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SOGGETTI IRES
L’articolo 73 comma 3 (soggetti IRES), considera residenti le società e gli enti che per la maggior
parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede amministrativa o l’oggetto principale
nel territorio dello stato.
Il legislatore ha quindi previsto una serie di criteri atti a determinare la residenza fiscale
dell’impresa.
Un primo criterio è la sede legale (register office-anglossasone/legal sit), in genere è il luogo di
costituzione, ed aggiunge il TU per più della metà del periodo d’imposta (spazio temporale in
relazione al quale viene determinata l’obbligazione d’imposta- si dicono IRPEF ed IRES
imposte di durata poiché il presupposto si realizza in un determinato arco temporale) allora si
presume la residenza per l’intero periodo di imposta.
Per meglio dire il legislatore stabilisce che è residente nel nostro Paese quella società che abbia per
più della metà del periodo di imposta sede legale nel nostro Paese.
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NB:
• Periodo di imposta per l’IRPEF è l’anno solare vale per le persone fisiche.
• Periodo di imposta per l’IRES è invece l’esercizio che non sempre corrisponde con
l’anno solare
Ma sono necessari altri criteri, poiché ci potrebbero essere società formalmente estere ma che in
realtà hanno il management nel nostro Paese (ESTEROVESTIZIONE). Allora qual è il secondo
criterio? La sede dell’amministrazione (luogo in cui si riunisce il Board-in un mondo dominato da
internet risulta anche complesso riuscire a determinare talvolta la sede- c’è quindi difficoltà poiché
il criterio non è proprio empirico.) che se effettiva per più di metà del periodo di imposta, allora hai
nel Paese la residenza fiscale per tutto il periodo d’imposta, vi è anche in questo caso
presunzione di residenza nel nostro Paese. Tale secondo criterio risulta essere tuttavia in senso
lato, in crisi, a causa dello sviluppo dei nuovi mezzi di comunicazione. Gli amministratori nei fatti
potrebbero palesare la volontà sociale anche mediante la rete; non esiste in tale ottica una sede,
materiale, dell’amministrazione.
Ultimo criterio è l’oggetto principale, se io società ho sede legale e sede amministrativa all’estero
ma ho principale oggetto in Italia, per più della metà del periodo d’imposta allora la residenza
fiscale dell’impresa è nel nostro Paese. È molto complesso dare una definizione di oggetto;
potremo altresì definirlo come l’ATTIVITA’ ECONOMICA PREVALENTE PER IL
RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE. Quindi afferiamo al luogo, non dove si forma
la volontà sociale (sede dell’amministrazione), ma il luogo nel quale trova attuazione la volontà
sociale. Questo criterio rende altresì complessa l’identificazione della residenza; basti pensare ad
una società di grandi dimensioni che abbia stabile organizzazione in differenti Paesi; in che modo si
stabilirà la prevalenza dell’attività.
Si tratta di criteri tra di loro alternativi.
NB: è ovvio pensare che se io azienda ho la maggior parte della mia attività all’estero, abbia
anche convenienza a spostare la mia residenza fiscale lì dove la tassazione è più bassa.
Chi è che deve dimostrare il punto di residenza fiscale? Chi ha ossia l’onere della prova?
Tale onere incombe sull’amministrazione finanziaria, che è chiamata a dimostrare l’eventuale
residenza del soggetto che è nei fatti EsteroVestita. (regola generale)
Sono vigenti tuttavia delle norme, vedi art 73 TU, anti collusive contro eventuali fenomeni di estero
vestizione (presunzione relativa di residenza). Qualche anno fa è stato aggiunto un nuovo comma
all’art 73 (comma 5bis e 5ter) ove sono previsti tuttavia oneri anche in capo alla società; più
propriamente spetterebbe alla società dimostrare di non essere residente in Italia in due casi:
(minimo comun denominatore tra i due casi concerne quella società di diritto estero che detiene
partecipazioni di controllo in società italiane – condizione perché si applichi la regola particolare e
scatti l’obbligo di inversione dell’onere della prova)- (c’è nei fatti una presunzione relativa da
parte del fisco data la presenza di una prova contraria)
1. Si tratta di una società di diritto estero con Board costituito principalmente da soggetti che
sono residenti fiscalmente in Italia. (sono tali soggetti a dover dimostrare di non avere la
sede fiscale in Italia).
2. A prescindere dalla composizione del Board se i soci diretti o indiretti sono fiscalmente
residenti in Italia allora il controllo viene effettuato dall’Italia e vi è quindi inversione
dell’onere.
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Altra fattispecie particolare afferisce alla residenza dei TRUST. Sulla base dell’articolo 73, si
considerano, salvo prova contraria, residenti nel nostro Paese, i Trust che:
• Abbiano almeno uno dei disponenti o dei beneficiari residenti nel nostro Paese.
• Se un soggetto residente in Italia trasferisca al Trust la proprietà di immobili ovvero di diritti
reali sugli immobili al Trust stesso.
Le norme concernenti l’individuazione della residenza sono insite in due articoli del TU:
Articolo 5 per le società di persone.
Articolo 73 per le società di capitali.
SOGGETTI IRPEF
Per quanto riguarda le persone fisiche, articolo 2 del TUIR, è in ogni caso importante cercare di
capire ove è la residenza di tali persone, ciò è enfatizzato in ogni caso dalla globalizzazione ed
internazionalizzazione delle società che sono oggi chiamate ad operare in più parti del mondo e
quindi le imposte relative ai dipendenti sono differenti. Come per le società anche in questo caso
possiamo individuare differenti tipologie di criteri, tra loro alternativi, indispensabili al fine di
identificare la residenza fiscale di un soggetto; vale anche in questo caso del periodo d’imposta, nei
fatti si considera contribuente con residenza colui che rientri nei criteri sotto citati per la maggior
parte del periodo di imposta.
I tre criteri, che si distinguono in oggettivi e temporali (183 giorni l’anno) sono:
1. Iscrizione anagrafica in un comune della Repubblica Italiana, per la maggior parte del
periodo di imposta. (183 giorni ovvero 184 giorni nel caso di anno bisestile).
2. Domicilio civilistico, per la maggior parte del periodo di imposta, il luogo in cui ha i
propri affari ed i propri interessi (il luogo di lavoro in genere- anche se la cassazione ha
specificato che gli interessi possono essere anche affettivi-questo ha generato non pochi
problemi perché potrebbe ciò contrapporsi con la residenza)
3. Residenza civilistica (da distinguere dalla residenza fiscale), per la maggior parte del
periodo di imposta, il luogo in cui si vive abitualmente.
Anche per le persone fisiche come per le società incombono norme anti-elusive. Anche in questo
caso l’onere della prova spetta all’amministrazione finanziaria, pur se più complessa rispetto alle
società è la valutazione di merito. Per ciò che concerne le norme antielusive queste possono
prevedere l’inversione dell’onere della prova, nel caso in cui un cittadino italiano sposti la propria
residenza/domicilio in un paradiso fiscale (CASI DI FITTIZIA EMIGRAZIONE). Allora in questo
caso è tale soggetto che deve dimostrare di non essere più fiscalmente residente nel nostro Paese; ad
esempio dimostrando di aver portato con sé anche la propria famiglia, o le bollette elettriche della
casa situata nel paradiso fiscale, oppure dimostrando di lavorare lì. È ovvio pensare che il soggetto
che sposta la propria residenza non è tenuto a privarsi di ciò che possiede nel Paese di origine
(sarebbe contro i trattati europei).
Ci possono essere casi di doppia residenza (vedi vodafone-sede legale olanda, sede
amministrativa in Italia); questo conflitto di residenza viene risolto da i Trattati Bilaterali tra i
Paesi al fine di evitare conflitti di fisco, ed una doppia imposizione fiscale.
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L’art 4 di tali trattati è dedicato alle disposizioni concernenti le modalità con cui sciogliere la
diatriba della doppia residenza; più nello specifico tale articolo prevede che si presume la
residenza fiscale dalla residenza della sede amministrativa. Nel caso vodafone ad esempio
l’imposizione fiscale World Wide viene fatta dall’Italia e non dall’Olanda.
Il nodo della doppia residenza per le persone fisiche è più complesso rispetto a quello delle
società, e crea non pochi problemi, vedi il caso in cui l’ad si sposti continuamente. Un ad potrebbe
avere la propria iscrizione anagrafica in Italia ed avere invece il luogo di domicilio in altro Paese; le
problematiche sono ovviamente molteplici. E sempre l’articolo 4 dei trattati bilaterali a chiarire le
modalità con cui sciogliere tali nodi; esistono diversi criteri alternativi, cioè vanno seguiti man
mano finchè non si scioglie la diatriba:
1. Prevale il Paese ove il soggetto ha un’abitazione permanente.
2. Centro degli interessi vitali, quindi prevale lo Stato ove il soggetto ha il proprio domicilio.
3. Se i due primi criteri non hanno effetto allora sono gli Stati a risolvere consensualmente il
nodo della doppia residenza.
LEZIONE 4
Le società producono solo ed esclusivamente reddito d’impresa; come già visto in precedenza
qualunque sia la fattispecie di reddito prodotto nel caso in cui si tratti di una società che non sia s.s.
allora l’unica categoria da prendere in considerazione è quella del REDDITO D’IMPRESA per
presunzione assoluta prescindendo dalla fonte che li ha prodotti. Facciamone un esempio, una
società di capitali riceve dei dividendi per una partecipazione in altra società; allora quel reddito
non è reddito di capitale, ma deve considerarsi come un reddito d’impresa. Cosi come i redditi
derivanti da immobili che sono da considerarsi redditi fondiari; nel caso di un’impresa non è così,
dato che anche tale reddito è da considerarsi d’impresa (cioè quel reddito è da considerarsi
produttivo di un reddito di impresa).
NB: quando il legislatore tributario parla di possesso, non afferiamo al diritto privato, bensì
alle norme mediante il quale s’imputano i redditi a taluni soggetti.
Riprendiamo quindi le differenti categorie di redditi:
REDDITI FONDIARI
Si tassano indipendentemente dalla percezione di tali redditi. È il mero possesso o lo
svolgimento di attività sul fondo a porre in essere la presenza d