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Estratto del documento

PARTE TERZA: LE SANZIONI

CAPITOLO QUATTORDICESIMO: LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

La distinzione tra illeciti amministrativi e illeciti penali

Le sanzioni penali sono contrassegnate da un determinato nomen: nel codice penale

classifica e denomina le sanzioni penali ed al nomen della sanzione si deduce se

l’illecito di natura penale o amministrativa e se è di natura penale si stabilisce se è un

delitto una contravvenzione. Ai reati all’esenzione penale si contrappongono le

violazioni alle sanzioni amministrative.

La disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie è contenuta nel decreto

legislativo 18 dicembre 1997 n. 472. La disciplina delle sanzioni tributarie è però

una disciplina autonoma nel senso che non è una legge speciale rispetto la disciplina

generale delle sanzioni amministrative.

Le sanzioni penali sono regolate dal codice penale e sono inflitte dall’autorità

giudiziaria in applicazione del codice di procedura penale; e sanzioni amministrative

invece sono irrogate dall’amministrazione finanziaria con un provvedimento

amministrativo.

In passato le sanzioni amministrative avevano natura risarcitoria. Ecco perché

destinatario della sanzione non erano solo le persone fisiche ma anche le società e gli

altri enti collettivi; in caso di morte del trasgressore l’obbligo di pagare la sanzione

passava agli eredi.

La riforma attuata dal decreto legislativo n. 472 ha segnato il passaggio dal

modello risarcitorio il modello afflittivo. Il principio ispiratore della disciplina è che la

sanzione deve punire il trasgressore persona fisica Essi rispondevano in solido del

pagamento della sanzione. Perciò ha rilievo l’elemento soggettivo; in caso di concorso

di autori dell’illecito la responsabilità non è solidale, la sanzione non si trasmette agli

eredi.

Nel 2003 però vi è stata una modifica in cui la sanzione è riferibile alla persona fisica

che ha commesso o concorso a commettere la violazione. Coesistono dunque nel

diritto vigente due modelli: uno che si applica alle società ed enti con personalità

giuridica, l’altro che si applica tutti gli altri soggetti.

Il principio di legalità

Sotto la rubrica principio di legalità, l’articolo 3 decreto legislativo n. 472 contiene

nessuno può essere

una molte criticità di principi generali. Il comma 1 recita:

assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della

commissione della violazione ed esclusivamente nei casi considerati dalla legge .

In questa proposizione sono contenuti tre principi:

a) solo la legge può comminare sanzioni (nulla poena sine lege);

b) Deve trattarsi di legge entrata in vigore prima della violazione (divieto di

retroattività);

c) La legge deve prevedere il fatto e la sanzione (principio di tassatività della

previsione sanzionatorio), non sono ammesse estensioni analogiche delle norme

sanzionatorie. se la

I commi 2 e 3 sono conformi al principio del favor rei. Il comma due prevede che

sanzione è stata già irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si

estingue, ma non è ammessa ripetizione di indebito .(retroattività dell’abolitio

criminis). se la legge in vigore al momento in cui è stata connessa la

Il comma tre dispone che

violazione delle leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la

legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo .

La colpevolezza

Perché visioni illecito devono ricorrere due elementi: un comportamento (commissivo

odomissivo) che viola una norma; un elemento soggettivo, di natura psicologica e cioè

l’imputabilità e la colpevolezza.

L’imputabilità è data dalla capacità di intendere e volere, per colpevolezza invece si

intende il dolo e la colpa. Per quanto riguarda la colpevolezza, gli illeciti amministrativi

tributari sono disciplinati maniera identica alle contravvenzioni: ai fini della

colpevolezza occorre o la colpa o il dolo.

Sanzione pecuniaria e sanzioni accessorie

Il principale tipo di sanzione amministrativa si concreta nell’obbligo di pagare una

somma di denaro, qui si aggiungono sanzioni accessorie con contenuto interdittivo. La

misura della sanzione pecuniaria: può variare tra un minimo ed un massimo; può

essere pari ad un’infrazione o ad un multiplo del tributo cui si riferisce la violazione;

può essere stabilita in misura fissa.

Quando è fissato tra un minimo massimo la sanzione arrogata avendo riguardo alla

gravità della violazione all’opera svolta dalla gente per l’eliminazione o l’attenuazione

delle conseguenze alla sua personalità e alle sue condizioni economiche o sociali.

L’obbligazione relativa alla sanzione pecuniaria non produce interessi non è

trasmissibile agli arredi.

Le sanzioni accessorie sono: a) l’interdizione dalla carica di amministratore, sindaco,

revisore di società di capitali; B) l’interdizione dalla partecipazione a gare pubbliche; c)

l’interdizione dal conseguimento di licenze concessioni o autorizzazioni; d) la

sospensione per un massimo di sei mesi dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o

di impresa.

Concorso, progressione, continuazione e recidiva

In materia di sanzioni amministrative tributarie vige il principio del cumulo materiale

delle pene (cioè si applicano e si sommano tante sanzioni quante sono le violazioni

commesse che è però derogata dal cumulo giuridico in base al quale si applica una

sola sanzione ma maggiorata. Tra le due forme di cumulo si applica sempre quello più

favorevole per il trasgressore.

Articolo 12 decreto legislativo n. 472 prevede quattro ipotesi di unificazione delle

sanzioni: il concorso formale, il concorso materiale, la progressione e la continuazione.

1. E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione piu'

Art.12

grave, aumentata fino al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse

disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con piu' azioni od

omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione.

2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette piu' violazioni

che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione

dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di piu' tributi, si

applica, quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella piu' grave aumentata fino a

un terzo.

4. Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi, la sanzione base puo' essere

aumentata fino al triplo.

5. La continuazione e' interrotta dalla contestazione delle violazioni.

6. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non puo' essere comunque

superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole

violazioni.

Nei primi tre casi la sanzione aumentata da un quarto al doppio.

Si ha concorso formale quando un soggetto con una soluzione viola più norme anche

relative a tributi diversi. Il concorso formale è uno genio quando con una sola azione

od omissione si commettono diverse violazioni della medesima disposizione; è invece

eterogeneo quando con una sola azione od omissione vengono violate disposizioni

diverse.

Nel caso di concorso formale si applica la sanzione più grave aumentata da un quarto

al doppio.

Si applica la sanzione più grave anche in caso di progressione ossia quando taluno

anche in tempi diversi, commette più violazioni che nella loro progressione,

pregiudicano O tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la

liquidazione anche periodica del tributo.

Gli elementi della professione sono i seguenti: una molteplicità di violazioni commesse

anche in tempi diversi; l’unitarietà di tale violazioni.

Per la norma ciò che rileva è la commissione di violazioni che in forza del loro legame

strutturale, o in ragione della loro connessione funzionale doge ti va sono riunibili in

ragione della loro professione da comportamento prodromico ad evasione. Ad esempio

via progressione quando un imprenditore o mette di fatturare un’operazione e

l’operazione non viene poi considerato negli adempimenti successivi.

In sede di accertamento con adesione, di mediazione e di conciliazione giudiziale, le

disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si

applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d’imposta.

Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, occorre applicare un ulteriore aumento pari

al 20%. Si considera quale sanzione base a cui riferire l’aumento da un quarto al

doppio quella più grave aumentata del 20%. In tema di continuazione dispone

quando violazioni della

l’articolo 12 comma cinque decreto legislativo no. 472:

stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione

base aumentata dalla metà al triplo.

Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, sanzione base aumentata di un quinto; se

via continuazione la sanzione deve essere aumentata prima della metà al triplo e poi

dal quarto al doppio.

L’ufficio se emette in tempi diversi gli accertamenti relativi a periodi di imposta diversi

deve determinare la sanzione complessiva tenendo conto dei provvedimenti già

emessi. In sede processuale il giudice che prende cognizione dell’ultimo avviso di

accertamento deve rideterminare la sanzione unica complessiva tenendo conto delle

sentenze precedenti.

La sanzione è aumentata fino alla metà in caso di recidiva e cioè nei confronti di chi

nei tre anni precedenti sia incorso un’altra violazione della stessa indole. Vi è recidiva

non solo quando le violazioni ripetute riguardano la stessa disposizione ma anche

quando riguardano disposizioni della stessa indole.

Il principio di proporzionalità

La misura della sanzione deve essere proporzionata alla gravità della violazione

commessa. Per l’articolo 7 comma 4 decreto legislativo n. 472 Dispone che la

sanzione può essere ridotto fino alla metà del minimo qualora concorrano circostanze

che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si

riferisce, e la sanzione. Il comma 4 bis prevede che la sanzione ridotta dalla metà in

caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla

scadenza del termine.

I responsabili in solido del pagamento della sanzione

La responsabilità solidale di soggetti diversi dall&r

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A.A. 2018-2019
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alesssia_97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Bizioli Gianluigi.