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Diritto Tributario| Claudia Rosa
LA PERSONALITÀ DELL’IRPEF E LA PROGRESSIVITÀ IMPERFETTA
L’IRPEF mira a tassare in modo progressivo il reddito effettivo delle persone fisiche residenti in Italia.
Non tutti i redditi, però, sono tassati in modo effettivo, ad esempio i redditi fondiari (deroghe al p.
di tassazione del reddito effettivo).
L’IRPEF è, inoltre, un’imposta personale in quanto la sua disciplina tiene conto di una serie di
circostanze di natura personale: infatti, l’imposta dovuta non deriva soltanto dall’applicazione di
aliquote progressive al reddito percepito, ma anche dalle deduzioni e dalle detrazioni.
Dunque, la progressività dell’IRPEF è imperfetta essendovi sia redditi non tassati in modo effettivo
sia redditi che non sono inclusi nel reddito complessivo (es. redditi esenti, regimi sostitutivi).
NOZIONE DI REDDITO
Le nozioni teoriche di reddito tassabile sono 3:
1. Reddito come prodotto: secondo questa concezione è reddito una ricchezza nuova che
deriva da una fonte produttiva e che è suscettibile di reinvestimento. Sulla base di questa
concezione, si riesce a tenere distinta la fonte produttiva dal prodotto. La nostra legislazione
fiscale ha accolto, sin dall’origine, il concetto di reddito come prodotto, tassando sia i redditi
prodotti in modo continuativo, sia i redditi variabili ed eventuali e sia quelli prodotti una
tantum.
2. Reddito come entrata: secondo questa concezione è reddito qualsiasi entrata (variazione in
positivo) che si realizza nel patrimonio, al di là di quale sia la fonte della sua produzione. Qui,
a differenza della nozione di reddito prodotto, non si può fare una netta distinzione tra fonte
produttiva e prodotto. Con questa nozione, il reddito comprende, oltre ai frutti del
patrimonio e dell’attività del soggetto, anche i semplici incrementi patrimoniali (è reddito la
donazione, l’eredità, le entrate a titolo gratuito, ecc.).
Es. Tizio ha un terreno agricolo. Su questo fondo è cambiato il piano regolatore urbanistico:
pertanto, il terreno che prima era agricolo, adesso è divenuto edificabile e il suo valore è
passato da 10 a 100. Questa plusvalenza di valore, pari a 90, ha natura patrimoniale, ma
poiché realizza una variazione in positivo del patrimonio, sulla base della concezione di
reddito entrata, acquisisce rilevanza reddituale.
3. Reddito come consumo (o ricchezza consumata): secondo questa concezione è reddito solo
la nuova ricchezza prodotta che viene destinata al consumo (è tassata sola la ricchezza
consumata). Pertanto, non avrà rilevanza reddituale (ma solo patrimoniale) quella parte di
reddito prodotto che viene destinata al risparmio. N.B. questa concezione di reddito non è
riuscita a trovare un positivo riscontro normativo.
IL PRESUPPOSTO DELL’IRPEF E LA NOZIONE POSITIVA DI REDDITO
Il presupposto dell’IRPEF è, secondo l’art. 1 del TUIR, il possesso di redditi in denaro o in natura.
Reddito in natura: esso può essere percepito dal lavoratore dipendente e può essere
costituito da beni o servizi. Tali beni e servizi, ai fini della tassazione, devono essere convertiti
in un valore monetario in base al valore di mercato, cioè il loro valore monetario è
determinato in base al prezzo mediamente richiesto per quei beni e servizi della stessa
specie. Per determinare tale valore si deve fare riferimento al listino e alle tariffe del
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soggetto che ha fornito quei beni o servizi; in mancanza di essi, si deve fare riferimento ai
listini delle camere di commercio. Per le azioni, obbligazioni o altri titoli negoziati si tiene
conto della media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese. Per le quote di società si
tiene conto proporzionalmente del valore del patrimonio netto della società.
Nel TUIR non vi è una definizione generale di reddito, ma vi è una definizione dei singoli redditi,
ossia delle categorie reddituali. Esaminando quest’ultime, possiamo ricostruire una definizione
generale di reddito:
Reddito: incremento di patrimonio derivante da una fonte produttiva (reddito-prodotto).
Questa definizione generale di reddito subisce dell’eccezioni:
• Redditi d’impresa: in essi rientrano, non solo i proventi della gestione, ma anche gli
incrementi patrimoniali (anche se di origine gratuita); inoltre, sono reddito tutti i proventi
che devono essere iscritti nel conto economico, anche se conseguiti a titolo gratuito.
Dunque, per i redditi d’impresa sembra valere la nozione di reddito-entrata.
• Redditi di lavoro dipendente e assimilati: in essi rientrano anche le indennità di
disoccupazione e le borse di studio. Dunque, per questi tipi di redditi abbiamo l’applicazione
di una nozione lata di reddito-prodotto.
• Redditi diversi: in questa categoria troviamo sia ipotesi di reddito-prodotto sia ipotesi di
reddito-entrata.
In sintesi, il vigente sistema d’imposizione dei redditi adotta, ed ha sempre adottato, il concetto di
reddito-prodotto, ma vi sono delle ipotesi di proventi tassati come reddito che non derivano da una
fonte produttiva. Pertanto, si può affermare che il nostro sistema, pure se fondato sul concetto di
reddito come prodotto, mostra significative aperture verso il concetto di reddito-entrata.
Infine, possiamo dire che quando un’attività è economicamente rilevante, continuativa e produce
una ricchezza, questa ricchezza sarà sicuramente imponibile. Dunque, in sostanza le attività
economiche isolate non producono un reddito tassabile.
✓ Es. vendo su eBay una tantum delle cose, riuscendo a ricavare un prezzo superiore a quanto le
ho pagate. In questo caso, pur avendo prodotto una ricchezza, questa non è tassabile in quanto
non prodotta da un’attività continuativa.
Segnaliamo che vi sono delle eccezioni: infatti, vi possono essere degli atti isolati che
eccezionalmente acquistano rilevanza fiscale e vi possono essere attività economiche continuative
che eccezionalmente non acquistano rilevanza fiscale (es. dottorando: pur percependo un reddito,
questo non viene tassato).
LE CATEGORIE REDDITUALI
Il TUIR all’art. 6, c.1, fa riferimento alle categorie di reddito derivanti da attività economiche, le quali
seguono particolari e diverse regole per determinare il reddito prodotto:
A. REDDITI FONDIARI: sono tassati in base alla rendita catastale;
B. REDDITI DA CAPITALE: sono tassati al lordo, cioè senza deduzioni di costi e perdite;
C. REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE: sono tassati al lordo, ma vi sono detrazioni d’imposta
con cui si dà rilievo forfetariamente alle spese; 3
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D. REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: sono tassati al netto, cioè deducendo i costi inerenti;
E. REDDITI DI IMPRESA COMMERCIALE: sono tassati al netto;
F. REDDITI DIVERSI (derivano da fonti eterogenee): sono tassati al netto.
Le diverse categoria reddituali, dunque, sono uno strumento di individuazione e classificazione della
materia imponibile.
N.B. le categorie reddituali coprono pressoché tutte le fonti di arricchimento tramite un’attività
(reddito-prodotto) e anche la maggior parte delle ipotesi di reddito-entrata.
REDDITO E PATRIMONIO
Reddito e patrimonio sono due concetti distinti.
Patrimonio: è l’insieme delle situazioni giuridiche soggettive a contenuto economico di cui è
titolare un soggetto in un dato momento (diritti reali, crediti, debiti, ecc.). Esso è una realtà
statica.
Reddito: è la risultante delle variazioni incrementative del patrimonio. Esso è un fenomeno
dinamico. È reddito ciò che costituisce un incremento del patrimonio, invece non è tale ciò
che costituisce una mera reintegrazione del patrimonio già posseduto. Il reddito indica un
incremento patrimoniale che deriva, di regola, da nuove acquisizioni.
Il requisito della derivazione del reddito da una fonte produttiva implica che il provento abbia natura
onerosa. Pertanto, non sono soggetti a IRPEF i proventi acquisiti a titolo gratuito come le donazioni
o le eredità.
PERIODO DI IMPOSTA
Il reddito assume rilievo (e, dunque, è tassato) in relazione ad un certo periodo di tempo che prende
il nome di “periodo di imposta” (motivo per cui questi tributi sono detti “imposte di periodo”). Per
le persone fisiche (IRPEF) esso coincide con l’anno solare, per le società (IRES) coincide con l’esercizio
contabile. Ad ogni periodo di imposta corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma e una
dichiarazione dei redditi autonoma (e altri obblighi tributari autonomi).
REDDITI DEL DE CUIUS PERCEPITI DAGLI EREDI (non l’ha trattato)
Gli eredi possono essere soggetti passivi per un duplice titolo: in quanto eredi, essi subentrano al de
cuius come soggetti passivi dell’imposta dovuta per i presupposti d’imposta realizzati dal defunto e,
inoltre, sono soggetti passivi per i redditi prodotti dal de cuius ma non incassati nel momento in cui
li percepiscono.
Ciò rappresenta una deviazione dal modello teorico di reddito inteso come prodotto in quanto tali
proventi sono per gli eredi un acquisto di natura patrimoniale ed, invece, sono tassati come se
fossero redditi prodotti dagli eredi stessi.
REDDITI E COSTI ILLECITI
Tutti i proventi derivanti da attività classificabili come illeciti civili, amministrativi o anche penali,
sono tassabili se non sono già sottoposti a sequestro o confisca penale nello stesso periodo di
imposta (art. 14, c.4, l.537/1993). In sostanza, essi possono essere tassati solo se rimangono nella
disponibilità del contribuente. Dunque, il carattere illecito di un’attività produttiva di reddito non
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esclude la tassazione tributaria. (N.B. la tassazione non è però impedita da provvedimenti di
sequestro o confisca successivi al periodo in cui è stato conseguito il provento)
Tuttavia, non sono fiscalmente deducibili le spese e i costi dei beni direttamente utilizzati per il
compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo (art. 14, c. 4 bis, l.537/1993).
Questa norma può essere applicata solo quando il pubblico ministero abbia esercitato l’azione
penale o quando il giudice penale abbia emesso il decreto che dispone il giudizio o quando dia
pronunciata una sentenza di non luogo a procedere per prescrizione del reato.
Esempi di proventi illeciti sono le vincite del gioco d’azzardo.
REDDITI DEI CONIUGI E DEI FIGLI MINORI (non l’ha trattato)
I coniugi sono tassati separatamente e ciascuno di esse è tassato sul proprio reddito. In materia di
comunione legale e di fondo patrimoniale, la legge prevede che i relativi redditi siano imputati a
ciascun coniugi per metà del loro ammontare netto.
I redditi dei beni dei figli minori, soggetti all’usufrutto legale dei genitori, sono imputati per metà a
ciascun genitore. Il minore è debitore di imposta per i redditi degli altri beni e per i redditi da lavoro.
I REDDITI DELLE IMPRESE FAMILIARI
L’impresa familiare assume rilievo fiscale solo quando, prima dell’inizio del periodo di imposta, sia
redatto un atto pubblico o una scrittura privata autenticata da cui risultino nominativamente i
familiari che collaborano nell’impresa, prestando un’attività di lavoro che abbia carattere
continuativo e prevalente. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i
parenti entro il 3°grado e gli affini entro il secondo grado.
La rilevanza fiscale dell’impresa familiare riguarda la distribuzione del reddito tra imprenditore e
collaboratori: ai secondi è imputata una quota del reddito complessivo proporzionata al lavoro
effettivamente prestato nell’impresa, ma comunque non superiore al 49%; mentre al titolare è
imputato almeno il 51% del reddito dell’impresa. Solo la quota spettante all’imprenditore è reddito
di impresa; il reddito spettante ai collaboratori rappresenta la remunerazione del lavoro prestato
nell’impresa.
I REDDITI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE
Società di persone: sono centri di imputazione di rapporti giuridici di natura patrimoniale.
Esse sono società nelle quali, più del capitale, sono prevalenti i soci (infatti, il capitale di inizio