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DIRITTO TRIBUTARIO

-Lezione 28/09/2020- Il diritto tributario è l’insieme delle

Che cosa è il diritto tributario?

disposizioni che disciplinano i tributi , queste disposizioni possono

fattispecie impositive

essere disposizioni sulle ovvero quell’insieme di elementi al

cui verificarsi sorge l’obbligo di corrispondere una somma di denaro o possono essere

norme che riguardano i procedimenti di applicazione, accertamento e

riscossione dei tributi. Queste norme possono regolare sia il rapporto che si

instaura tra il soggetto attivo ossia l’ente impositore che preleva ricchezza dalle

economie private per disporre delle risorse monetarie per assolvere ai propri fini

istituzionali da un lato, e il soggetto passivo dall’altro lato ossia il contribuente. Il

rapporto

rapporto che sorge tra questi due soggetti prende il nome di

obbligatorio di imposta . Nel diritto tributario esistono altri tipi di rapporto

connessi o derivati da questo rapporto tributario di imposta e sono rapporti relativi agli

obblighi strumentali al pagamento dei tributi.

Il diritto tributario è per definizione quel settore dell’ordinamento

giuridico che disciplina i tributi.

I tributi però sono anche oggetto di studio della scienza delle finanze, quali sono quindi

le differenze tra diritto tributario e scienza delle finanze? Il diritto tributario è una

scienza giuridica, la scienza delle finanze ha per oggetto non solo le entrate tributarie

ma tutte le entrate pubbliche e tutte le spese pubbliche rientrando quindi nella sfera

economica più che giuridica.

Il diritto tributario si distingue anche dal cd diritto finanziario ossia lo studio lo studio

dell’intero ambito dell’attività finanziaria dello stato, quindi sia lo studio delle entrate

che lo studio delle uscite.

Il diritto tributario è un settore dell’ordinamento autonomo. In passato il diritto

tributario era considerato un diritto speciale o eccezionale rispetto al diritto privato. Il

diritto tributario ha una propria autonomia anche rispetto al diritto amministrativo.

Il diritto tributario viene anche definito un diritto di secondo grado ossia un diritto che

prende in prestito istituti e nozioni appartenenti ad altre branche del diritto, si riferisce

a rapporti o situazioni che possono essere disciplinate anche altrove nell’ordinamento

giuridico. Ad esempio quando parliamo di procedimento tributario di attuazione del

tributo la nozione di procedimento dobbiamo considerarla nello stesso modo in cui

viene considerata nel diritto amministrativo. Questo significa che studiare le norme di

diritto tributario significa studiare non solo norme di natura fiscale ma anche norme

eventualmente esistenti in altre branche dell’ordinamento giuridico.

ENTRATA TRIBUTARIA.

L’entrata tributaria è un’entrata di natura pubblica, intendendo per

entrata pubblica l’insieme delle risorse che affluiscono allo stato per

far fronte alle spese che necessariamente lo stato deve sostenere per

assolvere alle proprie necessità istituzionali . Fra le entrate pubbliche

figurano certamente le entrate che derivano dall’utilizzo di beni patrimoniali come

avviene nell’ambito della concessione di spiagge per lo sfruttamento da parte di

privati di stabilimenti balneari o entrate che derivano dallo svolgimento di attività

economiche da parte di determinati organismi di natura pubblica o le entrate che

derivano dalla riscossione delle sanzioni. Le entrate che derivano dalla

riscossione dei tributi prendono il nome di entrate tributarie.

Le entrate possono essere classificate in vario modo:

 Diritto pubblico

 Diritto privato

A seconda della disciplina pubblicistica o privatista di quel particolare

rapporto/obbligazione tributaria.

 Entrate a titolo originario, tutti i proventi che lo stato incassa dallo

sfruttamento del territorio nazionale

 Entrate a titolo derivato, tutte le altre

Una distinzione importante è quella tra

 scambio di utilità

Entrate commutative, si configura uno economica tra

ente impositore e contribuente quindi lo stato incassa un tributo a fronte di una

PRINCIPIO

utilità che consegue il soggetto chiamato a corrispondere il tributo (

DI CORRELAZIONE )

 non prevedono alcuno scambio di utilità

Entrate contributive, tra stato e

consociato. Il consociato è chiamato a corrispondere una somma di danaro a

favore dello stato pur in assenza di una utilità da parte dello stato.

In che cosa consistono le entrate tributarie? Dal punto di vista legislativo non abbiamo

una definizione di tributo, il legislatore quindi non si è preoccupato di definire che cosa

requisiti

bisogna intendersi per tributo, imposta, tassa ecc. Ci sono però dei che

possiamo ricavare dalla lettura delle norme fiscali per capire che cosa si debba

intendere per tributo. coattività

1) Il primo di questi requisiti è la , possiamo definire il tributo come

un prelievo di ricchezza che attua d’imperio, ossia coattivamente, nei confronti

del contribuente per procacciarsi i mezzi economici necessari al perseguimento

dei suoi fini istituzionali, il tributo è sempre imposto con atto delle autorità e

questa caratteristica lo rende indipendente dalla volontà di chi subisce il

prelievo.

2) Una seconda caratteristica è il fatto che il tributo comporta sempre il

sorgere di una obbligazione , questo aspetto differisce l’entrata

tributaria da quelle altre forme di esercizio di coattività da parte dello stato che

comportano limitazioni o ablazioni come avviene nel caso delle espropriazioni

per pubblica utilità.

3) La terza caratteristica del tributo è che la causa che determina il sorgere del

fatto economico

tributo è sempre rappresentata da un , questo distingue i

tributi dalle sanzioni pecuniarie che invece sorgono dal compimento di un fatto

illecito.

4) La quarta caratteristica del tributo è che dal punto di vista funzionale il tributo

coprire la spesa pubblica

contribuisce a , quindi il gettito derivante

dall’obbligazione tributario è finalizzato a finanziare lo stato e gli altri enti

pubblici quindi non può mai essere tributo una prestazione imposta il cui

creditore non sia un ente pubblico ma un soggetto di diritto privato.

Affinché ci sia tributo non è necessario individuare lo scopo per il quale un tributo è

istituito, l’unica cosa rilevante è che il gettito del tributo sia destinato allo stato o ad

altri enti pubblici. Tutte queste caratteristiche ci definiscono cosa è un tributo, ma

tributo rappresenta una definizione di genere che va declinata a seconda di 4 diversi

tributi di specie:

 Imposta

 Tassa

 Monopolio fiscale

 Contributo o tributo speciale

Per introdurre il concetto di imposta e differenziarlo da quello di tassa è necessario

distinguere prima tra

 Servizi divisibili , è il servizio che il consociato può fruire da solo in quanto

singolo ad esempio l’istruzione o il trasporto costituiscono dei servizi divisibili in

quanto è il consociato che manifesta la volontà o la richiesta di usufruire di tali

servizi

 Servizi indivisibili , sono utilizzabili non in modo individuale ma in quanto

componenti della collettività. Esempio sono quelli della difesa e dell’ordine

pubblico

Questa distinzione è importante in quanto i servizi divisibili sono finanziati

mediante tasse ossia somme di denaro che il singolo utente corrisponde nel

momento in cui richiede quel determinato servizio divisibile, mentre i servizi

indivisibili sono finanziati attraverso le imposte.

L’imposta è una prestazione coattiva dovuta dal contribuente in base al presupposto

di fatto che esclude qualunque relazione specifica con un’attività dell’ente pubblico

che incassa l’entrata, il consociato realizza un presupposto di fatto e per il semplice

fatto di aver realizzato questo presupposto scatta l’imposizione, questa imposizione si

sgancia da qualsiasi rapporto di reciprocità ed è finalizzata a ripartire le spese

pubbliche fra gli appartenenti alla comunità in proporzione alla cd capacità

contributiva di ciascun consociato. L’entrata denominata imposta presuppone

l’esercizio di una sovranità da parte di un ente impositore ha come causa legis la

necessità di procurare una entrata finanziaria all’ente impositore. Dal punto di

vista del titolo giustificativo del prelievo possiamo distinguere due orientamenti

dottrinali:

 Primo orientamento = l’imposta è dovuta in funzione della forza economica

espressa dal soggetto, quella che chiameremo capacità contributiva

 Secondo orientamento = la funzione delle imposte è quella di suddividere la

spesa che lo stato si occupa di provvedere a tutta la comunità ripartendo tra

tutti i consociati il costo della spesa pubblica per questi servizi

Secondo un primo orientamento l’applicazione delle imposte è giustificata dal fatto

che quel determinato consociato è titolare di situazioni o fatti che descrivono forza

economica, quindi quel soggetto pone in essere comportamenti che ci consentono di

desumere che quel soggetto ha i mezzi finanziari che gli consentono di fare fronte al

tributo. Secondo l’altro ordinamento l’imposta serve per ripartire la spesa.

CLASSIFICAZIONE DELLE IMPOSTE

 Dirette, sono quelle imposte che colpiscono un presupposto impositivo

direttamente espressivo di una forza economica, di una capacità contributiva.

Esempio IRPEF l’imposta sul reddito delle persone fisiche che colpisce il

possesso del reddito.

 Indirette, sono quelle imposte che colpiscono una manifestazione indiretta di

capacità contributiva. Esempio IVA, che colpisce un particolare indice di

capacità contributiva indiretta.

 Personali

 Reali

A seconda che nella loro disciplina non abbia rilievo un qualche elemento che

attiene alla persona del contribuente come ad empio la situazione personale. Se

nella disciplina di quel particolare tributo ha rilievo la situazione personale del

contribuente si avrà una imposta personale. Se l’imposta invece non ha

correlazione con la situazione personale o familiare del titolare quell’imposta

avrà natura reale. L’iva ad esempio colpisce tutti i consumi a prescindere dalla

situazione personale del contribuente.

La tassa è invece definibile come la prestazione che l’ente impositore

impone al fine di procurarsi una entrata in stretta correlazione

all’espletamento di funzioni pubbliche che riguardano specificamente

quel soggetto obbligato al pagamento del tributo, esiste quindi una

situazione di scambio di utilità. La tassa si ispira al principio di

correlazione.

Il soggetto chiede all’ente impositore l’espletamento di una pubblica funzione o

di un servizio pubblico, e in conseguenza a questo si rende dovuto questo

causa legis è quella di

particolare tributo. Quindi come l’imposta la

procurare una entrata allo stato, ma il titolo giustificato è diverso in

quanto in questo caso abbiamo uno scambio di utilità.

È bene precisare che nella tassa non c’è un rapporto di sinallagmatica come

invece abbiamo nelle prestazioni di diritto privato. Fra la prestazione pecuniaria

e l’attività pubblica c’è un rapporto di correlazione.

La tassa ad esempio per il porto d’armi è dovuta anche se non si usa il fucile, il

tributo è correlativo non sinallagmatico. Quindi ad esempio la tassa per il

rinnovo del passaporto è dovuta anche se il passaporto poi di fatto non viene

utilizzato. La natura commutativa della tassa la differenzia dall’imposta, e

avvicina questi tributi ai corrispettivi di diritto privato come ad esempio i

corrispettivi dovuti a fronte dell’erogazione pubblici servizi.

Come si distingue la tassa dai corrispettivi di diritto privato? La tassa ha

sempre la sua fonte nella legge, la tassa è dovuta in una misura

rispetto alla quale non può esserci contrattazione, la disciplina del

rapporto tributario è una disciplina autoritativa a differenza del diritto

privato dove la disciplina è regolata dal codice civile sulla base di una

disciplina di natura privatistica . Questo significa che per disciplinare le

tasse non possiamo attingere alle regole dei contratti sinallagmatici. La tassa

sui rifiuti è dovuta anche se il servizio di raccolta rifiuti non è efficiente.

monopolio

Una terza specie di tributi è rappresentata dal :

Monopolio di fatto

 , si ha quando in un determinato mercato un solo

soggetto è l’unico a svolgere una determinata attività economica.

Monopolio giuridico

 , si ha quando una norma di legge vieta ai privati di

svolgere una determinata attività economica che viene riservata in via esclusiva

allo stato o ad un altro ente pubblico. Il monopolio giuridico può essere:

- Di diritto, si ha ogni volta che la legge individua una utilità generale che

giustifica il fatto che quella determinata attività economica sia gestita in

esclusiva da un ente pubblico.

- Fiscale, si ha quando la legge individua come vero e proprio fine del tributo

l’esigenza di procurare un gettito per l’erario, esempio i tabacchi. Si parla di

un tributo la cui causa legis è simile a quella dell’imposta di consumo, è il

soggetto che decide se acquistare il prodotto soggetto a monopolio.

contributo speciale

Infine il è un particolare tributo che ha come presupposto

l’arricchimento che determinate categorie di soggetti ritraggono dall’esecuzione di

un’opera pubblica destinata di per sé alla collettività in modo indistinto. Se viene

illuminato un tratto di strada e su quel tratto di strada ci siano solo determinati

condomini è probabile che venga chiesto a loro un contributo in quanto l’opera viene

maggiormente goduta dai soggetti i cui appartamenti stanno su quel particolare tipo di

strada.

LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO

Art. 23 costituzione .

 Nessuna prestazione personale o patrimoniale può

principio della riserva di

essere imposta se non in base alla legge. (

legge

). Il parlamento è sovrano in quanto organo maggiormente

rappresentativo della volontà popolare di istituire tributi, questo articolo ci dà

chi può istituire un tributo.

una prima risposta alla domanda

Un primo problema che presenta questa norma riguarda la nozione di

prestazione patrimoniale imposta, l’articolo 23 non parla di tributi ma utilizza

una espressione più ampia che va a comprendere sia le prestazioni imposte in

senso formale ossia con un atto autoritativo i cui effetti sono indipendenti

dalla volontà del contribuente, senso sostanziale quindi

sia le imposizioni in

tutte le prestazioni di natura non tributaria che hanno la funzione di

corrispettivo. Pensiamo al quantum dovuta a fronte di un servizio pubblico che

soddisfi un bisogno essenziale di un individuo magari esso in regime di

monopolio ad esempio acqua e luce, in questo caso i contratti hanno natura

privatista in realtà questi servizi rispondono ad esigenze primarie degli individui

di fatto la prestazione fornita è imposta al soggetto che non può rinunciare alla

luce e all’acqua e quindi questi corrispettivi rientrano in quel concetto di

prestazione patrimoniale imposta.

Il concetto di legge pone un altro problema, in questo caso si fa riferimento alla

legge

fonte ossia a tutti gli atti di fonte primaria quindi non solo la

derivante dal particolare procedimento legislativo ma

decreti legge e legislativo

anche gli atti equiparabili alla legge quindi

leggi regionali (federalismo fiscale)

ma anche .

in base alla legge”

Un terzo problema riguarda quel “ , questo inciso è diverso

da quello che si trova all’articolo 25 della costituzione che ci dice che nessuno

può essere punito se non in forza di una legge. Laddove il costituente ha scelto

l’espressione in forza di una legge ha inteso prevedere una riserva assoluta, in

base all’articolo 25 per sanzionare un soggetto ci deve essere una legge la

quale disciplini tutti gli elementi del reato quindi tutti i presupposti applicativo

Poiché l’articolo 23

della fattispecie reato e la misura della sanzione.

utilizza l’espressione “in base” alla legge questo

significa che la prestazione patrimoniale deve trovare

la base nell’atto di fonte primaria e quindi gli elementi

caratterizzanti il nucleo fondamentale della prestazione

patrimoniale ma anche tutti gli ulteriori elementi del

rapporto giuridico come determinazione dell’aliquota,

modalità di versamento, riscossione, possono essere

disciplinati da norme di rango secondario come ad

esempio i regolamenti. Sulla base dell’art. 23 è richiesta solo

una base legislativa.

-lezione 29/09/2020-

Art. 53 costituzione

 . Il primo comma sancisce che tutti sono tenuti a

capacità

concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro

contributiva . L’articolo si colloca sotto il titolo dei rapporti politici, tra il

il

dovere di difendere la patria e il dovere di fedeltà alla repubblica quindi

dovere di concorrere alle spese pubbliche configura uno di quei doveri

inderogabili di solidarietà politica economica e sociale sancita

dall’articolo 2 della costituzione. Questo significa che l’evasione fiscale

rappresenta una rottura di quel vincolo di lealtà minimale che dovrebbe legare

tra di loro i consociati e comporta la violazione di uno di quei doveri inderogabili

di solidarietà. Questo significa anche che il fondamento costituzionale di dovere

pagare i tributi non risiede in un rapporto commutativo del singolo con lo stato,

dovere di solidarietà

ma risiede nel . Sono tenuto a

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher silviabreschi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Piantavigna Paolo.
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