Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 53
Diritto tributario Pag. 1 Diritto tributario Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 53.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 53.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 53.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 53.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 53.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 53.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 53.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 53.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario Pag. 41
1 su 53
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

DIVIDENDI “IN USCITA”

1.

La normativa interna stabilisce che a norma dell’art. 27, co. 3, D.P.R. n. 600/73 ai dividendi

corrisposti a soggetti non residenti si applica la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 20%. In

tali ipotesi il soggetto passivo è il sostituto. E’ però previsto:

Rimborso max ¼ al non residente che dimostri di aver pagato l’imposta all’estero in via

à

definitiva.

Se il beneficiario è residente in un Paese UE o SEE (che consente un adeguato scambio di

à

informazioni) la ritenuta è dell’1,375% (ma a tali soggetti non spetta il diritto al rimborso della

ritenuta).

La Convenzione stabilisce che la ritenuta “in uscita” non si applica se il socio non residente ha

una S.O. nello Stato della fonte.

DIVIDENDI “IN ENTRATA”

2.

I dividendi di fonte estera (white list) distribuiti a soggetti residenti:

- concorrono a formare il reddito complessivo per il 49,72% del loro ammontare (se relativi a

partecipazioni qualificate);

- sono soggetti a imposta sostitutiva del 20% (se relativi a partecipazioni non qualificate).

DIVIDENDI “MADRE E FIGLIA”

3.

In presenza di particolari requisiti soggettivi ed oggettivi (previsti dall’art. 27-bis, co. 1, D.P.R.

n. 600/73) l’applicazione di questa disciplina permette di eliminare le ritenute in uscita (o di

chiedere il rimborso di quella eventualmente operata dalla Società che effettua la distribuzione)

ed escludere la tassazione nello Stato di residenza del socio.

Condizioni soggettive:

a) Residenza di “Madre” e Figlia” in Stato membro UE (secondo il diritto interno)

b) Appartenenza ai tipi societari previsti dalla Direttiva:

Condizioni oggettive:

a) di partecipazione diretta: 20%

b) holding period: possesso ininterrotto di almeno un anno.

c) Soggezione della società beneficiaria, nello Stato di residenza, a tassazione ordinaria del

reddito.

Disposizioni in materia di imprese estere controllate e collegate (artt. 167 – 168 TUIR)

“Paradiso Fiscale”: non esiste una definizione univoca di “Paradiso fiscale”. Un riferimento può

essere rinvenuto, ad esempio, nel D.M. 21/11/2001, secondo cui: “devono essere considerati

privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori in ragione del livello di tassazione sensibilmente

inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni

ovvero di altri criteri equivalenti”.

Peraltro, il D.M. citato in sede di prima applicazione, ha assunto “… quale livello di tassazione

sensibilmente inferiore, quello che in media si discosti di almeno il 30% dal livello di tassazione

medio applicato in Italia”.

➢ Paesi in “White List”: Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha provveduto

all’approvazione di un decreto, contenente la lista dei Paesi dove la tassazione non è

ritenuta privilegiata e che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con la

nostra Amministrazione Finanziaria. Per tali territori non si applica la tassazione per

trasparenza.

➢ Paesi in “Black list” : gli artt. 167 e 168 TUIR prevedono che se un soggetto residente in

Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per

interposta persona, il controllo o è collegato ad un'impresa, una società o altro ente,

residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi

conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, indipendentemente dalla

percezione, ai soggetti residenti (in Italia), in proporzione alle partecipazioni da

essi detenute tassazione integrale per partecipazioni qualificate.

à

Partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche non imprenditori imposta

à

sostitutiva.

Sono disciplinati dall’art. 67 del TUIR, è una categoria residuale, dunque raccoglie tutti i redditi

non classificabili nelle altre tipologie di reddito. Principio di “tipicità”.

Sono fonte di redditi diversi: le plusvalenze immobiliari o le plusvalenze da cessione di

partecipazioni. Altre ipotesi che costituiscono fonte sono: vincite e premi, proventi occasionali,

redditi non determinati catastalmente e redditi di immobili siti all’estero, redditi derivanti

dall’assunzione di “obblighi di fare, non fare e permettere”.

Sono tassabili (art. 67, co. 1, TUIR) le plusvalenze conseguite mediante lottizzazione di terreni e di

terreni edificabili. Mentre, non sono tassabili le plusvalenze realizzate mediante la cessione a

titolo oneroso di immobili adibiti ad abitazione principale del cedente (o di un suo familiare),

detenuti da più di 5 anni,

Le plusvalenze da partecipazioni qualificate sono tassabili per il 49,72%, quelle non qualificate

prevedono un’imposta sostitutiva del 26%. Se viene utilizzato un regime di risparmio gestito allora

è prevista custodia e amministrazione attraverso intermediario autorizzato, se viene utilizzato un

regime di risparmio amministrato: gestione individuale di portafoglio (con ritenuta del 26% sul

risultato di portafoglio).

La disciplina in tema di tassazione delle plusvalenze su partecipazioni è caratterizzata, dunque,

dal parallelismo con quella relativa all’imposizione sugli utili.

Qui, però, rilevano i costi di produzione e le perdite derivanti da operazioni su beni plusvalenti

(i.e.: le minusvalenze realizzate sono deducibili dalle plusvalenze realizzate).

REDDITI D’IMPRESA

(I parte)

PROFILI CIVILISTICI (art. 2195 c.c.)

I PROFILI TRIBUTARI (art. 55 e seguenti Tuir)

I

- le norme sulle fonti del reddito d’impresa (art. 55)

- le norme sulla determinazione e misurazione del reddito d’impresa (artt. 56-66; artt. 81 e ss)

Le fonti del reddito d’impresa: l’esercizio di imprese commerciali

L’art. 55, co. 1 così dispone: “per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per

professione abituale, ancorchè non esclusiva” delle seguenti attività:

a) attività di cui all’art. 2195 c.c.

b) attività eccedenti i limiti del reddito agrario ex art. 32, co. 2, lett. b) e c)

anche se non organizzate in forma d’impresa

L’abitualità si contrappone alla occasionalità: redditi diversi ex art. 67, co. 1, lett. i)

Le fonti del reddito d’impresa: le attività assimilate a quelle commerciali

Il secondo comma dell’art. 55, poi, include tra le attività commerciali produttive di reddito

d’impresa anche:

1. la prestazione di servizi non rientranti nell’art. 2195 c.c., se organizzate in forma

d’impresa;

2. lo sfruttamento di cave, miniere, torbiere, etc…;

3. le attività agricole (rientranti nei limiti dell’art. 32) esercitate da società commerciali o

stabili organizzazioni di soggetti non residenti esercenti attività d’impresa

La determinazione del reddito d’impresa

Le disposizioni relative alle modalità di determinazione del reddito d’impresa sono

contenute:

negli artt. 56-66, per le persone fisiche e le società di persone;

- nella Sezione I del Capo II del Titolo II (Ires) del TUIR (artt. 81 e ss)

- Norme generali: si occupano di tutti i componenti del reddito (es. artt. 55, 109, 110 Tuir)

 Norme particolari: i singoli componenti positivi e negativi (es. art. 85 e art. 101 Tuir)

Le norme generali:

redditi derivanti dall’esercizio di imprese commerciali (art. 55, co. 1);

 redditi assimilati (art. 55, co. 2)

I destinatari delle norme sui redditi d’impresa sono:

le persone fisiche

o gli enti non commerciali residenti (artt. 143 e 148)

o gli enti non commerciali non residenti (artt. 153 e ss.)

o gli enti commerciali non residenti (artt. 151 e ss)

o le “stabili organizzazioni” (art. 162)

o le società (art. 73, co. 1, lett. a); art. 75, co. 2)

o

Le norme sulla determinazione del reddito d’impresa

1) Regime ordinario

2) Regime speciale:

a) solo per alcune tipologie di impresa (art. 66 - imprese minori);

b) solo per alcune fasi dell’impresa (liquidazione, scissione, fusione..)

Regime ordinario (art. 83)

“Il reddito d’impresa si determina apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto

economico relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in

diminuzione conseguenti all’applicazione delle norme tributarie”.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Conto economico “documento che dimostra con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite

subite”

Dipendenza dal reddito d’impresa del conto economico (art. 2217, co. 2) verità e correttezza.

Le variazioni in aumento al risultato del conto economico derivano da:

norme tributarie che obbligano ad includere tra i componenti positivi proventi in tutto o in

- parte non imputati al conto economico (art. 85, co. 2, art. 84, co. 1, lett. c);

norme tributarie che obbligano ad escludere dai componenti negativi (perché in tutto o in

- parte indeducibili, o perché in tutto o in parte deducibili in esercizi successivi) oneri

imputati al conto economico (108, co. 2; art. 110, co. 4 (svalutazione crediti); art. 110,

co. 10)

Le variazioni in diminuzione al risultato del conto economico derivano da:

norme tributarie che obbligano o consentono di escludere dai componenti positivi proventi

- imputati al conto economico (art. 91);

norme tributarie che obbligano o consentono di includere tra i componenti negativi oneri

- non imputati al conto economico, perché non imputabili o perché imputati in precedenti

esercizi (art. 108)

REGIME DEI BENI RELATIVI ALL’IMPRESA

TUTTI i beni appartenenti a SOCIETA’ COMM.LI

IMPRENDITORI INDIVIDUALI: beni relativi all’impresa e beni personali

Quando un bene entra nel patrimonio aziendale, dando luogo così ad un costo fiscalmente

deducibile, la sua “uscita” dal patrimonio dell’impresa stessa, in qualsiasi modo questa avvenga

(es. vendita, donazione, assegnazione ai soci, ecc.), può generare un componente positivo

imponibile.

Beni merce (art. 85): beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa,

 idonei a generare ricavi e iscritti nell’attivo circolante.

Beni plusvalenti (art. 86): Beni, diversi dai beni merce, iscritti tra le immobilizzazioni e

 idonei a generare plusvalenze o minusvalenze

I beni plusvalenti si distinguono in:

Beni strumentali: beni impiegati in maniera durevole nell’impresa, nell’ambito del ciclo

 produttivo (es. impianti, macchinari). Sono ammortizzabili.

Beni meramente patrimoniali: beni destinati durevolmente al patrimonio d’impre

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
53 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Angila945 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Miscali Mario.