RIASSUNTI DIRITTO TRIBUTARIO PARTE SPECIALE
CAPITOLO PRIMO: L’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
Il sistema delle imposte sui redditi
Il sistema vigente di tassazione dei redditi è disciplinato dal D.P.R. 917/86 con cui è
stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi.
Il precedente sistema di imposizione diretta, soppresso dalla riforma degli anni 70 era
formato dalle due imposte fondiarie (si redditi dei terreni e dei fabbricati) e
dall’imposta di ricchezza mobile, cioè da imposte reali e proporzionali.
Il sistema ora vigente è formato da due imposte che colpiscono i redditi delle persone
fisiche e degli enti collettivi (Irpef ed IRES).
I soggetti passivi e la residenza fiscale
Soggetti passivi dell’Irpef, cioè debitore di imposta, sono le persone fisiche. Mi sono
anche obblighi formali a carico di soggetti diversi dal debitore di imposta: ad esempio
le società di persone e le associazioni professionali sono tenuti ad alcuni adempimenti
formali ma non sono debitore di imposta.
Riveste particolare rilievo la distinzione tra residenti e non residenti nel territorio dello
Stato, in quanto i residenti sono tassati sul complesso dei loro redditi, ovunque
prodotti nel mondo, i non residenti solo per i redditi prodotti in Italia. Vi è dunque per i
residenti un criterio di collegamento di tipo personale per i non residenti un criterio di
collegamento di tipo reale. si considerano residenti le persone che per la maggior
A norma dell’articolo 2 TUIR
parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o
hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile .
La residenza fiscale quindi scaturisce da uno dei seguenti tre fatti: a) dall’iscrizione
anagrafica; b)dal domicilio, ossia dal centro degli affari ed interessi; c)dalla dimora
abituale.
Per contrastare il fenomeno dei trasferimenti fittizi di residenza in paradisi fiscali, si
presume che siano residenti in Italia i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della
popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale
privilegiato (esempio principato di monaco).
La personalità dell’Irpef e la progressività imperfetta
Irpef mira a tassare in modo progressivo il reddito globale effettivo delle persone
fisiche residenti in Italia. Non tutti i redditi sono tassati in modo effettivo. È il caso dei
redditi fondiari, determinati catastalmente, la cui misura reale e mediamente
superiore a quella catastale.
Vi sono quindi deroga al principio di tassazione del reddito effettivo.
L’imposta sul reddito delle persone fisiche è un’imposta personale perché la sua
disciplina tiene conto di una serie di circostanze di natura personale: ossia non solo del
fatto che erediti si aggregano presso il medesimo soggetto costituendone il reddito
complessivo, ma anche di altri elementi distretto carattere personale. Si tratta delle
deduzioni dal reddito complessivo delle detrazioni dall’imposta.
L’Imposta dovuta non deriva quindi soltanto dall’applicazione delle aliquote
progressive il reddito complessivo ma anche dalle deduzioni ed alle detrazioni. La
progressività è però in perfetta essendovi redditi che non sono inclusi nel reddito
complessivo. Le deroghe sono numerose: regime di esenzione agevolazione, regimi
sostitutivi…
Le nozioni teoriche di reddito
Le nozioni teoriche di reddito stessa abile sono tre: il reddito come prodotto, il reddito
come entrata e il reddito come consumo.
Secondo la nozione di reddito come prodotto un’entrata a natura di reddito solo se
deriva da una fonte produttiva.
Relazione di reddito entrato considera reddito qualsiasi entrata quale che ne sia la
fonte e quindi anche se non deriva da una fonte produttiva. Il reddito comprende sia i
frutti del patrimonio dell’attività del soggetto sia gli incrementi patrimoniali quale che
ne sia l’origine causale
La concezione del reddito come consumo implica che è tassata solo la ricchezza
consumata: non è passato né il reddito risparmiato né il reddito di capitale. Non
esistono sistemi positivi che tassano solo il reddito consumato e che esentano
risparmio.
Il presupposto dell’Irpef e la nozione positiva di reddito
Il presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in
denaro o in natura. Vi è la definizione dei singoli redditi ossia delle categorie reddituali.
Rientrano nel reddito di impresa non solo i proventi della gestione ma anche gli
incrementi patrimoniali pur se di origine gratuita; inoltre sono reddito tutti i proventi
che debbono essere iscritti nel conto economico anche se conseguiti a titolo gratuito.
Redditi di lavoro dipendente e assimilati sono tassabili le indennità disoccupazione e le
borse di studio.
Nel caso invece dei redditi diversi non vi è una fonte unitaria che valga come tratto
comune di tutte le ipotesi tassabili. La derivazione da una fonte produttiva dei redditi
diversi va verificata caso per caso.
Le categorie reddituali
Le categorie reddituali sono le seguenti:
A) Redditi fondiari;
B) Redditi di capitale;
C) Redditi di lavoro dipendente;
D) Redditi di lavoro autonomo;
E) Redditi di impresa;
F) Redditi diversi.
Ciascuna categoria presenta una certa omogeneità di contenuto data dalla fonte, ma
redditi diversi derivano da fonti eterogenee.
Le categorie sono inclusive, cioè costruite con l’intento di comprendere tutta la
materia imponibile.
A ciascuna categoria corrispondono particolari regole di determinazione: i redditi di
capitale sono tassati al lordo.
I redditi fondiari sono tassati in base alla rendita catastale. Non si deducono i costi
effettivi perché la rendita catastale ne tiene conto.
I redditi di impresa sono determinati sulla base del risultato del conto economico,
rettificato secondo le norme fiscali.
I redditi di lavoro dipendente sono tassati al lordo ma vi sono detrazioni dall’imposta
con cui si dà rilievo forfettariamente alle spese.
Il presupposto delle imposte sul reddito è dato dal possesso o disponibilità di un
reddito ma il termine possesso non va attribuito il significato tecnico che ho nel codice
civile. Se il possesso di un reddito e ciò che ne determina la tassabilità è necessario
esaminare per ciascuna categoria di reddito quale sia l’accadimento che lo rende
tassabile.
Nel caso dei redditi fondiari il possesso va riferita all’immobile; nel caso del reddito di
impresa il reddito è frutto di un calcolo per sono in vi è possesso del reddito ma della
fonte.
In conclusione non esistono nozione unitaria di possesso di reddito ma tante nozioni
quante se ne traggono dalla disciplina delle diverse categorie.
Reddito vs patrimonio
Il patrimonio è l’insieme delle situazioni giuridiche soggettive a contenuto economico
di cui è titolare un soggetto in un dato momento.È una realtà statica. Il reddito invece
è un fenomeno dinamico: è infatti la risultante delle variazioni incrementative del
patrimonio. Il patrimonio è uno stock, il reddito è un flusso. Il patrimonio indica ciò che
si ha il reddito ciò che si acquisisce.
Non tutte le entrate sono reddito: non sono reddito le entrate patrimoniali; reddito
sono soltanto le entrate proventi che derivano da una fonte produttiva.
Reddito ciò che costituisce incremento del patrimonio non lo è la mira reintegrazione
del patrimonio già posseduto.
Sono tassabili i proventi che sostituiscono redditi imponibili, non lo sono i proventi
conseguiti in sostituzione di entrate patrimoniali o per reintegrare perdite patrimoniali.
Il danno emergente non è un reddito ma è reddito il lucro cessante (mancata
percezione di un reddito).
Sono tassabili le pensioni che si collegano ad un rapporto di impiego o di servizio, e
sono quindi proiezione di un precedente trattamento economico; non sono tassabili le
pensioni risarcitorie (pensione di guerra).
Il reddito indica un incremento patrimoniale che deriva da nuove acquisizioni; sia
invece plusvalore o plusvalenza quando il patrimonio rimanendo immutato nella sua
composizione aumenta di valore.
Sono tassati proventi acquisiti a titolo oneroso e sono esclusi da imposta i proventi
acquisiti a titolo gratuito. Infatti non sono soggetti ad imposta sul reddito né le
donazioni, né l’eredità.
Vi sono redditi monetari e redditi in natura. Redditi in natura sono frequentemente
percepiti dai lavoratori dipendenti.
I redditi in natura possono essere costituiti da beni e da servizi; ad essi deve essere
dato un valore in moneta. Sì tasse loro valore normale che è dato dal loro valore di
mercato. il prezzo o corrispettivo mediante
Secondo l’art 9 TUIR Per valore normale si intende
mente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera
concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in
cui beni e servizi sono stati acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo
più prossimi.
Per determinare il valore normale, si fa riferimento ai listini e alle tariffe del soggetto
che ha fornito i beni e servizi e in mancanza, alle mer curiali e listini delle camere di
commercio alle tariffe professionali tenendo conto degli sconti d’uso. Per le azioni
obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati si tiene conto della media
aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese.
Il reddito sottoposto ad imposta è una grandezza monetaria. Il deprezzamento della
moneta pone il problema se la base imponibile dell’imposta debba essere depurata
dagli incrementi puramente nominali e se la misura dell’imposta debba essere
adeguata al deprezzamento della moneta.
L’imposta è commisurata al valore nominale del reddito tassabile, e non vi sono norme
che consentano di sottrarre all’imposta, in via permanente, gli incrementi puramente
nominali.
Sono necessarie norme ad hoc che diano rilievo alle conseguenze dell’inflazione.
Periodo d’imposta e imputazione dei componenti di reddito
Il reddito assume rilievo come reddito di un determinato periodo di tempo, denominato
periodo d’imposta. Le imposte sui redditi sono imposte periodiche, non tanto perché si
applicano continuativamente, quanto perché il loro presupposto è delimitato
temporalmente dal periodo d’imposta. Le imposte istantanee colpiscono fatti specifici,
mentre quelle periodiche colpiscono l’insieme dei fatti che si verificano in un dato
intervallo temporale.
Per le persone fisiche il periodo d’imposta è l’anno solare; per le società, l’esercizio
sociale.
Vi possono essere però interruzioni: ad esempio in caso di morte della persona fisica.
Ciascun periodo d’imposta autonoma rilevanza sia sul piano sostanziale sia sul piano
formale; ad ogni periodo d’imposta corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma e
si correla una molteplicità di obblighi formali e sostanziali.
Per la determinazione dell’obbligazione tributaria di un dato periodo di imposta
rilevano i fatti che si verificano in quel periodo.
Per la maggior parte dei redditi rileva il momento in cui il reddito è percepito; per i
redditi di impresa vige invece il principio di competenza in forza del quale i costi e
proventi vanno imputati al periodo di maturazione apri scindere dal pagamento e
dall’incasso.
Redditi del de cuius percepiti dagli eredi
Gli eredi possono essere soggetti passivi per un duplice titolo. In quanto eredi essi
subentrano al de cuius quali soggetti passivi dell’imposta dovuta per i presupposti di
imposta realizzati dal de cuius.
I redditi prodotti ma non incassati dal de cuius sono tassati a carico degli eredi quando
li percepiscono.
I crediti derivanti dall’attività professionale del de cuius che vengano percepiti dagli
eredi non sono reddito degli arredi ma sono entrate patrimoniali derivanti dalla
realizzazione di crediti che fanno parte dell’asse ereditario.
La ratio della tassazione con imposta reddituale, di tali entrate è da ravvisare in ciò,
che di norma, ogni arricchimento prima di diventare patrimoniale è tassato come
reddito; se non fossero tassati presso gli eredi avremmo non giustificata differenza di
trattamento rispetto agli altri elementi patrimoniali ereditati è un definitivo salto di
imposta; il frutto dell’attività del de cuius sarebbe acquisito senza scontare l’imposta
sui redditi.
Redditi illeciti e costi inerenti
Sono tassati anche i proventi illeciti nelle categorie dei redditi tassabili devono essere
ricompresi se nessi classificabili i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili
come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o
confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti
ciascuna categoria.
I redditi illeciti non costituiscono una categoria reddituale diversa da quelle tipizzate
dal legislatore ma redditi inquadrabili se ne hanno i requisiti tra quelli tipici. Nel caso in
cui non siano classificabili nelle categorie tipiche, i redditi illeciti sono considerati come
redditi diversi.
Esempi di proventi illeciti sono le vincite del gioco d’azzardo, i proventi usurai, le
appropriazioni indebite.
I redditi illeciti non sono tassabili se sono sottoposti a sequestro confisca. Sono
tassabili solo quando sono rimasti nella disponibilità del contribuente.
Non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di
servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come
delitto non colposo. La norma può essere applicata solo quando il pubblico ministero
abbia esercitato l’azione penale o quando il giudice penale abbia emesso il decreto
che dispone il giudizio. La norma si applica anche quando si è pronunciata sentenza di
non luogo a procedere per prescrizione del reato.
L’imposta pagata come conseguenza della indeducibilità dei costi deve essere
restituita qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione una sentenza
definitiva di non luogo a procedere.
Sono deducibili i costi documentati da fatture soggettivamente inesistenti, se i beni
acquistati non sono stati utilizzati direttamente al fine di commettere un reato, ma per
essere lecitamente commercializzati e venduti.
I coniugi sono tassati separatamente; ciascuno di essi è tassato sul proprio reddito.
In materia di comunione legale e di fondo patrimoniale, la legge prevede che i relativi
redditi Sim puttana ciascun coniuge per metà del loro ammontare netto, salva diversa
pattuizione convenzionale.
I redditi dei beni dei figli minori soggetti all’usufrutto legale dei genitori, sono imputati
per metà a ciascun genitore; il minore è debitore di imposta per i redditi degli altri beni
e per i redditi di lavoro.
I redditi delle imprese familiari
Impresa familiare disciplinata dall’art.230 bis c.c., assume rilievo fiscale solo
quando, prima dell’inizio del periodo d’imposta, sia redatto un atto pubblico una
scrittura privata autenticata da cui risultino nominativamente i familiari che
collaborano nell’impresa prestando un’attività di lavoro che abbia carattere
continuativo e prevalente.
Si intendono per i familiari e fini delle imposte sui redditi il coniuge, i parenti entro il
terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Secondo il codice civile l’impresa familiare sorge di fatto, senza che non occorra una
formalizzazione ed inoltre perché, sono con lavoratore con diritto a partecipare agli
utili anche i collaboratori che operano nell’ambito familiare.
La rilevanza fiscale dell’impresa familiare attiene alla distribuzione del reddito tra
imprenditore e collaboratori: ai secondi è imputata una quota del reddito complessivo
proporzionato al lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo prevalente e
continuativo ma comunque non superiore al 49%. Tale limite allo scopo di impedire
manovre in tese ad eludere la progressività.
Il reddito dell’impresa familiare e dunque ripartito tra titolare e collaboratori. Al primo
è attribuito almeno il 51% del reddito dell’impresa. Solo la quota spettante
all’imprenditore è reddito di impresa.
I redditi delle società di persone
Esistono tre tipi di società di persone: la società semplice, società in nome collettivo e
la società in accomandita semplice. Alle società di persone si contrappongono le
società di capitali ossia: la società per azioni, la società in accomandita per azioni e la
società responsabilità limitata.
Nelle società di capitali: I soci non rispondono dei debiti della società la loro
responsabilità è limitata ai conferimenti; il potere di amministrare la società e
disgiunto dalle qualità di socio; la qualità di socio è liberamente trasferibile
Il trattamento fiscale delle società di persone è diverso da quello delle società di
capitali, perché alle società di persone non sono soggetti passivi dell’imposta: i loro
redditi sono imputati ai soci, a prescindere Dalla distribuzione, in applicazione del
principio di trasparenza.
Le società di persone presentano due tratti che spiegano il loro peculiare trattamento
fiscale. In primo luogo i soci delle società di persone non sono meri investitori ma di
regola operano nella società e ne sono amministratori.
In secondo luogo esse sono caratterizzate da un formalismo minimo: è quindi difficile
la determinazione del reddito distribuito e non distribuito.
Il redditi della società sono trattati come se la società fosse uno schermo trasparente,
come se la società non fosse un soggetto autono
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