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SEZIONE VI: I REDDITI DIVERSI
Nella categoria denominata redditi diversi il legislatore ha raggruppato una serie di
ipotesi reddituali eterogenee non riconducibile alle categorie tipiche, che sono
caratterizzate dal fatto che i redditi compresi in ciascuna di esse derivano da una
particolare fonte produttiva. La categoria in esame presenta quindi carattere di
residualità, in quanto comprende una serie di porte alle quali manca qualche tratto
caratteristico dei redditi delle categorie tipiche.
Le plusvalenze immobiliari
Tra i redditi diversi rientrano tre ipotesi di prevalenza, dette isolate, perché non
realizzate nel contesto di un’attività economica di tipo continuativo come quello
dell’impresa. La prima ipotesi è quella delle plusvalenze derivanti dalla lottizzazione di
terreni o dall’esecuzione di opere in tese a renderli edificabili e la successiva vendita
dei terreni o degli edifici.
La seconda ipotesi è quella delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
numeroso di beni acquistati o costruiti da non più di cinque anni, ma non sono tassate
le plusvalenze derivanti da immobili acquisiti per successione e dei mobili che per la
maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto e la cessione sono stati adibiti ad
abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
Infine la terza ipotesi, sono tassate le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a
titolo oneroso di terreni edificabili. Le plusvalenze realizzate a seguito di esproprio
sono soggette ad imposta sostitutiva mediante ritenuta alla fonte a titolo d’imposta
del 20%.
Le plusvalenze da cessione di partecipazioni
L’art 67 comma 1 TUIR include nei redditi diversi le plusvalenze realizzate e non
nell’ambito dell’attività d’impresa, mediante cessione a titolo oneroso di
partecipazioni. La cessione dei contratti di associazione in partecipazione è equiparata
alla cessione di titoli azionari per cui le plusvalenze derivanti dalle cessioni di tali
contratti sono trattate come quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali.
Altri redditi diversi
Fanno parte dei redditi diversi varie altre ipotesi reddituali che possono essere indicate
e mettendo in rilievo la categoria tipica a cui sono ricollegabili ed in cui non sono
ricompresi per mancanza di un elemento essenziale della definizione della categoria
tipica. Ad esempio i redditi di natura fondiaria e i redditi delle sub locazioni: tali redditi
sono inseriti nella categoria dei redditi diversi perché la determinazione catastale è un
elemento essenziale del redditi fondiari.
Così come i redditi dei beni immobili situati all’estero ; i redditi derivanti da attività di
lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
Vi sono poi fattispecie reddituali di varia natura vale a dire:
- I redditi derivanti dalla concessione in usufrutto ed alla sublocazione di beni
immobili, dall’affitto, locazione, noleggio e concessione in uso di veicoli
macchine altri beni mobili;
- Le vincite delle lotterie, dei giochi, concorsi a premio;
- I premi ricevuti come riconoscimento di meriti artistici, scientifici e sociali.
I proventi illeciti sono redditi diversi in quanto considerati frutto di uno degli obblighi
ora indicati.
Data l’eterogeneità dei redditi contenuti in questa categoria le relative regole di
determinazione non sono uniformi.
I redditi diversi con qualche eccezione, si tassano al netto delle spese e degli oneri di
produzione e non sono soggetti a ritenuta alla fonte.
CAPITOLO TERZO: L’IMPOSTA SUL REDDITO DELLA SOCIETÀ
SEZIONE I: I SOGGETTI PASSIVI
I soggetti passivi e la residenza fiscale
L’imposta sul reddito delle società (IRES) colpisce il reddito complessivo netto delle
società di capitali e dei soggetti collettivi in genere con aliquota del 24%.
L’art 73 del TUIR suddivide i soggetti passivi in quattro gruppi:
A) Società di capitali;
B) Enti commerciali;
C) Enti non commerciali;
D) Società ed enti non residenti.
Tra gli enti che possono essere soggetti passivi dell’IRES sono da includere le
associazioni non riconosciute, i consorzi e e le organizzazioni non appartenenti ad altri
soggetti passivi nei confronti dei quali il presupposto si verifica in modo unitario ed
autonomo.
La categoria degli enti commerciali è formato dagli enti pubblici e privati compresi i
trust che hanno Como getto esclusivo o principale della propria attività all’esercizio di
un’attività commerciale.
Enti non commerciali sono al contrario niente che non hanno come oggetto esclusivo
principale della propria attività, esercizio di un’attività commerciale.
La base imponibile dell’IRES è disciplinata da tre gruppi di norme dei quali il primo si
applica alle società di capitali e agli enti commerciali, il secondo agli enti non
commerciali e il terzo alle società ed enti non residenti.
Sono residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta
hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio
dello Stato.
A norma dell’art 73 comma 5 bis Del Tuir, si considera esistente nel territorio dello
Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti che tengono partecipazioni di
controllo in società o enti commerciali se:
- Sono controllati anche indirettamente da soggetti residenti nel territorio dello
Stato;
- Sono amministrati da un consiglio di amministrazione o altro organo equivalente
di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello
Stato.
Si considerano dunque residenti nello Stato salvo prova contraria, le società e gli enti il
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di investimento
collettivo del risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o indirettamente,
per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona da soggetti residenti in
Italia.
Si presume che siano residenti in Italia i trust essere istituiti in paesi a fiscalità
privilegiata se almeno un disponente e un beneficiario sono residenti in Italia, oppure
se il disponente trasferito in trust immobili o diritti reali immobiliari.
Il reddito delle società e degli enti commerciali
Il reddito imponibile delle società e degli enti commerciali e sempre tutto reddito di
impresa da qualsiasi fonte provenga. Ne deriva che se una società possiede immobili o
capitali, i redditi relativi non sono redditi fondiari di capitale ma componenti del
reddito d’impresa.
Sono reddito di impresa anche i redditi dei terreni spettanti a soggetti passivi IRES ma
con l’eccezione che avendo la qualifica di società agricole svolgendo in via esclusiva
l’attività agricola indicate nell’articolo 2135 c.c. optano per la tassazione su base
catastale.
La base imponibile e il riporto delle perdite
Il risultato del singolo esercizio offre un’immagine parziale della situazione Economica
della società: se ad uno o più esercizi in perdita, ne segue uno inutile, occorre
considerare che l’utile non incrementa il patrimonio della società, se non sono colmate
la perdita di un periodo d’imposta può essere computata in
le perdite. È previsto che
diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi in misura non superiore
all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova
capienza in tale ammontare.( art.84 TUIR )Il limite dell’80% comporta che il 20% del
reddito di un periodo è tassato anche se le perdite pregresse superano il reddito di
quel periodo.
Il riporto delle perdite non è ammesso quando il soggetto che le utilizza è
nominalmente lo stesso, ma nella sostanza diverso da quello che le ha realizzate, o
quando muta l’attività che le ha prodotte.
Occorre cioè che vi sia continuità sotto un profilo sia soggettivo sia oggettivo.
Il riporto delle perdite non è ammesso quando la maggioranza delle partecipazioni
aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite
venga trasferita o comunque acquisita da terzi anche a titolo temporaneo.
Inoltre il riporto non è ammesso quando venga modificata l’attività principale in fatto
esercitata nei periodi di imposta in cui le perdite sono state realizzate.
I soggetti i cui Utili sono esenti (cooperative a mutualità prevalente) possono riportare
la perdita solo per l’ammontare che eccede l’utile non tassato negli esercizi
precedenti.
La perdita fiscale riportabile e dunque solo quella eccedente i proventi esenti, al netto
dei componenti negativi che non sono deducibili perché si riferiscono a proventi
esenti.
Se l’ufficio accerta un maggior imponibile, le perdite di quel periodo devono essere
computati dall’ufficio in diminuzione del maggior reddito accertato. Invece per il
riconoscimento delle perdite pregresse è onere del contribuente chiederne il computo
entro il termine per la proposizione del ricorso. In tal caso il termine per
l’impugnazione dell’atto è sospeso per un periodo di 60 giorni. L’ufficio deve
ricalcolare imposta, interessi e sanzioni dandone comunicazione al contribuente entro
60 giorni dalla presentazione dell’istanza
Per incentivare l’aumento del patrimonio delle imprese è prevista una deduzione dal
reddito imponibile di un importo pari ad una percentuale del nuovo capitale immesso
nell’impresa sottoforma di conferimenti da parte dei soci o mediante destinazione di
utili a riserva secondo il modello ACE (allowance for corporate equity ). L’agevolazione
si applica sia all’IRES dovuta da società di capitali, enti commerciali e stabili
organizzazioni, sia all’Irpef dovuta da imprese individuali, società in nome collettivo in
accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
Gli enti non commerciali
La categoria degli enti non commerciali comprende gli enti che non svolgono in via
esclusiva o principale un’attività commerciale: svolgono attività commerciale occorre
che non sia quella principale.
Vi rientrano enti pubblici fondazioni, consorzi, trust, comitati, associazioni varie.
Per gli enti diversi dalle società occorre distinguere tra enti commerciali ed enti non
commerciali.
Rileva l’oggetto esclusivo o principale dell’attività che ha determinato in base alla
legge, all’atto costitutivo o allo statuto se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per
realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge e dall’atto costitutivo o
dal