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DIRITTO TRIBUTARIO
Il presupposto dell'IRAP è l'esercizio abituale di un'attività diretta alla produzione e all'oscambio di beni o alla prestazione di servizi.BASE IMPONIBILE
L'imposta si calcola sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della Regione. Ad essere colpito è quindi il valore aggiunto della produzione calcolato sulla base delle risultanze del bilancio, con criteri specifici per ogni categoria di soggetti passivi. Il decreto istitutivo dell'IRAP ha indicato in modo dettagliato le modalità di individuazione del valore della produzione netta e ha stabilito che i vari componenti positivi e negativi di reddito che concorrono alla determinazione della base imponibile devono essere assunti in conformità delle norme del TUIR del 22 dicembre 1986 n. 917. Inoltre ha indicato le deduzioni ammesse e quelle non ammesse ed ha stabilito che le componenti positive e negative.formazione lavoro può beneficiare di alcune deduzioni fiscali. In particolare, sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti e ai disabili, nonché le spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro. Inoltre, per i soggetti passivi che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a 2.000 euro per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta, fino a un massimo di cinque. È importante sottolineare che la deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro e nel caso di contratti a tempo parziale è ridotta in misura proporzionale. Il personale assunto con contratto di formazione lavoro può quindi beneficiare di queste agevolazioni fiscali.+ Reddito imponibile IRPEF
+ costo del personale
+ costo dei soggetti para-subordinati e occasionali
+ interessi passivi
- proventi straordinari (plusvalenze da cessione d'azienda)
= Base imponibile IRAP
DIRITTO TRIBUTARIO
L'aliquota ordinaria IRAP è del 4,25%. Sono previste aliquote differenziate per i soggetti operanti nel settore agricolo, per le assicurazioni, per le banche e per le società finanziarie. Per le amministrazioni pubbliche è prevista invece un'aliquota dell'8,5%.
relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali. L'acconto d'imposta deve essere pari al 99% della somma versata l'anno precedente e va corrisposto in due rate. DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI PASSIVI Ciascun soggetto passivo IRAP è obbligato a dichiarare, per ogni periodo di imposta, i componenti del valore della produzione, anche se non risulta alcun debito d'imposta. La dichiarazione deve essere redatta su stampato conforme a quello approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, deve essere sottoscritta dal soggetto passivo o da chi ne ha legale rappresentanza e deve essere presentata all'Amministrazione finanziaria (dichiarazione unificata annuale) unitamente alla dichiarazione per le imposte sul reddito, alla dichiarazione annuale ai fini IVA e alla dichiarazione del sostituto d'imposta. I soggetti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi (es. Province e Comuni) devono comunquepresentare la dichiarazione ai fini IRAP, entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta.
L'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto)
L'IVA è stata istituita dal 01/01/73 in sostituzione dell'IGE (Imposta Generale sulle Entrate); è stata introdotta in attuazione di una direttiva CEE che mirava ad armonizzare i tributi. L'introduzione dell'IVA ha costituito una novità di grande importanza in quanto ha eliminato numerosi svantaggi provocati dall'IGE e contemporaneamente ha assicurato un gettito particolarmente elevato per l'Erario.
L'IGE era un'imposta:
- plurifase, perché veniva applicata in ogni fase del processo produttivo e distributivo;
- cumulativa, perché colpiva il valore pieno dei beni e dei servizi;
- indiretta generale sui consumi, perché colpiva qualsiasi entrata di denaro, da chiunque realizzata per la cessione di beni o la prestazione di servizi.
L'IVA è la principale imposta
indiretta del nostro sistema tributario; è un'imposta indiretta sui consumi, perché si applica nel momento in cui il reddito viene speso e, quindi, colpisce le manifestazioni indirette di capacità contributiva; generale, perché colpisce, con qualche eccezione, tutti i consumi plurifase, perché si applica sul valore aggiunto che il bene acquisisce ad ogni passaggio;
neutra, in quanto la sua incidenza sul prezzo al consumo è sempre pari all'aliquota applicata e non viene influenzata dal numero di passaggi che il bene subisce; proporzionale, perché sin dall'inizio era presente un vasto ventaglio di aliquote applicate secondo la necessità e la lussuosità del bene. A tal proposito si può dire che l'IVA presenta alcuni caratteri di progressività perché per i beni di prima necessità si applica un'aliquota bassa, mentre per quelli voluttuari
l'aliquota applicata è più elevata; trasparente, in quanto è sempre possibile stabilire esattamente l'imposta gravante sui beni in ogni fase del processo.
L'IVA è neutrale per il soggetto passivo (contribuente di diritto) che recupera l'imposta sugli acquisti con il credito verso lo Stato; l'imposta dovuta allo Stato si recupera invece con il meccanismo della rivalsa verso i clienti. Il soggetto sul quale grava l'onere dell'imposta è il consumatore finale (contribuente di fatto).
L'IVA può essere applicata ricorrendo ai metodi della deduzione base a base o imposta da imposta.
Il metodo della deduzione base da base consiste nel dedurre dal totale delle operazioni attive effettuate in un dato periodo gli acquisti di beni e di servizi effettuati nello stesso arco di tempo: la differenza rappresenta la base imponibile (il valore aggiunto) su cui calcolare l'imposta. Questo metodo risulta inapplicabile.
In presenza di più aliquote. Il metodo della deduzione imposta da imposta consiste nel calcolare separatamente l'imposta sulle operazioni attive e quella sugli acquisti, applicando ad ogni operazione l'aliquota propria del bene. Il debito d'imposta del contribuente è dato dalla differenza tra l'imposta incassata sulle operazioni attive (IVA A DEBITO) e quella pagata sugli acquisti (IVA A CREDITO).
I soggetti passivi dell'imposta sono coloro che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni, e gli importatori. Sono tali, quindi:
- Gli imprenditori, sia individuali che collettivi. In questa categoria sono compresi tutti coloro che esercitano per professione abituale un'attività commerciale o agricola, di cui agli articoli 2195 e 2135 del C.C. Rientrano in questa categoria anche gli Enti Pubblici quando svolgono attività d'impresa.
- Gli artisti e i professionisti.
Questa categoria sono compresi coloro che esercitano un'attività di lavoro autonomo.
3. Gli importatori. Sono soggetti passivi anche se non esercitano imprese, arti o professioni.
L'art. 1 del DPR n. 633/72 indica le operazioni imponibili ai fini IVA; sinteticamente queste sono:
- le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni;
- le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni, le quali consistono in obbligazioni di fare, di non fare o di permettere, verso un corrispettivo;
- le importazioni relative ad operazioni compiute con Paesi extra UE, le quali scontano l'imposta in dogana.
Un'operazione è assoggettabile ad IVA se sono presenti i seguenti presupposti:
- soggettivo, in base al quale chi effettua l'operazione deve essere un imprenditore, un artista o un professionista;
- oggettivo, in base al quale l'operazione effettuata deve consistere in
registrazione e non concorrono alla formazione del volume d'affari; le operazioni fuori regime IVA sono quelle escluse, sulle quali non si applica l'IVA perché prive dei presupposti necessari (es. cessione di beni tra privati).
La base imponibile, ai fini IVA, delle cessioni di beni e prestazioni di servizi è data, oltre che dal valore del bene o del servizio, anche dalle spese accessorie sostenute dal fornitore (es. trasporto) alle quali si applica la stessa aliquota del bene principale.
Non concorrono invece alla formazione della base imponibile: le somme dovute a titolo di interessi moratori, le anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte (se documentate), ecc.
Alla base imponibile si applica l'aliquota propria del bene, che può essere: agevolata (4%), intermedia (10%) o ordinaria (20%).
La normativa IVA pone a carico dei soggetti passivi (contribuenti di diritto) una lunga serie di adempimenti, t