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Le indagini bancarie
Sino alla riforma tributaria degli anni 70 era in vigore il c.d. segreto bancario, istituto volto ad impedire all'amministrazione finanziaria di acquisire presso le banche informazioni e notizie sufficienti. Nell'ultimo periodo si è sempre più affermata la possibilità che l'amministrazione finanziaria possa acquisire dalle banche notizie sui clienti (che ovviamente sono contribuenti).
La soluzione adottata dal legislatore è nel senso di concedere campo libero alle indagini, ma vanno però precisati due aspetti di tipo particolare inerenti le modalità di acquisizione delle informazioni e l'utilizzo delle stesse:
- Modalità di acquisizione delle notizie: l'amministrazione finanziaria ha uno strumento istituzionale tipico che è quello della "richiesta"; ma oltre ad invitare le banche a dare notizie, la Amministrazione può svolgere indagini presso la banca (ovviamente un...
accessofinalizzato non al controllo della banca ma del cliente/contribuente della banca). L'oggetto del controllo sono gli estratto conti, gli assegni e tutti gli altri documenti che tendono a rivelare importanti informazioni. In questi casi il direttore della banca deve avvisare il cliente dello svolgimento delle indagini sul suo conto e la banca è responsabile nel tutelare "terzi" indirettamente coinvolti nell'ispezione bancaria. La legge dispone d'altro canto che il contribuente deve sempre dichiarare dove ha i conti correnti.
Utilizzo di notizie: ci troviamo in un ambito che si segnala per l'iniquità delle norme; vi è infatti un inversione dell'onere della prova, poiché il contribuente deve dimostrare l'irrilevanza fiscale dei dati acquisiti.
Tutela del contribuente nei casi di esercizio illegittimo dei poteri di indagine: Gli orientamenti prevalenti in dottrina riconoscono l'ammissibilità diretta
alla tutela giurisdizionale nel caso in cui il contribuente subisca una violazione dei suoi diritti. La giurisprudenza invece non riconosce forme di tutela dirette bensì indirette. Ma se l'indagine seppur illegittima si sia comunque svolta, quali risvolti avremo? È un problema su cui la Cassazione non ha trovato una soluzione finale continuando ad oscillare tra varie soluzioni: 1) illegittimità di qualunque accertamento fondato su di una indagine illegittima (invalidità derivata) 2) inutilizzabilità delle conoscenze acquisite in maniera illegittima (tesi preferita dal prof.) 3) utilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite (poiché il divieto di utilizzare prove illegittimamente acquisite vige espressamente nell'ambito del processo penale, mentre nel diritto tributario non abbiamo una norma esplicita in tal senso). L'ATTIVITÀ DI INDIRIZZO Premessa Grandissimo rilievo assume in ambito tributariol'attività di indirizzo: tale attività si esprime nelle direttive attraverso le quali gli uffici centrali orientano l'attività degli uffici periferici operativi al fine di assicurare il buon funzionamento dell'apparato amministrativo ex articolo 97 Cost. Si tratta di una attività interna alla stessa P.A. ma che ha riflessi esterni sui contribuenti. Essa ha il suo presupposto di operatività ed il suo fondamento nel rapporto gerarchico che lega gli uffici superiori (e cioè centrali) con gli uffici periferici; in base a tale rapporto "i superiori" dettano regole agli "inferiori".
L'attività di indirizzo risulta di fondamentale importanza sia per l'uniformità di condotta che da essa deriva, sia per una parità di trattamento che essa assicura; infatti i nuovi ordinamenti tributari sono fondati sul principio di autotassazione e, quindi, risulta necessario che i contribuenti.
Vengano orientati.
ATTI DI INDIRIZZO INTERNI
Veniamo adesso alla distinzione tra atti di indirizzo meramente interni ed atti che possono avere rilevanza esterna:
Gli atti aventi rilevanza interna danno vita ad attività che si estrinsecano attraverso gli strumenti fondamentali delle circolari, note e risoluzioni.
Si tratta di atti emanati dall'amministrazione centrale in forza della supremazia gerarchica che possono esercitare sugli uffici sott'ordinati.
In particolare:
- Le circolari sono atti che l'amministrazione centrale indirizza a tutti gli uffici periferici al fine di assicurare una uniforme applicazione ed interpretazione di nuove leggi tributarie.
- Le note e le risoluzioni sono invece atti diretti a singoli uffici con cui l'amministrazione centrale fornisce istruzioni per la soluzione di specifiche controversie apertesi. Questi due atti hanno solo efficacia diretta interna verso l'ufficio a cui sono indirizzate e con riguardo ai problemi specifici da risolvere.
Riguardo a questi atti si pongono dei problemi concreti:
- una circolare emanata "contra legem" deve essere rispettata (posto che si tratta di atti non vincolanti solo all'interno)? La risposta è NO! L'ordine illegittimo può essere non eseguito perché è un atto non vincolante a livello dell'ordinamento generale e comporta, al massimo, una responsabilità dei funzionari che hanno impartito quest'ordine.
- può il contribuente addurre a proprio favore il fatto che il funzionario non abbia applicato la circolare? In ipotesi come questa si configura l'eccesso di potere, tipico del diritto amministrativo. Nel diritto tributario, invece, non si può configurare l'eccesso di potere poiché si verte in un settore in cui non abbiamo alcun potere discrezionale; inoltre è esclusa anche l'impugnabilità in sede giurisdizionale di tali atti di indirizzo meramente interni.
Poiché ritenuti non lesivi per i cittadini.
ATTI DI INDIRIZZO AVENTI FORMA REGOLAMENTARE
Si tratta di atti a rilevanza esterna che vengono emanati con decreto ministeriale o con decreto governativo ed infatti hanno forma regolamentare.
A tali atti non può certo negarsi una certa rilevanza esterna e l'orientamento dominante è nel senso che essi debbano considerarsi atti amministrativi generali anche se vi sono due tipi di problemi da risolvere:
- Come individuare i criteri di distinzione tra regolamenti aventi efficacia normativa e regolamenti espressivi della funzione amministrativa? Tale problema viene risolto considerando regolamenti ad efficacia normativa quelli aventi carattere di astrattezza e generalità, mentre sono da considerare regolamenti di funzione amministrativa quelli privi dei requisiti di astrattezza e generalità.
- Come si distinguono i regolamenti aventi funzione amministrativa a seconda che abbiano o meno attività di indirizzo?
Tale problema viene risolto individuando negli atti di indirizzo quelliriconducibili alla natura dell'interesse pubblico perseguito. Una volta definita la natura dei regolamenti di indirizzo, sottolineamo che:
- Non sono disapplicabili in sede giurisdizionale poiché hanno incidenza soltanto indiretta sul rapporto Stato-cittadino
- Sono autonomamente impugnabili da chiunque sia portatore di un interesse giuridicamente rilevante
I PIÙ IMPORTANTI ATTI AD INDIRIZZO ESTERNO: Criteri selettivi per l'esercizio dei poteri di controllo ed "il redditometro".
Gli atti di indirizzo aventi rilevanza esterna più importanti sono:
- I criteri selettivi
- Il redditometro
- Gli studi di settore
- Il diritto di interpello
Veniamo ai criteri selettivi. A seguito della legge 146/80 gli uffici delle entrate procedono al controllo delle dichiarazioni presentate ed all'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione "sulla base di criteri
selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze con apposito decreto ministeriale e tenendo conto delle capacità operative dei singoli uffici". Possiamo discernere nell'ambito dei criteri selettivi 3 profili:- la predeterminazione del numero totale dei controlli
- l'utilizzazione della capacità operativa dei singoli uffici
- la formazione di apposite liste di contribuenti che si trovano in una situazione di astratta pericolosità fiscale
coefficienti al fine di quantificare in via presuntiva la quantificazione del reddito di ciascuna persona fisica sulla base di elementi genericamente indicativi di capacità contributiva ma privi di uno specifico rapporto con le fonti produttive di reddito. Esso attiene alla valutazione e verifica dei comportamenti di quei contribuenti che abbiano presuntivamente occultato i loro imponibili.
La sua emanazione da parte del Ministro dell'Economia è stata il frutto dell'evoluzione che si è avuta con la riforma tributaria degli anni 70; il Ministro stabilisce infatti dei criteri per la determinazione del "quantum" del reddito (area dei consumi, area degli investimenti, variazione dell'indice ISTAT, etc.)
Riguardo alla natura ed agli effetti giuridici del redditometro possiamo dire che vi sono state molte discussioni; secondo alcuni infatti il redditometro ha efficacia normativa (e non amministrativa), ed addirittura si è ritenuto che sia un
provvedimento costituzionalmente illegittimo.
Secondo il prof. La Rosa non debbono sorgere dubbi in tal proposito: il redditometro costituisce manifestazione di una fondamentale espressione di funzione amministrativa di indirizzo poiché è volto ad assicurare uniformità ed imparzialità nella difficile attività di determinazione del quantum dei redditi riferibili ai singoli contribuenti.
GLI STUDI DI SETTORE. Funzione analoga al redditometro hanno gli studi di settore; sono dei veri e propri strumenti di orientamento dell’attività valutativa degli uffici periferici ma inerenti la determinazione presuntiva dei ricavi e compensi realizzati da imprese minori o da esercenti arti e professioni.
Il mezzo con cui si rendono gli studi di settore è anche qua un decreto del Ministro delle Finanze, volto a frenare il diffuso fenomeno dell’evasione riscontrabile presso le categorie economiche anzidette.
Negli anni questa materia è stata
Sottoposta a varie modifiche, le quali hanno appunto perfezionato i criteri volti ad individuare dei ve