Lezioni di diritto tributario
Prof. Roberto Pignatone
(Facoltà di Economia di Palermo cdl: Economia e gestione d’impresa A.A. 2010/2011) 1
INDICE
Premessa: .......................................................................................................................................................... 2
Il concetto di tributo: ......................................................................................................................................... 2
I principi costituzionali del diritto tributario: ................................................................................................... 3
La soggettualità dell’attribuzione tributaria: .................................................................................................... 7
Gli effetti del tributo e l’amministrazione finanziaria:...................................................................................... 9
La pretesa impositiva del tributo: ................................................................................................................... 11
Potestà amministrativa tributaria e accertamento: ......................................................................................... 13
La riscossione del tributo: ............................................................................................................................... 18
Il rimborso nel diritto tributario: .................................................................................................................... 21
Le sanzioni nel diritto tributario: .................................................................................................................... 21
Il sistema della tutela e il processo tributario: ................................................................................................ 23
L’imposta sul valore aggiunto (IVA): .............................................................................................................. 28
L’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF): ..................................................................................... 38
L’imposta sul reddito delle società (IRES) e reddito di impresa: ................................................................... 46
Federalismo fiscale e tributi locali: ................................................................................................................ 57
Altre imposte indirette: .................................................................................................................................... 61
2
Premessa:
Risulta chiaro che volere dare una definizione di diritto tributario risulta molto complesso poiché questa
branca è in continua evoluzione, tutta via potremmo affermare che: il diritto tributario ha come oggetto lo
studio della disciplina giuridica del fenomeno dell’imposizione dei tributi, intesa come principi e regole che
presiedono sia alla scelta che alla concreta determinazione dell’oggetto della tassazione anche nel suo
riferimento oggettivo sia all’organizzazione e all’attività dell’amministrazione finanziaria, per la corretta e
giusta applicazione dei tributi. Si comprende quindi che essendo una disciplina giuridica quest’ultima studi
anche norme e regole contenute in testi legislativi di vario ordine, quindi norme che regolano il fenomeno
dell’imposizione dei tributi, quest’ultimo viene visto sotto diversi aspetti inevitabilmente e questi aspetti
comprendono i principi (che trascendono le singole norme) e le regole (che si identificano con le norme) che
disciplinano sia la scelta sia la concreta determinazione dell’oggetto della tassazione, per cui la scelta del
presupposto dell’imposta è nella discrezionalità del legislatore, ma il legislatore non si ferma all’oggetto
della tassazione ma deve dettare anche le regole secondo le quali quell’oggetto sarà tassato, quindi vi saranno
come detto principi e regole sulla scelta e sulla concreta determinazione dell’oggetto della tassazione. Tutto
questo va correlato a un centro di imputazione soggettiva ossia non tutto il reddito può essere tassato in sé,
poiché non esiste, esiste invece il reddito del soggetto a e del soggetto b quindi che riguardano singole
persone esistono quindi fatti economici rilevanti ai fini della tassazione ma che riguardano singoli individui
quindi l’oggetto della tassazione non sarà astratto ma sarà un oggetto riferito direttamente o indirettamente a
un soggetto titolare. Una seconda sfera della disciplina attiene alla circostanza che il prelievo tributario è
attività pubblica per eccellenza, poiché quando la complessità nella società aumenta inevitabilmente viene
abbandonata quella impostazione di amministrazione finanziaria “discrezionale”, ma si abbraccia una
impostazione di finanziamento che si fonda sulla coattività quindi dove la partecipazione del singolo non è
libera e spontanea ma è necessitata obbligatoria, con un obbligo se necessario presidiato da quella forza
rivestita di legittimità che è tipica della legge. Chiaramente non basta che vengano studiate i principi e le
regole per la scelta e la determinazione della scelta della tassazione, ci interessa anche conoscere i principi e
le regole in base a cui lo Stato applica queste leggi quindi il procedimento, per cui bisognerà anche studiare il
procedimento tributario quindi l’insieme di atti e di comportamenti attraverso cui la pretesa tributaria trova
applicazione che sono atti e comportamenti posti in essere dall’amministrazione finanziaria ma sono anche
atti e comportamenti dei contribuenti, chiaramente l’amministrazione finanziaria nell’applicare i tributi non
ha un attuazione libera ma è un soggetto complessamente organizzato, con una presenza di uffici
capillarmente distribuiti nel territorio nazionale, per consentire una efficienza continua nelle imposte, ma
l’applicazione dei tributi non può e non deve essere solamente efficiente ma anche giusta quindi equa,
chiaramente se cosi non fosse il contribuente ha gli strumenti per “difendersi” da una eventuale ingiustizia.
Il concetto di tributo:
Parlando di diritto tributario, chiaramente il concetto di tributo è centrale nella disciplina medesima, per
tributo intendiamo una prestazione coattiva di ricchezza, ciò vuol dire che attraverso il tributo si richiede
all’individuo una richiesta che determina un obbligo (suscettibile di coercizione in casi di inadempimento) di
una prestazione tipicamente pecuniaria correlata a una ricchezza che è al soggetto riconducibile. Quindi
siamo nell’ambito del tema più generale delle entrate pubbliche quindi di quel insieme di entrate che
concorrono a determinare il finanziamento degli enti pubblici quindi i tributi vengono a costituire un profilo
di specie del genere più ampio delle entrare pubbliche, in realtà i tributi a loro volta sono suddivisibili in tre
tipologie peculiare che sono: le imposte, le tasse ed i contributi. Per cui il profilo di genere più ampio è dato
dalle entrate pubbliche, al cui interno si collocano i tributi che a loro volta sono divisi nelle tre categorie
dette. Osservando più analiticamente queste tre tipologie di tributi che in quanto appartenenti alla medesima
categoria di tributo saranno tutte e tre prestazioni coattive di ricchezza ma hanno chiaramente differenze: 3
• Per imposta intendiamo un tributo nel quale il prelievo è correlato a una situazione economica
rilevante che nel nostro ordinamento assume il termine di capacità contributiva che secondo l’art.53
vuole essere l’idoneità del soggetto a essere titolare di un obbligazione tributaria. Quindi l’imposta
ha come suo elemento distintivo quello che la prestazione coattiva è richiesta in virtù del fatto che il
soggetto passivo è titolare di una manifestazione di capacità contributiva. Chiaramente la dove si
configuri un imposta in assenza di una manifestazione di capacità contributiva scatterà un contrasto
con la costituzione ma questo non impedisce di per se il prelievo, sarà necessario un organo che ne
dichiari il contrasto con la costituzione rimuovendola dall’ordinamento ma se ciò non accade il
prelievo può continuare, quindi se esiste un prelievo che colpisce un fenomeno economico che non è
rilevatore di capacità contributiva la legge che lo prevede sarà in contrasto con la costituzione e
suscettibile di segnalazione agli organi competenti (corte costituzionale) per l’eliminazione.
L’imposta serve al finanziamento dei beni pubblici indivisibili e alla quota di beni pubblici a utilità
indivisibile ma che la società non ritenga opportuno far gravare sugli utenti, quindi tutti quei beni
pubblici di cui l’utilità non sia divisibile individualmente (per esempio la difesa nazionale) quindi
immisurabile per capire quanto ogni soggetto ne usufruisca individualmente. Quindi le imposte non
sono pagate in base alla correlazione dell’utilità di ciascuno, ma in base a un principio solidaristico,
inoltre la corte costituzione ha ritenuto che ai fini dell’imposta troveranno luogo sia il principio di
riserva di legge (art.23 Cost) sia il principio di capacità contributiva (art.53 Cost);
• Per tassa intendiamo un tributo che presenta degli elementi differenziali rispetto all’imposta ossia la
tassa è dovuta su domanda dell’interessato di usufruire di un servizio pubblico misurato all’utilità
che dal servizio stesso esso possa ricavare, quindi la tassa serve invece a finanziare la quota dei
servizi pubblici divisibili stavolta imputabile al singolo utente (per esempio le tasse universitarie),
per la tassa la corte costituzionale ha stabilito che vale il principio di riserva di legge negli stessi
modi dell’imposta ma il principio di capacità contributiva non trova applicazione, ciò comporta che
una legge che introduca una tassa dovrà farlo legittimante secondo il principio di riserva di legge ma
potrà non tenere conto del principio della capacità contributiva, in realtà molte tasse hanno al loro
interno elementi che si possono considerare soltanto alla luce della capacità contributiva;
• Il contributo, è anch’esso un tributo dipendente da un beneficio che il soggetto a ricevuto stavolta a
causa della realizzazione di un opera pubblica, quindi il presupposto del contributo è che sia stata
creata un opera pubblica che abbia portato un beneficio a uno o più soggetti e in oltre l’ente locale a
volere eventualmente imporre il contributo medesimo. Quindi il contributo mira al finanziamento
della costruzione dell’opera pubblica medesima.
Quindi si comprende come le imposte siano attuate maggiormente dallo Stato, le tasse invece trovano
frequente attuazione maggiormente a livello locale.
I principi costituzionali del diritto tributario:
I principi fondamentali costituzionali del diritto tributario sono due ricavabili dagli art.23 e nell’art.53 della
costituzione, a cui aggiungiamo anche gli art.117 e l’art.119. Analizziamo ora nel dettaglio questi articoli
iniziando da quelli fondamentali:
• Art.23 Cost. : Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla
legge (principio di riserva di legge);
• Art.53 Cost. : Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. (principio di capacità
contributiva);
• Art.117 Cost. : Questo articolo definisce le materie di competenza esclusiva dello Stato e
concorrente di Stato e Regioni, tra le quali si annovera quella fiscale; 4
• Art.119 Cost. : Questo articolo delinea il modello di finanziamento delle cosiddette autonomie
quindi tutti gli enti diversi dallo Stato.
Iniziando con l’osservare l’art.23 nella sua struttura esso essenzialmente vuole affermare che per finanziare il
costo di quei servizi pubblici la cui utilità non è pienamente distribuibile in capo a singoli soggetti si procede
con un sistema di contribuzioni coattive quindi obbligatorie regolata da principi e norme, potendo affermare
che la potestà tributaria dell’ente impositore riposa sulla legge ciò per altro risponde a quel principio che con
una interlocuzione inglese viene sintetizzata in: “no taxation without representation” ossia nessuna
tassazione senza rappresentanza sta a dire che in ogni caso qualunque forma di tassazione deve essere
veicolata tramite gli organi che rappresentano la sovranità, nel nostro ordinamento gli organi di sovranità
sono innanzi tutto il popolo e conseguentemente l’organo rappresentativo del popolo ossia il parlamento il
cui compito è appunto quello di emanare leggi. Quindi lo Stato o comunque la collettività ha bisogno di
finanziare le proprie attività principalmente rivolte ai membri stessi, per far questo ha bisogno di risorse che
può ricavare attraverso una contribuzione obbligatoria con criteri trattati dall’art.53. Tutto questo non può
essere fatto solo in forza del proprio potere di costrizione dell’ente impositore ma dovrà farlo attraverso le
modalità che l’ordinamento giuridico prevede, rispettando la gerarchia delle norme chiaramente, tutto questo
è rappresentato in termini di principio costituzione appunto nell’art.23; volendo procedere nella struttura del
pensiero che l’art.23 vuole darci bisogna osservare “grammaticalmente” il testo dell’art.23 “Nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” notando che vi è
innanzitutto un forte uso della negazione poiché abbiamo un aggettivo “nessuna” e un “ se non” il costituente
ha dunque abbondantemente utilizzato la negazione intesa non però come una impossibilità fisica ma di
divieto riguardo al comportamento che è oggetto della norma. Ma la negazione è ordinariamente riferita a un
destinatario, nel caso dell’art.23 il destinatario prominente è il legislatore ordinario ossia il parlamento
appunto e quindi in primo luogo ovviamente questo divieto implica anche un affermazione indiretta ossia la
circostanza che il parlamento dovrà adoperarsi per regolare tutte le ipotesi di prestazioni imposte, ma per
convesso il divieto è indirizzato altresì a tutti quegli organi che possano trovarsi a esercitare la potestà
impositiva ma che non sono dotati di potestà legislativa come l’amministrazione finanziaria, vale a dire
questa norma vuole in primo luogo significare che l’amministrazione finanziaria che pure applica i tributi
curandone l’applicazione non può però regolarla quindi stabilire come, quando e chi paga essa stessa; poiché
questo è consentito solo al parlamento quindi alla legge. Soffermandoci sull’aspetto della prestazione come
si evince dall’articolo 23 può essere pecuniaria quindi che ha come oggetto un pagamento di una somma o
personale quindi “fare” un qualcosa ossia tenere un determinato comportamento sempre imposto
chiaramente. Notiamo anche che il legislatore usa la locuzione “in base” che presenta una differenza sottile
ma sostanziale in base non sottolinea soltanto la strumentalità, ma suggerisce anche un idea di
commisurazione o di riferimento anche concettuale, quindi quando si dice in base alla legge non si intende
soltanto che l’imposizione deve avvenire tramite lo strumento legislativo ma anche che lo strumento
legislativo deve indicare quegli elementi essenziali perché l’imposizione possa dirsi regolamentata,
elencando anche gli elementi essenziali del tributo che sono:
• Presupposto: Ossia un fatto tipicamente a rilevanza economica al verificarsi del quale il tributo sarà
dovuto;
• Soggetti attivi e passivi: La legge deve individuare da un lato il soggetto attivo quindi il beneficiario
della prestazione imposta e conseguentemente i soggetti passivi ossia i soggetti che dovranno porre
in essere la prestazione coattiva tipicamente i soggetti passivi sono i contribuenti ma non solo poiché
vi possono essere tanti altri soggetti che concorrono nell’obbligazione come per esempio il garante;
• Base imponibile: Ciò che permette la misurazione del tributo, e nello specifico le regole per la
determinazione della base imponibile; chiaramente la legge deve indicare una base imponibile non
per singoli soggetti chiaramente quindi si tratta di scegliere le soluzioni di giusto contemperamento
5
tra l’esigenza dell’art.23 e l’esigenza pratica di applicazione dei tributi in modo tale da trovare
soluzioni eque da un lato ed efficienti dall’altro;
• Aliquota: Percentuale che applicata alla base imponibile da luogo alla imposta, questa aliquota
determina il “quantum” del tributo, chiaramente maggiore è l’aliquota maggiore è l’aggravante;
l’aliquota non è di per sè necessariamente rappresentata da un unica cifra percentuale, poiché vi può
essere un ordine di aliquote è il caso delle forme di imposizione progressive e in questo senso
dobbiamo accennare alla differenza tra imposte fisse, proporzionali e progressive:
- Imposte fisse: Sono quelle imposte la cui quantità non varia al variare della base imponibile (es.
l’imposta fissa di registro);
- Imposte proporzionali: Queste imposte sono quelle che si modificano al modificarsi della base
imponibile con un rapporto rigidamente proporzionale (es. se la base imponibile raddoppia
l’imposta raddoppierà allo stesso tempo) questo risultato si ottiene con una aliquota fissa poiché
si realizza un rapporto esattamente di proporzionalità tra la base imponibile e l’imposta;
- Imposta progressiva: E’ quella tipologia di imposta che si modifica al modificarsi della base
imponibile ma stavolta con un rapporto più che proporzionale, ciò avviene applicando una scala
di aliquote e non un aliquota fissa c
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.