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Art. 15 - Spese del giudizio - Testo in vigore dal 26 ottobre 1996
La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile.
I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'art. 12, comma 2, si applica la tariffa vigente per i ragionieri.
Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo
definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza (comma aggiunto dall'art.12, comma 1, lettera b), D.L. 8-8-1996, n. 437 modificato in sede di conversione). Stessa regola del codice di procedura civile. La sentenza si pronuncia anche sulle spese del giudizio. Le udienze possono essere pubbliche o in camera di consiglio, ciascuna delle parti presenta la nota spesa. Se nessuna delle parti presenta la nota spesa, lo stesso giudice deve sempre pronunciarsi anche sulle spese, si impone di condannare la parte soccombente alle spese del giudizio. n.b. liquidare= quantificare. Nel comma 1 compensazione: l'amministrazione paga le sue, e il ricorrente paga o per il totale o parziale: che sia 20% 30%. Si condanna la parte soccombente a pagare quella vincente. Molto spesso c'era compensazione senza fornire un motivo, accolto il ricorso del contribuente, essendosoccombente l'amministrazione si condanna questa alla compensazione. La norma impone che ci sia una motivazione.della compensazione.
Regola: condanna, ma se si compensa bisogna motivare.
Lite temeraria: quando l'attore o il convenuto si inseriscono nel processo solo per dare fastidio all'altra parte, cioè fanno il primo e il secondo grado fondando la loro pretesa si considera fuori dalla realtà.
Vale sia per il ricorrente che l'avvia sia per il resistente. Qui è previsto oltre il rimborso anche il risarcimento del danno perché c'è il danno aggiunto rispetto alle spese del giudizio. Tipo per il contribuente che riceve un avviso di accertamento per un milione di euro, questo non fa più nessun investimento finanziario perché teme di pagare la somma pesante al fisco, ma poi in giudizio si scopre che la causa era basata su una cavolata e lui vince, allora gli si deve risarcire il danno.
Si può quantificare il danno?
Il giudice precisa in sentenza che la lite è temeraria, poi il danno andrà quantificato dal giudice ordinario.
di modo che si quantifica il danno e si stabilisce se darlo o no.
Art. 16 - Comunicazioni e notificazioni
Testo in vigore dal 4 luglio 2006
Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 37, comma 28, D.L. 4 luglio 2006, n. 223
[1] Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul plico non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso. Le comunicazioni all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della commissione tributaria. La segreteria può anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio
giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma seguente.[2] Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall' art. 17.
Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell' atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul plico non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell' atto, ovvero all' ufficio del Ministero delle finanze ed all' ente locale mediante consegna dell' atto all' impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.
L' ufficio del Ministero delle finanze e l' ente locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall' amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.
Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del
servizio postale si considera fatta nelladata della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazionedecorrono dalla data in cui l' atto è ricevuto. NOTA: Art. 137 - Notificazioni - Testo in vigore dal 1° gennaio 2004. Testo risultante dopo le modifiche apportatedall'art.174, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o surichiesta del pubblico ministero o del cancelliere. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'attoda notificarsi. Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dalsecondocomma dell' articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta cheprovvedea sigillare e su cui trascrive ilNumero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. (comma aggiunto dall'art. 174, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136 (comma aggiunto dall'art. 174, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
Le comunicazioni e notificazioni sono strumenti idonei a portare qualcosa a conoscenza di qualcuno: atti di trasmissione della conoscenza previsti dalla legge.
Se io voglio far conoscere qualcosa ad un soggetto e perché questa conoscenza abbia valore giuridico deve per forza esserci una comunicazione o notificazione.
La notificazione: è molto complessa delicata e strumento rigido, emessa e utilizzata da una parte per far conoscere qualcosa all'altra.
Questo strumento si usa per assicurare il contraddittorio tra le parti ex art. 11 della cost e la tutela del diritto di difesa art. 24. Quando invece è il giudice che vuole portare a conoscenza qualcosa alle parti allora usa la comunicazione.
3 tipi di notificazioni:
- Notificazioni per ufficio giudiziario: in ogni città presso l'autorità giudiziaria ordinaria + alta in grado, esiste l'ufficio degli ufficiali giudiziari. A Palermo l'autorità + alta è la corte d'appello. Questi soggetti svolgono l'attività di notificazione, io consegno l'atto in doppio originale (le firme vuol dire che devono essere apposte per due volte e non una volta sola e poi fotocopiato). L'ufficio giudiziario chiede un compenso per queste prestazioni. L'ufficio trattiene una copia e l'altra la consegna al destinatario indicato da me. Nell'altro originale compila la relata di notifica (relazione) dove riferisce
l'avvenuta notifica, così c'è la prova che esiste, che è avvenuta. È una modalità molto sicura e formale. Quello che l'ufficio giudiziario dichiara vale fino a querela di falso.
L'ufficio giudiziario per far pervenire la copia al destinatario può seguire due differenti modalità:
- consegnarla fisicamente
- inviare a sue spese e a cura del destinatario dell'atto una busta contenente l'atto da notificare mediante raccomandata (questo sarà scritto nella relata di notifica)
2 - servizio postale: attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno senza busta. Per evitare che si dica di aver ricevuto la busta ma senza nulla o con fogli bianchi, questa va spedita direttamente al soggetto privato (non dall'ufficio giudiziario). Questo metodo assicura una minore sicurezza perché la raccomandata si potrebbe perdere, anche se è un metodo molto + semplice.
3 - consegna a
mano dell'atto al soggetto destinatario, questa modalità è ammessa solo quando il destinatario è un ufficiale dell'agenzia delle entrate o un ente locale: non è quindi una modalità generale. Se la mia parte avversa è la camera di commercio o l'università non potrò usare questo metodo.
Nel comma 3 dell'art 16 si dice plico senza busta: questo per il principio della riservatezza come per la cartella di pagamento in una busta nera per evitare che il portiere sappia.
Per il notificante il comma 5 dice che c'è una sentenza della cassazione: se si consegna l'atto all'ufficiale giudiziario per me che lo consegno l'atto o la notifica si intende avvenuta nel momento di consegna da parte mia all'ufficiale giudiziario, o alla posta, questo vale per il calcolo dei termini del ricorso del notificante.
Per il destinatario dell'atto notificato vale per il calcolo dei termini (per
esempio 30 giorni) la data dell'effettiva consegna.L'art 16 serve per portare a conoscenza un atto a un altro soggetto in primo grado il ricorrente usa la notificazione.
Le comunicazioni sono un modo per comunicare e sono utilizzate dalla segreteria della commissione.
Per esempio: L'avviso con il quale la segreteria del giudice tributario avvisa le parti che ad una data ora avverrà l'udienza. Le comunicazioni infatti sono uno strumento usato prettamente dalla segreteria della commissione.
La notifica invece è utilizzata dalla parte ricorrente che notifica anche quando fa appello, la prima parte sia privata che pubblica che propone l'appello deve far notifica all'altra parte.
Art. 17 - Luogo delle comunicazioni e notificazioni
Testo in vigore dal 15 gennaio 1993
[1] Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'
atto della suacostituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo