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TASSAZIONE LAVORO AUTONOMO E ATTIVITA’ D’IMPRESA (hanno

caratteristiche in comune)

Sono redditi tassati al netto dei costi quindi RICAVI E COMPENSI – COSTI

sostenuti per svolgere l’attività, tra i COSTI DEDUCIBILI ci sono gli

ammortamenti dei costi strumentali ed in entrambi i casi c’è la tassazione delle

plusvalenze conseguite dalla vendita di beni strumentali.

lavoro autonomo

La differenza fondamentale è che nel i redditi vengono

principio di cassa

determinati sulla base del positivi e negativi

componenti

vengono rilevati al momento in cui si verifica il pagamento.

Es. se un commercialista viene pagato nel 2018 per una prestazione avvenuta

nel 2017, il compenso concorrerà a formare il reddito del soggetto nel 2018

redditi da impresa principio di competenza

I seguono invece il quindi costi e

ricavi vengono rilevati nell’anno in cui matura il diritto/obbligo al pagamento,

non quando avviene il pagamento.

Dal 1° gennaio 2017 queste differenze si sono assottigliate, gli imprenditori

individuali e le società di persone in contabilità semplificata, determinano il

reddito d’impresa secondo il principio di cassa e non più secondo quello di

competenza.

CONTABILITA’ SEMPLIFICATA: sui registri IVA vengono iscritte anche le

transazioni che non sono determinanti ai fini dell’imposta ma per la

determinazione delle imposte sul reddito; non vengono invece tenute le

scritture previste dal codice civile (libro giornale, libro inventari, scritture

magazzino, registro beni ammortizzabili).

Questo regime viene applicato alle imprese individuali e per le società di

persone solo in caso che i ricavi non superino 400.000€ se per servizi o

700.000€ in caso di altre attività. Se le società di persone superano queste

soglie, allora dovranno tenere la contabilità ordinaria e non potranno

determinare il reddito sulla base del principio di cassa, ma in base al principio di

competenza. Se le imprese non superano i limiti possono comunque optare per

la contabilità ordinaria con la conseguenza che possono anche optare per l’IRI

(imposta sul reddito d’impresa) quindi il reddito viene assoggettato ad

un’imposta sostitutiva con aliquota del 24%.

Il reddito d’impresa in questo modo viene tassato separatamente dagli altri

redditi e se viene prelevato dall’imprenditore o dai soci diventa tassabile in capo

a loro con l’IRPEF; per evitare la doppia tassazione, il reddito prelevato si

deduce dalla base imponibile iri.

REGIME DEI MINIMI (valido sia per lavoratori individuali che per imprese, NO

società) 9

Per applicare questo regime occorrono che siano verificate le seguenti

condizioni:

Compensi o ricavi devono essere inferiori ad una certa soglia, la quale

 varia dalla tipologia di attività svolta.

Costi per collaborazioni e valoro dipendente non devono superare i

 5.000€ annui.

I costi per i beni strumentali devono essere inferiori a 20.000€ annui.

Se sono rispettati questi parametri si può optare per adottare il regime dei

minimi, quindi il reddito imponibile viene determinato applicando una %di

redditività ai ricavi e ai compensi percepiti nel corso dell’anno (es. per i

lavoratori autonomi è del 78%; determinato così il reddito imponibile si applica

l’aliquota del 15%). L’imprenditore che ha adottato il regime dei minimi NON è

un soggetto passivo IVA quindi quando emetterà una fattura non dovrà

addebitare l’iva al cliente; d’altra parte anche quando riceve una fattura dal

fornitore non avrà diritto a dedurre l’iva pagata.

NON è neanche sostituto d’imposta quindi non applicherà la ritenuta; di solito

quando un professionista fa una fattura, deve applicare la ritenuta d’acconto del

20% (il cliente su 100€ pagherà solo 80€) e versarli al fisco.

Tornando alla definizione di reddito da lavoro autonomo e d’impresa, tutte le

attività che abbiamo enunciato devono essere svolte in maniera abituale e

continuativa, perché se un’attività rientra nelle categorie ma è svolta in modo

occasionale NON genererà reddito d’impresa o da lavoro autonomo, ma

genererà un reddito diverso.

4) REDDITI DIVERSI (artt. 67-71)

Questa categoria contiene un elenco di ipotesi, una diversa dall’altra che il

legislatore voleva tassare ma non avevano caratteristiche comuni alle altre

categorie.

Sono esempi di redditi diversi: gli immobili situati all’estero, attività d’impresa o di

lavoro autonomo svolte in modo occasionale, capital gains(=plusvalenza)

(guadagni derivanti da compravendita di azioni, partecipazioni o altri strumenti

finanziari).

a. CAPITAL GAINS

Se il cedente è un imprenditore e la partecipazione è relativa all’impresa,

 essa concorre a formare il reddito dell’imprenditore per il 58,14%

dell’importo della plusvalenza (il rimanente importo è escluso da

tassazione).

Se il cedente è una persona fisica

 se si tratta di partecipazione QUALIFICATA, si applica il regime del

 58,14%

se si tratta di partecipazione NON QUALIFICATA, la plusvalenza

 viene assoggettata ad un’imposta sostitutiva con aliquota del 26%.

Se il cedente vuole “rimanere anonimo”, quindi senza dichiarare la plusvalenza

nella dichiarazione dei redditi, può optare per il REGIME DEL RISPARMIO

AMMINISTRATO: i titoli sono affidati in custodia ad una banca o un altro

intermediario finanziario, sarà quest’ultimo ad applicare l’imposta sostitutiva ad

ogni operazione, quindi l’intermediario dovrà applicare l’imposta sostitutiva,

trattenendo il 26%, nel momento in cui accredita la plusvalenza.

Inoltre, si può optare anche per il REGIME DEL RISPARMIO GESTITO: anche in

questo caso i titoli dovranno essere affidati ad un intermediario finanziario, però

10

l’imposta sostitutiva del 26% verrà applicata solo una volta all’anno,

sull’incremento di valore del patrimonio che consegue nel corso del periodo.

La minusvalenza da cessione è utilizzabile in compensazione delle plusvalenze

conseguite nei 5 anni successivi, in relazione alla medesima categoria di titoli.

L’imposta sostitutiva del 26% si applica a tutti gli investimenti finanziari che

NON rientrano nelle partecipazioni qualificate.

b. PLUSVALENZE DA CESSIONE DI BENI IMMOBILI

Cessione e plusvalenze che derivano da terreni fabbricabili: sempre

 imponibile.

Cessione prima casa (abitazione principale del contribuente): MAI

 imponibile.

Altri immobili:

 Gli immobili posseduti da meno di 5 anni sono imponibili.

 Se oltre i 5 anni, la plusvalenza conseguita dalla cessione è NON

 imponibile.

Plusvalenze su immobili conseguite mediante successione o

 donazione sono NON imponibili.

Anche in questo caso si applica l’imposta sostitutiva con l’aliquota del 26%.

c. PREMI da giochi o lotterie

d. SUBLOCAZIONE di immobili

e. AFFITTO mezzi di trasporto

f. Socio dà in godimento alla società un proprio bene: la differenza tra il valore

di mercato e il compenso pagato per la sua fruizione viene tassato (norma

anti elusiva).

Art. 24-bis Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati

da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

La condizione per l’applicazione è che negli ultimi 10 anni prima dell’acquisizione della

residenza, il soggetto NON si stato residente in ITA per almeno 9 anni; in presenza di

questa condizione, per i redditi prodotti all’estero indipendentemente dal loro

ammontare, si paga un’imposta sostitutiva pari a 100.000 annui. Possono aderire

anche i suoi familiari, alle medesime condizioni e per ognuno di essi si paga

un’imposta sostitutiva di 25.000€. questo regime dura 15 anni, salvo revoca da parte

del contribuente e quindi si torna al regime normale sui redditi prodotti all’estero. Per

accedere a questo regime bisogna effettuare un interpello all’Agenzia delle Entrate la

quale deve dare parere positivo; se un soggetto ha redditi in diversi stati può decidere

di applicare questo regime solo sui redditi prodotti in alcuni Paesi. Sui redditi prodotti

in Italia si applica il regime normale. IRES

È l’imposta sui redditi delle società ed è disciplinata negli artt. 72-161. Aliquota: 24% e

il periodo d’imposta può non coincidere con l’anno solare.

I soggetti passivi possono essere divisi in 4 categorie:

1. Società di capitali residenti (non sono incluse le società di persone perché

sono assoggettate al regime della trasparenza, quindi i redditi sono tassati in

capo ai soci pro quota, salvo che decidono di applicare l’IRI.) Le società di

capitale, indipendentemente dalla tipologia di attività, producono sempre

reddito commerciale

2. Enti collettivi commerciali: enti diversi dalle società di capitali, i quali

L’ente

svolgono un’attività commerciale come attività esclusiva o principale. 11

commerciale produce solo redditi d’impresa, qualsiasi entrata conseguita sarà

tassabile come ricavo o sopravvenienza.

3. Enti collettivi residenti: enti che NON hanno come oggetto principale

l’attività commerciale e sono residenti.

L’ente non commerciale produce redditi di diversa natura, a seconda del tipo di

attività che svolge o a seconda del tipo di beni che detiene (può produrre redditi

fondiari se possiede immobili…). Non tutte le entrate dell’ente non commerciale

sono tassabili, esempi di entrate non tassabili: quote partecipazioni versate dai

soci, somme percepite a seguito di raccolte fondi, vendita di beni di modico

valore (vendita arance)

4. Enti collettivi NON residenti: enti non residenti che svolgono attività

commerciale o non commerciale.

Le due ragioni per cui si distingue tra enti commerciali e non commerciali:

ente non commerciale produce redditi di natura diversa, a seconda

 dell’attività che svolge o a seconda del tipo di beni che possiede;

non tutte le entrate dell’ente non commerciale sono tassabili.

Per gli enti è importante capire qual è la loro attività primaria e quale quella

secondaria perché, per scopi elusivi, a volte dietro ad enti non commerciali si celano

enti commerciali. Ad esempio, per un ente che distribuisce pasti ai poveri e

contemporaneamente svolge attività di catering è importante capire quale delle due

attività svolge principalmente. Per capirlo, si deve guardare cos’è indicato nello

st

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Publisher
A.A. 2017-2018
37 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giurla di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Gaffuri Alberto Maria.