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PARTE TERZA: LE SANZIONI
CAPITOLO QUATTORDICESIMO: LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
La distinzione tra illeciti amministrativi e illeciti penali
Le sanzioni penali sono contrassegnate da un determinato nomen: nel codice penale
classifica e denomina le sanzioni penali ed al nomen della sanzione si deduce se
l’illecito di natura penale o amministrativa e se è di natura penale si stabilisce se è un
delitto una contravvenzione. Ai reati all’esenzione penale si contrappongono le
violazioni alle sanzioni amministrative.
La disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie è contenuta nel decreto
legislativo 18 dicembre 1997 n. 472. La disciplina delle sanzioni tributarie è però
una disciplina autonoma nel senso che non è una legge speciale rispetto la disciplina
generale delle sanzioni amministrative.
Le sanzioni penali sono regolate dal codice penale e sono inflitte dall’autorità
giudiziaria in applicazione del codice di procedura penale; e sanzioni amministrative
invece sono irrogate dall’amministrazione finanziaria con un provvedimento
amministrativo.
In passato le sanzioni amministrative avevano natura risarcitoria. Ecco perché
destinatario della sanzione non erano solo le persone fisiche ma anche le società e gli
altri enti collettivi; in caso di morte del trasgressore l’obbligo di pagare la sanzione
passava agli eredi.
La riforma attuata dal decreto legislativo n. 472 ha segnato il passaggio dal
modello risarcitorio il modello afflittivo. Il principio ispiratore della disciplina è che la
sanzione deve punire il trasgressore persona fisica Essi rispondevano in solido del
pagamento della sanzione. Perciò ha rilievo l’elemento soggettivo; in caso di concorso
di autori dell’illecito la responsabilità non è solidale, la sanzione non si trasmette agli
eredi.
Nel 2003 però vi è stata una modifica in cui la sanzione è riferibile alla persona fisica
che ha commesso o concorso a commettere la violazione. Coesistono dunque nel
diritto vigente due modelli: uno che si applica alle società ed enti con personalità
giuridica, l’altro che si applica tutti gli altri soggetti.
Il principio di legalità
Sotto la rubrica principio di legalità, l’articolo 3 decreto legislativo n. 472 contiene
nessuno può essere
una molte criticità di principi generali. Il comma 1 recita:
assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della
commissione della violazione ed esclusivamente nei casi considerati dalla legge .
In questa proposizione sono contenuti tre principi:
a) solo la legge può comminare sanzioni (nulla poena sine lege);
b) Deve trattarsi di legge entrata in vigore prima della violazione (divieto di
retroattività);
c) La legge deve prevedere il fatto e la sanzione (principio di tassatività della
previsione sanzionatorio), non sono ammesse estensioni analogiche delle norme
sanzionatorie. se la
I commi 2 e 3 sono conformi al principio del favor rei. Il comma due prevede che
sanzione è stata già irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si
estingue, ma non è ammessa ripetizione di indebito .(retroattività dell’abolitio
criminis). se la legge in vigore al momento in cui è stata connessa la
Il comma tre dispone che
violazione delle leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la
legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo .
La colpevolezza
Perché visioni illecito devono ricorrere due elementi: un comportamento (commissivo
odomissivo) che viola una norma; un elemento soggettivo, di natura psicologica e cioè
l’imputabilità e la colpevolezza.
L’imputabilità è data dalla capacità di intendere e volere, per colpevolezza invece si
intende il dolo e la colpa. Per quanto riguarda la colpevolezza, gli illeciti amministrativi
tributari sono disciplinati maniera identica alle contravvenzioni: ai fini della
colpevolezza occorre o la colpa o il dolo.
Sanzione pecuniaria e sanzioni accessorie
Il principale tipo di sanzione amministrativa si concreta nell’obbligo di pagare una
somma di denaro, qui si aggiungono sanzioni accessorie con contenuto interdittivo. La
misura della sanzione pecuniaria: può variare tra un minimo ed un massimo; può
essere pari ad un’infrazione o ad un multiplo del tributo cui si riferisce la violazione;
può essere stabilita in misura fissa.
Quando è fissato tra un minimo massimo la sanzione arrogata avendo riguardo alla
gravità della violazione all’opera svolta dalla gente per l’eliminazione o l’attenuazione
delle conseguenze alla sua personalità e alle sue condizioni economiche o sociali.
L’obbligazione relativa alla sanzione pecuniaria non produce interessi non è
trasmissibile agli arredi.
Le sanzioni accessorie sono: a) l’interdizione dalla carica di amministratore, sindaco,
revisore di società di capitali; B) l’interdizione dalla partecipazione a gare pubbliche; c)
l’interdizione dal conseguimento di licenze concessioni o autorizzazioni; d) la
sospensione per un massimo di sei mesi dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o
di impresa.
Concorso, progressione, continuazione e recidiva
In materia di sanzioni amministrative tributarie vige il principio del cumulo materiale
delle pene (cioè si applicano e si sommano tante sanzioni quante sono le violazioni
commesse che è però derogata dal cumulo giuridico in base al quale si applica una
sola sanzione ma maggiorata. Tra le due forme di cumulo si applica sempre quello più
favorevole per il trasgressore.
Articolo 12 decreto legislativo n. 472 prevede quattro ipotesi di unificazione delle
sanzioni: il concorso formale, il concorso materiale, la progressione e la continuazione.
1. E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione piu'
Art.12
grave, aumentata fino al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse
disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con piu' azioni od
omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette piu' violazioni
che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione
dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di piu' tributi, si
applica, quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella piu' grave aumentata fino a
un terzo.
4. Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi, la sanzione base puo' essere
aumentata fino al triplo.
5. La continuazione e' interrotta dalla contestazione delle violazioni.
6. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non puo' essere comunque
superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole
violazioni.
Nei primi tre casi la sanzione aumentata da un quarto al doppio.
Si ha concorso formale quando un soggetto con una soluzione viola più norme anche
relative a tributi diversi. Il concorso formale è uno genio quando con una sola azione
od omissione si commettono diverse violazioni della medesima disposizione; è invece
eterogeneo quando con una sola azione od omissione vengono violate disposizioni
diverse.
Nel caso di concorso formale si applica la sanzione più grave aumentata da un quarto
al doppio.
Si applica la sanzione più grave anche in caso di progressione ossia quando taluno
anche in tempi diversi, commette più violazioni che nella loro progressione,
pregiudicano O tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la
liquidazione anche periodica del tributo.
Gli elementi della professione sono i seguenti: una molteplicità di violazioni commesse
anche in tempi diversi; l’unitarietà di tale violazioni.
Per la norma ciò che rileva è la commissione di violazioni che in forza del loro legame
strutturale, o in ragione della loro connessione funzionale doge ti va sono riunibili in
ragione della loro professione da comportamento prodromico ad evasione. Ad esempio
via progressione quando un imprenditore o mette di fatturare un’operazione e
l’operazione non viene poi considerato negli adempimenti successivi.
In sede di accertamento con adesione, di mediazione e di conciliazione giudiziale, le
disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si
applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d’imposta.
Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, occorre applicare un ulteriore aumento pari
al 20%. Si considera quale sanzione base a cui riferire l’aumento da un quarto al
doppio quella più grave aumentata del 20%. In tema di continuazione dispone
quando violazioni della
l’articolo 12 comma cinque decreto legislativo no. 472:
stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione
base aumentata dalla metà al triplo.
Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, sanzione base aumentata di un quinto; se
via continuazione la sanzione deve essere aumentata prima della metà al triplo e poi
dal quarto al doppio.
L’ufficio se emette in tempi diversi gli accertamenti relativi a periodi di imposta diversi
deve determinare la sanzione complessiva tenendo conto dei provvedimenti già
emessi. In sede processuale il giudice che prende cognizione dell’ultimo avviso di
accertamento deve rideterminare la sanzione unica complessiva tenendo conto delle
sentenze precedenti.
La sanzione è aumentata fino alla metà in caso di recidiva e cioè nei confronti di chi
nei tre anni precedenti sia incorso un’altra violazione della stessa indole. Vi è recidiva
non solo quando le violazioni ripetute riguardano la stessa disposizione ma anche
quando riguardano disposizioni della stessa indole.
Il principio di proporzionalità
La misura della sanzione deve essere proporzionata alla gravità della violazione
commessa. Per l’articolo 7 comma 4 decreto legislativo n. 472 Dispone che la
sanzione può essere ridotto fino alla metà del minimo qualora concorrano circostanze
che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si
riferisce, e la sanzione. Il comma 4 bis prevede che la sanzione ridotta dalla metà in
caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla
scadenza del termine.
I responsabili in solido del pagamento della sanzione
La responsabilità solidale di soggetti diversi dall&r