INDICE
PARTE PRIMA
ASPETTI GENERALI DELL'IRPEF
1. Cenni storici……………………………………………………… 3
2. Il profilo oggettivo del presupposto: il reddito…………………… 4
3. Ulteriori precisazioni sul concetto di reddito…………………….. 5
4. Le regole generali in tema di individuazione del reddito………… 6
5: Il profilo soggettivo del presupposto: il possesso del reddito……. 8
6. I soggetti passivi………………………………………………….. 9
7. I redditi della famiglia……………………………………………. 11
8. La nozione di residenza e i criteri di localizzazione del reddito…. 13
9. Il periodo di imposta e la determinazione del reddito……………. 16
10. I redditi soggetti a tassazione separata………………………......... 19
PARTE SECONDA
LE SINGOLE CATEGORIE REDDITUALI
1. I redditi fondiari…………………………………………………… 21
1.1 Caratteristiche generali……………………………………… 21
1.2 I redditi dei terreni: a) il reddito dominicale………………… 23
1.3 Segue: b) il reddito agrario…………………………………… 23
1.4 Il reddito dei fabbricati……………………………………… 24
2. I redditi di capitale………………………………………………… 26
2.1 Definizione e fattispecie……………………………………… 26
2.2 La tassazione dei redditi di capitale………………………… 29
2.3 Le presunzioni in tema di interessi…………………………… 30
3. I redditi di lavoro dipendente………………………………………. 31
3.1 Definizione………………………………………………….. 31
3.2 I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente……………. 31
3.3 Le collaborazioni coordinate e continuative………………… 33
3.4 La determinazione del reddito di lavoro dipendente………… 33
3.5 I redditi di lavoro dipendente non tassabili……………………34
4. I redditi di lavoro autonomo……………………………………….. 35
4.1 I confini della categoria……………………………………… 35
4.2 La determinazione…………………………………………… 37
4.3 I redditi equiparati a quelli di lavoro autonomo……………… 38
5. Il reddito d’impresa……………………………………………… 39
5.1 Individuazione. a) le attività indicate nell’art. 2195 c.c……… 39
5.2 Segue: b) l’imprenditore agricolo…………………………… 41
5.3 Le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 c.c…… 41
5.4 Le professioni intellettuali…………………………………… 42
5.5 La determinazione del reddito d’impresa……………………… 43
5.6 Il meccanismo delle variazioni in aumento e in diminuzione… 44
5.7 I principi generali del reddito d’impresa……………………… 45
5.8 I beni relativi all’impresa……………………………………… 51
6. I redditi diversi…………………………………………………….. 52
6.1 Il carattere eterogeneo della categoria………………………… 52
6.2 Le plusvalenze: a) le plusvalenze patrimoniali……………… 53
6.3 Segue: b) le plusvalenze dei titoli (capital gains)…………… 54
6.4 Gli altri redditi diversi………………………………………… 55
6.5 La determinazione della base imponibile …………………… 56
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PARTE PRIMA
ASPETTI GENERALI DELL'IRPEF
1. Cenni storici
Nell'ambito del nostro sistema impositivo la tassazione del reddito delle persone
fisiche è affidata all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), che colpisce
la ricchezza riferibile a ciascun individuo, con funzione analoga a quella esercitata
dall'IRES (Imposta sul Reddito delle Società) nei confronti dei soggetti diversi dalle
persone fisiche.
L'imposta in questione riveste un ruolo centrale non solo in quanto vede come
destinatari una vasta platea di contribuenti ed è connotata da un elevato gettito, ma
soprattutto perché, nell'ambito della sua disciplina, si riscontrano nozioni ed istituti
che costituiscono punti di riferimento anche per lo studio di altri tributi.
Nel sistema precedente alla riforma tributaria degli anni settanta, dalla quale
l'IRPEF ha tratto origine, l'imposizione sui redditi era realizzata da quattro imposte
reali e proporzionali: l'imposta sui terreni, l'imposta sul reddito agrario, quella sui
fabbricati e quella sulla ricchezza mobile. Completavano il sistema due tributi
globali: l'imposta sulle società (che colpiva il reddito delle società di capitali) e la c.d.
imposta complementare, volta a tassare i redditi delle persone fisiche già colpiti dalle
imposte reali.
L'articolata struttura del sistema impositivo e la complessità dei regimi applicativi
dei singoli tributi spinse successivamente il legislatore ad introdurre, in luogo delle
imposte gravanti sui singoli redditi delle persone fisiche, un'unica imposta
progressiva sul loro reddito complessivo, i cui connotati essenziali furono definiti con
la legge delega per la riforma tributaria n. 825 del 9 ottobre 1971.
In particolare, le linee ispiratrici del nuovo tributo erano i caratteri di personalità,
onnicomprensività e progressività, concepiti come mezzi per l'adeguamento del
prelievo al principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. In tal modo, venne
costruito un tributo che, sebbene colpisse diverse categorie di reddito, aventi ciascuna
distinte regole di determinazione, riuniva in un unico coacervo i redditi delle varie
specie, prendeva in considerazione la situazione personale del soggetto passivo ed
assoggettava ad aliquote progressive il reddito complessivo
Così, tramite il D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973 fu introdotta nel nostro
ordinamento l'IRPEF, la cui disciplina sostanziale è oggi contenuta negli artt. da 1 a
71 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di
seguito denominato “TUIR”). 2
Peraltro recentemente, tramite la legge 7 aprile 2003, n. 80, è stata approvata una
delega per un'ulteriore riforma del sistema fiscale statale, con la previsione di cinque
imposte ordinate in un unico codice: imposta sul reddito, imposta sul reddito delle
società, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi (in luogo dell'imposta di
registro, delle imposte ipotecarie e catastali, dell'imposta di bollo, della tassa sulle
concessioni governative, della tassa sui contratti di borsa, dell'imposta sulle
assicurazioni e dell'imposta sugli intrattenimenti) ed accisa.
Pertanto, quando sarà completata l'emanazione dei relativi decreti attuativi, in
parte già avviata, l'attuale IRPEF sarà sostituita dall'imposta sui redditi (IRE),
progettata come un'imposta con due sole aliquote (23 e 33 per cento) che colpirà non
solo le persone fisiche, ma anche gli enti non commerciali, attualmente soggetti
all'IRES.
2. Il profilo oggettivo del presupposto: il reddito.
Tradizionalmente la dottrina distingue, nell'ambito del presupposto dell'IRPEF,
un profilo oggettivo, costituito dal reddito, ed un profilo soggettivo, costituito dalla
relazione tra il reddito ed il soggetto passivo, dato dal possesso.
Tutto ciò è riassunto dal'art. 1 del D.P.R. n. 917 del 1986, il quale stabilisce che
"Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in
denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6". In Particolare, le
categorie reddituali indicate nell'art. 6 sono le seguenti:
a) redditi fondiari;
b) redditi di capitale;
c) redditi di lavoro dipendente;
d) redditi di lavoro autonomo;
e) redditi di impresa;
f) redditi diversi.
A ciascuna categoria corrispondono particolari regole di determinazione: i redditi
fondiari, ad esempio, sono determinati mediante il metodo catastale; i redditi di
capitale sono tassati al lordo (cioè non si deducono le spese di produzione); quelli di
lavoro dipendente prevedono la deduzione forfetaria delle spese); i redditi di impresa
sono determinati apportando una serie di variazioni, in aumento e in diminuzione, al
risultato emergente dal bilancio d'esercizio. Pertanto, ogni singola categoria
reddituale segue un distinto regime giuridico, concernente il metodo di
determinazione dell'imponibile (quantificazione e imputazione al periodo di imposta)
nonché distinte regole formali, in materia di contabilità, di dichiarazione, di metodi di
accertamento, di ritenute alla fonte.
Quanto all'elemento oggettivo del presupposto, costituito dal reddito, assunto
quale indice di ricchezza, il legislatore omette di darne una definizione generale e,
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quindi, non prende posizione circa le diverse definizioni di reddito elaborate dagli
studiosi nell'ambito della scienza delle finanze.
In effetti, nella scienza economica sono state enucleate tre distinte nozioni di
reddito: a) il reddito prodotto, costituito dagli incrementi di patrimonio riconducibili
ad un'attività produttiva della ricchezza; b) il reddito spesa, rappresentato dalla sola
ricchezza destinata al consumo, c) il reddito entrata, costituito da qualunque
incremento del patrimonio.
Tralasciando il reddito spesa, che nel nostro ordinamento non costituisce
un'ipotesi tassabile, la dottrina si è chiesta a quale nozione di reddito - "prodotto" o
"entrata" - fosse riconducibile il reddito tassato ai fini dell'IRPEF.
Al riguardo, si può constatare come i redditi appartenenti alle sei categorie
indicate dal legislatore provengano tutti da una fonte produttiva (un'attività o un
capitale) e che, quindi, il vigente sistema impositivo adotta, fondamentalmente, il
concetto di reddito prodotto, inteso come nuova ricchezza derivante da un'attività
produttiva del soggetto.
Tuttavia, l'evoluzione del diritto positivo va nel senso di un progressivo
sganciamento da tale nozione di reddito in favore di fattispecie reddituali dove è
sicuramente più sfumato il collegamento con un'attività produttiva; tale è il caso, ad
esempio, della tassazione delle vincite e delle lotterie (art. 67, lett. d) o, ancora,
nell'ambito dei redditi di impresa, dei contributi e delle liberalità erogate a favore
dell'imprenditore (art. 88, terzo comma, lett. b) o di altre forme di proventi conseguiti
a titolo gratuito, come i contributi in conto esercizio (art. 85, lett. h).
Parte delle dottrina ha, comunque, sottolineato la scarsa utilità dei tentativi
finalizzati a comprendere a quale nozione economica di reddito faccia riferimento il
TUIR, osservando che per "reddito" si deve intendere, in realtà, né più né meno ciò
che il legislatore ha stabilito essere tale attraverso disposizioni ad hoc (c.d. tesi
"nominalisitica").
3. Ulteriori precisazioni sul concetto di reddito.
a) Differenza tra reddito e patrimonio.
Una prima caratterizzazione del reddito deriva dalla sua contrapposizione al
patrimonio, che sono due concetti da tenere ben distinti. Infatti, mentre, il patrimonio
designa l'insieme delle attività e delle passività possedute da un certo soggetto a una
certa data, il reddito misura l'aumento di ricchezza del soggetto in un determinato
lasso di tempo. Il patrimonio, pertanto, è un concetto statico, mentre il reddito ha
natura dinamica; da qui nasce, quindi, la necessità di misurare il reddito medesimo
rispetto ad un arco temporale delimitato, costituito dal periodo di imposta,
normativamente individuato nell'anno solare per le persone fisiche (art. 7 del TUIR) e
nell'esercizio sociale per le società (art. 76 del TUIR).
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b) Redditi in denaro e redditi in natura.
Nel sistema dell'IRPEF i redditi tassati possono essere monetari, quindi in
denaro, oppure non monetari, vale a dire redditi in natura, come si esprime l'art. 1 del
TUIR in tema di presupposto. Questi ultimi, in particolare, sono frequentemente
percepiti dai lavoratori dipendenti e sono costituiti generalmente da beni o servizi. Il
valore monetario ad essi attribuito corrisponde al valore normale che, ai sensi dell'art.
9 del TUIR coincide sostanzialmente con il loro valore di mercato, per la cui
determinazione occorre fare riferimento ai listini ed alle tariffe del soggetto che ha
fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali ed ai listini delle camere di
commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso.
c) Reddito lordo e reddito netto.
Nel sistema delle imposte sul reddito il reddito che viene tassato è quello netto, cioè
al netto dei costi sostenuti per la sua produzione. Tuttavia, in alcuni casi i costi di
produzione non si deducono, come è il caso dei redditi di capitale, oppure si
deducono in misura forfetaria, come nell'ambito dei redditi di lavoro autonomo e
dipendente.
4. Le regole generali in tema di individuazione del reddito.
a) I redditi sostitutivi.
La prima regola generale in tema di individuazione del reddito è fissata dall'art. 6,
secondo comma, del TUIR, secondo il quale "I proventi conseguiti in sostituzione di
redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite,
anche a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi
quelli da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa
categoria di quelli sostituiti o perduti".
Questa norma è ispirata alla regola in precedenza vista, vale a dire che il reddito è
ciò che costituisce un incremento del patrimonio; quindi non costituisce reddito la
mera reintegrazione del patrimonio già posseduto, giacché non comporta un aumento
di ricchezza. In tal senso, quindi, il legislatore tributario avrebbe fatto propria la
distinzione civilistica tra danno emergente (ovvero volto ad una reintegrazione
patrimoniale) e lucro cessante (diretto invece a reintegrare una perdita di redditi),
attribuendo rilevanza reddituale ai soli risarcimenti corrisposti a fronte di
quest'ultimo.
b) Gli interessi.
La seconda regola generale sull'individuazione del reddito è posta dalla seconda
parte dell'art. 6, secondo comma, del TUIR, secondo il quale "Gli interessi moratori e
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gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di
quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati".
In forza di tale disposizione gli interessi moratori e per dilazione di pagamento
vengono qualificati come accessori della fattispecie reddituale individuata dalla fonte
del credito (ovvero dalla fonte reddituale di provenienza) e viene, quindi, enunciato il
principio secondo cui essi si inquadrano nella stessa categoria di reddito alla quale si
riferiscono. In tal modo, ad esempio, se gli interessi moratori maturano in
conseguenza di una dilazione di pagamento concessa a fronte di un compenso
derivante dall'attività di lavoro autonomo, per effetto della qualificazione disposta in
via normativa tali interessi saranno assoggettati alla medesima disciplina fiscale dei
redditi di lavoro autonomo.
c) I proventi derivanti da attività illecite.
Infine, sempre con riferimento alla nozione positiva di reddito, rilevanza assume
la questione relativa alla tassabilità dei redditi provenienti da attività illecite,
problema in passato molto discusso dalla dottrina.
Sul punto, prima dell'introduzione di una disposizione ad hoc, si erano formate
due tesi contrapposte. L'una argomentava che anche i proventi derivanti da attività
illecite dovessero essere tassati, sempre in quanto riconducibili al novero dei reddit
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