Estratto del documento

Gli organi chiamati a dirimere le controversie sono:

• Commissioni tributarie

• Giudice ordinario

• Giudice amministrativo

Non vi è il giudice penale ma solo il giudice abilitato a pronunciarsi, ma tutto dipende dal tipo di controversia.

COMMISSIONI TRIBUTARIE

Istituite nel 1936. Nel 1948 interviene la costituzione con il divieto di istituire giudici speciali. Per i giudici speciali

che operavano prima dell’entrata in vigore della costituzione non sorgevano problemi. Questi giudici hanno

mantenuto le linee generali della preesistente operatività. (non si è estesa in maniera esclusiva la loro giurisdizione)

Non vi è stata una radicale modifica della disciplina del 1936. Tutte le modifiche hanno solamente apportato delle

piccole modifiche e piccoli cambiamenti.

Il ruolo: le commissioni intervenivano per dirimere le controversie tra l’amministrazione finanziaria (stato regioni,

provincie, comuni) e il contribuente.

Non rientrano le controversie tra privati. Vi deve essere obbligatoriamente la figura pubblica (che sia stato regione

…etc). nel caso di sostituto di imposta la controversia può nascere dal rapporto sostituto-fisco ma non nel rapporto

tra sostituito-sostituito perché manca la parte pubblica.

Fino al 1987 i sostiene questa tesi (mancanza di presenza della parte pubblica) dal 1988 sino ad oggi la cassazione

si è espressa nel senso di sostenere che anche la controversia tra sostituto e sostituito rientra nell’operatività delle

commissioni tributarie. Dal 2009 però non rientra più.

L’ente pubblico si deve porre nei confronti dei privati in una posizione 8condizione) di superiorità . (l’ente

pubblico persegue interessi di carattere generale)

L’ente pubblico deve emettere un atto impositivo e il contribuente impugna quest’atto affinchè venga annullato. Se

l’atto non viene emesso il privato può azionare la lite.

Disciplina del 1936:

• Necessaria presenza pubblica nella controversia

• Condizione di superiorità dell’ente pubblico

• Emissione di un atto impositivo impugnato dal contribuente

Le controversie delle commissioni tributarie vedono un soggetto pubblico contro uno privato. Perché inizi un

processo deve esserci un atto dell’amministrazione finanziaria.

eccezione : una ipotesi che si impugna qualcosa che non esiste (come una cartella di pagamento) silenzio rifiuto

(non c’è l’atto) ma impugnano il silenzio dell’amministrazione finanziaria.

il contribuente paga di più e chiede il rimborso all’amministrazione finanziaria e l’amministrazione può fare tre

cose:

• Effettuare il rimborso (utopia)

• Emissione del provvedimento di rigetto dell’istanza di rimborso (motivato)

• Non fa nulla (silenzio). Trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza senza che l’amministrazione

finanziaria abbia rimborsato o emesso il provvedimento di rigetto si forma il silenzio rifiuto: non spetta il

rimborso. Questo è impugnabile (quindi fisicamente non esiste nulla)

Le norme del codice di procedura civile si applicano all’interno del processo tributario.

Quali sono gli interessi delle parti all’interno del processo civile?

Sia per il soggetto privato che per il soggetto pubblico l’interesse è quello di vincere.

Quali sono gli interessi delle parti nel processo tributario?

• Il soggetto privato è sempre interessato a vincere a prescindere che abbia ragione o torto, restando nel

campo della legge.

• L’organo dell’amministrazione finanziaria che è un organo pubblico ha interesse ad accertare la verità.

Inserire le norme del processo civile in quello tributario ha portato ad una grande confusione. Per esempio:

(1)

Art. 327. C.p.c.

(Decadenza dall'impugnazione)

Indipendentemente dalla notificazione l’appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei

numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza

Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo

per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all’art. 292.

(1) Articolo aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.

La logica è: si vuole evitare che venuto meno l’interesse delle parti nel processo queste lo lascino aperto sine die.

Questa norma è presente all’interno del decreto del 92 all’art. 38.

Ma concretamente c’era bisogno di questa norma all’interno del procedimento tributario? Non c’era bisogno

perché una delle parti è una parte pubblica e avrà questa stessa l’interesse a chiudere il processo.

L’amministrazione finanziaria non perderà mai l’interesse finchè non ha accertato la verità.

Decreto legislativo 31-12-1992, n. 546

Art. 1 - Gli organi della giurisdizione tributaria

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] La giurisdizione tributaria è esercitata dalle commissioni tributarie provinciali e dalle

commissioni tributarie regionali di cui all' art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 31-12-

1992, n. 545 .

[2] I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e

con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.

___________________________

NOTA:

Art. 1 - Le commissioni tributarie - Testo in vigore dal 9 marzo 1999

[1] Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.

636 , sono riordinati in commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in

commissioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Fino al 31-12-1996, sezioni delle

commissioni provinciali e regionali possono essere ubicate, ove occorra, presso le sedi delle attuali commissioni di

primo e di secondo grado. Entro il 31-12-1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del

tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di reperimento dei locali, sono individuate dette

sezioni le quali costituiscono mera articolazione interna delle commissioni tributarie non rilevante ai fini della

competenza e della validità degli atti processuali. Con decreto del presidente della commissione provinciale o

regionale sono determinati i criteri e le modalità di funzionamento delle sezioni.

[1-bis] Nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di

tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in

vigore della presente disposizione distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, saranno

istituite sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali nei limiti numerici dei contingenti di personale già

impiegato negli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, senza incrementare il numero complessivo dei

componenti delle medesime commissioni, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e

conseguente riduzione delle relative spese. L'istituzione delle sezioni staccate non deve comunque comportare maggiori

oneri a carico del bilancio dello Stato (comma aggiunto dall'art. 35, legge 18 febbraio 1999, n. 28) .

[2] In ciascuna delle province di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al comma 1 è esercitata da commissioni

tributarie di primo e di secondo grado, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, alle quali si

applicano rispettivamente le disposizioni concernenti le commissioni provinciali e regionali compatibili con le norme di

legge e dello statuto regionale che le riguardano.

[3] Le commissioni tributarie provinciali e regionali, il numero delle relative sezioni e i corrispondenti organici sono

indicati nelle tabelle A e B allegate al presente decreto .

[4] Il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con

decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.

[5] Alla istituzione di nuove commissioni ed alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell' assetto

provinciale e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Ministro delle finanze di concerto

con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.

Organizzazione e composizione delle commissioni tributarie: sono giudici onorari cioè non hanno vinto un

concorso e non hanno dimostrato di conoscere una materia davanti alla commissione. Non sono neanche giudici

professionisti cioè hanno altre attività (non fanno il giudice per professione)

Fino al 92 non c’era un titolo di studio richiesto per la nomina del giudice tributario e questa viene dal ministero

dell’economia e delle finanze. Il giudice tributario viene pagato da questo ministero che è sempre l’avversario nel

processo tributario della parte privata. Quindi non era richiesta nessuna qualificazione. Ma dal primo aprile del

1996 per essere giudice tributario bisogna avere una laurea in giurisprudenza o in economia ma questo valeva per i

nuovi giudici e non anche per i vecchi, possono far parte anche i docenti universitari di qualsiasi materia

nell’ambito giuridico. La commissione tributaria di 1 e 2 grado è un organo collegiale in tutti ci sono 5 componenti

(presidente vice presidente e 3 membri) per decidere occorre la presenza di almeno tre membri di cui uno tra

presidente e vice. Il presidente di commissione è un soggetto unico ed è il capo di tutta la commissione, il

presidente di sezione : ce ne sono tanti quante le sezioni meno una. Il presidente della commissione è anche

presidente della prima sezione (carica di prestigio)

Art. 1 2 co. Il giudice tributario che deve dirimere una controversia deve applicare questa normativa c’è un

esplicito rinvio alle norme del codice di procedura civile e la conseguenza di ciò è che l’avvocato tributario deve

conoscere le norme del codice di procedura civile. Però si limita all’applicabilità.

Ci sono due limiti:

• Se non è disposto in maniera diversa in questo decreto

• Si applicano solo se sono compatibili con il processo tributario (quindi le norme del processo civile non

devono essere in contrasto con quelle del decreto)

• Non c’è alcuna differenza tra giudice di primo e secondo grado.

Le azioni esperibili davanti le commissioni tributarie sono due:

• Annullamento

• Condanna al rimborso

Petitum: oggetto del rimborso

Causa petendi: motivazione

Annullamento: dichiaro 30 e se ne accerta 120 si chiede di annullare l’atto che ho impugnato e l’annullamento può

essere totale o parziale.

• Il giudice può predeterminare la base imponibile (una modalità di accertamento) nella misura dichiarata dal

contribuente (annullamento totale) nella dispostivivo c’è scritto: si annulla l’avviso di accertamento, quindi

l’agenzia delle entrate perde totalmente e solo lei può proporre il ricorso ex art 100 c.p.c.

• Il giudice può rideterminare il reddito sulla base della misura dell’agenzia delle entrate (rigetto del ricorso) e

si conferma l’avviso di accertamento e quindi ha vitno l’agenzia

• Il giudice decide una misura intermedia tra quanto dichiarato e quanto accertato. Entrambe le parti hanno

vinto parzialmente e perso parzialmente. Entrambe possono quindi possono proporre appello.

Annullamento parziale.

Condanna al rimborso: trascorsi 90 giorni si è formato il silenzio rifiuto dal 91 giorno in poi ci sono a disposizione

10 anni per proporre il rimborso. Anche la condanna al rimborso può essere totale o parziale.

Art. 2 oggetto della giurisdizione tributaria. Appartengono alla giurisdizione tributaria i tributi in ogni specie

denominati (questa locuzione è scritta in corsivo perchè è intervenuta una modifica nel 2005 e ha allargato la

giurisdizione)

I contributi non sono di competenza delle commissioni tributarie. Questo va in contraddizione con quanto detto

prima, dipende da colui che scrisse allora. I tributi sono sia regionali che provinciali, il contributo al servizio

sanitario nazionale, per es. ma questo non c’è +: anche se noi lo paghiamo

Sovraimposta e addizionale

Decreto legislativo 31-12-1992, n. 546

Art. 2 - Oggetto della giurisdizione tributaria

Testo in vigore dal 3 dicembre 2005

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 3-bis, comma 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203,

modificato in sede di conversione

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni

genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il

contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni

amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano

escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione

forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di

cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , per le

quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della

Repubblica. (VEDI NOTE)

2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori

concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la

ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le

controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e

l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le

controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto

dall' articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , e successive modificazioni, e del

canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani,

nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle

pubbliche affissioni. (VEDI NOTE)

3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle

controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di

querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio

(articolo così sostituito dall'art. 12, comma 2, legge 28 dicembre 2001, n. 448) .

____________________

NOTE:

La Corte costituzionale con sentenza n. 130 del 14 maggio 2008 ha dichiarato l'illegittimità del primo comma nella

parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici

finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria.

La Corte costituzionale con sentenza n. 64 del 14 marzo 2008 ha dichiarato l'illegittimità del secondo comma, secondo

periodo del presente articolo, nella parte in cui stabilisce che "Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le

controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni".

Art. 50 - Termine per l'inizio dell'esecuzione - Testo in vigore dal 9 giugno 2001 - Testo risultante dopo le modifiche

apportate dall'art. 1, comma 1, lettera f), D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193

1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla

notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve

essere preceduta dalla notifica , da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene

l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e

perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica (articolo così sostituito, con effetto 1° luglio 1999,

dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46) .

6

Art. 63 - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Testo in vigore dal 18 agosto 2002 - Testo risultante

dopo le modifiche apportate dall'art. 10, comma 2, legge 1° agosto 2002, n. 166

[1] I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell' articolo 52 , escludere l'applicazione, nel

proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15

novembre 1993, n. 507 . I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell' articolo 52 , prevedere

che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al

proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in

sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare

della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere

anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.

Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di st

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca d. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Alberghina Fausto.
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