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DELLA PERCEZIONE DEL DIVIDENDO, MA VIENE RICONOSCIUTO UN CREDITO DI IMPOSTA

LA SOCIETÀ PAGAVA L'IRPE GALL'ATTO DEL CONSEGUIMENTO DELL'UTILE TASSAZIONE DEI DIVIDENDI CON IL SISTEMA VIGENTE FINO AL 2003.

Con il sistema ad esenzione, introdotto dalla legge 80/2003 dal 1° gennaio 2004, tutto questo viene stravolto: si tassa in maniera definitiva la società che produce il reddito, mentre per i dividendi la tassazione esente è solo tra soggetti IRES, ma se alla fine della catena ci sarà una persona fisica la tassazione si distingue tra partecipazione qualificata e non. La partecipazione non qualificata viene tassata con una ritenuta secca del 12.5% per l'ammontare dei dividendi percepiti, invece la partecipazione qualificata il socio paga l'IRPEF, ma è imponibile solo il 40% (54.6 dal 2008).

deidividendi ed è esente per il restante 60%. Ad esempio se è il 38% l'aliquota IRPEF marginale del socio con partecipazione qualificata, il 40% dei dividendi percepiti saranno tassati al 38%. Quindi l'esenzione dalla tassazione si applica solo quando il dividendo è percepito da un altro soggetto IRES, mentre se i soci sono società di persone o persone fisiche vengono tassati secondo il principio di trasparenza.

Le plusvalenze su azioni o quote di partecipazioni sono il differenziale positivo che deriva dalla cessione di un bene, mentre le minusvalenze sono il differenziale negativo.

RIFORMA DEL SISTEMA DI TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

LEGGE 7 APRILE 2003, n. 80

SISTEMA AD ESENZIONE TASSAZIONE DEFINITIVA IN CAPO ALLA SOCIETÀ (IRES)

TASSAZIONE PARZIALE IN CAPO AL SOCIO

  • partecipazione non qualificata ritenuta secca del 12.5%;
  • partecipazione qualificata tassata al 40% con l'IRPEF;
  • in regime d'impresa tassate al 40%.

SISTEMA DI

TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

VECCHIO SISTEMA

NUOVO SISTEMA

SISTEMA AD IMPUTAZIONE

SISTEMA AD ESENZIONE

SISTEMA DI TASSAZIONE A VALLE

SISTEMA DI TASSAZIONE A MONTE

ññâÇà| ññâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äx49

Le plusvalenze su titoli derivano da partecipazioni vendute ad un prezzo maggiore rispetto a quello acquistato (ad esempio per una partecipazione pagata 100 e rivenduta a 500, la plusvalenza su titoli è di 400) e fino al 2004 le plusvalenze venivano tassate con il sistema ad imputazione, mentre con la riforma fiscale si applica il nuovo sistema ad esenzione.

L'utile di una società può trasformarsi in un dividendo oppure in una riserva conservata dalla società.

Come i dividendi sono esenti tra soggetti IRES, necessariamente anche la plusvalenza irrealizzata è esente (la riserva), in quanto deriva da dividendi accumulati all'interno dell'impresa.

i dividendi non vengono distribuiti, l'operazione di conservazione della plusvalenza dell'impresa (sia l'utile attuale che quello potenziale che si potrà avere negli anni successivi) ha l'effetto di aumentare il valore dell'impresa, perché contiene all'interno una plusvalenza e per questo chi compra le sue partecipazioni le pagherà un prezzo più alto. Tuttavia la plusvalenza conservata dall'imprese è esente e di conseguenza anche la plusvalenza sulle partecipazioni acquistate sono esenti in linea teorica. La riforma fiscale sulle partecipazioni (partecipation exemption o regime pex) ha due obiettivi: evitare il fenomeno della doppia imposizione e armonizzare il nostro sistema agli altri paesi. Nella riforma dividendi e plusvalenza irrealizzate sono una identica fattispecie reddituale e quindi soggetti a un criterio di tassazione identico e perciò esattamente speculare. Quindi nella riforma Tremonti il dividendo

è esente, la plusvalenza è esente per cui la minusvalenza è indeducibile. Dopo la riforma ci sono stati degli scandali a seguito di plusvalenze da capogiro in totale esenzionee questo ha portato il legislatore a diminuire le percentuali di esenzione. In realtà se la esenzione non è il 100%, come avveniva in sostanza con la riforma Tremonti, le operazioni vengono effettuate non più in Italia, ma in altri paesi che lo prevedono, ma questo toglie capitali al nostro paese. Tuttavia l’esenzione per le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni (principio dellapartecipation exemption) è diminuita dal teorico 95% (in concreto 100%) nel 2005, al 91% nel 2006, al 84% nel 2007 ed è ritornata al 95% nel 200856. L’esenzione della plusvalenza è collegata a quella del dividendo, ma una plusvalenza supartecipazioni può derivare anche da operazioni speculative (la borsa) e per questa ragionel’esenzione delle

plusvalenze è concessa esclusivamente solo quando non è speculativa.56 Resta all'84% l'esenzione per le plusvalenze realizzate dal 31/12/2007 fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004.

FORMAZIONE DELLA PLUSVALENZA

LA PLUSVALENZA REALIZZATA TRAE ORIGINE DA:

  • REDDITI REALIZZATI, MA NON DISTRIBUITI (RISERVE)
  • REDDITI TASSATI IN CAPO ALLA SOCIETÀ
  • REDDITI CHE SARANNO TASSATI QUANDO EFFETTIVAMENTE PRODOTTI
  • PROSPETTIVE DI REDDITI FUTURI (PLUSVALENZE LATENTI)

tññâÇà| tññâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äx50

L'esenzione della plusvalenza è corollario alla indeducibilità della minusvalenza, ma il legislatore distingue le operazioni che producono plusvalenze esenti e minusvalenze indeducibili, dalle operazioni che producono plusvalenze imponibili e minusvalenze deducibili.

Questo vuol dire che il contribuente non sempre ha interesse ad avere la plusvalenza esente, perché in questo caso la minusvalenza è indeducibile.

L'art 87 del TUIR (modificato dalla Finanziaria 2008), plusvalenze esenti, introduce 4 condizioni affinché il risultato possa rientrare nel novero delle operazioni che producono plusvalenze esenti oppure minusvalenze indeducibili (requisiti di applicazione della partecipation exemption):

  1. (art 87 lett. a) - Il possesso deve essere ininterrotto da almeno 12 mesi per plusvalenze e minusvalenze (altrimenti sono ritenute operazioni speculative), una condizione comune a tutti i paesi comunitari.
  2. (art 87 lett. b) - La partecipazione deve essere iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Dalla scelta di inserire le partecipazioni nelle immobilizzazioni finanziarie o nell'attivo circolante, derivano due conseguenze:
    1. se le partecipazioni vengono messe nelle

immobilizzazioni finanziarie in caso di plusvalenza si ha diritto all'esenzione, ma un'eventuale minusvalenza è indeducibile;

se le partecipazioni vengono messe nell'attivo circolante in caso di plusvalenza non si ha diritto all'esenzione, ma un'eventuale minusvalenza è deducibile.

Quindi il soggetto IRES deve scegliere se pensa di avere una plusvalenza deve inserire la partecipazione nelle immobilizzazioni, invece se teme il contrario la deve inserire nell'attivo circolante. Se nel primo bilancio è stata iscritta nelle immobilizzazioni finanziarie e dal secondo in poi viene iscritta nell'attivo circolante non è importante per il Fisco perché vale sempre la scelta fatta nel primo bilancio di possesso della partecipazione.

57.3. (art 87 lett. c) - La società partecipante non deve risiedere in un paese inserito nella c.d. blacklist, altrimenti l'esenzione non si applica. Sono ritenuti paesi sospetti per

Due motivi:

Non dannoinformazioni o hanno una tassazione irrilevante (spesso hanno entrambe le cose).

Da questo requisito si possono dedurre due sistemi per eludere il binomio plusvalenza-esenzionee minusvalenzaindeducibile:

  1. L'impresa potrebbe acquistare le partecipazione, ma poco prima dello scadere dei 12 mesi seritiene diavere una perdita, la vende e detrae la minusvalenza.
  2. L'impresa A acquista la partecipazione e laiscrive nelleimmobilizzazioni finanziarie e le cede ad un impresa B, di cui detiene il 100% delle sue quote, equesta iscrive lapartecipazione nell'attivo circolante; in questo modo, la stessa partecipazione, se c'è unaplusvalenza la vende l'impresaA, godendo dell'esenzione, mentre se c'è una minusvalenza la vende l'impresa B che deduce laperdita.

In sintesi, inquesto modo una holding può trasferire le partecipazioni da una società all'altra in completaesenzione o

deduzione.TRATTAMENTO DEI DIVIDENDI E DELLEPLUS/MINUSVALENZE DA PARTECIPAZIONINELLA RIFORMA "TREMONTI"DIVIDENDIPLUSVALENZA/MINUSVALENZADA PARTECIPAZIONIESCLUSI DALLA TASSAZIONE ESENTI / INDEDUCIBILItÑÑâÇà| ÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äx514. (art 87 lett. d) - La società partecipante deve essere di un'impresa commerciale secondo l'ampiadefinizione dell'art. 55 del TUIR e non deve essere una società di facciata con il solo scopo disfruttare l'esenzione sulle plusvalenze. Si vuole evitare, ad esempio, che una società con sociounico acquista delle partecipazioni per avere l'esenzione, aggirando la tassazione che gravasulle persone fisiche. Per essere esenti i soggetti devono svolgere effettivamente un'attivitàcommerciale e non essere una semplice attività di gestione di immobili.IMPOSTA SUL VALORE

Tra le imposte indirette, l'imposta sul valore aggiunto è stata istituita dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nell'ambito della riforma tributaria degli anni '70. La disciplina dell'IVA rinviene da impegni comunitari, in quanto negli anni '60 sono state emanate due direttive in materia che individuavano il modello del prelievo e definivano le caratteristiche.

Il processo di armonizzazione dell'imposta sulla cifra d'affari (in Italia chiamata IVA) nella Comunità europea ha totalizzato sei direttive di cui l'ultima è la VI direttiva CEE del 1977. Successivamente il processo di armonizzazione è continuato con numerose altre direttive e regolamenti comunitari, di cui l'ultima è la VI direttiva 112 del 28/11/2006 che è fondamentale perché co

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A.A. 2008-2009
104 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Uricchio Antonio Felice.