddito di

impresa da qualsiasi fonte provenga. Ne deriva che se una società possiede immobili o

capitali, i redditi relativi non sono redditi fondiari di capitale ma componenti del

reddito d’impresa.

Sono reddito di impresa anche i redditi dei terreni spettanti a soggetti passivi IRES ma

con l’eccezione che avendo la qualifica di società agricole svolgendo in via esclusiva

l’attività agricola indicate nell’articolo 2135 c.c. optano per la tassazione su base

catastale.

La base imponibile e il riporto delle perdite

Il risultato del singolo esercizio offre un’immagine parziale della situazione Economica

della società: se ad uno o più esercizi in perdita, ne segue uno inutile, occorre

considerare che l’utile non incrementa il patrimonio della società, se non sono colmate

la perdita di un periodo d’imposta può essere computata in

le perdite. È previsto che

diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi in misura non superiore

all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova

capienza in tale ammontare.( art.84 TUIR )Il limite dell’80% comporta che il 20% del

reddito di un periodo è tassato anche se le perdite pregresse superano il reddito di

quel periodo.

Il riporto delle perdite non è ammesso quando il soggetto che le utilizza è

nominalmente lo stesso, ma nella sostanza diverso da quello che le ha realizzate, o

quando muta l’attività che le ha prodotte.

Occorre cioè che vi sia continuità sotto un profilo sia soggettivo sia oggettivo.

Il riporto delle perdite non è ammesso quando la maggioranza delle partecipazioni

aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite

venga trasferita o comunque acquisita da terzi anche a titolo temporaneo.

Inoltre il riporto non è ammesso quando venga modificata l’attività principale in fatto

esercitata nei periodi di imposta in cui le perdite sono state realizzate.

I soggetti i cui Utili sono esenti (cooperative a mutualità prevalente) possono riportare

la perdita solo per l’ammontare che eccede l’utile non tassato negli esercizi

precedenti.

La perdita fiscale riportabile e dunque solo quella eccedente i proventi esenti, al netto

dei componenti negativi che non sono deducibili perché si riferiscono a proventi

esenti.

Se l’ufficio accerta un maggior imponibile, le perdite di quel periodo devono essere

computati dall’ufficio in diminuzione del maggior reddito accertato. Invece per il

riconoscimento delle perdite pregresse è onere del contribuente chiederne il computo

entro il termine per la proposizione del ricorso. In tal caso il termine per

l’impugnazione dell’atto è sospeso per un periodo di 60 giorni. L’ufficio deve

ricalcolare imposta, interessi e sanzioni dandone comunicazione al contribuente entro

60 giorni dalla presentazione dell’istanza

Per incentivare l’aumento del patrimonio delle imprese è prevista una deduzione dal

reddito imponibile di un importo pari ad una percentuale del nuovo capitale immesso

nell’impresa sottoforma di conferimenti da parte dei soci o mediante destinazione di

utili a riserva secondo il modello ACE (allowance for corporate equity ). L’agevolazione

si applica sia all’IRES dovuta da società di capitali, enti commerciali e stabili

organizzazioni, sia all’Irpef dovuta da imprese individuali, società in nome collettivo in

accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

Gli enti non commerciali

La categoria degli enti non commerciali comprende gli enti che non svolgono in via

esclusiva o principale un’attività commerciale: svolgono attività commerciale occorre

che non sia quella principale.

Vi rientrano enti pubblici fondazioni, consorzi, trust, comitati, associazioni varie.

Per gli enti diversi dalle società occorre distinguere tra enti commerciali ed enti non

commerciali.

Rileva l’oggetto esclusivo o principale dell’attività che ha determinato in base alla

legge, all’atto costitutivo o allo statuto se esistenti in forma di atto pubblico o di

scrittura privata autenticata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per

realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge e dall’atto costitutivo o

dal

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A.A. 2018-2019
57 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alesssia_97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Bizioli Gianluigi.