DIRITTO TRIBUTARIO
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Vi sono una pluralità di fonti nel diritto tributario in quanto, accanto a norme di diritto interno, si
aggiungono quelle comunitarie ed internazionali e infine quelle locali interne (regionali, provinciali
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e comunali). Ogni livello di governo è una fonte del diritto tributario, tuttavia l’art. 23 della
Costituzione disponendo “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non
sancisce il principio di legalità per cui nessun prelievo fiscale o extrafiscale può
in base alla legge”,
essere imposto se non in base ad una legge.
Il principio di legalità nasce negli stati moderni con la precisa funzione di dare spazio al principio
della rappresentanza, perché attraverso il principio di legalità si manifesta il consenso
all’imposizione. I soggetti destinatari delle norme impositive concorrono nella manifestazione del
consenso che avviene con il sistema della rappresentanza, in quanto nessuno può essere privato del
patrimonio senza il suo consenso.
Il tributo nasce come espressione massima della coattività, quale espressione della forza dello Stato
nell’ambito dei rapporti economici con il cittadino. Da sempre, lo Stato necessita di risorse e fa
valere la propria posizione di autorità prelevando la ricchezza dei soggetti privati, in base al
rapporto autorità-soggezione tra Stato e consociati.
Il principio di legalità affonda le radici in questo mutato modo di concepire il rapporto tra Stato e
contribuente, perché la funzione del prelievo è quella di provvedere alle spese pubbliche con un
consenso, rispetto all’imposizione, necessariamente filtrato dai meccanismi della rappresentanza,
infatti la legge è emanazione del Parlamento che a sua volta rappresenta la volontà collettiva.
In sintesi si è passati da un prelievo fondato sul rapporto autorità-soggezione ad un prelievo fondato
sul principio di legalità basato sul consenso attraverso il meccanismo della rappresentanza.
L’art. 23 della Costituzione esprime un principio di legalità che non và inteso in senso assoluto, ma
2 per cui la norma dispone gli elementi essenziali (c.d. nucleo
è una riserva di legge relativa
tipizzante della prestazione) o i limiti entro i quali la legislazione diversa dalla legge (locale,
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regolamenti, eccetera) emana norme di dettaglio o secondarie (fonte deleggificata). Ad esempio il
modello per la dichiarazione dei redditi è approvato ogni anno con decreto ministeriale oppure gli
studi di settore sono approvati con regolamento.
Comunque qualsiasi norma diversa dalla legge (regolamento, delibera comunale, eccetera) che
introduca autonomamente dei tributi non disposti dalla legge è illegittima ed è possibile chiederne
l’annullamento o la disapplicazione al giudice amministrativo. Inoltre se la legge esiste, ma non
disciplina tutti gli elementi ad essa riservati, è illegittima costituzionalmente né si può far ricorso
all’analogia, perché nel diritto tributario non esiste questa possibilità.
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L’art. 119 della Costituzione consente una maggiore autonomia ai comuni, alle province, alle città
metropolitane ed alle regioni e risorse autonome, ma stabiliscono e applicano tributi ed entrate
propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario.
La prestazione tributaria è solo patrimoniale (in denaro) o in beni culturali (in alcuni casi sporadici).
Gli elementi essenziali affinché sia rispettato il principio di legalità sono:
1 Per Santi Romano una pluralità di livelli di governo corrispondono ad una pluralità di ordinamenti giuridici.
2 Quando la Costituzione demanda in via esclusiva alla legge ordinaria del Parlamento, la riserva di legge si dice
assoluta, ad esempio in campo penale. La riserva di legge è relativa quando la Costituzione ammette che la norma possa
essere prodotta da un organo diverso dal Parlamento, al quale comunque spetta il controllo. In altre parole la riserva di
legge relativa ammette la norma non debba essere solo la legge, ma anche i vari regolamenti dei ministeri competenti.
In questo modo viene rispettato il principio garantista.
3 Bisogna considerare che le leggi tributarie sono circa 150.000, ma se la riserva di legge fosse assoluta sarebbero
almeno il triplo, perché bisogna aggiungere i regolamenti, leggi regionali, eccetera.
4 Novellato dalla legge costituzionale 3/2001.
La fattispecie, cioè la situazione di fatto a cui il tributo si collega. Il legislatore ha facoltà di
colpire qualsiasi fatto della vita ai fini dell’imposizione (possedere immobili, percepire un
reddito, acquistare qualcosa, eccetera), ma solo alcuni sono colpiti da imposizione. A seconda
del modo in cui si atteggia la fattispecie distinguiamo tra imposta, tassa e contributo.
I soggetti del rapporto obbligatorio. Come avviene per le obbligazioni nel diritto privato, dove i
soggetti sono debitore e creditore, nel diritto tributario vi è il soggetto attivo (il creditore)
individuato nell’ente che impone il tributo (Stato, regioni, province, comuni, eccetera) e il
soggetto passivo (il debitore) individuato nel contribuente.
La base imponibile, cioè la grandezza patrimoniale sulla quale è applicata l’imposizione.
L’aliquota (tasso o percentuale) applicata alla base imponibile per calcolare il tributo.
Un altro elemento legato non solo all’art. 23, ma anche all’art. 25 della Costituzione (principio di
legalità della legge penale) sono le sanzioni penali, nell’ipotesi di evasione delle imposte oltre
determinate soglie di punibilità oppure quando la violazione è così grave da diventare reato. In
questo caso vi è una forma di doppia legalità (dell’imposizione e della norma penale) perché il
tributo deve essere disposto da una legge e perché contiene anche una sanzione penale.
Anche in materia processuale il diritto tributario è regolato esclusivamente dalla legge, in quanto
(art. 24.1 Cost.) ed
tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi i
(art. 101 Cost.).
giudici sono soggetti soltanto alla legge
I decreti legge possono disporre tributi, ma solo se vi sono i requisiti di necessità ed urgenza. Infatti
lo Statuto del contribuente - legge 212/2000 - vieta l’utilizzo dei decreti legge in materia impositiva,
se dispongono una nuova forma di prelievo o estendono la soggettività, perché non vi può essere
necessità ed urgenza nel configurare nuovi tributi o nel prevedere l'applicazione di tributi esistenti
(art. 4 legge 212/2000).
ad altre categorie di soggetti
I decreti legislativi possono disporre tributi, tuttavia la Corte costituzionale è intervenuta più volte
5 , perché la legge-delega deve formulare i
sulle c.d. deleghe in bianco, sia pure con sentenze-monito
requisiti con sufficiente precisione altrimenti lascia eccessivo arbitrio al Governo, tradendo il
principio di legalità che vuole la centralità del Parlamento nelle scelte legislative.
L’art. 23 della Costituzione nasce prima rispetto ad alcune organizzazioni sopranazionali come la
Comunità europea, ma comunque il principio di legalità è diffuso nelle costituzioni moderne.
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Inizialmente si riteneva che i regolamenti comunitari , se non emanati dal Parlamento europeo, non
potessero interferire nella materia tributaria in relazione alla riserva di legge, in quanto
difetterebbero del consenso all’imposizione, per mancanza della rappresentanza e della mediazione
dell’atto normativo in virtù del principio di democraticità da cui discende quello di legalità.
Queste critiche avevano indotto diversi autori e la stessa Consulta, a ritenere necessario il
recepimento delle fonti comunitarie con norme interne. Tuttavia i regolamenti comunitari sono
immediatamente applicabili per cui recepirli con legge significa violare le norme dei trattati.
Negli anni ’70 cambia l’orientamento e in tutti gli ambiti dell’ordinamento, compresa la materia
tributaria, vengono ritenute immediatamente applicabili le norme comunitarie.
Prima la Corte di giustizia europea e poi la Corte costituzionale, con varie sfumature, hanno ritenuto
che il principio di legalità non potesse impedire l’immediata applicazione dei regolamenti e delle
direttive autoapplicabili. Tra l’osservanza degli impegni internazionali (l’art. 11 Cost. - limitazione
della sovranità) e il principio di legalità (art. 23 Cost.) dove prevalere il primo, indipendente dalle
7 e tuttavia il diritto
garanzie di democraticità e rappresentanza a monte del principio di legalità
5 Sono sentenze con le quali la Corte non dichiara incostituzionalità di una norma, anche al fine di non creare un vuoto
legislativo, ma ammonisce o indirizza il legislatore affinché produca una norma più in linea con i principi costituzionali.
6 I regolamenti devono essere firmati dal Presidente del Parlamento europeo e dal Presidente del Consiglio dell'Unione
europea, ovvero solo da quest'ultimo se è approvato esclusivamente dal Consiglio, pubblicati nella gazzetta ufficiale
dell’Unione europea ed entrano in vigore 20 giorni dopo, salvo diversa previsione.
7 Anche se per la produzione normativa comunitaria vi è una forma di rappresentanza di secondo grado, perché le
norme fiscali devono essere approvate all’unanimità dai rappresentati degli stati membri.
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comunitario può intervenire solo in ambiti relativi al perseguimento dei fini istituzionali
dell’Unione europea.
Anche nel diritto tributario la norma comunitaria è gerarchicamente sovraordinata a quella
nazionale e, attraverso il principio del sindacato diffuso, qualunque giudice nazionale può
disapplicare la norma interna per contrasto con quella comunitaria.
Nei settori affidati all’Amministrazione comunitaria, alcuni ambiti di intervento sono definiti in
positivo dal Trattato sulla Comunità europea (TCE), perché funzionali alle finalità ed agli obiettivi
del TCE ed altri in negativo (per alcuni è fiscalità negativa) nel senso che gli ambiti di applicazione
del trattato diventano dei limiti all’autonomia legislativa degli ordinamenti nazionali (ad esempio il
divieto di istituire dazi doganali nazionali).
Le norme fiscali comunitarie devono rispettare due condizioni: riguardare ambiti definiti dal
Trattato ed essere approvate all’unanimità (in altri ambiti gli stati approvano anche a maggioranza).
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Le istituzioni comunitarie possono intervenire in materia delle dogane , dell’imposizione indiretta
(come IVA e accise), dell’imposizione sulla produzione ed il consumo.
Il previgente art. 30 dello Statuto Albertino, per il quale “Nessun tributo può essere imposto o
è stato modificato dall’art. 23
riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re”,
della Costituzione repubblicana che dispone “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può
La scelta lessicale della in luogo del
essere imposta se non in base alla legge”. prestazione imposta
è data dal fatto che la terminologia usata nell’art. 23 ha un significato più ampio. Infatti la
tributo comprende anche il e poi perché vi sono
prestazione personale imposta tributo, prestazioni imposte
di carattere tributario, ma anche di carattere non tributario.
Eppure sia il concetto di prestazione imposta che quello di tributo sono di fondamentale importanza
nell’ordinamento tributario: il concetto di prestazione imposta è assunto da una norma
costituzionale sui cui si fonda la riserva di legge, invece il concetto di tributo lo ritroviamo in
numerose disposizioni.
La teoria delle prestazioni imposte si afferma nel diritto amministrativo, pubblico e tributario ed ha
due elementi essenziali:
la limitazione della sfera economica privata (la prestazione patrimoniale consiste in una rinuncia
ad una parte della propria ricchezza);
l’imposizione in cui sono fortemente compressi gli spazi di autonomia negoziale.
Il corrispettivo per la prestazione all’interno dell’autonomia contrattuale è diverso da tutte le altre
prestazioni imposte dall’ordinamento, anche quando hanno una parvenza di sinallagmaticità, come
accade per le tasse e le tariffe di un servizio pubblico, per cui vi è una profonda differenza tra le
prestazioni imposte e i corrispettivi. Infatti le prime si collocano nell’ambito di un assetto vincolato
dove gli spazi per l’autonomia sono limitati o inesistenti, al contrario i secondi sono fondati sui
principi di autonomia contrattuale.
Le prestazioni imposte possono essere:
Di carattere tributario (i c.d. tributi), suddivisi in imposte, tasse e contributi, quando sono
riconducibili ad una categoria giuridica comune al concetto di tributo. Nel tributo la coattività è
fondamentale ed è espressa al massimo grado di intensità.
Di carattere extratributario (denominate tariffe, canoni, diritti, eccetera), quando manca un
elemento unificante, pur rientrando tutte nella tutela dell’art. 23, e anche se vi sono elementi di
vincolatività, ma non è coattività in senso stretto.
Possiamo affermare che nell’imposta il grado di coattività è massimo, nella tassa è inferiore, mentre
nella tariffa, in un canone o un’altra prestazione di carattere extratributario è molto meno.
Non è facile definire il tributo, tanto che molti studiosi ne criticano la nozione perché impalpabile,
difficile da esprimere e da riportare a categorie specifiche. Tuttavia bisogna definire il concetto di
8 In materia doganale vi è addirittura un codice doganale comunitario che si applica in tutti gli stati membri.
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tributo, perché vi sono delle disposizioni che assumono il tributo come categoria giuridica e vi
collegano una serie di effetti (la giurisdizione, le sanzioni, i privilegi tributari, eccetera).
Il tributo può essere considerato come una prestazione patrimoniale di tipo coattivo cioè
ex lege,
che nasce dalla legge con due caratteri essenziali: il grado di coattività e la fonte legale.
L’inosservanza del tributo determina una reazione dell’ordinamento giuridico (ad esempio
l’esecuzione forzata) che ha intensi poteri anche per il controllo dell’adempimento e il suo grado di
coattività è molto elevato. Invece le prestazioni imposte di carattere extratributario presentano un
grado di coattività inferiore e comunque non hanno una fonte legale. Ad esempio le tariffe dei
servizi pubblici o l’acquisto delle sigarette hanno alla base un contratto di fornitura, ma lo spazio
per l’autonomia si riduce alla richiesta del servizio ed è esclusa la possibilità di negoziare sia il
prezzo che qualsiasi altra condizione, anche se vi è comunque una prestazione imposta, perché
l’entrata ha finalità fiscale.
A seconda del modo in cui si atteggia la fattispecie distinguiamo tra tassa, contributo e imposta.
La tassa consiste in una prestazione patrimoniale, attraverso la quale il soggetto chiede
ex lege,
un servizio che lo riguarda personalmente; in sintesi è il pagamento della prestazione in virtù del
servizio richiesto, ma non vi è sinallagmaticità tra la prestazione e il pagamento della tassa.
Infatti l’inadempimento del contribuente lo espone alle sanzioni, ma non determina gli effetti
tipici dei contratti sinallagmatici, come la risoluzione, in quanto non vi è interdipendenza tra il
pagamento della tassa e il servizio ricevuto dal contribuente. Per queste ragioni la tassa non è un
9 per ricevere il servizio.
corrispettivo e neanche un onere
Il contributo è la prestazione patrimoniale pagata dal soggetto per un servizio personale non
richiesto, in cui il contribuente non può rifiutarsi né di pagare, né di riceve il servizio e quindi si
differenzia dalla tassa dove il servizio è stato richiesto. Ad esempio il contributo per il consorzio
di bonifica pubblico dove chi ha un terreno in un suolo interessato alle attività di bonifica è
obbligato a pagare il contributo, ma anche a ricevere la bonifica del suo terreno.
Nella tassa e nel contributo vi è una stretta relazione tra servizio e prestazione patrimoniale che non
è sinallagmatico, ma comporta comunque l’erogazione di un servizio. Vi è il principio del beneficio
dove il soggetto è chiamato a pagare, ma riceve in cambio un vantaggio (o un servizio) - richiesto
se è una tassa e non richiesto se è un contributo.
L’imposta è la prestazione pecuniaria che il soggetto è chiamato ad eseguire in base ad una
manifestazione di capacità contributiva, quindi è chiamato a concorrere alle spese pubbliche
indipendentemente dalla fruizione di un servizio. Il o la condizione di
principio del beneficio
vantaggio per il soggetto, che si ha con la tassa e il contributo, non esiste per l’imposta, se non
in maniera del tutto ipotetica. Il contribuente è chiamato a concorrere alle spese pubbliche solo
perché possiede ricchezza, né si può ritenere che i servizi ricevuti, come si pensava un tempo,
fossero generali ed indivisibili perché non è detto che il soggetto obbligato al pagamento
dell’imposta riceva effettivamente un servizio. Ad esempio il sostentamento delle Forze Armate
avviene senza considerare se vi sia o meno un effettivo utilizzo ed anche se perfino la loro
esistenza potrebbe essere avversata, infatti anche un pacifista è t
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