Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 6
Diritto tributario - IVA Pag. 1 Diritto tributario - IVA Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 6.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - IVA Pag. 6
1 su 6
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Le operazioni poste in essere nei confronti di soggetti passivi IVA , devono essere effettuate in

regime di non imponibilità, risultando cosi assoggettate all'IVA secondo il principio di tassazione

del paese di destinazione; quindi il soggetto che effettua un acquisto da un fornitore, ha diritto alla

fatturazione in regime di non imponibilità; Una volta ricevuta la fattura, il corrispettivo deve essere

convertito alla valuta corrente ed integrato della relativa imposta; la fattura verrà quindi annotata nel

registro degli Acquisti e portata in detrazione secondo le regole previste in materia di IVA.

I soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie sono obbligati a presentare un apposita

dichiarazione (INTRASTAT) presso l'agenzia delle dogane, con periodicità mensile o trimestrale, in

relazione al volume di scambi posti in essere nell'anno.

Classificazione operazioni imponibili

Le operazioni assoggettate ad IVA possono essere classificate in 4 categorie:

imponibili

– non imponibili

– esenti

– escluse

Le operazioni imponibili sono tutte le operazioni previste dall'art 1, 2, 3; il requisito fondamentale

che contraddistingue queste operazioni è la territorialità : deve trattarsi di operazioni effettuate

all'interno del territorio dello Stato;

Queste operazioni sono assoggettate ad IVA, con l'applicazione di aliquote indicate nell'art 16; I

soggetti passivi hanno l'obbligo di adempiere agli obblighi formali.

Le operazioni non imponibili sono quelle operazioni prive del requisito della territorialità; sono le

operazioni previste dall'art 8 (cessioni alle esportazioni), 8bis (operazioni assimilate alle cessioni

all'esportazione), 9 (servizi internazionali), 71 (operazioni con Città del Vaticano e R. San marino),

72 (cessioni di beni e prestazioni di servizi non soggetti ad imposta in base a trattati o accordi

internazionali), cessioni intracomunitarie;

Queste operazioni, nonostante non siano assoggettate al tributo, concorrono alla formazione del

volume d'affari del soggetto passivo, e quindi consentono la detrazione dell'IVA pagata sugli

acquisti e comportano l'adempimento degli obblighi formali;

Le operazioni esenti sono quelle operazioni meritevoli di un trattamento fiscale agevolato; sono

individuate nell'art 10 e sono raggruppate in categorie omogenee:

operazioni finanziarie esenti per esigenze di praticità e di armonizzazione fiscale;

– prestazioni sanitari, di ricovero ed educative, esenti per esigenze sociali;

– cessioni di fabbricati, esenti a scopo antielusivo;

– altre operazioni, esenti per interessi specifici...

La non applicazione del tributo per queste operazioni comporta un agevolazione solo per il

consumatore finale (perchè non paga il tributo) , ma non per il soggetto passivo perchè perde il

diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti.

Queste operazioni comportano l'adempimento degli obblighi formali previsti per le operazioni

imponibili; i soggetti che pongono in essere solo operazioni esenti possono essere esonerate da

questi obblighi.

Le operazioni escluse sono quelle operazioni che, in base ad un'apposita normativa, sono escluse

dall'applicazione del tributo;

Esse sono elencate nell'art 15: somme dovute a titolo di interessi moratori, somme rimborsate per

anticipazioni ecc...

Queste operazioni non comportano l'adempimento di obblighi formali, e non concorrono alla

formazione del volume d'affari, e inoltre sono irrilevanti ai fini del diritto di detrazione dell'IVA

pagata sugli acquisti;

Meccanismo impositivo dell'IVA

L'applicazione dell'IVA si ha attraverso il meccanismo della detrazione dell'imposta pagata dal

soggetto passivo sugli acquisti effettuati, dall'imposta che il soggetto passivo addebita ai propri

clienti sulle operazioni di vendita;

Il soggetto passivo ha quindi nei confronti dell'Erario, una situazione creditoria per le operazioni di

acquisto, ed una situazione debitoria per le operazioni di vendita (queste situazioni sono rilevanti

per operazioni effettuate in un determinato periodo: mensilmente, trimestralmente).

Il soggeto passivo, per determinare l'eventuale debito nei confronti dell'Erario, potrà detrarre l'Iva a

lui addebbitata dal fornitore, dall'IVA dovuta per effetto della rivalsa.

Il momento in cui l'operazione si considera effettuata ai fini dell'IVA è fondamentale, in quanto

sono direttamente collegati ad esso sia gli obblighi formali (fatturazione, liquidazione,

registrazione) che quelli sostanziali (eventuale situazione debitoria nei confronti dell'Erario).

Questo momento è molto importante anche perchè è collegato al concetto di esigibilità dell'imposta:

questo concetto ci permette di individuare il momento in cui sorge il debito di imposta per il

cedente, e quello in cui l'imposta diventa detraibile per il cessionario;

Questo momento è rilevante anche ai fini dell'individuazione delle aliquote da applicare

Secondo l'art 6 del decreto istitutivo dell'IVA:

le cessioni di beni si considerano effettuate al momento della loro consegna o spedizione;

– le cessione di beni immobili si considerano effettuati al momento della stipula dell'atto di

– trasferimento;

le prestazioni di servizi si considerano effettuate quando viene pagato il corrispettivo, tranne

– per le prestazioni gratuite che si considerano effettuate nel momento in cui sono rese.

Queste regole generali sono integrate dal principio, in base al quale il momento impositivo viene

anticipato rispetto al pagamento se questi eventi si verificano anteriormente al momento in cui la

cessione o la prestazione sono effettuate.

La base imponibile dell'IVA è costituita dall'ammontare dei corrispettivi dovuti al soggetto passivo

secondo le condizioni contrattuali; la determinazione di essa è rilevante sia ai fini dell'applicazione

del tributo che alla determinazione del volume d'affari annuo.

L'aliquota è la percentuale che viene applicata alla base imponibile per determinare l'imposta; la

normativa italiana prevede 3 tipi di aliquote:

aliquota ordinaria: 21 %, è applicabile a tutte le operazioni per le quali non è prevista

– aliquota diversa;

aliquota minima: 4 %, applicata sui beni di prima necessità;

– aliquota ridotta: 10%, applicata su beni di largo consumo.

Secondo l'art 18. il soggetto passivo che pone in essere operazioni soggette ad IVA ha l'obbligo di

rivalersi nei confronti del cessionario o committente dell'imposta evidenziata nella fattura;

La rivalsa è uno strumento giuridico che permette la riscossione del tributo da parte del soggetto

passivo; essa deve essere distinta dalla traslazione; La rivalsa permette di trasferire ad un terzo

l'onere di un tributo sulla base di una norma legislativa; la traslazione costituisce un fenomeno

economico fondato sulla possibilità da parte di un soggetto passivo di trasferire l'imposta mediante

un aumento o diminuzione del prezzo.

La rivalsa è sempre obbligatoria, tranne per le cessioni gratuite di beni e per le fattispecie di

autoconsumo;

La detrazione è uno strumento giuridico che consente al soggetto passivo di sottrarre

dall'ammontare dell'IVA relativa alle operazioni imponibili, l'imposta a lui addebitata in relazione a

beni e servizi importati o acquistati nell'esercizio di impresa, professione o arte;

Il volume d'affari di un soggetto IVA è dato dall'ammontare delle operazioni rilevanti ai fini IVA

effettuate dal contribuente, registrate e non, nel corso dell'anno solare.

La determinazione del volume d'affari è importante ai fini dell'applicazione del tributo perchè da

esso dipende il regime contabile del contribuente;

Ci sono 3 regimi:

normale ( soggetti che hanno volume d'affari superiore a 309 mila euro, se esercitano attività

– di prestazione di servizi; se esercitano attività diverse, volume superiore a 516 mila euro);

semplificato ( soggetti che hanno volume d'affari inferiore a quello normale e superiore a

– quello dei minimi);

minimi (soggetti che hanno un volume d'affari non superiore a 30 mila euro, che non

– pongono in essere cessioni alle esportazioni, non abbiano dipendenti, ne beni strumentali di

valore superiore a 15 mila euro) Questi soggetti non devono applicare l'IVA sulle operazioni

attive ma non possono detrarre l'IVA sugli acquisti.

La periodicità della liquidazione è mensile sia per il regime ordinario che per quello semplificato,

anche se questi ultimi possono optare per una liquidazione trimestrale del tributo (con la

maggiorazione delle somme da versare degli interessi dell'1%).

Adempimenti formali:

fatturazione: la fattura deve essere emessa per ogni operazione, in duplice esemplare; essa

– non è solo uno strumento contabile ma è uno strumento che permette l'esercizio della rivalsa

e della detrazione; l'emissione della fattura è obbligatoria, tranne per le ipotesi elencate

nell'art 22 D.P.R n 633 ( es, prestazioni alberghiere e somministrazione alimenti, prestazioni

di trasporto di persone ecc...) In queste ipotesi è comunque obbligatoria l'emissione della

fattura se richiesta dal cessionario o committente.

Registrazione: è obbligatorio registrare la fattura negli appositi registri previsti dalla

– normativa in materia di IVA (es, registro delle fatture emesse, degli acquisti, dei

corrispettivi, ecc..) Le fatture devono essere registrate entro 15 giorni dalla loro emissione se

si tratta di fatture immediate (termine fisso) o entro il mese di emissione in caso di fatture

differite (termine mobile). I soggetti non obbligati all'emissione della fattura devono

registrare l'ammontare giornaliero dei corrispettivi in apposito registro.

Liquidazione: la liquidazione consiste nel contrapporre l'IVA addebitata sulle operazioni

– attive , all'IVA ammessa in detrazione; se dalla liquidazione periodica scaturisce un debito

d'imposta superiore a 25, 82 euro tale somma deve essere versata entro lo stesso termine

previsto per la liquidazione; se risulta un credito o un debito inferiore, esso viene

compensato nella liquidazione successiva.

Il versamento deve essere effettuato con mod. F 24.

Dichiarazione: entro 30 gg dall'inizio dell'attività deve essere presentata l'apposita

– dichiarazione presso l'agenzia delle entrate competente; e si richiede l'attribuzione del

numero di partita IVA; questa dichiarazione deve contenere i dati identificativi del soggetto

passivo, il volume d'affari presunto, le eventuali opzioni in ordine agli obblighi formali,

eventualità di porre in essere operazioni intr

Dettagli
A.A. 2012-2013
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher angel22-votailprof di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof De Marco Santa.