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DIRITTO TRIBUTARIO L’IRAP

CARATTERI GENERALI DELL’IMPOSTA

L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive è entrata in vigore dal 1° gennaio 1998 con il

D.Lgs. n. 446/97.

L’istituzione dell’IRAP ha costituito una svolta verso un decentramento fiscale funzionale

alla trasformazione in senso federale dello Stato, in quanto ha dotato le Regioni e gli altri

enti locali di quell’autonomia finanziaria necessaria per lo svolgimento di una autonoma e

responsabile politica di bilancio.

L’IRAP, poiché sostituisce una serie di tributi e contributi, ha prodotto una certa

semplificazione del sistema.

L’imposta regionale sulle attività produttive è un’imposta:

Reale perché colpisce il valore della produzione netta derivante dall’esercizio

 abituale di una attività di impresa, arte o professione, indipendentemente dalle

condizioni economiche, personali o familiari dei soggetti passivi.

Proporzionale perché la sua aliquota (4,25%) è costante, ossia non cambia al

 variare della produzione e quindi l’ammontare dell’imposta aumenta in misura

direttamente proporzionale all’aumento dell’imponibile.

Locale perché si applica alle attività produttive esercitate nel territorio di ciascuna

 Regione e il suo gettito spetta alla Regione nel cui territorio il prodotto netto è

realizzato.

Indeducibile perché non può essere portata in diminuzione della base imponibile

 delle imposte sui redditi.

L’IRAP considera come capacità contributiva la potenzialità produttiva che si rileva

dall’esercizio abituale di un’attività organizzata, per cui da un punto di vista giuridico essa

si configura come un’imposta sul valore della produzione derivante dall’attività esercitata

nel territorio regionale.

SOGGETTI PASSIVI

I soggetti passivi IRAP sono:

Le snc, le sas e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone

 fisiche per l’esercizio di arti e professioni;

Gli imprenditori individuali, le persone fisiche esercenti arti o professioni, le società

 semplici e le imprese familiari;

I produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli che, per il ridotto volume

 d’affari, sono esonerati dagli adempimenti ai fini IVA;

Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che

 non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

Gli organi e le amministrazioni dello Stato, nonché le società e gli enti di ogni tipo,

 con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 1

DIRITTO TRIBUTARIO

Il presupposto dell’IRAP è l’esercizio abituale di un’attività diretta alla produzione e allo

scambio di beni o alla prestazione di servizi.

BASE IMPONIBILE

L’imposta si calcola sul valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel

territorio della Regione.

Ad essere colpito è quindi il valore aggiunto della produzione calcolato sulla base delle

risultanze del bilancio, con criteri specifici per ogni categoria di soggetti passivi.

Il decreto istitutivo dell’IRAP ha indicato in modo dettagliato le modalità di individuazione

del valore della produzione netta e ha stabilito che i vari componenti positivi e negativi di

reddito che concorrono alla determinazione della base imponibile devono essere assunti in

conformità delle norme del TUIR del 22 dicembre 1986 n. 917. Inoltre ha indicato le

deduzioni ammesse e quelle non ammesse ed ha stabilito che le componenti positive e

negative, indipendentemente dalla loro collocazione nel conto economico, sono accertate

in ragione della loro classificazione secondo corretti principi contabili.

Per ciascun soggetto passivo, sono ammessi in deduzione:

I contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;

 Le spese relative agli apprendisti e ai disabili;

 Le spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro.

Ai soggetti passivi che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo con componenti

positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori, nel

periodo d’imposta, a 400.000 euro, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a

2.000 eu

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Picciaredda Franco.
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