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(PVC) Contestazione di verbale di processo del compilazione emerse

Formalmente attestate le violazioni non comunque (termine verbale tale di consegna alla successivi giorni 60 nei contribuente, Il perentorio), può a sua volta formulare osservazioni e richieste sugli addebiti rilevanti. E l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del suddetto termine salvo i casi di particolare e motivata urgenza. di suscettibile né provvedimento; un sé perdiè non constatazione di verbale processo il → di fonte dell'ispezione conclusivo atto mero un è Esso giurisdizionale. sede in impugnazione relativi quelli poteri: diversi bene altri di l'esercizio legittima repo possono che conoscenze all'accertamento del tributo ed all'erogazione delle sanzioni. 90! Recenti norme hanno tuttavia consentito (pur se a determinate condizioni e in certi limiti) di "prestare adesione" al contenuto dei rilievi contenuti nei processi verbali di constatazione,

Anche prima del loro formale recepimento in avvisi di accertamento.

Le indagini bancarie hanno sempre suscitato problematiche particolari, sia perché le conoscenze acquisibili sono solo indirettamente ricollegabili ai fatti fiscalmente rilevanti, sia perché esse comportano una non indifferente limitazione e compressione del diritto alla riservatezza, consentendo che vengano acquisite notizie anche su vicende economiche prive di ogni rilevanza fiscale.

Negli ultimi anni si è affermata una disciplina di settore per cui:

  • sotto il profilo soggettivo, queste indagini possono essere svolte, oltre che presso gli istituti di credito, anche nei confronti di una vasta serie di altri operatori finanziari istituzionali;
  • sotto il profilo oggettivo, tali soggetti possono essere chiesti dati, notizie e documenti relativi alla totalità dei rapporti intrattenuti con i singoli clienti, comprese le garanzie prestate da terzi in loro favore;
sotto il profilo procedimentale, l'esercizio di tale potere è subordinato al conseguimento di una previa autorizzazione del direttore centrale dell'agenzia delle entrate o del direttore regionale delle entrate ovvero del comandante regionale della guardia di finanza. Sul piano operativo: gli uffici competenti per i controlli, una volta ottenuta l'autorizzazione di cui sopra, possono chiedere al contribuente il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti in corso con istituti di credito o altri operatori finanziari. Indipendentemente dalla suddetta richiesta, gli uffici medesimi possono direttamente chiedere alle banche e agli altri finanziari la comunicazione e trasmissione di dati, notizie e documenti relativi ai rapporti intrattenuti con il contribuente, onerando gli operatori finanziari del compito di darne notizia immediata al soggetto interessato. Gli uffici competenti possono anchedisporre l'accesso di propri impiegati presso gli istituti di credito ed operatori finanziari, allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie, nei casi di mancata tempestiva risposta alle richieste formulate, ovvero quando l'ufficio abbia fondati sospetti che pongono in dubbio sulla risposta ottenuta. Nessuna partecipazione attiva del contribuente interessato. Questi dati e notizie possono essere posti a base degli accertamenti ai fini delle imposte dirette e dell'IVA se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione degli imponibili e delle imposte o che non hanno rilevanza ai fini impositivi. Stabilito che alle stesse condizioni anche i prelevamenti possono essere posti a base degli accertamenti tributari come ricavi e compensi, se il contribuente non ne indica il beneficiario e se non risultano dalle scritture contabili. L'Esercizio dei Poteri Conoscitivi nei Riguardi di Altri Soggetti Terzi. Con riguardo all'esercizio dei poteri.

Conoscitivi nei riguardi di altri soggetti terzi, è previsto che gli uffici finanziari possono richiedere:

  • alle PA, agli enti pubblici, alle società ed enti di assicurazioni dati e notizie relativamente a soggetti indicati nominativamente per categorie;
  • ai notai, procuratori del registro, conservatori dei registri immobiliari ed altri pubblici ufficiali, la trasmissione di copie di atti e documenti presso i medesimi depositati;
  • alle società commerciali, ed agli imprenditori individuali, dati e notizie relativamente ai rapporti intercorsi con clienti, fornitori e lavoratori autonomi, nominativamente indicati;
  • a qualsiasi altro soggetto, l'esibizione o la trasmissione di atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente, fornendo i relativi chiarimenti.

Si esclude un generale potere dell'amministrazione di acquisire autoritativamente conoscenze presso terzi.

91 !I Rapporti

dell'attività Conoscitiva: A) con l'Attività di Accertamento L'attività conoscitiva rimane distinta dall'attività di accertamento. Bisogna inoltre distinguere tra: - illegittimamente o illecitamente acquisite delle informazioni; - fini di utilizzabilità, a. acquisite del formalità validità sulla riflessione si controlli degli svolgimento nello commesse irregolarità. Il provvedimento solo nei casi in cui l'iniziativa conoscitiva è effettivamente assunta dalla legge richiesta di casi nel (es. provvedimento del procedimentale antecedente necessario come chiarimenti). Negli altri casi il vizio concernente la fase conoscitiva si riflette in termini di inutilizzabilità delle conoscenze, talidi illecita totalmente acquisizione abbia si quando solo ma conoscenze, altrimenti nei casi di esercizio illegittimo del potere conoscitivo le conoscenze potranno essere utilizzate a fini impositivi. b. Utilizzabilità di notizie derivanti da indagini extratributarie Gli

uffici tributari possono utilizzare non solo dati e notizie acquisiti attraverso l'esercizio dei poteri conoscitivi, ma anche le informazioni di cui siano comunque in possesso. in acquisitenotiziediimpositivifinial'utilizzoconsentito è normativederogheespresseSalvosede extratributaria, anche in assenza delle condizioni tipiche perché fossero autoritativamenterofinanziari, mediante l'esercizio dei loro tipici poteri conoscitiviacquisite dagli uffici

B) i Rapporti dell'attività Conoscitiva con l'Attività di IndirizzottoL'attività conoscitiva può essere limitata, orientata ed addirittura esclusa in forza di altre normePuò accadere che la legge attraverso atti amministrativi generali:

  • rimetta la specificazione dei criteri che devono essere seguiti dagli uffici nell'esercizio di queiiepoteri trovanosichesoggettidiriguardineicontrollidil'effettuabilitàtributari)condoninei(es.escluda

In certe situazioni l'inosservanza di quelle regole può rendere sindacabile l'esercizio dei poteri conoscitivi sotto il profilo della violazione della potestà di eccesso e della successiva utilizzabilità dei risultati per tali vie acquisiti.

Le presunzioni possono essere relative (o legali) o assolute. La presunzione legale si basa su un fatto posto e modificato dalla contribuente, il quale però non esaurisce la sua fonte come indicato normativamente. La presunzione legale può essere neutralizzata dalla prova contraria.

Le presunzioni semplici, invece, costituiscono conoscenze indirette, di carattere logico, e fondate su regole di comune esperienza. Dato il carattere accentuatamente probabilistico, l'art. 2729 riconosce ad esse valore di

provaessedicheescludendoconcordanti,eprecisegravi,sianochepresunzioniallesoloprocessualeil giudice possa servirsi nei casi in cui non è consentita la prova per testi. eindiretteconoscenzediancheavvalganosifinanziariufficiglichepossibilitàlaTuttaviapresuntive si distacca dalle regole di cui sopra nel duplice profilo:

  • L'inesistenza di regole generali che stabiliscano il se, il quando e il come gli uffici possonoavvalersi di presunzioni semplici in sede di accertamento tributario; l'esistenza di norme dicasialtriinmaconcordanti;eprecisegravisianoessecherichiedonotalorachesettoreformalmente consentono l'utilizzo di presunzioni prive di quei requisiti; ovvero investonogli uffici del potere di procedere ad accertamento sulla base di fatti aventi un rapportoassai indiretto e sfumato con quelli realmente dotati di rilevanza fiscale.92 !
  • Muovendo dall'idea di una necessaria corrispondenza tra le diverse regole dell'attivitàconoscitiva
o una particolare rilevanza nel diritto tributario. Esse consentono all'amministrazione finanziaria di presumere l'esistenza di determinati fatti o circostanze, spostando l'onere della prova sul contribuente. Le presunzioni semplici tributarie sono regolate dall'art. 2729 del codice civile, che stabilisce che "le presunzioni semplici sono ammesse solo nei casi espressamente previsti dalla legge". Tuttavia, nel diritto tributario, sono state introdotte alcune deroghe a questo principio. Nella fase amministrativa, l'ufficio dell'accertamento può avvalersi di presunzioni semplici per determinare il reddito imponibile o l'ammontare delle imposte dovute. Questo significa che, in assenza di prove contrarie fornite dal contribuente, l'amministrazione può presumere l'esistenza di determinati fatti o circostanze. Nella fase giurisdizionale, invece, il giudice tributario può utilizzare le presunzioni semplici come strumento per valutare le prove presentate dalle parti. Tuttavia, il principio del libero convincimento del giudice e le regole probatorie generali continuano a dominare la valutazione delle prove. È importante sottolineare che le presunzioni semplici tributarie riguardano solo l'ambito formale della legittimazione dell'ufficio all'accertamento e non travalicano nella verifica della fondatezza delle accuse. Spetta infatti al giudice tributario valutare le prove e decidere in base al proprio convincimento. In conclusione, le presunzioni semplici tributarie rappresentano delle deroghe al principio generale dell'onere della prova e possono limitare il diritto di difesa del contribuente. Tuttavia, la valutazione delle prove rimane affidata al giudice tributario, che deve basarsi sul proprio libero convincimento e rispettare le regole probatorie generali.
Dettagli
A.A. 2020-2021
135 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher conigliettorosa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Corasaniti Giuseppe.