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LEZIONE TRIBUTARIO 2-11-07 I° PARTE
Il sistema delle categorie reddituali si caratterizza per aver distinto i redditi in relazione alla loro fonte di produzione a cui conseguono diversi criteri di determinazione del reddito. Alcuni di questi redditi si determinano attraverso tassazione al lordo, altri attraverso tassazioni al netto. Per quanto concerne, in particolar modo i redditi che andremo ad esaminare oggi, di capitale e di lavoro, troveremo diversi criteri di determinazione e soprattutto la valorizzazione anche di fonti reddituali, capitale e lavoro, che possono essere autonome e in taluni casi possono anche combinarsi tra loro perché una componente patrimoniale può essere anche utilizzata, come nel caso del lavoro autonomo, il lavoratore autonomo può disporre anche di mezzi di tipo patrimoniale ovvero possiamo avere talune figure contrattuali, come le associazioni di partecipazione in cui ci può essere un apporto di capitale o un apporto di lavoro. Partiamo
prima dai redditi di capitale che la nostra normativa colloca in materia di disposizioni in particolar modo gli art. dal 44 e seguenti del TUIR. Si tratta di redditi che hanno una fonte produttiva in comune, l'impiego di capitali. L'impiego che può essere offerto a terzi, come conseguenza dell'utilizzazione consentita a terzi di propri capitali, vi è una remunerazione, che costituisce evidentemente reddito, ovvero vi può essere un'utilizzazione impropria da parte dello stesso soggetto che trae dal risultato economico conseguente all'utilizzazione del capitale proprio un reddito. Il reddito quindi si identifica, in qualche misura, con il frutto del capitale. Nell'ipotesi di attività agraria che opera sui frutti naturali, l'attività di impresa agraria evidentemente genera anche dei frutti naturali che possono essere oggetto di cessione sul mercato e da qui un risultato economico. Il capitale genera
frutti civili anchecivilisticamente quando si vanno a distinguere frutti naturali dai frutti civili si guardaevidentemente ad attività di tipo fondiario o ad attività di capitale. Il frutto civile si può in qualche modo ricollegare a due figure principali: gli INTERESSI e i DIVIDENDI. Naturalmente sono macro aree macro categorie perché parlare di interessi significa fare riferimento a diverse tipologie di interessi moratori, corrispettivi, compensativi, ecc. parlare di dividendi si fa riferimento anche a una serie di situazioni giuridiche che si ricollegano all'azionariato e che possono ricollegarsi anche ad altre forme di partecipazione a cui la normativa in questione fa riferimento, perché è chiaro che accanto alla partecipazione alla società di capitali, il legislatore prevede altre forme di impiego dei capitali che vengono accomunate. Come già nelle altre categorie reddituali il legislatore riconduce, nell'ambito dei
redditi di capitale, una serie di figure che vengono in qualche modo assimilate che vengono riportate attraverso un’elencazione abbastanza articolata e anche quasi di tipo casistico. Mentre poi con una norma diciamo di chiusura una norma un po’ più ampia comprensiva di una pluralità di fattispecie il legislatore, alla lettera H dell’art. 44 1° comma, fa riferimento più in genere ad interessi e altri proventi derivanti da altri rapporti aventi ad oggetto l’impiego di capitale, esclude i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto. Quindi la norma distingue le fattispecie tipiche del reddito di capitale, gli interessi derivanti da un deposito, conto corrente e altri rapporti bancari giuridici similari, dividendi ecc. e poi dopo adotta una norma di chiusura che ci fa comprendere anche le caratteristiche che il reddito di capitale assume e soprattutto ci aiuta a differenziare
Questa categoria di reddito rispetto ad un'altra figura quella dei redditi diversi, un'altra categoria nell'ambito della quale trovano collocazione proventi di natura finanziaria. I redditi di capitale infatti non esauriscono anche i proventi di tipo finanziario perché alcuni di questi vengono ricondotti nell'ambito dei redditi diversi. D'altronde anche quando abbiamo parlato dei redditi fondiari abbiamo visto come i redditi fondiari non determinabili catastalmente o riferibili a beni esistenti all'estero costituiscono redditi diversi. Quindi vi possono essere redditi fondiari che sono collocati nella omologa categoria e redditi di natura fondiaria che vengono definiti redditi diversi perché non determinabili catastalmente o perché riferiti a beni esistenti all'estero. Analogamente accade per quanto concerne i redditi capitali perché possiamo avere appunto redditi di natura finanziaria e che vengono definiti come redditi diversi.
I cosiddetti CAPITAL GAIN o GUADAGNI DI BORSA, per esempio, sono collocati in larga misura tra i redditi diversi sebbene siano di natura finanziaria. Allora che cos'è che consente di distinguere il reddito capitale dal reddito diverso di natura finanziaria? Il reddito capitale è un reddito che si collega ad un evento certo. Il reddito finanziario diverso invece si collega ad un evento incerto. Vi può essere comunque un incremento di ricchezza perché il concetto di reddito è sempre riconducibile all'incremento di ricchezza. Quindi rispetto al capitale impiegato vi può essere un differenziale e l'incremento costituisce reddito, così come potrebbe esserci un differenziale negativo. Però in ogni caso se vi è un incremento di ricchezza se l'incremento si ricollega ad un evento certo siamo in presenza di un reddito di capitale, se l'incremento si ricollega ad un evento incerto siamo nell'ambito.
Diredditi diversi di natura finanziaria. Quindi l'aleatorietà, in qualche modo, gioca in ordina alla definizione dei redditi di natura finanziaria e alla distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi. Questo ci fa capire come in base al rapporto contrattuale che intercorre tra il soggetto che dispone del capitale e il soggetto che lo utilizza (c'è anche la fase del rapporto contrattuale), si possa agevolmente ricomprendere il reddito che consegue tale rapporto tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria. Se viene stabilito, sia nel momento in cui il capitale viene utilizzato quale sarà la remunerazione del capitale stesso, siamo in presenza di una determinazione che si collega ad un evento certo. ..... in questo termine abbiamo già una predeterminazione del risultato economico positivo che potrà essere conseguito. Se invece l'evento è assolutamente incerto legato per
esempio, all'andamento del mercato borsistico, del mercato finanziario, allora chiaramente la remunerazione potrà esserci ma potrà anche non esserci ma l'evento da cui dipende il risultato positivo o negativo è assolutamente certo perché prescinde dalla volontà, dalla stessa indicazione che le parti abbiano dato, dalle pattuizioni negoziali che abbiano adottato, dipende da eventi esterni rispetto al rapporto che intercorre tra colui che dispone del capitale e colui che lo utilizza. Sebbene quindi manchi una nozione generale di reddito, nell'ambito della disciplina del reddito di capitale, troviamo queste figure più significative, interessi e dividendi, e poi abbiamo questa definizione contenuta nell'art. 44 comma 1 lettera H, in cui si consente anche di individuare l'elemento attraverso cui ruota la nozione di reddito di capitale, cioè un interesse o un provento di natura finanziaria, anche consistente in un
differenziale positivo o negativo, dipende da un evento certo. Se invece l'evento è incerto siamo nell'ambito dei redditi diversi di natura finanziaria perché appunto l'art. 67, norma che definisce i redditi diversi, comprende numerose figure di redditi finanziari, lettera C, la lettera in particolare dell'articolo in questione, le lettere C-bis C-ter, ecc. prevedono diversi tipi di redditi finanziari definiti come redditi diversi. Le categorie più importanti, nell'ambito dei redditi di capitale sono gli INTERESSI e i DIVIDENDI. Quando si parla di interessi si fa riferimento ad una serie di figure giuridiche che peraltro derivano da contratti in larga misura tipici ma anche di carattere atipico nell'ambito dell'impiego di capitali. Molto spesso l'esperienza contrattuale il mondo bancario, il mondo finanziario, propone modelli di area nuovi, cioè l'area dell'atipico si allarga sempre di più. Quindi il
Il legislatore non può ricondurre l'interesse a figure reddituali ben definite, sebbene alcune di esse siano oggetto di regolamentazione da parte del codice civile. In questa prospettiva la norma fa riferimento, art. 44 lettera A e B, a interessi e proventi derivanti da mutui, depositi e conto correnti, si tratta delle figure contrattuali tipiche che sono oggetto di specifica regolamentazione nel codice civile. Però poi si fa riferimento anche a interessi e altri proventi derivanti da obbligazioni e titoli simili e altri titoli diversi da azioni e titoli simili nonché da certificati di massa, quindi cioè in riferimento ad altri interessi che possono collegarsi a titoli diversi dalle azioni. Dal punto di vista civilistico noi abbiamo le categorie dell'obbligazione e dell'azione. L'azione genera dividendi e l'obbligazione genera interessi. Vi sono tuttavia strumenti partecipativi di natura diversa che la normativa civilistica prevede.
Oggi l'art. 2246 del cod. civ., nell'esaltare l'autonomia contrattuale delle società per azioni, consente di distinguere titoli diversi da azioni e obbligazioni che vengono diversamente denominati. Dal punto di vista fiscale le categorie sono dividendo ed interesse, sono l'azione e l'obbligazione e quindi nel collocare il reddito tra le diverse figure, occorre compiere una comparazione tra le categorie civilistiche e quelle generali dell'azione e dell'obbligazione. E quindi in questa prospettiva la normativa, per esempio, nel 2° comma dell'art. 44 introduce il cosiddetto GIUDIZIO DISIMILARITA', cioè evidenzia come le figure contrattuali atipiche che oggi possono essere largamente adoperate nell'ambito societario soprattutto ma anche nel mercato finanziario, devono essere ricondotte a queste macroaree, a queste grandi categorie dell'azione e dell'obbligazione, privilegiandone gli elementi di similitudine.quindi è più contigua, è più vicina alla figura dell'azione o dell'obbligazione? Assicura un diritto di partecipazione, assicura un rendimento che dipende dalle sorti della società (azione), inv