DIRITTO TRIBUTARIO L’IRAP
CARATTERI GENERALI DELL’IMPOSTA
L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive è entrata in vigore dal 1° gennaio 1998 con il
D.Lgs. n. 446/97.
L’istituzione dell’IRAP ha costituito una svolta verso un decentramento fiscale funzionale
alla trasformazione in senso federale dello Stato, in quanto ha dotato le Regioni e gli altri
enti locali di quell’autonomia finanziaria necessaria per lo svolgimento di una autonoma e
responsabile politica di bilancio.
L’IRAP, poiché sostituisce una serie di tributi e contributi, ha prodotto una certa
semplificazione del sistema.
L’imposta regionale sulle attività produttive è un’imposta:
Reale perché colpisce il valore della produzione netta derivante dall’esercizio
abituale di una attività di impresa, arte o professione, indipendentemente dalle
condizioni economiche, personali o familiari dei soggetti passivi.
Proporzionale perché la sua aliquota (4,25%) è costante, ossia non cambia al
variare della produzione e quindi l’ammontare dell’imposta aumenta in misura
direttamente proporzionale all’aumento dell’imponibile.
Locale perché si applica alle attività produttive esercitate nel territorio di ciascuna
Regione e il suo gettito spetta alla Regione nel cui territorio il prodotto netto è
realizzato.
Indeducibile perché non può essere portata in diminuzione della base imponibile
delle imposte sui redditi.
L’IRAP considera come capacità contributiva la potenzialità produttiva che si rileva
dall’esercizio abituale di un’attività organizzata, per cui da un punto di vista giuridico essa
si configura come un’imposta sul valore della produzione derivante dall’attività esercitata
nel territorio regionale.
SOGGETTI PASSIVI
I soggetti passivi IRAP sono:
Le snc, le sas e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone
fisiche per l’esercizio di arti e professioni;
Gli imprenditori individuali, le persone fisiche esercenti arti o professioni, le società
semplici e le imprese familiari;
I produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli che, per il ridotto volume
d’affari, sono esonerati dagli adempimenti ai fini IVA;
Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che
non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
Gli organi e le amministrazioni dello Stato, nonché le società e gli enti di ogni tipo,
con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 1
DIRITTO TRIBUTARIO
Il presupposto dell’IRAP è l’esercizio abituale di un’attività diretta alla produzione e allo
scambio di beni o alla prestazione di servizi.
BASE IMPONIBILE
L’imposta si calcola sul valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel
territorio della Regione.
Ad essere colpito è quindi il valore aggiunto della produzione calcolato sulla base delle
risultanze del bilancio, con criteri specifici per ogni categoria di soggetti passivi.
Il decreto istitutivo dell’IRAP ha indicato in modo dettagliato le modalità di individuazione
del valore della produzione netta e ha stabilito che i vari componenti positivi e negativi di
reddito che concorrono alla determinazione della base imponibile devono essere assunti in
conformità delle norme del TUIR del 22 dicembre 1986 n. 917. Inoltre ha indicato le
deduzioni ammesse e quelle non ammesse ed ha stabilito che le componenti positive e
negative, indipendentemente dalla loro collocazione nel conto economico, sono accertate
in ragione della loro classificazione secondo corretti principi contabili.
Per ciascun soggetto passivo, sono ammessi in deduzione:
I contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
Le spese relative agli apprendisti e ai disabili;
Le spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro.
Ai soggetti passivi che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo con componenti
positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori, nel
periodo d’imposta, a 400.000 euro, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a
2.000 eu
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IRPEF, IRES, IRAP, IVA: Appunti di Diritto tributario
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