DIRITTO TRIBUTARIO
-Lezione 28/09/2020- Il diritto tributario è l’insieme delle
Che cosa è il diritto tributario?
disposizioni che disciplinano i tributi , queste disposizioni possono
fattispecie impositive
essere disposizioni sulle ovvero quell’insieme di elementi al
cui verificarsi sorge l’obbligo di corrispondere una somma di denaro o possono essere
norme che riguardano i procedimenti di applicazione, accertamento e
riscossione dei tributi. Queste norme possono regolare sia il rapporto che si
instaura tra il soggetto attivo ossia l’ente impositore che preleva ricchezza dalle
economie private per disporre delle risorse monetarie per assolvere ai propri fini
istituzionali da un lato, e il soggetto passivo dall’altro lato ossia il contribuente. Il
rapporto
rapporto che sorge tra questi due soggetti prende il nome di
obbligatorio di imposta . Nel diritto tributario esistono altri tipi di rapporto
connessi o derivati da questo rapporto tributario di imposta e sono rapporti relativi agli
obblighi strumentali al pagamento dei tributi.
Il diritto tributario è per definizione quel settore dell’ordinamento
giuridico che disciplina i tributi.
I tributi però sono anche oggetto di studio della scienza delle finanze, quali sono quindi
le differenze tra diritto tributario e scienza delle finanze? Il diritto tributario è una
scienza giuridica, la scienza delle finanze ha per oggetto non solo le entrate tributarie
ma tutte le entrate pubbliche e tutte le spese pubbliche rientrando quindi nella sfera
economica più che giuridica.
Il diritto tributario si distingue anche dal cd diritto finanziario ossia lo studio lo studio
dell’intero ambito dell’attività finanziaria dello stato, quindi sia lo studio delle entrate
che lo studio delle uscite.
Il diritto tributario è un settore dell’ordinamento autonomo. In passato il diritto
tributario era considerato un diritto speciale o eccezionale rispetto al diritto privato. Il
diritto tributario ha una propria autonomia anche rispetto al diritto amministrativo.
Il diritto tributario viene anche definito un diritto di secondo grado ossia un diritto che
prende in prestito istituti e nozioni appartenenti ad altre branche del diritto, si riferisce
a rapporti o situazioni che possono essere disciplinate anche altrove nell’ordinamento
giuridico. Ad esempio quando parliamo di procedimento tributario di attuazione del
tributo la nozione di procedimento dobbiamo considerarla nello stesso modo in cui
viene considerata nel diritto amministrativo. Questo significa che studiare le norme di
diritto tributario significa studiare non solo norme di natura fiscale ma anche norme
eventualmente esistenti in altre branche dell’ordinamento giuridico.
ENTRATA TRIBUTARIA.
L’entrata tributaria è un’entrata di natura pubblica, intendendo per
entrata pubblica l’insieme delle risorse che affluiscono allo stato per
far fronte alle spese che necessariamente lo stato deve sostenere per
assolvere alle proprie necessità istituzionali . Fra le entrate pubbliche
figurano certamente le entrate che derivano dall’utilizzo di beni patrimoniali come
avviene nell’ambito della concessione di spiagge per lo sfruttamento da parte di
privati di stabilimenti balneari o entrate che derivano dallo svolgimento di attività
economiche da parte di determinati organismi di natura pubblica o le entrate che
derivano dalla riscossione delle sanzioni. Le entrate che derivano dalla
riscossione dei tributi prendono il nome di entrate tributarie.
Le entrate possono essere classificate in vario modo:
Diritto pubblico
Diritto privato
A seconda della disciplina pubblicistica o privatista di quel particolare
rapporto/obbligazione tributaria.
Entrate a titolo originario, tutti i proventi che lo stato incassa dallo
sfruttamento del territorio nazionale
Entrate a titolo derivato, tutte le altre
Una distinzione importante è quella tra
scambio di utilità
Entrate commutative, si configura uno economica tra
ente impositore e contribuente quindi lo stato incassa un tributo a fronte di una
PRINCIPIO
utilità che consegue il soggetto chiamato a corrispondere il tributo (
DI CORRELAZIONE )
non prevedono alcuno scambio di utilità
Entrate contributive, tra stato e
consociato. Il consociato è chiamato a corrispondere una somma di danaro a
favore dello stato pur in assenza di una utilità da parte dello stato.
In che cosa consistono le entrate tributarie? Dal punto di vista legislativo non abbiamo
una definizione di tributo, il legislatore quindi non si è preoccupato di definire che cosa
requisiti
bisogna intendersi per tributo, imposta, tassa ecc. Ci sono però dei che
possiamo ricavare dalla lettura delle norme fiscali per capire che cosa si debba
intendere per tributo. coattività
1) Il primo di questi requisiti è la , possiamo definire il tributo come
un prelievo di ricchezza che attua d’imperio, ossia coattivamente, nei confronti
del contribuente per procacciarsi i mezzi economici necessari al perseguimento
dei suoi fini istituzionali, il tributo è sempre imposto con atto delle autorità e
questa caratteristica lo rende indipendente dalla volontà di chi subisce il
prelievo.
2) Una seconda caratteristica è il fatto che il tributo comporta sempre il
sorgere di una obbligazione , questo aspetto differisce l’entrata
tributaria da quelle altre forme di esercizio di coattività da parte dello stato che
comportano limitazioni o ablazioni come avviene nel caso delle espropriazioni
per pubblica utilità.
3) La terza caratteristica del tributo è che la causa che determina il sorgere del
fatto economico
tributo è sempre rappresentata da un , questo distingue i
tributi dalle sanzioni pecuniarie che invece sorgono dal compimento di un fatto
illecito.
4) La quarta caratteristica del tributo è che dal punto di vista funzionale il tributo
coprire la spesa pubblica
contribuisce a , quindi il gettito derivante
dall’obbligazione tributario è finalizzato a finanziare lo stato e gli altri enti
pubblici quindi non può mai essere tributo una prestazione imposta il cui
creditore non sia un ente pubblico ma un soggetto di diritto privato.
Affinché ci sia tributo non è necessario individuare lo scopo per il quale un tributo è
istituito, l’unica cosa rilevante è che il gettito del tributo sia destinato allo stato o ad
altri enti pubblici. Tutte queste caratteristiche ci definiscono cosa è un tributo, ma
tributo rappresenta una definizione di genere che va declinata a seconda di 4 diversi
tributi di specie:
Imposta
Tassa
Monopolio fiscale
Contributo o tributo speciale
Per introdurre il concetto di imposta e differenziarlo da quello di tassa è necessario
distinguere prima tra
Servizi divisibili , è il servizio che il consociato può fruire da solo in quanto
singolo ad esempio l’istruzione o il trasporto costituiscono dei servizi divisibili in
quanto è il consociato che manifesta la volontà o la richiesta di usufruire di tali
servizi
Servizi indivisibili , sono utilizzabili non in modo individuale ma in quanto
componenti della collettività. Esempio sono quelli della difesa e dell’ordine
pubblico
Questa distinzione è importante in quanto i servizi divisibili sono finanziati
mediante tasse ossia somme di denaro che il singolo utente corrisponde nel
momento in cui richiede quel determinato servizio divisibile, mentre i servizi
indivisibili sono finanziati attraverso le imposte.
L’imposta è una prestazione coattiva dovuta dal contribuente in base al presupposto
di fatto che esclude qualunque relazione specifica con un’attività dell’ente pubblico
che incassa l’entrata, il consociato realizza un presupposto di fatto e per il semplice
fatto di aver realizzato questo presupposto scatta l’imposizione, questa imposizione si
sgancia da qualsiasi rapporto di reciprocità ed è finalizzata a ripartire le spese
pubbliche fra gli appartenenti alla comunità in proporzione alla cd capacità
contributiva di ciascun consociato. L’entrata denominata imposta presuppone
l’esercizio di una sovranità da parte di un ente impositore ha come causa legis la
necessità di procurare una entrata finanziaria all’ente impositore. Dal punto di
vista del titolo giustificativo del prelievo possiamo distinguere due orientamenti
dottrinali:
Primo orientamento = l’imposta è dovuta in funzione della forza economica
espressa dal soggetto, quella che chiameremo capacità contributiva
Secondo orientamento = la funzione delle imposte è quella di suddividere la
spesa che lo stato si occupa di provvedere a tutta la comunità ripartendo tra
tutti i consociati il costo della spesa pubblica per questi servizi
Secondo un primo orientamento l’applicazione delle imposte è giustificata dal fatto
che quel determinato consociato è titolare di situazioni o fatti che descrivono forza
economica, quindi quel soggetto pone in essere comportamenti che ci consentono di
desumere che quel soggetto ha i mezzi finanziari che gli consentono di fare fronte al
tributo. Secondo l’altro ordinamento l’imposta serve per ripartire la spesa.
CLASSIFICAZIONE DELLE IMPOSTE
Dirette, sono quelle imposte che colpiscono un presupposto impositivo
direttamente espressivo di una forza economica, di una capacità contributiva.
Esempio IRPEF l’imposta sul reddito delle persone fisiche che colpisce il
possesso del reddito.
Indirette, sono quelle imposte che colpiscono una manifestazione indiretta di
capacità contributiva. Esempio IVA, che colpisce un particolare indice di
capacità contributiva indiretta.
Personali
Reali
A seconda che nella loro disciplina non abbia rilievo un qualche elemento che
attiene alla persona del contribuente come ad empio la situazione personale. Se
nella disciplina di quel particolare tributo ha rilievo la situazione personale del
contribuente si avrà una imposta personale. Se l’imposta invece non ha
correlazione con la situazione personale o familiare del titolare quell’imposta
avrà natura reale. L’iva ad esempio colpisce tutti i consumi a prescindere dalla
situazione personale del contribuente.
La tassa è invece definibile come la prestazione che l’ente impositore
impone al fine di procurarsi una entrata in stretta correlazione
all’espletamento di funzioni pubbliche che riguardano specificamente
quel soggetto obbligato al pagamento del tributo, esiste quindi una
situazione di scambio di utilità. La tassa si ispira al principio di
correlazione.
Il soggetto chiede all’ente impositore l’espletamento di una pubblica funzione o
di un servizio pubblico, e in conseguenza a questo si rende dovuto questo
causa legis è quella di
particolare tributo. Quindi come l’imposta la
procurare una entrata allo stato, ma il titolo giustificato è diverso in
quanto in questo caso abbiamo uno scambio di utilità.
È bene precisare che nella tassa non c’è un rapporto di sinallagmatica come
invece abbiamo nelle prestazioni di diritto privato. Fra la prestazione pecuniaria
e l’attività pubblica c’è un rapporto di correlazione.
La tassa ad esempio per il porto d’armi è dovuta anche se non si usa il fucile, il
tributo è correlativo non sinallagmatico. Quindi ad esempio la tassa per il
rinnovo del passaporto è dovuta anche se il passaporto poi di fatto non viene
utilizzato. La natura commutativa della tassa la differenzia dall’imposta, e
avvicina questi tributi ai corrispettivi di diritto privato come ad esempio i
corrispettivi dovuti a fronte dell’erogazione pubblici servizi.
Come si distingue la tassa dai corrispettivi di diritto privato? La tassa ha
sempre la sua fonte nella legge, la tassa è dovuta in una misura
rispetto alla quale non può esserci contrattazione, la disciplina del
rapporto tributario è una disciplina autoritativa a differenza del diritto
privato dove la disciplina è regolata dal codice civile sulla base di una
disciplina di natura privatistica . Questo significa che per disciplinare le
tasse non possiamo attingere alle regole dei contratti sinallagmatici. La tassa
sui rifiuti è dovuta anche se il servizio di raccolta rifiuti non è efficiente.
monopolio
Una terza specie di tributi è rappresentata dal :
Monopolio di fatto
, si ha quando in un determinato mercato un solo
soggetto è l’unico a svolgere una determinata attività economica.
Monopolio giuridico
, si ha quando una norma di legge vieta ai privati di
svolgere una determinata attività economica che viene riservata in via esclusiva
allo stato o ad un altro ente pubblico. Il monopolio giuridico può essere:
- Di diritto, si ha ogni volta che la legge individua una utilità generale che
giustifica il fatto che quella determinata attività economica sia gestita in
esclusiva da un ente pubblico.
- Fiscale, si ha quando la legge individua come vero e proprio fine del tributo
l’esigenza di procurare un gettito per l’erario, esempio i tabacchi. Si parla di
un tributo la cui causa legis è simile a quella dell’imposta di consumo, è il
soggetto che decide se acquistare il prodotto soggetto a monopolio.
contributo speciale
Infine il è un particolare tributo che ha come presupposto
l’arricchimento che determinate categorie di soggetti ritraggono dall’esecuzione di
un’opera pubblica destinata di per sé alla collettività in modo indistinto. Se viene
illuminato un tratto di strada e su quel tratto di strada ci siano solo determinati
condomini è probabile che venga chiesto a loro un contributo in quanto l’opera viene
maggiormente goduta dai soggetti i cui appartamenti stanno su quel particolare tipo di
strada.
LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO
Art. 23 costituzione .
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può
principio della riserva di
essere imposta se non in base alla legge. (
legge
). Il parlamento è sovrano in quanto organo maggiormente
rappresentativo della volontà popolare di istituire tributi, questo articolo ci dà
chi può istituire un tributo.
una prima risposta alla domanda
Un primo problema che presenta questa norma riguarda la nozione di
prestazione patrimoniale imposta, l’articolo 23 non parla di tributi ma utilizza
una espressione più ampia che va a comprendere sia le prestazioni imposte in
senso formale ossia con un atto autoritativo i cui effetti sono indipendenti
dalla volontà del contribuente, senso sostanziale quindi
sia le imposizioni in
tutte le prestazioni di natura non tributaria che hanno la funzione di
corrispettivo. Pensiamo al quantum dovuta a fronte di un servizio pubblico che
soddisfi un bisogno essenziale di un individuo magari esso in regime di
monopolio ad esempio acqua e luce, in questo caso i contratti hanno natura
privatista in realtà questi servizi rispondono ad esigenze primarie degli individui
di fatto la prestazione fornita è imposta al soggetto che non può rinunciare alla
luce e all’acqua e quindi questi corrispettivi rientrano in quel concetto di
prestazione patrimoniale imposta.
Il concetto di legge pone un altro problema, in questo caso si fa riferimento alla
legge
fonte ossia a tutti gli atti di fonte primaria quindi non solo la
derivante dal particolare procedimento legislativo ma
decreti legge e legislativo
anche gli atti equiparabili alla legge quindi
leggi regionali (federalismo fiscale)
ma anche .
in base alla legge”
Un terzo problema riguarda quel “ , questo inciso è diverso
da quello che si trova all’articolo 25 della costituzione che ci dice che nessuno
può essere punito se non in forza di una legge. Laddove il costituente ha scelto
l’espressione in forza di una legge ha inteso prevedere una riserva assoluta, in
base all’articolo 25 per sanzionare un soggetto ci deve essere una legge la
quale disciplini tutti gli elementi del reato quindi tutti i presupposti applicativo
Poiché l’articolo 23
della fattispecie reato e la misura della sanzione.
utilizza l’espressione “in base” alla legge questo
significa che la prestazione patrimoniale deve trovare
la base nell’atto di fonte primaria e quindi gli elementi
caratterizzanti il nucleo fondamentale della prestazione
patrimoniale ma anche tutti gli ulteriori elementi del
rapporto giuridico come determinazione dell’aliquota,
modalità di versamento, riscossione, possono essere
disciplinati da norme di rango secondario come ad
esempio i regolamenti. Sulla base dell’art. 23 è richiesta solo
una base legislativa.
-lezione 29/09/2020-
Art. 53 costituzione
. Il primo comma sancisce che tutti sono tenuti a
capacità
concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
contributiva . L’articolo si colloca sotto il titolo dei rapporti politici, tra il
il
dovere di difendere la patria e il dovere di fedeltà alla repubblica quindi
dovere di concorrere alle spese pubbliche configura uno di quei doveri
inderogabili di solidarietà politica economica e sociale sancita
dall’articolo 2 della costituzione. Questo significa che l’evasione fiscale
rappresenta una rottura di quel vincolo di lealtà minimale che dovrebbe legare
tra di loro i consociati e comporta la violazione di uno di quei doveri inderogabili
di solidarietà. Questo significa anche che il fondamento costituzionale di dovere
pagare i tributi non risiede in un rapporto commutativo del singolo con lo stato,
dovere di solidarietà
ma risiede nel . Sono tenuto a
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